Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.211/2004
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5P.211/2004 /viz

Sentenza del 7 luglio 2004
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Società X.________,
Cassa malati Y.________,
Banca Z.________,
opponenti,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 9 Cost. ecc. (pignoramento),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 19 aprile 2004
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ambito delle esecuzioni promosse dalla società X.________, dalla cassa
malati Y.________ e dalla banca Z.________ nei confronti di A.________,
l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha proceduto al pignoramento
di fr. 2'453.-- mensili dalla rendita versata al debitore dalla cassa
pensioni.

2.
Il 19 aprile 2004, in parziale accoglimento di un ricorso dell'escusso, la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, ha aumentato - correggendo un errore di
arrotondamento dell'Ufficio - di fr. 11,50.-- il minimo vitale del debitore.
I Giudici cantonali hanno rilevato che l'escusso aveva già inoltrato due
ricorsi all'autorità di vigilanza nonché due ricorsi fondati sull'art. 19
cpv. 1 LEF e due ricorsi di diritto pubblico vertenti sostanzialmente sulle
contestazioni nuovamente sollevate nel ricorso 19 aprile 2004. Essi hanno
ritenuto che, anche qualora il debitore fosse riuscito a dimostrare la
necessità e il pagamento dell'importo di fr. 4'000.-- fatto valere per spese
di difesa, tale importo non avrebbe potuto essere incluso nel suo minimo
vitale, perché tali costi non rientrano fra quelli riconosciuti da dottrina e
giurisprudenza. Sempre a mente dell'autorità di vigilanza, se dovesse
sussistere un bisogno di protezione, le relative spese non potrebbero gravare
i creditori: essa ha pertanto respinto - perché ritenuta prova irrilevante
nella sede esecutiva - la domanda con cui il debitore chiedeva che fosse
ordinato alla polizia federale di allestire una perizia per stabilire i costi
di una protezione. Essa non ha nemmeno ammesso la somma di fr. 903.--, che
secondo l'escusso corrisponde alle quote di leasing necessarie per la
sostituzione - dettata da motivi di sicurezza - dell'automobile attuale.
Neppure l'importo di fr. 737.-- "per spese supplementari connesse alla
professione" è stato riconosciuto, atteso che l'escusso non la esercita più
da anni. Infine, con riferimento all'importo di fr. 500.--, che il debitore
intenderebbe devolvere ai suoceri, i giudici cantonali hanno rilevato che
egli non ha né provato il pagamento né ha reso verosimile la necessità di un
siffatto contributo.

3.
Con ricorso di diritto pubblico del 26 maggio 2004 A.________ postula
l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e chiede di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il ricorrente sostiene che
l'autorità cantonale avrebbe violato la CEDU e sarebbe incorsa in arbitrio
per non aver accertato la situazione di pericolo in cui egli si troverebbe,
respingendo arbitrariamente la richiesta di erezione di una perizia da parte
della polizia federale. Afferma che l'autorità di vigilanza avrebbe in
particolare ignorato l'anomalia istituzionale, causata dal mancato intervento
delle autorità statali, che lo costringe a proteggere se stesso e la sua
famiglia con i mezzi finanziari di cui viene privato in seguito al
pignoramento. L'autorità di vigilanza avrebbe altresì disconosciuto il suo
"diritto civile" ad avere un importo impignorabile per potersi difendere da
solo dalle minacce di terzi.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.
Occorre innanzi tutto osservare che il rimedio in esame è il terzo ricorso di
diritto pubblico con cui il ricorrente lamenta che il pignoramento della sua
pensione gli toglierebbe il denaro necessario alla difesa sua e della sua
famiglia. Come nei precedenti gravami, egli parte dalla premessa che lo Stato
dovrebbe garantire la sua sicurezza e quella della sua famiglia, in
particolare a causa del suo - asserito - statuto di testimone. Lo Stato,
invece, non solo non si occuperebbe del predetto obbligo, ma priverebbe
addirittura il ricorrente, con l'avversato pignoramento, dei mezzi finanziari
necessari per prendere in modo autonomo misure di difesa, violando in questo
modo i suoi diritti fondamentali. Ora, vista la somiglianza dei rimedi
esperiti, non si può che ribadire quanto già spiegato all'insorgente nella
sentenza 5P.321/2003 al consid. 3 e cioè che un diritto fondamentale non si
lascia sempre realizzare nella forma di un diritto soggettivo fatto valere
innanzi ad una qualsiasi istanza giudiziaria o amministrativa,
indipendentemente dai compiti istituzionali affidati a tale istanza. In altre
parole, se una persona è in pericolo per i servizi resi allo Stato, essa
dovrebbe poter esigere da quest'ultimo la protezione che merita. Tuttavia una
tale pretesa non può essere fatta valere per via esecutiva, ma la sua
attuazione deve semmai essere postulata per via giudiziaria. Appurare
l'esistenza di una situazione di pericolo e stabilire quali siano le misure
di difesa giustificate dalle circostanze non rientra infatti nei compiti
affidati dalla legge agli uffici di esecuzione o alla loro autorità di
vigilanza. Il ricorrente, di fronte all'asserito disinteresse delle forze
dell'ordine a cui afferma di aver chiesto protezione, non può quindi
semplicemente rivolgersi agli organi di esecuzione e fallimenti e pretendere
da loro di avere la possibilità di supplire alle misure rifiutate dalle
autorità competenti in materia. Da quanto precede discende che l'autorità
cantonale non ha violato alcun diritto fondamentale garantito dalla
Costituzione federale o dalla CEDU per non aver ordinato una perizia tendente
ad accertare se sussiste un pericolo per il ricorrente e la sua famiglia e,
in caso affermativo, quali siano le misure di protezione necessarie. Per il
resto occorre rilevare che l'art. 93 LEF determina le spese da includere nel
minimo esistenziale di un debitore. Ora, la violazione del diritto federale
d'esecuzione, compresa una sua arbitraria applicazione, possono essere
oggetto di un ricorso ai sensi dell' art. 19 cpv. 1 LEF, motivo per cui,
vista la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico, l'argomentazione
ricorsuale concernente il computo nel minimo vitale dell'escusso di "un
supplemento" per spese di protezione si rivela inammissibile (DTF 127 III 55
consid. 1b).

5.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile,
si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto. Anche la domanda
di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta: il
rimedio si rivelava infatti fin dall'inizio privo di possibilità di esito
favorevole, atteso segnatamente che esso solleva tematiche già
sostanzialmente decise in precedenti sentenze concernenti il ricorrente (art.
152 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nonché
all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Losanna, 7 luglio 2004

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: