Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.59/2004
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4C.59/2004
4C.61/2004
4C.63/2004
4C.65/2004
4C.67/2004 viz

Sentenza del 24 giugno 2004
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
attore e ricorrente,
patrocinato dall'avv. dott. Gianmaria Mosca,

contro

X.B.________ e Y.B.________,
X.C.________ e Y.C.________,
X.D.________ e Y.D.________,
E.________,
X.F.________ e Y.F.________,
convenuti e opponenti,
tutti patrocinati dalla avv. Manuela Minotti Perucchi,

contratto di locazione; aumento della pigione;

ricorso per riforma contro le sentenze emanate il 29 dicembre 2003 dalla II
Camera civile della Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
L'attuale controversia trae origine dall'aumento della pigione notificato nel
marzo 2002 da A.________ (locatore) agli inquilini dell'immobile denominato
"Z.________" da lui acquistato nel 1996.

A.a
Cinque conduttori hanno infatti contestato l'aumento dinanzi al competente
Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Si tratta di:

- X.B.________ e Y.B.________, che occupano l'appartamento  no.
52 di 3½ locali e, dal 16 marzo 2000, pagano una pigione  mensile di
fr. 805.--, cui vanno aggiunti fr. 120.-- a titolo di  acconto per spese
accessorie e fr. 40.-- per l'uso di un posteggio;

- X.C.________ e Y.C.________, che occupano gli appartamenti  no.
31 e 32 (oggetto di due contratti di locazione separati), entrambi  di 3½
locali e, dal 20 marzo 2000, pagano una pigione mensile di  fr. 680.--
rispettivamente fr. 780.--, cui vanno aggiunti (in ambe- due i casi)
fr. 120.-- a titolo di acconto per spese accessorie;

- X.D.________ e Y.D.________, che occupano l'appartamento  no.
50 di 4½ locali e, dal 16 marzo 2000, pagano una pigione  mensile di
fr. 945.--, cui vanno aggiunti fr. 130.-- a titolo di  acconto per spese
accessorie e fr. 90.-- per l'uso dell'autorimessa  e di un posteggio;

- E.________, che occupa l'appartamento no. 24 di 3½ locali e,  dal
16 marzo 2000, paga una pigione mensile di fr. 770.--, cui  vanno
aggiunti fr. 120.-- a titolo di acconto per spese accessorie;

- X.F.________ e Y.F.________, che occupano l'appartamento  no.
26 di 4½ locali e, dal 16 marzo 2000, pagano una pigione  mensile di
fr. 915.--, cui vanno aggiunti fr. 130.-- a titolo di  acconto per spese
accessorie.

A.b  Ciascuno dei contratti sottoscritti dai predetti conduttori tra il 16 e
il 20 marzo 2000 includeva, al punto 3, la seguente clausola:
"Il canone di locazione concordato non consente di ottenere un
reddito sufficiente a coprire i costi relativi. La locatrice si
riserva in futuro di far valere la riserva in tal senso del 12%".

A.c  Nel formulario ufficiale utilizzato per la notifica dell'aumento è stato
precisato che questo avveniva "a parziale adeguamento delle pigioni al limite
del reddito lordo compensante i costi (art. 269a lett. c CO) = 10%".
Contestualmente il locatore esprimeva pure "una riserva del 22% che potrà
sciogliere in futuro a copertura del reddito compensante i costi", il tutto
con effetto al 1° luglio 2002. Egli ha in particolare aumentato:
- a fr. 886.--  la pigione a carico di X.B.________ e Y.B.________;
- a fr. 750.--, rispettivamente fr. 860.--, le pigioni a carico di
X.C.________ e Y.C.________;
- a fr. 1'040.-- la pigione a carico di X.D.________ e Y.D.________;
- a fr. 850.--  la pigione a carico di E.________;
- a fr. 1'106.-- la pigione a carico di X.F.________ e Y.F.________.

B.
Non essendo stato possibile addivenire ad alcuna intesa dinanzi all'Ufficio
di conciliazione, il 18 luglio 2002 A.________ si è rivolto alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud chiedendo la fissazione delle varie
pigioni conformemente a quanto da lui auspicato e la conferma dei rispettivi
formulari riguardanti l'aumento con le relative riserve. I conduttori si sono
opposti contestando che il locatore potesse far capo al criterio
dell'insufficiente reddito lordo di cui all'art. 269a lett. c CO e rilevando
che, in ogni caso, il reddito netto ricavato dall'ente locato era
sproporzionato.
Le domande del locatore sono state integralmente accolte il 2 settembre 2003.
Nei cinque giudizi - pressoché identici - è stato in primo luogo evidenziato
come la modifica unilaterale del contratto fosse stata motivata dalla riserva
contrattuale, che faceva chiaramente riferimento al criterio di cui all'art.
269a lett. c CO. L'applicabilità di tale disposto non poneva problemi, avendo
l'istante acquistato l'immobile in questione - risalente agli anni sessanta -
nel 1996, ad un prezzo che non poteva essere considerato eccessivo visto che
scaturiva da un pubblico incanto. Ritenuto che in base ai dati emersi in
istruttoria il reddito lordo compensante i costi era del 4.76% a fronte di un
tasso possibile del 6%, il primo giudice ha concluso per il benfondato delle
pigioni richieste dal locatore e per la conferma della validità dei formulari
d'aumento.

C.
Onde ottenere l'annullamento del predetto giudizio i cinque conduttori hanno
adito il Tribunale d'appello.
A loro modo di vedere il criterio del reddito lordo di cui all'art. 269a
lett. c CO non poteva essere applicato: il contratto non contemplava questa
eventualità e l'immobile interessato non era di epoca recente. Infine, essi
hanno ribadito l'eccezione - non esaminata in prima istanza - secondo cui il
reddito netto ricavato dall'ente locato era in ogni caso sproporzionato e
dunque abusivo.
Respinti i primi due argomenti, la II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha accolto l'eccezione.

C.a
I giudici cantonali hanno proceduto al calcolo del reddito netto dell'ente
locato come esposto qui di seguito.
Essi hanno in primo luogo determinato il capitale proprio complessivo. A tal
scopo hanno considerato che l'immobile è stato acquistato nel 1996 per fr.
6'278'710.-- ed è stato ristrutturato con una spesa di fr. 3'680'841.70, di
cui può essere imputato nel calcolo il 70% (art. 14 OLAL), ovvero fr.
2'576'589.--. Indicizzati in base al carovita, limitatamente al 40% (art. 16
OLAL), questi importi assommano a fr. 8'962'265.--. Deducendo da questa cifra
l'ammontare dell'ipoteca gravante l'immobile, dichiarato di fr. 2'725'000.--,
risulta un capitale proprio di fr. 6'237'265.--. I giudici ticinesi sono
quindi passati alle spese, precisando che avrebbero considerato solo quelle
che non erano già state coperte e pagate nell'ambito delle spese accessorie,
ovverosia: fr. 112'759.70 per interessi ipotecari nel 2001; fr. 15'399.80 per
manutenzione e riparazioni appartamenti e stabile; fr. 351.80 per tasse e
spese postali e bancarie, fr. 3'683.30 per pubblicità, fr. 11'682.-- per
assicurazioni; fr 24'237.90 per onorari d'amministrazione. Essi hanno poi
dedotto le somme incassate per la lavatrice, per l'affitto dell'insegna e per
l'affitto di un'antenna per telefonia mobile. Da qui un saldo per spese di
fr. 154'269.95.
Sulla base di questi dati la Corte cantonale ha infine stabilito il reddito
netto per ogni singolo appartamento, giungendo alla conclusione che la
decisione di aumentare la pigione è giustificata, ma non nella misura
proposta dal locatore.

C.b  Nelle cinque sentenze emanate il 29 dicembre 2003, sostanzialmente
identiche, il Tribunale d'appello ha dunque ridotto gli aumenti concessi
nella pronunzia di primo grado e fissato le pigioni nel modo seguente:
- fr. 826.40 mensili per X.B.________ e Y.B.________;
- fr. 750.--, rispettivamente fr. 826.40, per X.C.________ e  Y.C.________;
- fr. 978.60 per X.D.________ e Y.D.________;
- fr. 826.40 per E.________;
- fr. 978.60 per X.F.________ e Y.F.________.

D.
Tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con cinque ricorsi per
riforma identici, fondati sulla violazione dell'art. 269 CO (4C.59/2004,
4C.61/2004, 4C.63/2004, 4C.65/2004, 4C.67/2004) A.________ postula, in via
principale, la modifica delle sentenze cantonali nel senso della reiezione
degli appelli dei conduttori e, di conseguenza, della conferma delle cinque
pronunzie di primo grado.
Nella risposte trasmesse il 29 marzo 2004 i conduttori propongono l'integrale
reiezione del gravame.

E.
Contestualmente alla risposta i cinque convenuti hanno introdotto un ricorso
adesivo a norma dell'art. 59 cpv. 2 OG, che hanno però (tutti) ritirato il 29
aprile successivo. Donde lo stralcio di queste procedure.

Diritto:

1.
Motivati in maniera identica i cinque ricorsi sono rivolti contro cinque
decisioni dal contenuto analogo e riguardano in sostanza la medesima
fattispecie. In simili circostanze appare opportuno, per ragioni di economia
processuale, congiungere le cinque cause e pronunciare un unico giudizio,
conformemente all'art. 24 PC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art.
40 OG (DTF 113 Ia 390 consid. 1; cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2 ad art. 40 OG pag. 343 seg.).

2.
Trattandosi di contratti di locazione rinnovabili tacitamente, ovverosia di
durata indeterminata (DTF 114 II 165 consid. 2b), ai fini della
determinazione del valore di causa (cfr. art. 46 OG) occorre prendere in
considerazione l'aumento di pigione annuale contestato dinanzi all'ultima
istanza cantonale e moltiplicarlo poi per venti (art. 36 cpv. 4 e 5 OG; DTF
121 III 397 consid. 1; 118 II 422 consid. 1).

2.1  L'aumento notificato ai conduttori B.________ (4C.59/2004) ammontava -
senza tener conto degli importi relativi alle spese accessorie e al posteggio
- a fr. 972.-- per anno ([886 - 805] x 12). Moltiplicandolo per venti si
ottiene un valore di causa di fr. 19'440.--.
2.2  Gli aumenti notificati ai conduttori C.________ (inc. 4C. 61/2004)
ammontavano - senza tener conto dell'importo relativo alle spese accessorie -
a fr. 1'800.-- per anno ([1'610 - 1460] x 12). Moltiplicandolo per venti si
ottiene un valore di causa di fr. 36'000.--.
2.3  L'aumento notificato ai conduttori D.________ (4C.63/2004) ammontava -
senza tener conto degli importi relativi alle spese accessorie e al posteggio
- a fr. 1'140.-- per anno ([1'040 - 945] x 12). Moltiplicandolo per venti si
ottiene un valore di causa di fr. 22'800.--.
2.4  L'aumento notificato alla conduttrice E.________ (4C.65/2004) ammontava
-
senza tener conto dell'importo relativo alle spese accessorie - a fr. 960.--
per anno ([850 - 770] x 12). Moltiplicandolo per venti si ottiene un valore
di causa di fr. 19'200.--.
2.5  L'aumento notificato ai conduttori X.F.________ e Y.F.________
(4C.67/2004) ammontava - senza tener conto dell'importo relativo alle spese
accessorie - a fr. 2'292.-- per anno ([1'106 - 915] x 12). Moltiplicandolo
per venti si ottiene un valore di causa di fr. 45'840.--.
2.6  In queste circostanze il valore litigioso di almeno fr. 8'000.--
richiesto dall'art. 46 OG è raggiunto in ciascuno dei cinque casi.

3.
I ricorsi per riforma vertono essenzialmente sul calcolo del reddito netto
(art. 269 CO).
Dinanzi al Tribunale federale il locatore non contesta più, infatti, la
possibilità dei conduttori di prevalersi dell'eccezione secondo cui il
reddito netto ricavato dall'ente locato sarebbe in ogni caso sproporzionato e
dunque abusivo. Egli critica piuttosto il calcolo del reddito netto così come
effettuato dai giudici cantonali, cui rimprovera di aver erroneamente ridotto
il suo capitale proprio. In particolare egli rileva come essi abbiano a torto
tenuto in considerazione i suoi investimenti solamente nella misura del 70%,
così come previsto dall'art. 14 OLAL, invece che nella loro integralità.
Per determinare il reddito netto di un immobile - conclude il locatore -
occorre basarsi sul metodo assoluto e non sul metodo relativo applicato in
caso di ristrutturazioni importanti ex art. 14 OLAL.

4.
Il reddito dell'ente locato - netto (art. 269 CO) o lordo (art. 269a lett. c
CO), poco importa - è un criterio assoluto di fissazione della pigione, che
serve principalmente a stabilire se la pigione è abusiva, senza tener conto
della sua evoluzione nel tempo né di eventuali accordi intercorsi
precedentemente fra le parti (David Lachat, Le bail à loyer, 2a ed., Losanna
1997, pag. 350 n. 3.2).
4.1  La valutazione della liceità dell'aumento della pigione sulla base del
metodo assoluto (art. 269 e art. 269a lett. c CO) si contrappone a quella
fondata sul metodo relativo, che trova applicazione, ad esempio, qualora
l'aumento venga ricondotto a prestazioni suppletive del locatore (art. 269a
lett. b CO e art. 14 OLAL; cfr. DTF 118 II 415 consid. 3). In questo caso il
giudice deve stabilire se, paragonata a quella pattuita precedentemente, la
nuova pigione risulta abusiva; il metodo relativo si basa infatti sulla
fiducia che il conduttore ha riposto nel fatto che la pigione concordata
procurasse al locatore un reddito adeguato. In altri termini: il metodo
assoluto si riferisce anzitutto all'ente locato mentre quello relativo
privilegia la relazione fra le parti (DTF 121 III 163 consid. 2b con rinvii;
Lachat, op. cit., pag. 321 n. 6.2, pag. 349 n. 2.1 e 2.2, pag. 350 n. 3.2 -
3.4).
Queste prime considerazioni di carattere generale bastano per dichiarare
manifestamente infondato - oltre che fuorviante - il rimprovero mosso al
Tribunale d'appello di aver calcolato il reddito netto dell'ente locato sulla
base del metodo relativo invece che sulla base del metodo assoluto.
Contrariamente a quanto lascia intendere il locatore, i giudici ticinesi non
hanno esaminato l'aumento della pigione da lui proposto sulla base del metodo
relativo (richiamandosi all'art. 269a lett. b CO e art. 14 OLAL) bensì hanno
proceduto alla determinazione del reddito netto secondo il metodo assoluto,
nell'ambito del quale occorre tenere conto anche degli investimenti del
locatore nell'ente locato (su questo tema cfr. anche Bernard Corboz, Les
travaux de transformation et de rénovation de la chose louée entrepris par le
bailleur et leur répercussion sur les loyers in: 12e Séminaire sur le droit
du bail, Neuchâtel 2002, pag. 15 segg.).
4.2  Il criterio del reddito (netto o lordo) dell'ente locato serve di regola
ad esaminare l'ammissibilità della pigione iniziale (Lachat, op. cit., pag.
281 n. 1.2 per il reddito netto, pag. 321 n. 6.2 per il reddito lordo).
Quello del reddito netto rappresenta inoltre un importante mezzo di difesa a
disposizione del conduttore che intende contrastare l'aumento della pigione
(Lachat, op. cit., pag. 281 n. 1.2).
Tale eventualità si è verificata nel caso concreto, avendo i conduttori
opposto all'aumento della pigione fondato su di un insufficiente reddito
lordo (art. 269a lett. c CO) l'esistenza di un sufficiente reddito netto
(art. 269 CO).

4.3  Per definizione, il reddito è un rapporto, di solito espresso in
percento, fra il prezzo di una cosa ed il guadagno che se ne può ricavare.
Nel settore immobiliare si distingue fra reddito lordo - rapporto fra
l'ammontare delle pigioni e il valore dell'immobile - e reddito netto -
rapporto fra il guadagno netto del locatore una volta dedotti tutti gli oneri
e il suo investimento personale (Lachat, op. cit., pag. 282 n. 2.2).
Nel caso in rassegna, il locatore afferma in sostanza che nel quadro del
calcolo del reddito lordo - da lui proposto dinanzi alle autorità cantonali -
i suoi investimenti andavano considerati limitatamente al 70%, così come
previsto dall'art. 14 OLAL, mentre in quello del calcolo del reddito netto -
effettuato nel giudizio impugnato - essi avrebbero dovuto venir ritenuti
nella loro integralità, "non essendo più applicabile la riduzione prevista
per le ristrutturazioni più importanti".

4.3.1  Si tratta di un'argomentazione destinata all'insuccesso. Non vi è
infatti motivo - né il locatore adduce alcunché al riguardo - di trattare
questa posizione in maniera differenziata, a seconda che si calcoli il
reddito lordo o quello netto (cfr. Corboz, op. cit., pag. 15 e 26 segg.,
laddove vengono indicate le ripercussioni di tali costi qualora l'adeguatezza
della pigione venga esaminata secondo il metodo assoluto, senza distinguere
ulteriormente a dipendenza del tipo di reddito accertato).

4.3.2  Le spese di investimento (Anlagekosten, frais d'investissements) vanno
prese in considerazione sia nel calcolo del reddito netto che in quello del
reddito lordo. Nel quadro calcolo del reddito netto esse contribuiscono a
determinare il capitale proprio investito (DTF 122 III 257 consid. 3a;
Lachat, op. cit., pag. 286 n. 3.5), mentre in quello del reddito lordo
permettono di accertare il valore dell'immobile (SVIT n. 83 seg. ad art. 269a
CO).
Fra le spese d'investimento vi sono quelle relative ad opere che hanno
apportato un maggior valore all'immobile oggetto della locazione, siano esse
legate a lavori di riparazione importanti o rinnovo (SVIT-Kommentar
Mieterecht II, n. 19 ad art. 269 CO; Corboz, op. cit., pag. 27).
La questione di sapere in che misura si deve tener conto di questi interventi
può essere risolta in due modi. Si può procedere analogamente a quanto
prescritto dall'art. 14 OLAL e computare il 50% rispettivamente il 70% delle
relative spese oppure, qualora sia provato che tutti gli interventi hanno
comportato un maggior valore, computarle integralmente (cfr. SVIT n. 20 ad
art. 269 CO come anche DTF 118 II 415 consid. 3a nella quale viene precisato
che la presunzione di cui all'art. 14 cpv. 1 OLAL non è irrefragabile).

4.3.3  Ciò significa che, in quanto volta ad ottenere il computo integrale
dei
costi d'investimento, la tesi addotta dal locatore è di principio
sostenibile.
Sennonché, il giudizio impugnato non contiene alcun accertamento in merito
alla natura degli interventi di ristrutturazione effettuati dal locatore -
cui incombeva l'onere allegatorio e probatorio a questo riguardo, la massima
sociale inquisitoria di cui all'art. 274d cpv. 3 CO non dispensando le parti
dall'obbligo di collaborare attivamente all'istruzione della causa (DTF 125
III 231 consid. 4a pag. 238) - e questo perché, come rettamente addotto dagli
opponenti, negli scritti presentati in prima e seconda istanza egli stesso ha
sempre proposto di tenere conto dei suoi investimenti limitatamente al 70%,
applicando per analogia la regola semplificatrice stabilita dall'art. 14
OLAL. Il locatore non ha d'altro canto mai eccepito alcunché al calcolo del
reddito netto formulato dalle controparti dinanzi alle autorità cantonali,
nel quale tali investimenti venivano considerati limitatamente al 70%.
In queste circostanze, un rinvio dell'incarto all'autorità ticinese per la
completazione degli accertamenti di fatto giusta l'art. 64 OG non può entrare
in linea di conto (sui presupposti per l'applicazione di questa norma cfr.
DTF 126 III 59 consid. 2a).

4.4  In conclusione, la decisione della Corte cantonale di considerare gli
investimenti effettuati dal locatore solamente nella misura del 70%,
conformemente a quanto previsto dall'art. 14 OLAL e sino a quel momento
preteso anche dal locatore stesso, non risulta in contrasto con il diritto
federale.

5.
Giovi infine, abbondanzialmente, rilevare che anche per il resto il calcolo
del reddito netto esposto nella pronunzia impugnata - già riprodotto nella
parte dedicata ai fatti - ossequia il diritto federale.
Il reddito netto determinante ai sensi dell'art. 269 CO corrisponde infatti
al rapporto fra il capitale proprio investito dal locatore nell'immobile
oggetto della locazione ed il guadagno che questo gli procura, vale a dire
l'importo delle pigioni una volta dedotti - da queste - gli interessi
debitori sui capitali presi in prestito nonché le spese di amministrazione,
esercizio e manutenzione corrente (DTF 125 III 421 consid. 2b pag. 423; 123
III 171 consid. 6a). Il capitale proprio, in particolare, è dato dalla
differenza fra i costi d'investimento (Anlagekosten, frais d'investissements)
e i capitali di terzi (DTF 125 III 421 consid. 2b; 123 III 171 consid. 6a;
122 III 257 consid. 3a; cfr. anche Lachat, op. cit., pag. 284 segg. n. 3).
Quando si parla di capitale proprio investito s'intende il capitale iniziale
e non il valore reale attuale (DTF 122 III 257 consid. 3b/bb pag. 260); si
tratta del prezzo d'acquisto rispettivamente di costruzione effettivo nonché
dei vari costi legati all'acquisizione del fondo oggetto della locazione
quali, fra gli altri, le spese di trapasso e di registro fondiario (DTF 125
III 421 consid. 2b; 123 III 171 consid. 6a). L'importo del capitale proprio
può variare nel tempo, esso aumenta ad esempio quando il locatore ammortizza
il suo debito ipotecario oppure finanzia opere che apportano un maggior
valore all'immobile oggetto della locazione (DTF 123 III 171 consid. 6a;
Lachat, op. cit., pag. 286 n. 3.5; SVIT n. 19 ad art. 269 CO; Corboz, op.
cit., pag. 27). Una volta determinati secondo i principi appena esposti, i
fondi propri - limitatamente al 40% - vanno poi indicizzati in base al
carovita, tenuto conto del momento in cui essi sono stati investiti (art. 16
OLAL; DTF citato e 120 II 100 consid. 5).

6.
Da tutto quanto esposto discende la reiezione dei cinque ricorsi per riforma
siccome manifestamente infondati.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Le spese dei ricorsi adesivi sono poste a carico dei convenuti, in solido,
siccome da loro cagionate (art. 156 cpv. 6 e 7 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Le cause 4C.59/2004, 4C.61/2004, 4C.63/2004, 4C. 65/2004 e 4C.67/ 2004
vengono congiunte.

2.
Si prende atto del ritiro dei ricorsi adesivi presentati nelle cinque
procedure, che vengono pertanto stralciati dai ruoli.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei convenuti, in
solido.

3.
I ricorsi per riforma sono respinti.

4.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale
rifonderà a ciascun convenuto fr. 1'250.-- per ripetibili della sede
federale.

5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 giugno 2004

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: