Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.458/2004
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4C.458/2004 /viz

Sentenza del 17 maggio 2005
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, Kiss, Zappelli,
giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

X. ________ SA,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

Y.________ S.r.l.,
attrice e opponente,
patrocinata dall'avv. Diego Della Casa,

contratto d'appalto,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
18 ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel 1999 X.________ SA, Locarno, si è rivolta alla ditta italiana Y.________
S.r.l. - con la quale collaborava già sul cantiere di Ansbach, in Germania -
chiedendole di mettere a sua disposizione del personale specializzato, per
procedere al montaggio di alcune parti delle installazioni dell'impianto di
smaltimento rifiuti che stava realizzando a Karlsruhe.
Per le prestazioni fornite in relazione a tale cantiere Y.________ S.r.l. ha
fatturato complessive Lit. 5'221'760'517. Dopo aver versato Lit.
2'484'998'655, X.________ SA ha rifiutato ogni ulteriore pagamento. Donde la
presente causa.

B.
Il 9 gennaio 2002 Y.________ S.r.l. ha adito la Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città onde ottenere la condanna dell'impresa ticinese al
versamento del saldo delle sue fatture, pari a fr. 2'189'409.50 (ovvero Lit.
2'736'761'822 al cambio di 0.80 fr./1'000 Lit.), oltre interessi.
Eccepita, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del giudice adito,
X.________ SA ha avversato la petizione adducendo l'insostenibilità delle ore
fatturate e la cattiva esecuzione dei lavori, peraltro tempestivamente
notificata. Nell'ipotesi dell'accoglimento delle pretese avanzate
dall'attrice, la società locarnese ne ha chiesto la compensazione con il
danno da lei subito a causa dell'esecuzione difettosa dei lavori sui cantieri
di Ansbach e Karlsruhe. Infine, in sede di conclusioni ha aggiunto alla
richiesta di reiezione dell'azione una domanda riconvenzionale tendente alla
condanna della controparte al pagamento della somma eccedente l'importo
compensato fino a concorrenza della propria pretesa risarcitoria e, in via
ancora più subordinata, la condanna al versamento di fr. 990'777.60.
Una volta respinta, preliminarmente, l'eccezione d'incompetenza, con sentenza
13 agosto 2003 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr.
858'757.15, oltre interessi. In primo luogo il giudice ha dichiarato
irricevibile la domanda riconvenzionale, siccome tardiva. Rilevato il
carattere internazionale della vertenza, sulla scorta dell'art. 117 LDIP egli
ha poi stabilito l'applicabilità del diritto italiano alla fattispecie, non
avendo le parti operato una scelta di diritto ai sensi dell'art. 116 LDIP.
Il Pretore ha quindi esaminato singolarmente le nove fatture presentate dalla
ditta italiana, giungendo alla conclusione ch'esse andavano soddisfatte per
Lit. 1'073'446'442, pari a fr. 858'757.15. Infine - premesso che giusta
l'art. 1667 CCIt gli asseriti difetti avrebbero dovuto venir notificati entro
60 giorni dalla scoperta e non, come in concreto, a più di un anno dalla fine
dei lavori - ha respinto la pretesa compensatoria avanzata dalla convenuta,
non essendovi alcuna prova in merito all'ammontare del danno.

C.
L'impugnativa interposta dalla soccombente è stata respinta il 18 ottobre
2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la
quale ha integralmente confermato le conclusioni pretorili.

D.
Contro questa sentenza X.________ SA è tempestivamente insorta dinanzi al
Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per
riforma. Con il secondo rimedio postula la modifica della sentenza nel senso
di accogliere l'appello e, di conseguenza, respingere la petizione.
Con risposta del 4 febbraio 2005 Y.________ S.r.l. ha proposto la reiezione
del gravame.

Diritto:

1.
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto in
quanto ammissibile, per cui nulla osta all'esame del ricorso per riforma.

2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere cognitivo
sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2).

3.
Nella prima parte del suo allegato la convenuta contesta la decisione della
Corte cantonale quo al diritto applicabile e ribadisce, richiamandosi alla
Convenzione sulla doppia imposizione Italia/Germania, che la controversia
andrebbe giudicata sulla base del diritto tedesco.

3.1 Pur senza dichiararlo esplicitamente, la convenuta intende manifestamente
poggiare il gravame sull'art. 43a cpv. 1 lett. a OG, giusta il quale con il
ricorso per riforma si può far valere che la decisione impugnata non ha
applicato il diritto straniero contrariamente a quanto prescritto dal diritto
internazionale privato svizzero.
Sotto questo profilo il ricorso per riforma è pertanto ricevibile (cfr. anche
DTF 118 II 83 consid. 2b).

3.2 Nella sentenza impugnata, la Corte ticinese - dopo aver osservato che la
convenzione richiamata dalla convenuta disciplina aspetti di natura fiscale,
non suscettibili di avere ipso facto influenza sull'incorporazione di una
società - ha reputato rilevante il fatto che all'epoca della stipulazione del
contratto l'attrice non avesse una stabile organizzazione a Karlsruhe bensì
in Italia. Donde l'applicabilità del diritto italiano.

3.3 In virtù dell'art. 117 cpv. 1 LDIP qualora, come nel caso in rassegna, le
parti non abbiano scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal
diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. La stessa
norma, al cpv. 2, stabilisce il principio secondo cui la connessione più
stretta è quella con lo stato in cui la parte che deve eseguire la
prestazione caratteristica ha la stabile organizzazione, la quale,
trattandosi di una società, si trova nello stato dove essa ha la sede o una
succursale (art. 21 cpv. 3 LDIP; DTF 127 III 123 consid. 2c) al momento, di
principio, della conclusione del contratto (Bernard Dutoit, Droit
international privé suisse, 4a ed., Basilea 2005, n. 49 ad art. 117 LDIP;
Keller/Kren Kostkiewicz in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004,
n. 46 e n. 214-218 ad art. 117 LDIP).
Sia le autorità cantonali che le parti concordano nell'affermare che, in
concreto, la parte tenuta a fornire la cosiddetta "prestazione
caratteristica" era l'attrice, il contratto rientrando nella categoria dei
contratti di servizio. In applicazione dell'art. 117 cpv. 3 lett. c LDIP la
Corte cantonale ha quindi concluso per l'applicabilità del diritto italiano.
A ragione.

3.4 Come già in sede cantonale, anche dinanzi al Tribunale federale la
convenuta concentra la sua critica sul luogo della stabile organizzazione di
controparte. Essa sostiene infatti che, a prescindere dalla situazione
esistente al momento della stipulazione dell'accordo, sarebbe stato accertato
che la stabile organizzazione della controparte si trovava in Germania e non
in Italia, posto come la Convenzione sulla doppia imposizione Italia/Germania
preveda che, qualora una società lavori all'estero, dopo 183 giorni essa
viene dichiarata stabile organizzazione nel paese dove esercita la sua
attività.

3.4.1 L'argomentazione ricorsuale si avvera in gran parte inammissibile per
carente motivazione. Il rimprovero mosso ai giudici ticinesi per aver
ritenuto determinante il momento della stipulazione del contratto non è stato
infatti minimamente sostanziato (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 121 III
397 consid. 2a).

3.4.2 Va detto che, anche qualora fosse stata adeguatamente motivata, la
censura avrebbe dovuto essere respinta in quanto (inammissibilmente) fondata
su di un accertamento di fatto privo di riscontro nel giudizio impugnato
(art. 55 cpv. 1 lett. c e art. 63 cpv. 2 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag.
140 con rinvii).
Contrariamente a quanto asserito nel gravame, non è affatto vero che la Corte
cantonale avrebbe accertato l'esistenza di una stabile organizzazione
dell'attrice in Germania. Dalla lettura del giudizio impugnato emerge anzi
che la Corte cantonale è giunta alla conclusione opposta, in applicazione
dell'art. 5 della nota Convenzione, sulla quale la convenuta non spende una
parola.

3.5 A sostegno dell'applicabilità del diritto tedesco la convenuta invoca,
oltre al citato trattato, il fatto che il luogo di esecuzione dei lavori si
trovava in Germania, che il compenso dovuto era stato pattuito in marchi
tedeschi e che la corrispondenza intercorsa fra le parti era in tedesco. Essa
sembra con questo voler sostenere che, indipendentemente dal luogo in cui
l'attrice aveva la stabile organizzazione, il contratto era comunque in ogni
caso più strettamente connesso con la Germania.

3.5.1 Giovi allora rammentare come nel 1952 il Tribunale federale abbia
stabilito la necessità di applicare una legge unica alla formazione e agli
effetti del contratto (DTF 78 II 74 consid. 5 pag. 80; sull'evoluzione della
giurisprudenza in questo ambito cfr. Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n.
1-14 ad art. 117 IPRG).
Fu dunque deciso che, in assenza di una designazione del diritto applicabile
da parte dei contraenti, si sarebbe fatto capo alla legge del paese con il
quale il contratto manifestava la connessione più stretta (Recht des engsten
Zusammenhangs). Tale principio è poi stato codificato all'art. 117 cpv. 1
LDIP.
Ai fini della determinazione dello stato con il quale il rapporto
contrattuale è più strettamente connesso, possono essere presi in
considerazione vari elementi, quali, ad esempio, eventuali clausole
compromissorie o di proroga di foro, il luogo dell'esecuzione del contratto,
la sede della persona giuridica, la valuta indicata nell'accordo
rispettivamente la lingua nella quale questo è stato redatto. Il giudizio non
potrà tuttavia fondarsi solamente su uno di essi: occorre che il maggior
numero possibile di criteri converga verso il medesimo risultato. Tale
sistema ha il pregio di tenere conto delle peculiarità di ogni singolo caso
(Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 19-22 ad art. 117 LDIP).
La necessità di garantire, ciononostante, una certa prevedibilità quo al
diritto applicabile al contratto è stata salvaguardata mediante
l'introduzione della presunzione secondo la quale la connessione più stretta
è quella con lo "Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione
caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a
un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione"
(art. 117 cpv. 2 LDIP; Bernard Dutoit, op. cit., n. 4 seg. ad art. 117 LDIP).
Per determinati tipi di contratto il legislatore ha inoltre indicato qual è
"prestazione caratteristica" (art. 117 cpv. 3 LDIP).
L'art. 117 cpv. 2 LDIP si presenta dunque come una regola di base con una
clausola d'eccezione (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 22-23 e 51 ad
art. 117 LDIP). Ciò significa che la normativa privilegia il criterio della
prestazione caratteristica (Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 52 ad art.
117 LDIP). Una deroga alla presunzione generale si giustifica solo quando
essa conduce a un risultato equivoco o privo di una spiegazione obiettiva; in
tal caso occorre riferirsi all'art. 117 cpv. 1 LDIP, che stabilisce
l'applicabilità del diritto dello stato con il quale il contratto è più
strettamente connesso. In questo senso l'art. 117 cpv. 1 LDIP assume la
medesima funzione - nell'ambito contrattuale - dell'art. 15 cpv. 1 LDIP e
vale pertanto quale lex specialis rispetto a tale norma, più generale
(Bernard Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 117 LDIP; Keller/Kren Kostkiewicz,
op. cit., n. 65 ad art. 117 LDIP).
In altre parole, non è possibile derogare alla presunzione generale per il
solo fatto che sembra esservi una relazione più intensa con uno stato diverso
da quello in cui risiede la parte debitrice della prestazione caratteristica.
È necessario che la conclusione cui si giunge sulla base della presunzione
appaia insostenibile, ad esempio perché il contratto ha manifestamente una
più stretta connessione con un altro stato oppure perché le parti non
potevano prevedere un simile risultato (cfr. art. 15 cpv. 1 LDIP ed esempi in
Keller/Kren Kostkiewicz, op.cit., n. 54 segg. ad art. 117 IPRG; cfr. anche
sentenza inedita del 27 novembre 1998 nella causa 4C.274/1998 consid. 3).

3.5.2 Nel caso in esame non è possibile ammettere l'esistenza dei presupposti
per una deroga al principio del collegamento allo stato in cui risiede la
parte debitrice della prestazione caratteristica.
Gli unici elementi attestanti una connessione con la Germania sono il luogo
di esecuzione e il fatto che gli importi fatturati fossero parzialmente - e
non integralmente, come asserito nel ricorso - in marchi tedeschi. Poiché
dalla sentenza impugnata non emerge alcunché in relazione alla lingua della
corrispondenza fra le parti, non è possibile tenere conto delle dichiarazioni
della convenuta al riguardo (art. 55 cpv. 1 lett. c e art. 63 cpv. 2 OG; DTF
130 III 136 consid. 1.4 pag. 140 con rinvii).

3.6 Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione di sottoporre la
controversia al diritto materiale italiano e non a quello tedesco è il
risultato di una corretta applicazione del diritto federale, segnatamente
delle norme di collisione del diritto internazionale privato. Su questo punto
il ricorso per riforma va pertanto respinto.

4.
Per il resto, in quanto rivolto contro il giudizio della Corte cantonale
sulle singole fatture presentate dall'attrice, il gravame risulta
inammissibile. D'un lato la convenuta censura infatti, inammissibilmente,
l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove contenuti nel giudizio
impugnato, dimenticando che, a prescindere da eccezioni che in concreto non
vengono comunque nemmeno allegate, questi vincolano il Tribunale federale
nella giurisdizione per riforma (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 130 III 136
consid. 1.4 pag. 140), e dall'altro adduce, altrettanto inammissibilmente,
trattandosi di normative inapplicabili alla fattispecie (cfr. quanto esposto
al considerando precedente), la violazione del diritto germanico e di quello
svizzero.

5.
In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto nella misura in
cui ammissibile.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico della convenuta, la
quale rifonderà all'attrice fr. 12'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 maggio 2005

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: