Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.439/2004
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4C.439/2004 /viz

Sentenza del 19 luglio 2005
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Favre, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

B. ________,
attore e ricorrente,
patrocinato dall'avv. Stefania Polti,

contro

C.________,
convenuto e opponente,
patrocinato dall'avv. Marie Zveiger Wernli.

contratto di mandato; contratto di deposito,

ricorso per riforma e ricorso adesivo contro la sentenza emanata il 28
ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Nel 1981 B.________ ha partecipato al finanziamento di un progetto
immobiliare posto in atto da D.________, al quale ha concesso un mutuo di fr.
100'000.--, garantito da una cartella ipotecaria in II rango sulla part. n.
eee RFD del Comune di N.________, poi frazionata nelle part. n. eee, ttt,
uuu, vvv, www e zzz.

A.a La cartella ipotecaria è stata depositata presso l'avv. C.________, il
quale si è successivamente occupato delle operazioni di svincolo ipotecario
connesse alla vendita dei lotti edificati. La garanzia reale a favore di
B.________ è stata dunque progressivamente svincolata, sino a ritrovarsi, per
finire, limitata alla sola part. n. zzz, gravata da ipoteche di fr.
275'000.-- in I rango e di fr. 275'000.-- in II rango.

A.b Dopo aver sollecitato invano il rimborso del mutuo, nel 1986 B.________ -
per il tramite della fiduciaria X.________ - ha avviato una procedura
esecutiva nei confronti di D.________, sfociata nella dichiarazione di
fallimento 3 marzo 1994.
Il 26 dicembre 1995 D.________ è deceduto. Il 22 marzo 1996 è stata
comunicata la sospensione della procedura di liquidazione dell'eredità
giacente per mancanza d'attivo.

A.c Nell'estate 1997 B.________ ha ceduto il suo titolo, per fr. 20'000.--,
alla banca creditrice delle cartelle ipotecarie gravanti in I rango la part.
n. zzz RFD del Comune di N.________.

B.
Rimproverando all'avv. C.________ di aver effettuato le operazioni di
svincolo ipotecario a sua insaputa e contro i suoi interessi, visto che la
garanzia si è in definitiva rivelata priva di valore, il 15 ottobre 1999
B.________ lo ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano onde
ottenere il risarcimento del danno, quantificato in fr. 91'590.--, oltre
interessi. Tale importo si componeva di: fr. 80'000.--, pari al capitale
mutuato; fr. 4'465.-- per spese giudiziarie ed esecutive; fr. 4'950.-- per
spese legali preprocessuali nonché fr. 2'175.-- per acconti versati alla
fiduciaria X.________.
Con sentenza 25 agosto 2003 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente
a fr. 84'465.--.
Qualificata la relazione giuridica venuta in essere fra le parti in causa
quale contratto di mandato e di deposito avente per oggetto la cartella
ipotecaria, il giudice ha infatti ammesso la violazione degli accordi
contrattuali nella misura in cui, senza disporre del consenso di B.________
ed a sua completa insaputa, l'avvocato C.________ ha fatto in modo che i
valori immobiliari sui quali poggiava inizialmente la garanzia ipotecaria si
erodessero via via fino ad estendersi unicamente alla part. zzz RFD del
Comune di N.________, ampiamente insufficiente a garantire l'ammontare del
mutuo.

C.
Adita dal soccombente, il 28 ottobre 2004 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha modificato il giudizio pretorile, riducendo
il risarcimento concesso a B.________ a fr. 29'090.90, oltre interessi,
nonché fr. 1'190.--, oltre interessi, per le spese esecutive.

D.
Insorto dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma del 29 novembre
2004, B.________ postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di
respingere l'appello e, di conseguenza, confermare le conclusioni pretorili.
Contestualmente alla risposta, con la quale ha proposto la reiezione del
gravame in quanto ricevibile, il 16 febbraio 2005 l'avv. C.________ ha
interposto un ricorso adesivo volto ad ottenere la modifica della sentenza
cantonale nel senso di rigettare integralmente la petizione.
Con riposta 21 aprile 2005 B.________ ha chiesto di respingere il ricorso
adesivo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2).

1.1 Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale
(art. 43 cpv. 1 OG).
Nel quadro di tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la
violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o
la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG).

1.2 Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo
giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità
cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di
prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una
svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento
degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140),
ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo
conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità
cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata
comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127
III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si
riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d
OG).
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono
improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non
accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1
lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3).

1.3 Nulla muta - contrariamente a quanto sembrano ritenere ambedue le parti
in causa - l'art. 43 cpv. 4 OG, giusta il quale l'apprezzamento giuridico
erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto. Questo
capoverso non introduce nel ricorso per riforma la possibilità di criticare
liberamente la valutazione delle prove eseguita in sede cantonale; infatti,
l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione
giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, giovi ripeterlo, il capoverso 4
non aggiunge niente a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF del 16
novembre 1993 consid. 3b pubblicato in: SJ 1995 pag. 794; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178).

1.4 Le disposizioni formali relative all'atto di ricorso sono applicabili,
per analogia, alla risposta e al ricorso adesivo (art. 59 cpv. 3 OG).

2.
Da questi principi discende l'inammissibilità del ricorso adesivo siccome
fondato su fatti privi di riscontro nella sentenza impugnata e rivolto contro
l'apprezzamento delle prove in essa contenuto. Lo stesso convenuto dichiara,
in ingresso alla propria impugnativa, di voler contestare "una serie di fatti
risultanti dalle prove assunte in prima istanza (documenti, testimonianze,
risposte di interrogatorio formale) sull'effettivo ruolo del signor
E.________ quale consulente e rappresentante del ricorrente e degli altri
investitori, e pertanto sull'effettivo contenuto delle pattuizioni fra
finanziatori e D.________, in relazione a come le cartelle ipotecarie
dovevano essere gestite".
In sintesi, il convenuto assevera che, contrariamente a quanto ritenuto dalla
Corte cantonale, le operazioni di svincolo della cartella ipotecaria
sarebbero avvenute con il consenso dell'attore, se non direttamente tramite
il suo "consulente e consigliere signor E.________". Sennonché la tesi
secondo cui E.________ avrebbe agito in qualità di rappresentante dell'attore
ed in tale veste sapeva - o doveva sapere - come si sarebbe svolta
l'operazione immobiliare è stata respinta dalla Corte cantonale siccome non
suffragata da sufficienti elementi di prova. Gli argomenti addotti dal
convenuto per contestare questa conclusione avrebbero dovuto venir semmai
sollevati con un ricorso di diritto pubblico fondato sul divieto
dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove. Nel quadro del presente rimedio
essi sono improponibili per le ragioni esposte al considerando precedente.

3.
Anche il ricorso principale risulta ampiamente inammissibile.

3.1 In esso l'attore si dilunga nell'esposizione dettagliata della propria
versione dei fatti, dimenticando che il Tribunale federale - salvo le già
citate eccezioni, che comunque non vengono invocate - è vincolato alla
fattispecie accertata nel giudizio impugnato (cfr. quanto già esposto al
consid. 1.2).
Egli elenca in particolare le diverse violazioni contrattuali imputabili
all'avvocato. Inutilmente. Come già il Pretore, anche la massima istanza
ticinese ha infatti ammesso la responsabilità del convenuto (contrattuale o,
comunque, fondata sulla fiducia) per aver svincolato i lotti edificati
risultati dal frazionamento della part. eee RFD del Comune di N.________
senza il consenso e all'insaputa dell'attore e, soprattutto, per non aver
provveduto a salvaguardare l'effettività della cartella ipotecaria,
nonostante la progressiva riduzione dei valori immobiliari sui quali
poggiava.

3.2 L'unico punto che merita di essere approfondito è quello concernente la
determinazione del danno risarcibile.

3.2.1 A mente dell'attore, l'avvocato avrebbe in pratica annientato
l'originaria garanzia immobiliare del credito, per questo motivo ribadisce la
richiesta tendente al risarcimento dell'intero importo mutuato e si oppone
alla riduzione operata dall'autorità cantonale. Il giudizio concernente le
spese esecutive non è invece contestato.
La tesi da lui sostenuta si scontra però con l'accertamento - diverso ed
insindacabile nel ricorso per riforma (cfr. quanto già esposto al consid.
1.2) - contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale anche se è vero
che la part. zzz RFD del Comune di N.________ non poteva essere ritenuta una
garanzia "congrua" per l'attore - tale cioè da evitargli qualsiasi perdita
nell'operazione immobiliare - la realizzazione del pegno gli avrebbe permesso
di recuperare fr. 70'909.10. Donde l'accoglimento della pretesa di
risarcimento limitatamente a fr. 29'090.90.
L'attore non si confronta con queste considerazioni. Egli rimprovera
piuttosto alla Corte cantonale di non aver tenuto conto anche delle altre
cinque particelle originariamente gravate dalla cartella ipotecaria, poi
svincolate dal convenuto senza la sua autorizzazione e a sua insaputa. Si
tratta di argomenti inconferenti. L'agire del convenuto è stato ben
considerato nel quadro della valutazione della responsabilità dell'avvocato,
che è stata ammessa. La questione dell'ammontare del danno è diversa.

3.2.2 Per costante dottrina e giurisprudenza il danno si definisce - nel
senso giuridico del termine - come una diminuzione involontaria del
patrimonio netto; esso corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del
patrimonio del danneggiato e quello presumibile se l'evento dannoso non si
fosse prodotto (DTF 129 III 331 consid. 2.1; Gauch/ Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8a ed. Zurigo 2003, vol.
II, n. 2652 segg. pag. 99). Qualora il danno sia da ricondursi ad una
violazione contrattuale il danneggiato può pretendere il risarcimento del
cosiddetto interesse positivo; in altre parole egli ha diritto alla
differenza fra lo stato attuale del suo patrimonio e quello presumibile
qualora il contratto fosse stato correttamente adempiuto
(Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2723 pag. 112).
In concreto, qualora l'evento dannoso (ovverosia lo svincolo della cartella
ipotecaria dalle altre particelle per limitarla alla part. n. zzz RFD del
Comune di N.________) non si fosse verificato, l'attore avrebbe potuto
ottenere la restituzione dell'intero capitale mutuato. Il danno da lui patito
ammonta dunque effettivamente a fr. 80'000.--. Ciò non significa ancora,
tuttavia, che questo sia l'importo da risarcire.

3.2.3 Giusta l'art. 44 cpv. 1 CO - applicabile anche in ambito contrattuale,
in virtù del rinvio di cui all'art. 99 cpv. 3 CO - il giudice può ridurre o
anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto
dannoso o se delle circostanze per le quali egli è responsabile hanno
contribuito a cagionare o aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la
posizione dell'obbligato.
Questa norma concede al giudice del merito un ampio potere d'apprezzamento,
che per giurisprudenza invalsa viene riesaminato con riserbo. Il Tribunale
federale interviene solamente quando la decisione si scosta senza motivo dai
principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di libero
apprezzamento, si fonda su fatti che nel caso particolare non avevano
importanza alcuna oppure, al contrario, quando non si è tenuto conto di
elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione (DTF 129 III 715
consid. 4.4 pag. 725 con rinvii).
Alla parte lesa incombe in particolare il compito di adoperarsi per limitare
il danno (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2741 pag. 116). Nel caso in
esame, la Corte cantonale ha rimproverato all'attore di non aver insistito a
chiedere l'effettuazione dell'incanto. I giudici ticinesi hanno infatti
stabilito che, se egli avesse agito in questo senso, la particella avrebbe
potuto venir venduta per fr. 470'000.-- ciò che avrebbe permesso di contenere
il danno, posto come egli avrebbe ricavato fr. 70'909.10. Per questo motivo
il danno risarcibile è stato quantificato in fr. 29'090.90.
Pur asserendo di aver intrapreso tutto quanto consentito per recuperare il
credito, agendo in via di realizzazione del pegno e contro il debitore
stesso, l'attore non prende posizione sul rimprovero mossogli dai giudici
ticinesi. Sia come sia, considerati i fatti accertati in sede cantonale - che
vincolano il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (cfr. quanto
già esposto al consid. 1.2) - l'applicazione del diritto federale contenuta
nella sentenza impugnata appare corretta sicché la decisione di riconoscere
all'attore solo la restituzione di fr. 29'090.90 sul capitale mutuato merita
di essere confermata.

3.2.4 In conclusione, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
principale va respinto.

4.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG). Gli oneri relativi al ricorso principale, fr. 2'500.--
di tassa di giustizia e fr. 3'000.-- di ripetibili, sono pertanto posti a
carico dell'attore, mentre il convenuto è tenuto a sopportare quelli del
ricorso adesivo, ovvero fr. 1'500.-- di tassa di giustizia nonché fr.
1'500.-- per ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso adesivo è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso principale è respinto.

3.
La tassa di giustizia per il ricorso principale, di fr. 2'500.--, è posta a
carico dell'attore. La tassa di giustizia per il ricorso adesivo, di fr.
1'500.--, è posta a carico del convenuto. L'attore rifonderà al convenuto fr.
1'500.-- per ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 luglio 2005

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: