Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.42/2004
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4C.42/2004 /viz

Sentenza del 9 luglio 2004
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
attrice e ricorrente,
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
corso Elvezia 10, 6900 Lugano,

contro

B.________,
convenuto e opponente,
patrocinato dagli avv.ti Rocco Bonzanigo e Angelo Olgiati, studio legale
Bolla Bonzanigo & Associati,

contratto di mandato,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
4 dicembre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Negli anni Novanta il cittadino italiano C.________ ha chiesto al suo
fiduciario in Svizzera B.________ d'indicargli delle società svizzere alle
quali intestare fiduciariamente le sue partecipazioni azionarie nella
X.________ S.p.A. di Milano. Donde la stipulazione di vari contratti
fiduciari con Y.________ SA e Z.________ AG, entrambe con sede a Zugo.

C.  ________ ha successivamente ceduto le predette partecipazioni alla moglie
A.________, la quale il 25 gennaio 1996 ha a sua volta stipulato due
contratti fiduciari con le medesime società.
Il 18 novembre 1996 Y.________ SA e Z.________ AG hanno venduto le azioni
detenute fiduciariamente per A.________. La liberazione del prezzo
complessivo di Lit 3'219'996'000, depositato presso un notaio, è stata
subordinata all'adempimento di varie condizioni. La somma effettivamente
pagata dall'acquirente in esecuzione di un "contratto di transazione " datato
10 marzo 1997 è stata, per finire, di Lit 630'000'000.

B.
Rimproverandogli di avere gestito male l'intera operazione di vendita, di
avere modificato a suo sfavore i contratti originari di compravendita e di
aver accordato delle riduzioni ingiustificate sui prezzi pattuiti, il 1°
marzo 1999 A.________ ha convenuto B.________ direttamente dinanzi al
Tribunale d'appello onde ottenere il pagamento di fr. 768'765.--, aumentati a
fr. 1'590'265.-- nelle conclusioni.
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha
integralmente respinto la petizione il 4 dicembre 2003.

C.
Contro questa sentenza A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il
27 gennaio 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per
riforma.
Con il secondo rimedio, fondato sulla violazione di varie norme del diritto
federale, essa postula la riforma della pronunzia impugnata e la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 1'179'515.--; formula inoltre tre subordinate
per importi ridotti.
Nella risposta 1° aprile 2004 B.________ ha proposto la reiezione del gravame
in quanto ammissibile.

Diritto:

1.
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato
inammissibile, sicché nulla osta all'esame della presente impugnativa.

2.
Prima di chinarsi sulle censure ricorsuali appare opportuno formulare alcune
considerazioni preliminari di carattere generale.

2.1  Si rileva anzitutto la sostanziale coincidenza della motivazione del
ricorso di diritto pubblico con quella del parallelo ricorso per riforma.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, in simili casi, i
due rimedi non sono inammissibili già per il motivo che il loro contenuto è
pressoché identico; esso può tuttavia unicamente entrare nel merito dei
gravami se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione
dei ricorsi appare sufficientemente chiara ed adempie i requisiti legali (DTF
118 IV 293 consid. 2a con rinvii).

2.2  Nel quadro del presente giudizio il Tribunale federale non esaminerà
pertanto i numerosi argomenti rivolti contro l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove.
Giovi infatti rammentare che il ricorso per riforma è ammissibile per
violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Con tale rimedio non
possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto
costituzionale (art. 43 cpv. 1 OG) o la violazione del diritto cantonale
(art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
Inoltre, nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo
giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità
cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di
prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di
fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda
necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG, ovverosia
mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle
norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come
irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto
federale. Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere
debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste
eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle
prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si
può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato,
trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 130 III 136
consid. 1.4 pag. 140).

3.
Risolte alcune questioni preliminari, nella sentenza criticata i giudici
cantonali hanno in primo luogo esaminato la fattispecie alla luce del
principio della trasparenza (Durchgriff), che permette talvolta di
prescindere dall'indipendenza giuridica esistente tra la società anonima e il
suo azionista. Richiamandosi alla dottrina e alla prassi vigenti, essi hanno
ricordato che quest'eventualità costituisce l'eccezione, che esige la
riunione di condizioni estremamente restrittive quali l'identità economica
tra l'azionista e la sua società nonché l'abuso di diritto, rispettivamente
la lesione del principio dell'affidamento o dell'interesse legittimo di un
terzo. In concreto - hanno deciso i giudici del Tribunale d'appello - questi
presupposti non ricorrono poiché, da un canto, il convenuto non aveva una
posizione dominante nella Y.________ SA e, dall'altro, non è stato addotto né
provato il carattere abusivo del richiamo all'autonomia giuridica della
Z.________ AG.
In secondo luogo l'autorità cantonale ha respinto la tesi dell'attrice che
intendeva fondare le sue pretese sulla relazione di particolare vicinanza
esistente tra lei e l'asserito rapporto di submandato tra le due società
fiduciarie ed il convenuto. Pur ammettendo la sostanziale correttezza della
tesi giuridica formulata dall'attrice, la Corte ticinese ha osservato come
dall'istruttoria sia emerso che il convenuto non è intervenuto nell'affare
quale submandatario di Y.________ SA e Z.________ AG bensì, tutt'al più,
quale consulente.
In definitiva il Tribunale d'appello ha stabilito che il ruolo del convenuto
è stato in realtà molto meno importante di quanto affermato dall'attrice. Le
trattative per la conclusione dei contratti di compravendita sono state
infatti curate da C.________, quelle per la loro modifica dal dott.

D. ________ e quelle che hanno portato all'accordo finale ancora da
quest'ultimo insieme con gli avvocati E.________ e F.________, i quali
beneficiavano di "un margine di manovra pressoché illimitato ". Nessun teste
ha per contro affermato che il convenuto avesse svolto un ruolo essenziale e
decisivo, così che non è dimostrato il nesso causale tra il suo comportamento
e il danno.

4.
A mente dell'attrice l'autorità cantonale avrebbe violato l'art. 8 CC
rimproverandole, senza esaminare tutti i mezzi di prova nonché le ammissioni
fatte in causa, di non aver provato il ruolo di submandatario e sostituto
delle due società mandatarie del convenuto, l'importanza da lui avuta nelle
modifiche dei contratti né, infine, l'adeguatezza del nesso causale. In altre
parole, i giudici ticinesi le avrebbero addebitato a torto gli effetti della
mancanza della prova.
Si tratta di una censura infondata. Contrariamente a quanto sostiene
l'attrice, l'autorità cantonale non ha fondato il giudizio sull'assenza di
prove sui fatti in questione, ponendo a suo carico le conseguenze di tale
assenza. Come già detto, la Corte ticinese ha eseguito accertamenti positivi
circa il ruolo assunto dal convenuto nella vicenda, giungendo alla
conclusione che, semmai, egli può essere considerato un semplice consulente
di Y.________ SA e Z.________ AG; in ogni caso il suo intervento nella
stipulazione e nella successiva modifica dei contratti di compravendita delle
azioni, così come nella pattuizione dell'accordo transattivo finale, non è
stato significativo. La Corte si è pronunciata in questo senso sulla base
degli atti di causa, in particolare dei documenti e delle testimonianze. In
simili circostanze non v'è spazio per l'art. 8 CC; questo disposto non
prescrive infatti al giudice come valutare le risultanze dell'istruttoria
(DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii).

5.
Per il resto, il ricorso si avvera inammissibile.
In ingresso alla parte intitolata "Motivi " l'attrice denuncia anche la
violazione dell'art. 2 CC nonché degli art. 1, 6, 18, 394, 398 e 399 CO.
Nelle pagine che seguono essa omette tuttavia di sostanziare queste censure
conformemente alle esigenze di motivazione poste dalla legge. Giusta l'art.
55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve infatti indicare quali sono
le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state
rispettate. In particolare, alla parte che ricorre incombe l'onere di
prendere posizione chiaramente sulle motivazioni della decisione impugnata,
così da far emergere le ragioni che la inducono a ritenere che la stessa
contravviene a regole del diritto federale (DTF 121 III 397 consid. 2a).
In concreto l'attrice, nonostante il richiamo alle citate norme di diritto,
si diffonde solamente sui fatti, passa in rassegna innumerevoli prove e le
interpreta a modo suo per proporre infine la propria versione dei fatti,
dimenticando che nella procedura di riforma il Tribunale federale è vincolato
a quelli accertati dall'ultima istanza cantonale (cfr. supra consid. 2.2).
Inoltre, questa parte del gravame è praticamente identica a quella del
parallelo ricorso di diritto pubblico. Anche gli argomenti che l'attrice
espone nella parte finale - nuova rispetto al rimedio inoltrato
parallelamente - nella quale si sofferma sui vari risvolti del contratto di
mandato e sul nesso causale, si fondano su fatti diversi da quelli risultanti
dalla sentenza cantonale, la quale - giova ripeterlo - ha accertato in modo
vincolante che il convenuto non ha svolto un ruolo significativo nelle
trattative concernenti la vendita delle azioni (conclusione e modifica dei
contratti nonché transazione finale).

6.
Per i motivi che precedono, nella ridotta misura in cui è ammissibile, il
ricorso per riforma si avvera infondato e va pertanto respinto.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 15'000.-- è posta a carico dell'attrice, la
quale rifonderà al convenuto fr. 17'000.-- per ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 luglio 2004

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: