Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.421/2004
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4C.421/2004 /biz

Sentenza del 28 aprile 2005
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss, Ramelli,
giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

società A.________S.p.A.,
attrice e ricorrente,
patrocinata dall'avv. dott. Fulvio Faraci,

contro

società B.________AG,
convenuta e opponente,
patrocinata dall'avv. Franco Brusa.

contratto di mandato,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
12 ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Tra il 1991 e il 1992 la società italiana A.________S.p.A. ha acqui-stato una
macchina per la trafilatura di rame e alluminio dalla ditta irlandese
C.________Ltd. Del trasporto della macchina dalla Germania all'Italia si è
occupata la casa di spedizione B.________AG con sede a Chiasso.

Il 10 giugno 1992 la società A.________S.p.A. ha anticipato all'impresa di
spedizioni la somma di Lit. 150'700'000.--, corrispondenti all'IVA
d'importazione chiesta dalle dogane italiane. Questa ha a sua volta riversato
tale somma alla ditta italiana D.________S.r.l., da lei incaricata del
disbrigo delle pratiche doganali in Italia. Il 25 giugno 1992, prima che il
macchinario giungesse a destinazione, la società A.________S.p.A. ha
comunicato alla società C.________Ltd. la rescissione del contratto di
compravendita per decorrenza dei termini di consegna.

Essa ha quindi preteso la restituzione dell'importo già pagato per l'IVA alla
Circoscrizione doganale di X.________, la quale ha rifiutato di dar seguito a
tale richiesta, mancando alla società A.________S.p.A. la legittimazione
documentale per il rimborso di una prestazione eseguita dall'assicuratrice
garante. È infatti emerso che, contrariamente a quanto pattuito, la società
D.________S.r.l. non aveva provveduto al versamento dell'IVA, sicché le
autorità doganali italiane si erano rivalse sulla garante E.________S.p.A.

B.
Il 19 giugno 1998 la società A.________S.p.A. ha adito la Pretura di
Mendrisio-Sud onde ottenere la condanna della società B.________AG al
pagamento di fr. 127'341.50, pari al controvalore in franchi svizzeri della
somma anticipata in lire per l'IVA. A mente dell'attrice la convenuta avrebbe
violato diverse obbligazioni contrattuali e ciò in relazione sia con il
trasporto vero e proprio della macchina sia con la perdita dell'importo
destinato al pagamento dell'IVA.

La petizione è stata integralmente respinta il 16 maggio 2001.

C.
La pronunzia di primo grado è stata confermata il 4 aprile 2002 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Adito dall'attrice, il 27 settembre 2002 il Tribunale federale ha annullato
la predetta sentenza, siccome fondata sul presupposto errato secondo il quale
le parti erano legate da un contratto di spedizione. La causa è stata
rinviata all'autorità cantonale con l'invito ad esaminare l'esatta natura dei
rapporti giuridici esistenti fra le parti, la legittimità dell'incarico
affidato dalla convenuta alla ditta italiana e le eventuali conseguenze delle
violazioni contrattuali imputabili a quest'ultima.

D.
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è dunque
nuovamente chinata sulla vertenza, giungendo alla medesima conclusione: il 17
dicembre 2002 l'appello dell'attrice è stato integral-mente respinto.

Questa pronunzia è stata annullata dal Tribunale federale il 20 agosto 2003.
Come i giudici ticinesi, anche il Tribunale federale ha qualificato la
relazione venuta in essere fra le parti come un mandato, retto dagli art. 394
segg. CO, in virtù del quale il mandatario è, di regola, tenuto ad eseguire
personalmente l'incarico assegnatogli, a meno che la sostituzione di un terzo
non sia consentita, imposta dalle circostanze oppure ammessa dall'uso del
settore in cui si situa il mandato (art. 398 cpv. 3 CO). È stato poi
evidenziato come nel caso in rassegna la convenuta avesse sostenuto che sia
le condizioni generali dell'associazione svizzera degli spedizionieri sia
l'uso vigente nel settore delle spedizioni ammettevano il ricorso a una terza
ditta per le pratiche di sdoganamento. Nella misura in cui l'autorità
cantonale ha dato per scontata la facoltà del mandatario di farsi sostituire,
senza chiarire questi aspetti, essa ha violato l'art. 398 cpv. 3 CO. Per
questo motivo il Tribunale federale l'ha invitata a completare gli
accertamenti, dando nel contempo delle direttive. Qualora si fosse giunti
alla conclusione che la possibilità di sostituzione sussisteva, il mandatario
- ovvero la convenuta - avrebbe potuto essere tenuto responsabile soltanto
della diligenza nella scelta e nell'istruzione del terzo (art. 399 cpv. 2 CO)
e di conseguenza, la petizione avrebbe potuto essere respinta senza altri
approfondimenti perché il Tribunale federale aveva già esaminato in modo
definitivo - respingendole e dichiarandole irricevibili - le censure mosse
dall'attrice contro la mancata prova da parte sua della violazione
dell'obbligo di diligenza. Nell'ipotesi contraria, invece, il mandatario
avrebbe affidato indebitamente la trattazione dell'affare a un terzo, del cui
operato sarebbe quindi responsabile come se fosse il suo (art. 399 cpv. 1
CO); se questa eventualità si fosse presentata, l'autorità cantonale avrebbe
dovuto completare i propri accertamenti sul danno e sul nesso causale.

E.
Eseguiti i completamenti indicatigli, nella sentenza del 12 ottobre 2004 il
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha escluso l'applicabilità delle
condizioni generali dell'Associazione svizzera degli spedizionieri alla
fattispecie, mentre l'esistenza di un uso commerciale nel settore dei
trasporti internazionali che permette di far capo a degli intermediari locali
per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento è stata considerata
"proceduralmente assodata". Donde la reiezione dell'appello, il Tribunale
federale avendo già risolto in maniera definitiva gli effetti di una
sostituzione lecita del mandatario.

F.
Contro questa sentenza la società A.________S.p.A. è tempestivamente insorta
dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la
modifica della pronunzia cantonale nel senso di accogliere l'appello e, di
conseguenza, condannare la convenuta al versamento di fr. 127'341.50.

Dal canto suo, nella risposta 31 gennaio 2005, la società B.________AG
propone l'integrale reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Dato il tenore dell'allegato ricorsuale, prima di esaminarne il contenuto è
opportuno rammentare i principi che regolano il ricorso per riforma.

Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale
(art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di tale rimedio non possono, per contro,
essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1
seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1
lett. c OG).

Inoltre, nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo
giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità
cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di
prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una
svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento
degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140),
ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo
conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità
cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata
comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127
III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si
riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d
OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono
improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non
accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1
lett. c OG; DTF citati).

2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2).

In concreto, l'ammissibilità del gravame risulta problematica con riferimento
alla sua motivazione, che disattende ampiamente i principi esposti al
considerando precedente.

2.1 Il ricorso per riforma verte infatti interamente sulla decisione della
Corte cantonale di ammettere l'esistenza di un uso commerciale nel settore
dei trasporti internazionali che permetteva alla convenuta di affidare ad un
terzo il disbrigo delle pratiche di sdoganamento.

Come anticipato, i giudici ticinesi hanno ritenuto questa circostanza
"proceduralmente assodata". Essi hanno infatti osservato come, in replica,
l'attrice non abbia contestato questo fatto, addotto dalla convenuta con la
risposta; anzi, in parte l'ha pure ammesso, come peraltro già appurato anche
dal Pretore nell'ordinanza sulle prove. È stata inoltre riscontrata
un'ulteriore ammissione - perlomeno implicita - anche nell'appello
dell'attrice nella misura in cui essa non ha contestato il diritto della
convenuta di farsi sostituire e si è limitata a criticare la scelta della
ditta terza.

2.2 Ora, secondo la giurisprudenza l'esistenza e il contenuto degli usi
locali e commerciali configurano dei fatti, la cui constatazione da parte
dell'autorità cantonale vincola il Tribunale federale, purché fondata su di
una nozione esatta di "uso" (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 4.6.1 ad art. 63
OG).

Nulla muta il fatto che, nel caso specifico, l'accertamento relativo all'uso
non poggi sull'apprezzamento delle prove ma sugli atti processuali, e in
particolare sull'interpretazione delle allegazioni proposte dall'attrice
nelle varie fasi del processo, poiché anche gli atti di causa (Prozessstoff)
pertengono ai fatti (Jean-François Poudret, op. cit., n. 4.2 ad art. 63 OG).
Ne discende l'inammissibilità di tutti gli argomenti con i quali l'attrice,
mediante un'interpretazione diversa di fatti processuali, contesta
l'accertamento dell'esistenza dell'uso commerciale che consente di far capo
ad intermediari locali per lo svolgimento delle pratiche doganali.

3.
L'attrice rimprovera ai giudici cantonali la violazione dell'art. 8 CC, per
aver ridotto a favore della convenuta - cui incombeva l'onere della
controprova - le esigenze poste al grado della prova necessaria per potersi
pronunciare sull'esistenza di un uso commerciale che le permetteva di far
capo ad un terzo per il disbrigo delle pratiche doganali. Si tratta di una
censura manifestamente priva di fondamento.
Contrariamente a quanto asserito dall'attrice, l'espressione "proceduralmente
assodato" non significa che la Corte cantonale ha emanato un giudizio di
verosimiglianza. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge al contrario
che i giudici ticinesi hanno stabilito in modo certo le ammissioni fatte in
causa dall'attrice, menzionando con precisione i passaggi dell'atto di
replica dove esse si trovavano; solo nel valutare un'ammissione
supplementare, contenuta nell'atto d'appello, è stato utilizzato l'avverbio
"verosimilmente".

L'attrice si riferisce inoltre impropriamente all'art. 8 CC per criticare la
valutazione delle sue dichiarazioni operata dalla massima istanza ticinese.
Questa norma non prescrive infatti al giudice come valutare le risultanze
dell'istruttoria e non trova applicazione qualora egli accerti, sulla base
delle prove a sua disposizione, l'esistenza rispettivamente l'inesistenza di
un fatto (DTF 128 III 271 consid. b/aa pag. 275 segg.).

4.
Nemmeno il richiamo agli art. 43 cpv. 4 e 63 cpv. 3 OG, che parificano
l'apprezzamento giuridico di un fatto all'applicazione del diritto, può
sussidiare all'attrice.

Essa censura infatti solamente l'accertamento di un fatto (ovverosia
l'esistenza di un uso) e non, invece, la sussunzione di questo fatto nel
diritto federale (sulla portata dell'art. 43 cpv. 4 OG cfr. Jean-François
Poudret, op. cit., n. 5 ad art. 43 OG). In particolare, sebbene menzioni
qualche volta anche l'art. 398 cpv. 3 CO, l'attrice non adduce che l'autorità
cantonale avrebbe fondato il proprio giudizio su di una nozione errata di
"uso" nel senso di questa norma.

5.
Infine, il gravame è votato all'insuccesso anche in quanto fondato sull'art.
66 OG. Secondo l'attrice, in forza di questo disposto il giudizio cantonale
su rinvio poteva fondarsi esclusivamente su elementi di fatto nuovi, non
invece su allegazioni processuali già note e già sottoposte al Tribunale
federale. A torto.

Per l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale alla quale è stata rimandata una
causa può tenere conto di nuove allegazioni in quanto lo consenta la
procedura cantonale; essa deve però porre a fondamento della sua nuova
decisione i considerandi di diritto della sentenza di rinvio. Il diritto
federale impone pertanto un solo limite all'autorità che riesamina la causa:
il rispetto del giudizio di rinvio. Sotto questo profilo la sentenza
impugnata è impeccabile, poiché ha completato esclusivamente gli accertamenti
di fatto che erano stati indicati dal Tribunale federale. A questo proposito
giovi osservare come, contrariamente a quanto sembra ritenere l'attrice, il
Tribunale federale - vincolato agli accertamenti effettuati in sede cantonale
- non poteva procedere da sé in tal senso (cfr. quanto esposto al consid. 1),
nonostante si trattasse di fatti di natura processuale. Per il resto, spetta
soltanto al diritto cantonale stabilire come, in quale misura e mediante
quali atti istruttori il processo debba riprendere (Jean-François Poudret,
op. cit., n. 1.2 ad art. 66 OG) e questo sfugge alla cognizione del Tribunale
federale nella giurisdizione di riforma (art. 43 e 55 cpv. 1 OG; cfr. quanto
esposto al consid. 1). Per il medesimo motivo vanno dichiarati inammissibili
gli argomenti fondati sull'art. 87 e sull'art. 322 CPC/TI.

6.
In conclusione, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso per
riforma risulta infondato e deve quindi venire respinto.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dell'attrice, la quale
rifonderà alla convenuta fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 aprile 2005

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: