Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.405/2004
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4C.405/2004 /biz

Sentenza del 13 giugno 2005
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
convenuto e ricorrente,
patrocinato dall'avv. Andrea Lenzin,

contro

B.C.________,
D.C.________,
attori e opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Luca Gandolfi.

assunzione di debito,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata
il 29 marzo 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Nel 1994 B.C.________ e D.C.________, A.________ e E.________ si riunirono
onde procedere - per il tramite della società F.________SA, da loro rilevata
a tal scopo - ad un'operazione immobiliare avente per oggetto la costruzione
e la vendita di un complesso alberghiero-residenziale a X.________.

Gli accordi prevedevano che i coniugi C.________ si sarebbero occupati della
parte finanziaria dell'operazione, l'architetto A.________ della
progettazione e della direzione lavori ed E.________ dell'esecuzione per
mezzo della società G.________SA. A.________, così come l'impresario, avrebbe
inoltre partecipato al finanziamento percependo inizialmente soltanto una
parte degli onorari d'architetto (fr. 800'000.-- sull'ammontare complessivo
preventivato in fr. 1'450'000.--); il resto l'avrebbe incassato solamente al
termine dell'operazione immobiliare, unitamente agli utili.

A.a Tra il 1994 ed il 1995 la società F.________SA ha versato all'architetto
anticipi per fr. 385'200.--.

Il 7 luglio 1995 A.________ chiese il versamento di un ulteriore acconto, il
quarto, di fr. 213'000.--. Non potendo la società dare seguito alla richiesta
per mancanza di liquidità, D.C.________ gli rilasciò una cambiale di pari
importo, che però non fu onorata. A garanzia del pagamento del predetto
titolo, D.C.________ sottoscrisse allora cinque vaglia cambiari di fr.
50'000.-- ciascuno con scadenze scalari, avallati dal marito, gli consegnò
una cartella ipotecaria di fr. 500'000.-- nonché alcuni gioielli. Solo le
prime due cambiali furono pagate.

B. Il 4 novembre 1996 A.________ fece notificare ai coniugi C.________,
solidalmente, dei precetti esecutivi per un importo di fr. 150'000.--,
indicando quale titolo di credito "saldo quarto acconto del 07.07.1995,
dichiarazione del 19.02.1996, 3 vaglia cambiari del 15.12.1995 da fr.
50'000." Le opposizioni a questi precetti esecutivi furono rigettate in via
provvisoria il 30 ottobre 1997 dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Donde l'attuale procedura.

C.
Il 20 novembre 1997 B.C.________ e D.C.________ hanno adito la Pretura del
Distretto di Lugano con un'azione volta ad ottenere il disconoscimento del
debito posto in esecuzione nonché la condanna di A.________ alla restituzione
di fr. 100'000.--, dei tre vaglia cambiari, dei gioielli e della cartella
ipotecaria.

La petizione è stata accolta. Nella sentenza 18 giugno 2003 il Pretore ha
infatti stabilito che gli attori avevano assunto - e non solo garantito - il
debito della società F.________SA nei confronti del convenuto, per cui
beneficiavano di tutte le eccezioni concernenti tale debito. Sulla base della
perizia giudiziaria il giudice ha quantificato in fr. 589'045.-- l'onorario
complessivo dovuto all'architetto. Tenuto conto della proporzione pattuita
inizialmente, gli ha però riconosciuto unicamente fr. 268'500.--; la
rimanenza, di fr. 293'545.--, sarebbe divenuta esigibile solamente al termine
dell'operazione immobiliare. Infine, dato che la società F.________SA aveva
già versato fr. 382'500.--, il primo giudice ha accertato l'inesistenza del
debito posto in esecuzione.

D.
L'impugnativa interposta dal convenuto contro la pronunzia pretorile è stata
respinta il 29 settembre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

E.
Il convenuto insorge davanti al Tribunale federale con ricorso per riforma
del 2 novembre 2004. Prevalendosi della violazione degli art. 111 e 145 CO,
nonché della mancata applicazione degli art. 77, 394 cpv. 3, 404 cpv. 2 e 156
CO, egli chiede che la sentenza cantonale venga annullata e riformata nel
senso di rigettare integralmente la petizione dei coniugi C.________ e di
porre a loro carico spese e ripetibili di prima e seconda istanza. In via
subordinata domanda che la petizione sia accolta parzialmente, con
l'accertamento dell'inesistenza del debito limitatamente a fr. 9'155.--, e
che tasse e ripetibili vengano ripartire proporzionalmente a questa
soccombenza.

Nella risposta 17 dicembre 2004 D.C.________ e B.C.________ propongono la
reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Come rettamente osservato anche dal convenuto, il ricorso per riforma è
ammissibile solo per violazione del diritto federale (art. 43 OG). La
motivazione deve indicare le norme violate ed esporre in modo conciso in cosa
consiste la violazione (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).

Occorre inoltre rammentare che nella giurisdizione di riforma il Tribunale
federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati
dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni
federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di
fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda
necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III
136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in
sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a
torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa
dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2
pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli
atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1
lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento
dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono
improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non
accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1
lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3).

2.
Il primo punto in contestazione attiene alla natura giuridica degli impegni
presi dagli attori nei confronti del convenuto.

2.1 Come già il Pretore, anche la Corte cantonale li ha qualificati come
assunzione cumulativa di debito.

I giudici ticinesi hanno in primo luogo accennato alla difficoltà di
distinguere questo negozio dalla garanzia rispettivamente dalla fideiussione,
evidenziando la necessità di ricorrere spesso all'interpretazione secondo il
principio dell'affidamento, ove, in definitiva, è determinante lo scopo
economico e giuridico perseguito dalle parti. Essi hanno in seguito
constatato come, nel caso in esame, il testo della dichiarazione rilasciata
da D.C.________ il 19 febbraio 1996 sia a questo proposito esplicito e di per
sé sufficientemente chiaro. Anche la "prospettiva economica" conferma il
carattere autonomo dell'impegno, quindi l'assunzione cumulativa del debito:
gli attori erano infatti interessati in modo personale e diretto alla buona
riuscita dell'operazione immobiliare, dal momento che avevano il compito di
provvedere in modo consistente a reperire i finanziamenti necessari, che
avrebbero partecipato all'utile in proporzione a tali finanziamenti e che in
caso di fallimento avrebbero dovuto sopportare da soli i costi di
rifinanziamento della società F.________SA. È stata per contro negata
rilevanza al verbale dell'assemblea straordinaria di questa società tenutasi
il 28 settembre 1995, dal quale il convenuto deduceva l'esistenza di una
garanzia nella forma della promessa della prestazione di un terzo (art. 111
CO): gli impegni presi in tale occasione erano diretti all'assemblea degli
azionisti, non al convenuto, e sono comunque stati superati nel tempo dalla
dichiarazione del 19 febbraio 1996.

2.2 Il convenuto rimprovera ai giudici ticinesi l'errata applicazione del
principio dell'affidamento, essendo loro sfuggito che può avere un interesse
personale all'adempimento sia colui che assume cumulativamente un debito sia
chi promette la prestazione personale di un terzo. Egli aggiunge che
l'assunzione personale del debito avrebbe semplicemente diminuito i passivi
della società F.________SA, senza incrementarne la liquidità, mentre lo scopo
che tutti si prefiggevano era quello di mettere a disposizione della società
i fondi necessari per realizzare il progetto immobiliare; sotto questo
profilo l'impegno di garantire il pagamento dei debiti della società
F.________SA costituiva un mezzo assai più efficace. Il convenuto ritiene che
il verbale del 28 settembre 1995 sia inequivocabile e confermi che la
convenuta D.C.________ avesse promesso e garantito determinate prestazioni
della società F.________SA.

2.3 Per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto,
occorre stabilire quale fosse la volontà dei contraenti al momento della sua
stipulazione (art. 18 CO).

2.3.1 Il contenuto di un contratto viene determinato in primo luogo mediante
l'interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà
dei contraenti, che prescinde dalla denominazione e dalle parole inesatte
adoperate per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto
(art. 18 cpv. 1 CO). L'interpretazione soggettiva poggia sull'apprezzamento
delle prove e pertanto, a meno che non siano dati i presupposti delle
eccezioni di cui agli art. 63 cpv. 2 e 64 OG, sfugge all'esame del Tribunale
federale chiamato a statuire su un ricorso per riforma (DTF 129 III 118
consid. 2.5 pag. 122).
Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della
volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la
volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene invece determinata
interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento
(cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di
volontà dell'altro nella situazione concreta. L'interpretazione del contratto
giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente
l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente nella
giurisdizione per riforma (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 seg.).
2.3.2 Dovendosi procedere all'interpretazione di dichiarazioni scritte, ci si
riferisce in primo luogo al tenore delle stesse (DTF 129 III 702 consid.
2.4.1 pag. 707). La presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia la
possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione. Dall'art. 18
cpv. 1 CO emerge infatti che le parole adoperate, quand'anche chiare, non
sono necessariamente determinanti e che, al contrario, un'interpretazione
puramente letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola
contrattuale appare a prima vista chiaro, dalle altre condizioni menzionate
dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre
circostanze può dunque risultare che il testo della menzionata clausola non
restituisce con esattezza il senso dell'accordo (DTF 130 III 417 consid. 3.2
pag. 425). Oltre al testo ed al contesto in cui sono state formulate le
dichiarazioni delle parti, vanno prese in considerazione - nella misura in
cui sarebbero riconoscibili anche per un terzo - le circostanze che hanno
preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto (DTF 128 III 265
consid. 3a con rinvii).

2.4 In concreto, il passaggio della dichiarazione del 19 febbraio 1996, che
l'autorità cantonale ha reputato determinante ai fini del giudizio, recita:
"Dichiaro di aver consegnato in data odierna all'arch. A.________ i miei
gioielli, e meglio come alla lista allegata, quale pegno e garanzia per il
pagamento della somma di fr. 213'000.-- (duecentotredicimila), garantito da
cambiale scaduta il 15 c.m., somma di cui sono solidalmente debitrice con mio
marito B.C.________".

2.4.1 La Corte cantonale ha stabilito che con questa dichiarazione
D.C.________ "ha comunicato in modo chiaro ed esplicito di aver assunto un
impegno autonomo accanto a quello esistente della società F.________SA,
impegno che va ben oltre la semplice garanzia, assumendosi il debito in prima
persona". Il tenore dell'affermazione dei giudici cantonali induce a ritenere
ch'essi hanno accertato un fatto, ossia la volontà precisa di una parte di
impegnarsi in questo modo, fatto che sfugge alla cognizione del Tribunale
federale nella giurisdizione di riforma (cfr. quanto già esposto al consid.
2.3.1).
2.4.2 È però anche vero che la sentenza impugnata accenna alla necessità di
ricorrere spesso alla teoria dell'affidamento per l'interpretazione dei
contratti di garanzia (in senso lato) e pare avere applicato questo metodo
interpretativo laddove ha esaminato "la situazione in prospettiva economica".
Se così fosse, si tratterebbe di una questione di diritto che il Tribunale
federale può rivedere (cfr. quanto già esposto al consid. 2.3.1).

Il giudizio resisterebbe nondimeno alle censure ricorsuali. Non è infatti
ragionevolmente immaginabile che il destinatario della dichiarazione
riportata sopra potesse credere che si trattasse della garanzia di
prestazioni di un terzo, neppure menzionato, e non dell'assunzione personale
di un debito. Il convenuto ne è probabilmente cosciente dal momento che
sorvola sulla dichiarazione del 19 febbraio 1996 e fonda invece la sua tesi
sul verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della società
F.________SA, tenutasi il 28 settembre 1995, e sullo scopo economico
perseguito dalle parti. Nel passaggio del verbale riprodotto nel giudizio
impugnato si legge che D.C.________ "provvederà nei prossimi giorni a
finanziare la società F.________SA affinché vengano effettuati..."
determinati pagamenti, tra i quali fr. 100'000.-- destinati al convenuto;
ella si era altresì dichiarata "d'accordo di garantire il pagamento
dell'interesse ipotecario di fr. 300'000.-- che dovrà avvenire entro la fine
del prossimo mese di novembre". A ragione l'autorità cantonale ha osservato
che un impegno del genere, assunto nell'ambito dell'assemblea degli
azionisti, non poteva indurre il convenuto a ritenere in buona fede che la
promessa di D.C.________ fosse indirizzata a lui, nella sua qualità di
creditore della società, e ch'essa intendesse garantire le prestazioni
dovutegli dalla società F.________SA. Quanto allo scopo perseguito, esso
consisteva nell'assicurare all'architetto il pagamento delle sue prestazioni,
così da permettere la continuazione dell'operazione immobiliare; tale scopo
poteva essere raggiunto sia mediante una garanzia nel senso dell'art. 111 CO
sia per mezzo di un'assunzione cumulativa di debito per cui questo criterio
non può essere ritenuto decisivo.

Se ne deve concludere che non sono ravvisabili circostanze concrete tali da
far credere che la dichiarazione rilasciata da D.C.________ il 19 febbraio
1996 non corrispondesse alla volontà delle parti e da imporre di scostarsi
dal testo letterale.

2.5 Da tutto quanto esposto discende che la qualificazione di assunzione
cumulativa di debito, attribuita al contratto dall'autorità cantonale, non
viola il diritto federale.

3.
Ammessa l'assunzione di debito, il Tribunale d'appello ha precisato che gli
attori hanno assunto solo il debito di fr. 250'000.-- suddiviso in fr.
213'000.--, relativi al quarto acconto chiesto dall'architetto, e fr.
37'000.-- di spese. Posti questi limiti, i giudici ticinesi hanno escluso che
l'assunzione potesse inglobare sia le pretese accessorie fatte valere dal
convenuto (ritenute anche non provate e irrite sotto il profilo procedurale)
sia la porzione d'onorario che l'architetto avrebbe dovuto percepire soltanto
al termine dell'operazione immobiliare. L'autorità cantonale ha altresì
confermato la condanna del convenuto alla restituzione della somma di fr.
100'000.--: di fronte a prestazioni esigibili per fr. 268'500.-- la società
F.________SA aveva infatti già pagato fr. 382'500.--, per cui la quarta
richiesta di acconto di fr. 213'000.-- non era giustificata. Su quest'ultimo
aspetto i giudici cantonali hanno respinto anche l'eccezione di prescrizione
fatta valere dal convenuto.

3.1 Dinanzi al Tribunale federale il convenuto ammette l'importo complessivo
di fr. 250'000.--. Invocando la possibilità per ogni debitore solidale
d'impegnarsi secondo modalità e condizioni diverse, evidenzia tuttavia
l'assenza di ogni riferimento al debito originario nella dichiarazione del 19
febbraio 1996, per cui la conclusione dell'autorità cantonale secondo la
quale il predetto importo sarebbe da ricondursi alla quarta richiesta di
acconto sarebbe "contraria alle tavole processuali". Il convenuto si dilunga
poi sulla natura del differimento dell'esigibilità dell'onorario
dell'architetto pattuito dalle parti (modalità di pagamento o condizione
sospensiva), sulle responsabilità nel fallimento dell'operazione immobiliare
e sugli effetti che poteva avere l'interruzione anticipata del mandato
sull'esigibilità delle pretese d'architetto.

3.2 Così come formulate queste censure si avverano inammissibili. D'un canto
sono rivolte contro la determinazione dell'entità e della natura del debito
assunto dagli attori, ovverosia contro il risultato di un accertamento di
fatto vincolante per il Tribunale federale; d'altro canto si fondano su fatti
che non emergono dal giudizio impugnato, in particolare per quanto concerne i
motivi del naufragio dell'operazione immobiliare.
Esse sono comunque infondate. Se il debito assunto dagli attori è soltanto
quello accertato dalla Corte cantonale (quarto acconto di fr. 213'000.-- e
spese di fr. 37'000.--) è infatti superfluo chiedersi se, quando e a quali
condizioni sarebbero potute divenire esigibili altre eventuali pretese
dell'architetto.

4.
In conclusione, il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del convenuto, il
quale rifonderà agli attori fr. 7'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 giugno 2005

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: