Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.365/2004
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4C.365/2004 /biz

Sentenza del 25 febbraio 2005
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Nyffeler, Favre, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Adriana Gomes Fernandes Eisenhardt,

contro

M.________,
attore e opponente,
patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi.

responsabilità fondata sulla fiducia, responsabilità contrattuale

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
31 agosto 2004 dalla II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 21 gennaio 1997 M.________ ha sottoscritto un contratto d'investimento con
C.________, società panamense facente capo a D.________, liberando nel
contempo la somma di US$ 300'000.--, che avrebbe dovuto creare, mensilmente,
importanti guadagni.

Le trattative precedenti la conclusione dell'accordo, così come la
sottoscrizione dello stesso, hanno avuto luogo negli uffici della fiduciaria
luganese A.________, la quale ha pure provveduto ad aprire un conto
fiduciario su cui sono confluiti i capitali necessari all'investimento. Il 21
gennaio 1997 essa ha inoltre stipulato un contratto di mandato con
M.________, nell'ambito del quale si è impegnata a trasferire a C.________ il
denaro depositato sul citato conto e a ricevere a proprio nome la garanzia
fornita dalla società panamense, prima di consegnarla al mandante.

Dopo il versamento delle prime quattro rate mensili d'interessi, di
complessivi US$ 78'000.--, l'operazione si è fermata.

B.
Preso atto dell'impossibilità di ottenere la restituzione del capitale
investito e il versamento del supplemento del 10% - che in base al contratto
sarebbe stato pure dovuto in caso di inadempienza - il 28 giugno 1999
M.________ ha adito il Tribunale d'appello del Cantone Ticino onde ottenere
da A.________ il pagamento US$ 330'000.--.

Egli ha convenuto in lite la fiduciaria nella sua veste di consulente,
collettore per i capitali investiti ed organizzatrice dell'operazione,
rimproverandole in particolare la mancata verifica della validità della
garanzia fornita da C.________ (un atto di cessione secondario relativo a una
quota di titoli del Tesoro USA), rivelatasi in seguito priva di valore.

A. ________ si è opposta alla petizione asseverando di aver funto unicamente
da collettore dei fondi dei clienti di D.________; nel ruolo da lei assunto
non le competeva nessun obbligo di controllo in merito alle garanzie fornite
a tutela del capitale investito.

Tale argomentazione è stata condivisa dai giudici del Tribunale d'appello, i
quali, nella sentenza emanata il 31 agosto 2004, hanno respinto la tesi
secondo cui la mancata verifica della validità della garanzia costituirebbe
una violazione contrattuale da parte della convenuta, tale da innescarne la
responsabilità. Essi hanno ciononostante pronunciato la condanna di
A.________. Alla luce delle risultanze istruttorie, la Corte cantonale è
infatti giunta alla conclusione che - nonostante l'assenza di un obbligo
contrattuale in tal senso - la mancata verifica della validità della
garanzia, assieme ad altre circostanze, era suscettibile di ingenerare una
responsabilità extracontrattuale. Ponderate le rispettive colpe delle parti,
il Tribunale d'appello ha infine ridotto dei 2/5 la misura del risarcimento
concesso all'attore. Donde l'accoglimento della petizione per US$. 180'000.--
(3/5 di 300'000.--) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997.

C.
Contro questa decisione A.________ è insorta dinanzi al Tribunale Federale,
il 1° ottobre 2004, con un ricorso per riforma fondato sulla violazione degli
art. 41 e 44 CO. In via principale ha postulato la modifica della sentenza
impugnata nel senso della reiezione integrale della petizione, mentre in via
subordinata ne ha proposto l'accoglimento parziale, limitatamente a US$
12'000.--.

Con risposta 2 dicembre 2004 M.________ ha chiesto di respingere il gravame.

Diritto:

1.
Prima di esaminare le censure ricorsuali appare utile rammentare i principi
che reggono il rimedio esperito.

Nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio
sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a
meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (quale
ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto
derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario
un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid.
1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono
essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG).

Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono
improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non
accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1
lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106 con rinvii).

Chiamato a determinarsi su di un ricorso per riforma il Tribunale federale
non può pronunciare oltre i limiti delle domande delle parti; esso non è per
contro vincolato dai motivi ch'esse invocano (art. 63 cpv. 1 OG) né dal
valore giuridico attribuito ai fatti dall'autorità cantonale (art. 63 cpv. 3
OG). Il Tribunale federale può dunque accogliere un ricorso per motivi
diversi da quelli di cui si prevale la parte che ricorre, così come può
respingerlo adottando un'argomentazione giuridica differente da quella
esposta nel giudizio impugnato (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140 con
rinvii).

2.
Come anticipato nella parte dedicata all'esposizione dei fatti, la Corte
cantonale ha escluso di poter imputare alla convenuta una violazione
contrattuale per la mancata verifica della validità della garanzia messa a
disposizione da C.________ In base al contratto di mandato sottoscritto il 21
gennaio 1997 la convenuta era unicamente tenuta a ricevere a suo nome la
garanzia in questione - che, stando a quanto indicato nel contratto
d'investimento concluso il medesimo giorno, sarebbe stata trasferita e
consegnata all'attore - e pertanto non le era assolutamente fatto obbligo di
effettuare verifiche o controlli particolari circa la validità della stessa o
in merito alla bontà delle entità giuridiche che l'avevano fornita.

La convenuta è comunque stata condannata a risarcire il danno patito
dall'attore. Richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di responsabilità fondata sulla fiducia, l'autorità ticinese ha
infatti stabilito che la mancata verifica della validità della garanzia,
assieme ad altre circostanze, era in ogni caso tale da fondare una
responsabilità extracontrattuale, in particolare nella misura in cui la
convenuta ha contribuito a creare nell'attore delle apparenze fallaci,
rispettivamente gli ha fornito informazioni o assicurazioni errate.

3.
Sulla base della giurisprudenza in materia di responsabilità precontrattuale
(culpa in contrahendo) il Tribunale federale ha sviluppato la cosiddetta
responsabilità fondata sulla fiducia (responsabilité fondée sur la confiance,
Vertrauenshaftung), che si presenta come un tipo di responsabilità
indipendente, fra la responsabilità contrattuale e quella per atto illecito,
le cui disposizioni possono se del caso tornare applicabili per analogia
(Hans Peter Walter, La responsabilité fondée sur la confiance dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral, in: La responsabilité fondée sur la
confiance - Vertrauenshaftung, Zurigo 2001, pag. 147- 161, in particolare
pag. 151 segg.).

Essa permette in particolare di imputare ad un terzo estraneo al contratto
una responsabilità fondata (appunto) sulla fiducia ch'egli ha suscitato nel
danneggiato e che ha poi deluso (DTF 130 III 345 consid. 2.1 con rinvii
giurisprudenziali e riferimenti dottrinali; cfr. anche, fra tutti,
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil,
8a ed. Zurigo 2003, n. 982a-982n pag. 201 segg., con numerosi riferimenti
dottrinali). In altre parole, la responsabilità basata sulla fiducia
interviene, di principio, in assenza di una responsabilità contrattuale,
rispetto alla quale ha natura sussidiaria (cfr. Hans Peter Walter,
Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages, in: ZBJV 1996 pag. 273 segg., in
particolare pag. 294).

Ciò significa che, qualora le parti abbiano validamente concluso un
contratto, occorre in primo luogo sincerarsi che non vi sia alcuna
responsabilità contrattuale.

4.
In concreto, stando a quanto accertato in sede cantonale, le parti non erano
vincolate solamente dal mandato firmato il 21 gennaio 1997, ma anche da un
contratto di deposito irregolare (cfr. art. 481 CO), avendo l'attore
provveduto a far confluire i capitali necessari all'investimento su di un
conto aperto presso la convenuta, che per quest'operazione ha incassato una
commissione.

4.1 La posizione della convenuta può dunque essere equiparata a quella di una
banca.

4.1.1 Ora, in linea di principio la banca che non è legata al suo cliente da
un mandato di gestione del patrimonio - e che si limita ad eseguire degli
ordini puntuali - non è tenuta a segnalargli i rischi che comporta un
determinato investimento (DTF 119 II 333).
La tesi della convenuta, la quale - rammentata la sua estraneità
all'operazione d'investimento messa in atto da D.________ - sostiene che la
sua responsabilità sarebbe esclusa perché non le era stato esplicitamente
chiesto di fornire una consulenza e di valutare l'operazione speculativa in
atto, con tutto ciò che questo implicava, va in questo senso. Sennonché la
giurisprudenza ammette anche in simili casi un dovere d'informazione -
sgorgante dall'obbligo di diligenza e fedeltà sancito dalle norme sul mandato
(art. 398 cpv. 2 CO) - qualora per la banca sia riconoscibile che il cliente
non è consapevole dei rischi assunti (cfr. sentenza inc. 4C.108/2002 del 23
luglio 2002, pubblicata in Pra 2003 pag. 244 segg., consid. 2b) o qualora fra
le parti vi sia una relazione di fiducia tale per cui il cliente può in buona
fede aspettarsi di venir in ogni caso avvisato del pericolo connesso
all'investimento da lui auspicato, anche senza averne fatto esplicita
richiesta (cfr. sentenza inc. 4C. 410/1997 del 23 giugno 1998, pubblicata in
SJ 1999 pag. 205 segg., consid. 3b).

4.1.2 Nella fattispecie in esame l'intervento della convenuta non si è
limitato all'apertura del conto e al trasferimento del denaro secondo precise
istruzioni del cliente. Dagli accertamenti effettuati in sede cantonale si
evince che il suo coinvolgimento nell'operazione è stato tutt'altro che
marginale.

I giudici cantonali hanno infatti accertato che, quando nel 1996 si è recato
presso la sede luganese della convenuta, l'attore è stato accolto da un
funzionario della stessa, E.________, e da D.________. Sia i successivi
colloqui, concernenti i dettagli dell'operazione, che la sottoscrizione dei
contratti d'investimento e di mandato, sono avvenuti negli uffici della
convenuta, alla presenza di un suo funzionario. In simili circostanze la
convenuta non può dichiararsi completamente estranea all'operazione
d'investimento. Il fatto di aver accettato che le trattative e la firma dei
contratti si svolgessero nei suoi locali alla presenza di un suo funzionario,
unitamente all'apertura di un conto sul quale far confluire i fondi destinati
all'investimento, ha contribuito - trattandosi di un'importante fiduciaria
svizzera, soggetta a vari controlli - a convincere l'attore della serietà e
della fattibilità tecnica e operativa dell'operazione propostagli da
D.________.

Si può pertanto affermare che fra le parti si era creata una relazione di
fiducia in virtù della quale l'attore poteva in buona fede attendersi che la
convenuta lo avrebbe reso attento su eventuali rischi particolari connessi
all'investimento in questione, anche se non richiesta.
Omettendo di segnalargli che in realtà non conosceva bene i partner
dell'operazione né i dettagli dell'investimento stesso e, soprattutto, che
non aveva verificato la validità della garanzia fornita né intendeva farlo,
la convenuta ha pertanto violato il proprio obbligo di diligenza e fedeltà
(art. 398 cpv. 2 CO).

4.2 Occorre ora stabilire se - come asserito dall'attore in petizione - la
convenuta fosse tenuta a verificare la garanzia fornita da C.________

Vista l'impossibilità di determinare la reale e concorde volontà delle parti
quanto agli obblighi assunti dalla convenuta, i giudici ticinesi hanno
proceduto ad un'interpretazione oggettiva del contratto di mandato
sottoscritto il 21 gennaio 1997, ricercando il senso che ogni contraente
poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà
dell'altro (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424). Osservato come in esso la
convenuta non si fosse esplicitamente impegnata a verificare la garanzia
fornita dalla società panamense, i giudici hanno negato la possibilità di
rimproverarle una violazione del contratto.

4.2.1 L'interpretazione di un contratto giusta il principio dell'affidamento
è una questione che concerne l'applicazione del diritto e può pertanto essere
esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 130 III 417
consid. 3.2 pag. 425).

Dovendosi procedere all'interpretazione di dichiarazioni scritte, ci si
riferisce in primo luogo al tenore delle stesse (DTF 129 III 702 consid.
2.4.1 pag. 707). La presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia la
possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione. Dall'art. 18
cpv. 1 CO emerge infatti che le parole adoperate, quand'anche chiare, non
sono necessariamente determinanti e che, al contrario, un'interpretazione
puramente letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola
contrattuale appare a prima vista chiaro, dalle altre condizioni menzionate
dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre
circostanze può dunque risultare che il testo della menzionata clausola non
restituisce con esattezza il senso dell'accordo (DTF 130 III 417 consid. 3.2
pag. 425). Oltre al testo ed al contesto in cui sono state formulate le
dichiarazioni delle parti, vanno prese in considerazione - nella misura in
cui sarebbero riconoscibili anche per un terzo - le circostanze che hanno
preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto (DTF 128 III 265
consid. 3a con rinvii; sull'interpretazione oggettiva delle dichiarazioni
delle parti cfr. anche Corboz, Le contrat et le juge, in: Le contrat dans
tous ses états, Berna 2004, pag. 269 segg., in particolare pag. 273-276).

4.2.2 Nel caso in esame l'accordo intervenuto fra le parti prevedeva
espressamente l'incarico di trasferire i fondi necessari per l'investimento e
quello di prendere in consegna la garanzia; una verifica della validità di
tale documento non era per contro contemplata.
L'insieme delle circostanze che hanno caratterizzato la stipulazione del
contratto di mandato induce nondimeno ad ammettere l'esistenza di un obbligo
contrattuale in tal senso.

Il ruolo - significativo - svolto dalla convenuta nel quadro delle trattative
che hanno condotto alla stipulazione del contratto d'investimento è già stato
illustrato al considerando precedente. A ciò si aggiunga il fatto che il
teste L.________ ha riferito che, in occasione dell'incontro cui anch'egli
partecipò, agli investitori venne trasmesso in maniera chiara il messaggio
che la convenuta, seppur con l'ausilio di D.________, avrebbe organizzato e
controllato le varie fasi operative dell'investimento proposto. Il
funzionario (sempre lo stesso) presente alle trattative aveva inoltre
dichiarato che il fatto che i contratti fossero intestati ad altre società
costituiva una semplice formalità organizzativa. Come rettamente stabilito
nel giudizio impugnato, con il suo comportamento la convenuta ha dunque
indotto l'attore a credere che l'investimento sarebbe avvenuto, se non
proprio tramite lei stessa, quanto meno sotto il suo controllo. Ne discende
che l'attore poteva in buona fede ritenere che la presa in consegna dell'atto
di garanzia, prevista dal contratto di mandato sottoscritto il 21 gennaio
1997, implicasse anche la verifica della sua validità.

4.3 Alla luce di quanto esposto, alla convenuta va ascritta una violazione
grave dei suoi doveri contrattuali, suscettibile di giustificare la sua
responsabilità per il danno patito dall'attore. D'un canto ha disatteso il
dovere d'informazione che le incombeva nei confronti del suo cliente e
dall'altro non ha ossequiato l'obbligo di verificare la garanzia fornita da
C.________, assunto mediante la sottoscrizione del contratto di mandato.

Non è pertanto necessario far capo alla responsabilità fondata sulla fiducia.

5.
Con riferimento alla quantificazione del danno, la convenuta rimprovera alla
Corte cantonale di essere incorsa in una svista manifesta ai sensi dell'art.
63 cpv. 2 OG, omettendo di tenere conto del fatto che l'operazione ha
fruttato all'attore US$ 78'000.--, che dovrebbero venir dedotti dall'importo
riconosciutogli.
L'attore si oppone a questa richiesta rilevando che la citata somma non gli è
stata versata a titolo di restituzione (parziale) del capitale investito,
bensì a titolo di guadagno. Conclude affermando che, a suo modo di vedere,
avrebbe potuto chiedere, oltre alla restituzione del capitale investito,
anche il risarcimento del mancato guadagno.

5.1 Per costante dottrina e giurisprudenza il danno si definisce - nel senso
giuridico del termine - come una diminuzione involontaria del patrimonio
netto; esso corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio
del danneggiato e quello presumibile se l'evento dannoso non si fosse
prodotto (DTF 129 III 331 consid. 2.1; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n.
2652 segg. pag. 99).

Qualora il danno sia da ricondursi ad una violazione contrattuale il
danneggiato può pretendere il risarcimento del cosiddetto interesse positivo;
in altre parole egli ha diritto alla differenza fra lo stato attuale del suo
patrimonio e quello presumibile qualora il contratto fosse stato
correttamente adempiuto (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2723).

5.2 Contrariamente a quanto asserito nella risposta al ricorso, l'attore non
può esigere il versamento dell'importo che avrebbe percepito qualora
l'investimento fosse andato a buon fine: la convenuta non ha sottoscritto il
contratto d'investimento.

Se avesse ossequiato i suoi obblighi di mandataria, essa avrebbe constatato
che la garanzia fornita dalla società panamense era senza valore e, di
conseguenza, l'attore non avrebbe proceduto al noto investimento. Egli deve
pertanto venir posto nella situazione in cui si troverebbe qualora
l'investimento di US$ 300'000.-- non si fosse mai realizzato. Ciò significa
che gli utili conseguiti in relazione all'affare devono essere computati,
così come richiesto dalla convenuta. Non si tratta tuttavia di una svista
manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, dato che l'accertamento della
Corte cantonale circa l'importo guadagnato è esatto (sulla nozione di svista
manifesta cfr. DTF 115 II 399 consid. 2a). Si tratta piuttosto di un errore
nell'applicazione dei principi che reggono il calcolo del danno.

La convenuta non può per contro essere seguita laddove pretende di dedurre la
somma di US$ 78'000.-- dall'importo finale riconosciuto all'attore dalle
autorità cantonali in esito alla ponderazione delle rispettive colpe ai fini
del giudizio sulla misura del risarcimento.

Il danno patito dall'attore ammonta dunque a US$ 222'000.--.

6.
Nell'ultima parte del gravame la convenuta critica sommariamente
l'applicazione delle norme sulla misura del risarcimento (art. 43 e 44 CO) e
in particolare la ponderazione delle rispettive colpe contenuta nella
sentenza cantonale, che a suo modo di vedere dovrebbe essere rivista, con una
riduzione del 70% del risarcimento concesso all'attore.

6.1 Giusta l'art. 44 cpv. 1 CO - applicabile anche in ambito contrattuale, in
virtù del rinvio di cui all'art. 99 cpv. 3 CO - il giudice può ridurre o
anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso
o delle circostanze per le quali egli è responsabile hanno contribuito a
cagionare o aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione
dell'obbligato.

Questa norma concede al giudice del merito un ampio potere d'apprezzamento,
che per giurisprudenza invalsa viene riesaminato con riserbo. Il Tribunale
federale interviene solamente quando la decisione si scosta senza motivo dai
principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di libero
apprezzamento, si fonda su fatti che nel caso particolare non avevano
importanza alcuna oppure, al contrario, quando non si è tenuto conto di
elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione (DTF 129 III 715
consid. 4.4 pag. 725 con rinvii).

6.2 A sostegno della sua richiesta la convenuta ribadisce ancora una volta,
invano, di non essersi obbligata contrattualmente a effettuare verifiche o
controlli particolari circa la validità della garanzia o in merito alla bontà
delle entità giuridiche che l'avevano fornita e ripete che non era tenuta a
conoscere i dettagli dell'investimento proposto da D.________, tanto più che
l'attore non le aveva mai chiesto una consulenza in tal senso.

Quest'ultimo, data anche la sua formazione di ragioniere, era d'altro canto
ben consapevole della natura altamente speculativa dell'investimento, del
quale si è assunto l'intera responsabilità, come emerge dal contratto di
mandato.

6.3 Sennonché questa dichiarazione non può vincolare l'attore, poiché - come
esposto al consid. 4.1.2 - quando l'ha sottoscritta era all'oscuro di
circostanze rilevanti, che la convenuta gli aveva sottaciuto in grave
violazione dei suoi obblighi contrattuali (art. 100 cpv. 1 CO).

Per il resto, si osserva che gli argomenti semplicemente elencati dalla
convenuta non inducono a ritenere che, nella sua dettagliata ponderazione,
l'autorità cantonale si sia scostata senza motivo dai principi stabiliti da
dottrina e giurisprudenza. Il tribunale d'appello ha riconosciuto all'attore
una concolpa non indifferente. Innanzitutto egli ha agito affrettatamente. In
secondo luogo, data la sua formazione di ragioniere, egli doveva essere
consapevole del rischio insito in un investimento come quello concretamente
prospettato, che, nella misura in cui prevedeva profitti dell'ordine del 10%
mensile rispettivamente, in caso di inadempienza dei mutuatari, un
risarcimento pari al 110% doveva senz'altro essere considerato di carattere
speculativo; a maggior ragione se si pensa che un funzionario di una banca
della piazza luganese glielo aveva sconsigliato proprio per questo motivo.
Non solo, egli si era informato unicamente della reputazione della convenuta,
senza preoccuparsi di conoscere D.________ o le persone giuridiche che
avrebbero partecipato all'operazione. Per finire, non era nemmeno al
corrente, se non in modo vago, del genere d'investimenti che sarebbero stati
effettuati negli Stati Uniti. Malgrado ciò ha sottoscritto un documento in
cui si assumeva una piena responsabilità dell'investimento.

6.4 Da quanto esposto emerge che l'attore ha effettivamente agito con
leggerezza.

Ciò non toglie che, come ritenuto dalla Corte cantonale, la colpa della
convenuta risulta predominante: essa non ha ossequiato il contratto di
mandato che la vincolava all'attore e - sfruttando anche la sua reputazione -
lo ha indotto a confidare nella fattibilità dell'operazione. I giudici
ticinesi hanno inoltre menzionato, a ragione, il fatto che lei stessa ha
successivamente - ma pur sempre prima che il denaro degli investitori fosse
inviato negli Stati uniti - concluso un contratto d'investimento speculare
con H.________, che prevedeva un incredibile tasso d'interesse mensile del
40%, di cui una percentuale era a suo favore. Ora, questo elemento avrebbe
dovuto indurla a dubitare delle affermazioni fornite da D.________
rispettivamente a effettuare ulteriori controlli che, se messi in atto - ciò
che è stato fatto tardivamente, dopo la sospensione dei versamenti mensili -
avrebbero permesso di smascherare l'inconsistenza dell'operazione da lui
proposta. Non da ultimo, la Corte cantonale ha rilevato come lo stesso
funzionario che ha seguito l'intero affare abbia ammesso che, confrontato con
un contratto che gli prospettava guadagni del 40% mensili, mai avrebbe messo
a disposizione i suoi soldi. Ciononostante ha fatto in modo che la convenuta
lo sottoscrivesse.

In simili circostanze la decisione di ridurre il risarcimento concesso
all'attore dei 2/5 - e non del 70%, come richiesto dalla convenuta - può
essere condivisa.

7.
In conclusione, la decisione impugnata deve venire annullata e modificata a
causa dell'errore commesso dalla Corte cantonale nel calcolo del danno,
omettendo di considerare il guadagno conseguito dall'attore.
L'importo a suo favore viene pertanto ridotto a US$ 133'200.-- (3/5 di US$
222'000.--).

8.
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art 156 cpv. 3 e 159
cpv. 3 OG).

Posto come la convenuta abbia ottenuto la riduzione di circa ¼ della somma
concessa alla controparte, gli oneri processuali vanno posti a suo carico in
ragione dei ¾. A questo proposito va rilevato che, a causa di una svista, le
cifre esposte al punto 2 del dispositivo inviato separatamente erano
sbagliate; esse sono state pertanto rettificate nella presente sentenza.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto e i punti I e II del dispositivo della
sentenza 31 agosto 2004 della II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino sono annullati.

1.1 Il punto I del dispositivo è riformato come segue:
I. La petizione 28 giugno 1999 è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza A.________, Lugano, è condannata a
    pagare al rag. M.________, la somma di US$
     133'200.-- oltre interessi al 5% dal
5 dicembre 1997.

1.2 La causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle
ripetibili.

2.
La tassa di giustizia di fr. 6'500.-- è posta a carico della convenuta per ¾
(ovvero fr. 4'875.--) e per il rimanente (ovvero fr. 1'625.--) a carico
dell'attore. La convenuta rifonderà inoltre all'attore fr. 3'750.-- per
ripetibili ridotte della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 febbraio 2005

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: