Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.22/2004
Zurück zum Index I. Zivilabteilung 2004
Retour à l'indice I. Zivilabteilung 2004


4C.22/2004 /bom

Sentenza del 21 aprile 2004
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________ S.A.,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Andrea Bersani,

contro

B.________,
attore e opponente.

contratto di lavoro,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2003 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 20 dicembre 2002 B.________ ha convenuto dinanzi al Pretore del Distretto
di Bellinzona la A.________ S.A., per la quale aveva lavorato dal 23 aprile
1992 al 31 agosto 2002, onde ottenere il pagamento di fr. 12'850.12. Tale
importo equivaleva alla differenza tra i salari versatigli dal 1998 al 2002 -
corrispondenti alla retribuzione della classe salariale B secondo il
Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia principale in Svizzera (di
seguito CNM) - e quelli previsti per i lavoratori della classe Q, alla quale
egli avrebbe a suo modo di vedere dovuto essere assegnato, dato che nel 1994
aveva conseguito il certificato federale di capacità quale muratore.

Asserendo di non essere mai stata informata dell'ottenimento del citato
certificato e che, in ogni caso, il lavoratore aveva sempre svolto solo
l'attività di manovale e macchinista e non di muratore - presupposto per
poter essere inserito nella classe Q - la convenuta si è opposta alle
richieste di B.________. Essa ne ha pure rilevato la tardività, siccome
avanzate solo dopo la fine del rapporto di lavoro.

Con sentenza del 31 marzo 2003 il Pretore ha respinto l'azione.

B.
Adita dal soccombente, il 15 dicembre 2003 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia di primo grado
accogliendo integralmente le pretese attoree. Premesso il carattere temerario
della tesi secondo cui la convenuta non sarebbe stata a conoscenza del
conseguimento del certificato di capacità da parte del lavoratore, la Corte
cantonale gli ha infatti riconosciuto, a far tempo dal 1998, la retribuzione
prevista dalla classe Q del CNM, nonostante il fatto ch'egli avesse,
effettivamente, eseguito mansioni di manovale, macchinista e aiuto muratore.

C.
Postulando l'annullamento e la modifica della predetta decisione nel senso di
una conferma delle conclusioni pretorili, il 13 gennaio 2004 la A.________
S.A. è insorta dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma.

Nella risposta del 17 marzo 2004, B.________ ha proposto l'integrale
reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale
(art. 43 cpv. 1 OG). Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale
fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima
autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in
materia di prove (quale ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati
accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o
si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF
127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si
riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d
OG). Fatte salve tali eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono
improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non
accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1
lett. c OG; DTF citato).

Nulla muta il richiamo all'art. 43 cpv. 4 OG, giusta il quale l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art.
43 cpv. 4 OG). Questo capoverso - contrariamente a quanto sembra credere la
convenuta - non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare
liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale;
l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione
giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge
nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF 129 III 618 consid.
3).

2. Da questi principi discende l'inammissibilità di buona parte degli
argomenti sollevati nel ricorso per riforma.

2.1 Tale è il caso laddove la convenuta dichiara che il rapporto di lavoro
sarebbe terminato il 30 settembre 2002 e non il 31 agosto 2002, come indicato
nella sentenza impugnata. Questa circostanza troverebbe - a suo dire - una
chiara conferma nella lettera del 6 dicembre 2002, prodotta agli atti e mai
contestata.

Ora, non si può non evidenziare come questa precisione di fatto sia stata
formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale. Non risulta,
infatti, che dinanzi alle due istanze cantonali la convenuta abbia mai
contestato la durata del rapporto di lavoro, né essa sostiene il contrario.
Questo basterebbe, di principio, a renderla irricevibile (art. 55 cpv. 1
lett. c OG).
Qualora si volesse invece ravvedere in quest'allegazione una censura di
svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, vale la pena di rilevare
che la lettera citata nel gravame non è così precisa come dà ad intendere la
convenuta. A prescindere dal fatto che in essa l'inizio del rapporto di
lavoro viene situato - in modo manifestamente erroneo - nel 1982, per quanto
concerne la fine dello stesso si legge solo che il lavoratore ha svolto la
sua attività "fino allo scorso settembre", ciò che non esclude d'acchito la
possibilità ch'egli abbia lavorato sino al 31 agosto 2002, come da lui
sostenuto. Sia come sia, la convenuta - in contrasto con le esigenze di
motivazione poste alla censura di svista manifesta (Corboz, Le recours en
réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II pag. 66) - non indica quali
sarebbero gli effetti di tale svista sull'esito del giudizio impugnato.

2.2 A ben guardare, questo argomento va forse messo in relazione con quello
sollevato in coda al gravame, dove la convenuta contesta la decisione
cantonale in punto al diritto dell'attore di ricevere anche la quota parte di
tredicesima, ammesso dai giudici ticinesi. Essa dichiara di aver dimostrato
l'avvenuto versamento del relativo importo all'udienza svoltasi il 20 gennaio
2003 e chiede al Tribunale federale di rettificare l'accertamento in senso
contrario contenuto nella sentenza impugnata - siccome frutto di una svista
manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) - sulla scorta del certificato di salario
relativo al mese di settembre 2002, prodotto "nuovamente" con il ricorso.

Si tratta di un argomento non solo irricevibile ma anche temerario. La
convenuta si guarda bene dall'indicare il passaggio del verbale d'udienza da
cui risulterebbe l'avvenuto versamento della tredicesima: dalla lettura di
tale documento non risulta infatti che in tale occasione essa si sia espressa
sulla questione. Ma non solo. Essa postula la rettifica della decisione sulla
quota parte di tredicesima sulla base di un documento che, contrariamente a
quanto asserito nel ricorso indirizzato al Tribunale federale, non risulta
essere mai stato prodotto prima - né dinanzi al Pretore né tantomeno dinanzi
al Tribunale d'appello - e del quale non v'è la benché minima traccia negli
atti cantonali.

2.3 La convenuta non ha infine successo nemmeno quando contesta lo
svolgimento di un regolare apprendistato da parte del lavoratore e ribadisce
ch'egli non le avrebbe mai comunicato l'ottenimento dell'attestato di
capacità.

Anche in questo caso gli argomenti ricorsuali trovano solo parzialmente
riscontro nel giudizio criticato. Sia come sia, ancora una volta non è dato
di veder quale sia lo scopo di queste affermazioni. Indipendentemente dal
tipo di formazione seguito dal lavoratore, rilevante ai fini del giudizio è
infatti la circostanza - incontestata - che nel 1994 egli ha conseguito
l'attestato di capacità federale quale muratore.

3.
Il ricorso si avvera dunque ammissibile solamente con riferimento alla
questione di sapere se all'attore possa venir riconosciuto il diritto alla
remunerazione secondo la classe Q nonostante il fatto - accertato anche nella
sentenza impugnata, contrariamente a quanto asserito nel gravame - ch'egli
non ha svolto l'attività di muratore, bensì quella di manovale, macchinista o
aiuto muratore.

3.1 La Corte cantonale ha risolto affermativamente tale questione. L'art. 42
cpv. 1 CNM 2000, il cui contenuto è stato precisato all'art. 2 dell'appendice
15 al CNM 2000, stabilisce che vengono tra gli altri assegnati alla classe
salariale Q i lavoratori diplomati quali muratori in possesso di un
certificato professionale riconosciuto dalla CPPS e con almeno 3 anni di
attività sui cantieri svizzeri, condizioni in concreto senz'altro adempiute.
La disposizione contrattuale non esige per contro che il lavoratore diplomato
venga effettivamente impiegato dal datore di lavoro nell'attività per la
quale ha conseguito il certificato rispettivamente ha lavorato in cantiere.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore - hanno infine precisato i
giudici del Tribunale d'appello - questa problematica non è disciplinata
dall'art. 6 cpv. 4 CNM 2000, norma secondo cui, con la frequenza di un corso
di aggiornamento professionale il lavoratore non matura un diritto ad
un'occupazione nel rispettivo comparto professionale: nel caso di specie non
si tratta infatti della semplice frequenza di un corso di aggiornamento
professionale, ma dell'ottenimento di un vero e proprio attestato federale di
capacità; la disposizione si esprime inoltre solo sul diritto a una diversa
occupazione, senza pronunciarsi in alcun modo sulla sua retribuzione.

3.2 La convenuta critica recisamente quest'interpretazione. A suo modo di
vedere è chiaro che la norma in oggetto presuppone un'attività quale muratore
durante almeno tre anni sui cantieri svizzeri. Il solo ottenimento
dell'attestato di capacità, di per sé stesso, non è condizione sufficiente
per pretendere l'inserimento nella classe salariale Q.
Inoltre, l'art. 319 CO fonda il principio secondo cui il salario è dovuto per
il lavoro effettivamente svolto e non semplicemente per la qualifica
detenuta. In concreto, al lavoratore non sono mai state assegnate mansioni
che andassero oltre la qualifica B.

3.3 L'affermazione categorica dell'autorità cantonale secondo la quale l'art.
42 CNM non esige che il lavoratore diplomato venga effettivamente impiegato
dal datore di lavoro nell'attività per la quale ha conseguito il certificato
rispettivamente ha lavorato in cantiere, può suscitare qualche perplessità.
Non è tuttavia necessario soffermarsi su tale questione giacché le
circostanze specifiche della fattispecie in esame portano a concludere che la
decisione di concedere all'attore il salario corrispondente alla classe Q a
partire dal 1998 non viola il diritto federale.

Giovi anzitutto rammentare come le disposizioni sul salario minimo garantito
contenute in un contratto collettivo mirino a proteggere i lavoratori, tenuto
conto della loro formazione, delle loro attitudini e della durata della loro
attività professionale. In concreto, stando a quanto accertato nella sentenza
impugnata, B.________ (1975) è stato assunto dalla convenuta nel 1992, quando
era ancora un semplice apprendista, e fino al 1994 ha lavorato quale
manovale, macchinista e aiuto muratore. Nel 1994 egli ha conseguito
l'attestato di capacità federale quale muratore. La Corte cantonale ha quindi
accertato come, anche dopo il 1994, egli abbia continuato ad eseguire compiti
di manovale, macchinista e aiuto muratore. Non corrisponde dunque al vero
l'affermazione della convenuta secondo cui l'attività da lui svolta non
corrispondeva assolutamente a quella per la quale ha ottenuto il diploma né
vi sono ragioni per ritenere che nel quadro delle mansioni sopra descritte
egli non abbia potuto mettere a frutto quanto appreso nella sua formazione. A
favore del lavoratore depone inoltre la decisione di non far risalire le sue
pretese al 1995 - nonostante il fatto che l'art. 42 CNM dichiari
esplicitamente che il periodo di apprendistato viene considerato come
attività sul cantiere - bensì al 1998. Tale decisione induce a ritenere
ch'egli stesso, consapevole della differenza fra lui e chi svolgeva
unicamente l'attività di muratore, abbia reputato di aver raggiunto la
maturità professionale suscettibile di giustificare il suo inserimento nella
classe salariale Q solamente nel 1998.
Alla luce di quanto appena esposto, l'accoglimento della sua richiesta  non
appare in contrasto con il diritto federale.

4.
Nulla muta il fatto che l'attore abbia avanzato tale pretesa solo dopo la
fine del rapporto di lavoro. Contrariamente a quanto auspicato dalla
convenuta, simile comportamento non configura un abuso di diritto.

Giusta l'art. 341 cpv. 1 CO, durante il rapporto di lavoro e nel mese
successivo alla sua fine il lavoratore non può validamente rinunciare a
crediti risultanti da disposizioni imperative quali, appunto, quelle
riguardanti un salario minimo contenute nel contratto collettivo di
categoria. Secondo consolidata giurisprudenza, sarebbe contrario allo spirito
della legge privare il lavoratore della protezione accordatagli dall'art. 341
cpv. 1 CO per mezzo dell'art. 2 cpv. 2 CC. L'abuso di diritto viene pertanto
ammesso solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 618 consid. 5.2).

In concreto, il lavoratore è verosimilmente venuto a conoscenza del suo
diritto solo dopo la fine del rapporto di lavoro, grazie ai rappresentanti
sindacali. Sia come sia, il fatto di aver formulato le proprie pretese in
dicembre, tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro, non può essere
considerato abusivo, tanto più che - in ogni caso - le pretese derivanti dal
contratto di lavoro si prescrivono col decorso di cinque anni (art. 128 cifra
3 CO).

5.
Da tutto quanto esposto discende la reiezione del gravame nella misura in cui
è ammissibile. La sentenza impugnata merita di essere confermata.

Trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro, con un
valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia
(art. 343 cpv. 2 e 3 CO). Alla controparte, che non si è avvalsa
dell'intervento di un legale, non spetta alcuna indennità per ripetibili
della sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si preleva tassa di giustizia.

3.
Comunicazione al patrocinatore della convenuta, all'attore e alla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 aprile 2004

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: