Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.195/2004
Zurück zum Index I. Zivilabteilung 2004
Retour à l'indice I. Zivilabteilung 2004


4C.195/2004 /bom

Sentenza del 7 settembre 2004
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
convenuto e ricorrente,
patrocinato dall'avv. dott. Carla Speziali,

contro

B.________ SA,
attrice e opponente,
patrocinata dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,

responsabilità del lavoratore; incapacità di discernimento; risarcimento del
danno,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata l'8 aprile 2004 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.  ________ ha lavorato alle dipendenze della B.________ S.A. quale
assistente di volo - incaricato della preparazione al suolo degli elicotteri
- dalla primavera 1988 al 12 giugno 1989, quando è stato licenziato in
tronco.

La disdetta del rapporto di lavoro con effetto immediato va ricondotta agli
avvenimenti del 28 maggio 1989. Quella domenica, verso le 12.30, A.________
si è impossessato di un elicottero stazionato presso l'aerodromo di
X.________ e, alzatosi in volo, si è diretto verso Y.________. Dopo circa 20
minuti, mentre tentava la manovra di atterraggio, si è schiantato in un campo
di cavolfiori. L'elicottero ha subito un danno totale. A.________ è stato
ricoverato prima in ospedale e poi in una clinica psichiatrica, durante
alcuni mesi.

Il procedimento penale avviato nei suoi confronti si è concluso il 3 maggio
1990 con un decreto di abbandono per impunibilità dell'agente, viste le
risultanze della perizia psichiatrica esperita dal dottor C.________.

Dal 1° maggio 1990 egli è al beneficio di una rendita intera d'invalidità.

B.
Il 1° dicembre 1995 B.________ ha adito il Pretore del Distretto di
Bellinzona onde ottenere la condanna dell'ex dipendente al pagamento di fr.
165'625.20.--, somma poi aumentata a fr. 194'083.--, a titolo di risarcimento
per il danno patito. La petizione è stata accolta limitatamente a fr.
31'352.--, oltre interessi, il 21 gennaio 2003.

Il Pretore ha ravveduto nel comportamento di A.________ una violazione
dell'obbligo contrattuale di diligenza e fedeltà (art. 321a cpv. 1 e 2 CO) e
di osservanza delle direttive e delle istruzioni (art. 321d CO). Abusando del
libero accesso ai capannoni - di cui beneficiava in quanto dipendente
dell'attrice - e mettendosi ai comandi dell'elicottero egli ha infatti
infranto le direttive per l'uso degli elicotteri emanate dalla datrice di
lavoro, ch'era tenuto a rispettare anche se si trattava di un giorno festivo.
Il suo agire è risultato ancor più grave alla luce del fatto ch'era
sprovvisto dell'apposita licenza e privo della necessaria formazione. Donde
il riconoscimento, di principio, della sua responsabilità (art. 321e CO).
Sennonché è stato provato che al momento dei fatti A.________ si trovava in
uno stato di temporanea incapacità di discernimento. Si è quindi posta la
questione della sua responsabilità ex art. 54 cpv. 2 CO, che il Pretore ha
però escluso, lo stato d'incapacità non essendo riconducibile ad una colpa.
Ciononostante il giudice ha concluso per la condanna al risarcimento parziale
del danno in forza dell'art. 54 cpv. 1 CO.

C.
Adita da entrambe le parti, l'8 aprile 2004 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha confermato il giudizio di primo grado.

D.
Postulando la modifica della predetta sentenza nel senso della reiezione
integrale della pretesa risarcitoria avanzata dall'ex datrice di lavoro,
A.________ (convenuto) è insorto dinanzi al Tribunale federale il 18 maggio
2004 con un ricorso per riforma fondato sulla violazione degli art. 54, 97
segg. e 321e CO nonché dell'art. 4 CC.

Nella risposta 6 luglio 2004 B.________ S.A. (attrice) ha proposto il rigetto
dell'impugnativa.

Diritto:

1.
Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) dalla parte soccombente contro
una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art.
48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore
litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8'000.--
(art. 46 OG), il ricorso per riforma appare ricevibile.

2.
Dinanzi al Tribunale federale il convenuto non contesta più di aver violato i
propri obblighi contrattuali. Egli è però dell'avviso che nessuna
responsabilità possa essergli addebitata, difettando il requisito della
colpa, indispensabile per l'applicazione dell'art. 321e CO.

2.1
Giusta l'art. 321e cpv. 1 CO il lavoratore è responsabile del danno che
cagiona intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro.

La misura della diligenza che incombe al lavoratore va determinata in base
alla natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio
professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro
richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quale il datore
di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO).

L'art. 321e CO ripropone in sostanza il principio generale della
responsabilità contrattuale sancito dall'art. 97 CO (cfr. fra tutti Tercier,
Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo 2003, n. 3082-3087), la quale
presuppone la prova del danno, della violazione di obblighi contrattuali
nonché dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i
primi due elementi. La colpa è presunta (Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1, 8a ed., Zurigo
2003, n. 2808). Tocca al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei primi
tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l'onere di provare l'assenza di
ogni colpa (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 101 segg. con numerosi
rinvii giurisprudenziali e richiami dottrinali). Una volta ammessa la
responsabilità, spetta al giudice - il quale in questo ambito dispone di un
ampio margine d'apprezzamento - stabilire in quale misura il lavoratore è
tenuto a risarcire il danno (cfr. DTF 110 II 344 consid. 6b pag. 349).

2.2  In concreto il Tribunale d'appello, come già il Pretore, ha ammesso la
sussistenza delle condizioni suscettibili di giustificare una responsabilità
del convenuto ex art. 321e CO. Ambedue le istanze cantonali, sulla scorta
delle varie perizie psichiatriche agli atti, hanno poi riconosciuto al
convenuto la possibilità di prevalersi di un'incapacità di discernimento al
momento dei fatti. Per questo motivo la sua responsabilità non è stata
giudicata sulla base dell'art. 321e CO bensì dell'art. 54 CO.

Ciò significa che, contrariamente a quanto lasciato intendere nel ricorso, la
Corte cantonale non ha applicato l'art. 321e CO nonostante l'impossibilità di
imputare al convenuto la colpa di quanto accaduto domenica 28 maggio 1989.
Giovi ripeterlo, i giudici ticinesi, pur riconoscendo che il danno è stato
causato dalla violazione degli obblighi contrattuali da parte del convenuto
non l'hanno condannato al risarcimento in virtù dell'art. 321e CO bensì -
tenuto conto dell'incapacità di discernimento in cui egli versava al momento
agli atti - dell'art. 54 cpv. 1 CO. La censura concernente la violazione
dell'art. 321e CO si avvera dunque inconsistente.

3.
Pur consapevole di una decisione in senso contrario del Tribunale federale,
il convenuto contesta l'applicabilità dell'art. 54 CO in materia
contrattuale. A suo modo di vedere un'applicazione troppo estesa della citata
norma condurrebbe ad un insostenibile svuotamento della protezione data dal
nostro sistema giuridico alle persone incapaci di intendere e di volere.

3.1  Nel 1976 il Tribunale federale, modificando la sua precedente
giurisprudenza, ha stabilito che il rinvio alle disposizioni sulla misura
della responsabilità per atti illeciti contenuto nell'art. 99 cpv. 3 CO
include anche l'art. 54 CO. Questa norma sancisce infatti una responsabilità
fondata sull'equità: la persona incapace di discernimento è tenuta a
rispondere del pericolo che il suo stato costituisce per gli altri. Non
potendosi affermare che il rischio che una persona incapace di discernimento
cagioni un danno in ambito contrattuale sia inferiore a quello esistente in
ambito extracontrattuale, la tutela della parte lesa si giustifica in ambedue
i casi, se e nella misura in cui ciò è equo (DTF 102 II 226 consid. 2b pag.
230).

Anche se è vero che la fattispecie allora sottoposta al Tribunale federale
differisce da quella attuale, il principio enunciato nella sentenza appena
citata mantiene la sua validità. A prescindere dalla contestazione generale
esposta in ingresso al presente considerando, il convenuto non adduce
d'altronde alcun argomento suscettibile di mettere in discussione questa
giurisprudenza.

3.2  Anche la dottrina ha (perlopiù) aderito a questa decisione (cfr. fra
tutti Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2746 lett. c e 2814; Wiegand in:
Basler Kommentar, n. 23 ad art. 99 CO e, sempre nella medesima opera,
Schnyder, n. 2 ad art. 54; Werro, La capacité de discernement et la faute
dans le droit suisse de la responsabilité, Friborgo 1986, n. 503).

L'argomentazione del convenuto si rifà invero alla critica sollevata da
Honsell (Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3a ed., Zurigo 2000, §16 n. 7), il
quale effettivamente esprime il timore di veder elusa la protezione delle
persone incapaci di discernimento mediante l'estensione dell'applicazione
dell'art. 54 CO. A torto. L'art. 54 cpv. 1 CO non stabilisce infatti una
regola generale bensì concede al giudice la facoltà, per motivi di equità, di
condannare una persona incapace di discernimento al risarcimento parziale o
totale del danno.

È al giudice che incombe di decidere, di caso in caso, se e in che misura la
persona incapace di discernimento debba effettivamente rispondere del danno
causato (Schnyder, op. cit., n. 7 ad art. 54 CO).

3.3  Anche le ulteriori censure sollevate dal convenuto contro
l'applicabilità
della citata norma alla fattispecie vanno disattese.

3.3.1  Si appalesa d'acchito volta all'insuccesso la tesi secondo la quale
ammettere una responsabilità causale fondata sull'equità risulterebbe in
contrasto con il divieto di pattuire una responsabilità senza colpa dei
lavoratori (cfr. art. 362 CO; Tercier, op. cit., n. 3082).

Il caso in esame non riguarda, infatti, la pattuizione di una responsabilità
del lavoratore che prescinde dalla colpa bensì un episodio specifico e ben
delimitato, nel quale la responsabilità del lavoratore è stata ammessa
nonostante l'assenza di colpa in applicazione dell'art. 54 CO.

3.3.2  Il convenuto non ha miglior fortuna laddove asserisce che riconoscere
una responsabilità causale equivarrebbe a sanare il mancato ossequio del
termine di prescrizione annuale (art. 60 CO).

Trattandosi di una responsabilità di natura contrattuale il termine di
prescrizione è infatti quello decennale dell'art. 127 CO, il rinvio
contemplato dall'art. 99 cpv. 3 CO non includendo l'art. 60 CO (Gauch/
Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2746 lett. a).

3.3.3  Risulta per contro irricevibile l'argomento secondo cui anche
ammettendo una responsabilità contrattuale la stessa sarebbe perenta, non
avendo il datore annunciato la propria pretesa di risarcimento prima della
fine del rapporto contrattuale.

Su questo tema la sentenza impugnata è silente. L'attrice spiega l'assenza di
accertamenti e considerazioni al riguardo rilevando che l'eccezione,
sollevata dal convenuto negli allegati introduttivi e confutata dal Pretore,
non è più stata fatta valere in appello. Essa deve pertanto essere
considerata nuova e, di conseguenza, dichiarata inammissibile nel quadro del
presente gravame (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). A ragione.

Non risulta infatti che il Tribunale d'appello sia stato chiamato ad
esaminare tale questione.

Il convenuto non solo non afferma il contrario ma dichiara di esprimersi su
questo tema "a titolo abbondanziale". Per completezza si può comunque
osservare che il Pretore ha reputato dimostrato che, al momento della
rescissione del contratto, l'attrice aveva comunicato al convenuto di
ritenerlo responsabile del danno cagionato.

3.4  Va infine rigettata la censura - formulata in maniera del tutto generica
- per cui l'introduzione della petizione sei anni dopo l'incidente
costituirebbe un abuso di diritto.

Il fatto di tardare a far valere le proprie pretese, entro i termini di
prescrizione legali, risulta infatti abusivo solo in casi particolari (cfr.
DTF 127 III 357 consid. 4c/bb pag. 364 con rinvii) che in concreto il
convenuto non adduce. In particolare egli non allega quali circostanze
l'avrebbero indotto a credere in buona fede che l'attrice intendesse
rinunciare a far valere le proprie pretese risarcitorie.

3.5  In conclusione, nulla osta all'applicabilità dell'art. 54 CO nella
fattispecie.

4.
Nell'eventualità in cui venisse ammessa l'applicabilità dell'art. 54 cpv. 1
CO, il convenuto critica l'applicazione di questa norma nella sentenza
impugnata. In particolare, data la sua precaria situazione economica, egli
contesta la decisione di imporgli la rifusione di un terzo del danno patito
dall'attrice.

4.1  Una volta stabilito che i requisiti per l'applicazione dell'art. 54 cpv.
1 CO - danno, comportamento illecito (rispettivamente violazione del
contratto), nesso di causalità nonché incapacità di discernimento - sono
adempiuti, il giudice deve decidere, di caso in caso, se ed in quale misura
la persona incapace di discernimento è tenuta a riparare il pregiudizio
cagionato (Schnyder, op. cit., n. 4 segg. ad art. 54 CO). In altre parole, la
decisione sul risarcimento ed il suo ammontare è lasciata al giudice, che
decide secondo equità (art. 4 CC; cfr. Werro, op. cit., n. 571).

4.1.1  A questo riguardo occorre rammentare che, pur disponendo in linea di
principio di un potere d'esame illimitato, in simili casi il Tribunale
federale interviene solo quando il giudice di merito cade nell'eccesso o
nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia quando si scosta senza
motivo dai principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, oppure quando
si basa su criteri giuridicamente irrilevanti, tralascia importanti aspetti,
rispettivamente effettua una ponderazione manifestamente errata delle
circostanze del caso. Inoltre, una decisione fondata sull'apprezzamento verrà
annullata qualora risulti palesemente iniqua (DTF 129 III 715 consid. 4.4 pag. 725 con rinvii).

4.1.2  Chiamato a pronunciarsi sull'opportunità di imporre all'inabile un
risarcimento pecuniario e sulla sua entità, il giudice si trova confrontato
con l'esigenza di riparare il pregiudizio subito dalla parte danneggiata, da
un lato, e, dall'altro, con quella di non penalizzare eccessivamente
l'autore, il quale - pur essendo all'origine del danno - è lui stesso vittima
del proprio stato. In questo senso si può affermare che nel diritto della
responsabilità l'equità ha una funzione sociale (cfr. Werro, op. cit., n. 577
e 579). Il giudice procede allora ad una valutazione comparativa delle
condizioni economiche delle parti (Werro, op. cit., n. 586) al momento della
sentenza (Schnyder, op. cit., n. 8 ad art. 54 CO) per poi decretare una
ripartizione equa del danno tra la vittima e l'autore incapace (cfr. anche
DTF 122 III 262 consid. 2a/aa pag. 266 seg.).

Contrariamente a quanto sostiene il convenuto, la condanna della persona
incapace non presuppone ch'essa si trovi in una situazione finanziariamente
migliore di quella del danneggiato; è per contro indispensabile che l'autore
del danno disponga dei mezzi finanziari necessari al risarcimento (Werro, op.
cit., n. 600). L'obbligo di pagamento non deve infatti condurre alla sua
rovina (Schnyder, op. cit., n. 8 ad art. 54 CO).

4.1.3  L'accertamento quantitativo delle rispettive situazioni finanziarie
delle parti - diversamente dai criteri giuridici che reggono la
determinazione delle risorse a loro disposizione - attiene ai fatti ed è
pertanto insindacabile nell'ambito di un ricorso per riforma.

Infatti, nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo
giudizio sui fatti così come accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno
che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano
venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta
(art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma
dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante
fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme
sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti
o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF
130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte
queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente
specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni,
censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove
eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far
riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi
di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati). Questi principi sono
applicabili anche alla risposta (art. 59 cpv. 3 OG).

4.2  Come anticipato, il convenuto rimprovera ai giudici ticinesi di aver
oltrepassato i limiti del potere d'apprezzamento concesso dalla legge
imponendogli la rifusione di fr. 31'352.--.

A suo modo di vedere l'autorità cantonale non avrebbe tenuto nella debita
considerazione il fatto che, dopo il noto incidente, egli non è più stato in
grado di riprendere un'attività lavorativa (prova ne sia il fatto che
beneficia di una rendita d'invalidità intera), che la sua salute psichica è
stata ulteriormente pregiudicata dalle procedure giudiziarie e che la sua
sostanza immobiliare è oberata dai debiti. Alla sua situazione precaria si
contrappone quella consolidata dell'attrice, la cui attività non ha risentito
dell'incidente. Egli evidenzia inoltre l'avvenuto rimborso del valore
dell'elicottero andato distrutto, precisando che tale apparecchio, risalente
al 1975, avrebbe dovuto in ogni caso essere sostituito a breve termine,
sicché per finire - lascia intendere il convenuto - il sinistro avrebbe
addirittura procurato all'attrice un certo vantaggio.

4.3  Le circostanze esposte nel ricorso trovano solo parzialmente riscontro
nella pronuncia impugnata. Il convenuto tace alcuni accertamenti effettuati
dalle autorità cantonali in merito alla sua situazione finanziaria e ne
propone - inammissibilmente - dei nuovi con riferimento a quella della
controparte.

Per quanto concerne in particolare la situazione dell'attrice, è stata
appurata l'esistenza di un pregiudizio di fr. 94'056.--, pari alla differenza
fra i danni accertati (fr. 659'056.--) e il risarcimento assicurativo (fr.
565'000.--). La tesi secondo la quale l'elicottero avrebbe dovuto in ogni
caso venire cambiato di lì a poco non risulta essere mai stata proposta
dinanzi alle autorità giudiziarie ticinesi, sicché essa non può essere tenuta
in nessuna considerazione. Per il resto, anche se la situazione economica
dell'attrice non è stata accertata con precisione, non si vede - a priori -
per quale ragione essa dovrebbe sopportare da sola le conseguenze
dell'incapacità di discernimento temporanea del convenuto.

Decisivo è lo stato patrimoniale del convenuto. Stando a quanto accertato in
sede cantonale, dalla notifica di tassazione del 24 giugno 2002 è emerso un
reddito imponibile di fr. 36'910.--, immobili per fr. 387'000.--, titoli e
numerari per fr. 182'216.-- e debiti privati per fr. 839'547.--. Ai fini del
giudizio le autorità cantonali hanno preso in considerazione la disponibilità
finanziaria garantita al convenuto dal reddito del lavoro presso la
D.________ SA (fr. 10'000.-- annui), non menzionato nel ricorso, di cui il
convenuto è pure azionista unico, dalle rendite d'invalidità, dalla sostanza
mobiliare (fr. 182'216.--, comprensiva delle 100 azioni D.________ SA) - che
nel gravame non viene evocata - e dalla sostanza immobiliare. Con riferimento
a quest'ultima risorsa, anche dinanzi al Tribunale federale il convenuto
assevera che la sostanza immobiliare sarebbe fortemente ipotecata. Sennonché
il Tribunale d'appello ha rifiutato di tener conto di questa affermazione,
non avendo egli dimostrato l'impossibilità di trovare un ulteriore
finanziamento. Trattandosi di una questione attinente la valutazione delle
prove essa sfugge all'esame del Tribunale federale.

La determinazione delle risorse a disposizione del convenuto appare corretta
- né egli assevera il contrario - e gli importi accertati in sede cantonale
vincolano il Tribunale federale. Ora, se alla luce dei dati sopra riferiti
appare verosimile che la condanna del convenuto al pagamento di fr. 31'352.--
sia per lui gravosa, non si può per contro affermare ch'essa conduca alla sua
rovina. La conclusione dei giudici ticinesi, per i quali la situazione
finanziaria del convenuto gli consente di risarcire almeno in parte il danno
subito dall'attrice, non può essere definita manifestamente iniqua.

Anche su questo punto l'impugnativa si avvera pertanto infondata.

5.
Da tutto quanto esposto discende la reiezione del ricorso per riforma, nella
misura in cui ammissibile.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del convenuto, il
quale rifonderà all'attrice fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 settembre 2004

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: