Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.177/2004
Zurück zum Index I. Zivilabteilung 2004
Retour à l'indice I. Zivilabteilung 2004


4C.177/2004 /biz

Sentenza del 19 gennaio 2005
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

Comunione ereditaria di A.________, composta da: B.________ e 56
litisconsorti,
attori e ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Franco Villa,
studio legale W.________,

contro

banca X.________,
convenuta e opponente,
patrocinata dall'avv. Andrea Molino.

mandato; contratto di deposito,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
15 marzo 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 24 settembre 1986 lo sceicco A.________ si è recato alla sede luganese
della banca X.________, dove ha incontrato due dirigenti di tale istituto.
Fra le persone che lo accompagnavano vi era  C.________, all'epoca presidente
della società bahamense  Y.________, il quale in tale occasione ha pure funto
da interprete.

Il 6 ottobre 1986 lo sceicco ha depositato presso la banca X.________ a
Lugano US$ 2'500'000.--. Due giorni dopo la somma di US$ 2'000'000.-- è stata
girata su di un conto intestato alla società Y.________ presso la banca
X.________ di Nassau, su ordine di C.________, con la dicitura "purchase in
name of A.________, of 200.000 società Y.________ shares".

B.
Asserendo che C.________ non disponeva di alcun potere di rappresentanza, il
26 ottobre 1993 A.________ ha adito direttamente il Tribunale d'appello del
Cantone Ticino chiedendo la condanna della banca X.________ al riaccredito
dell'importo bonificato, di US$ 2'000'000.--, alla restituzione dei rimanenti
US$ 500'000.--, colpiti da un sequestro civile richiesto dalla società
Y.________, nonché al versamento di US$ 1'000'000.-- a titolo di risarcimento
danni per spese legali, deprezzamento del dollaro e perdita d'interessi, per
un totale di US$ 3'500'000.--, oltre interessi. banca X.________ si è opposta
integralmente all'azione.

A. ________ è deceduto il 10 luglio 2003. La Corte cantonale non ne è stata
informata.

Con sentenza del 15 marzo 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha respinto la petizione.

C.
Contro tale decisione gli eredi di A.________ sono insorti dinanzi al
Tribunale federale, il 3 maggio 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che
con ricorso per riforma.

Con il secondo rimedio, fondato perlopiù sulla violazione dell'art. 8 CC,
essi hanno postulato, in via principale, la modifica della sentenza impugnata
nel senso di accogliere le domande presentate con la petizione e di liberare
la cauzione processuale di fr. 160'000.-- depositata in sede cantonale; in
via subordinata hanno domandato il rinvio della causa all'autorità cantonale
per nuovo giudizio.

Nella risposta del 13 ottobre 2004 la banca X.________ ha proposto la
reiezione del gravame.

D.
In parziale accoglimento dell'istanza presentata dall'opponente il 25 giugno
2004, con decreto del 16 luglio 2004 il Presidente della I Corte civile del
Tribunale federale ha imposto ai ricorrenti di fornire una cauzione
processuale di fr. 25'000.--, somma che è stata tempestivamente versata.

Diritto:

1.
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto
nella misura in cui era ammissibile, per cui nulla osta all'esame del ricorso
per riforma.

2.
I ricorrenti sono i cinquantasette eredi di A.________ (due mogli con i
rispettivi discendenti, nonché i figli di tre matrimoni precedenti). La loro
qualità di eredi è confermata dal certificato ereditario rilasciato dall'Alta
Corte di L.________. Gli interessi della comunione ereditaria in questa causa
sono stati affidati a quattro rappresentanti, i quali hanno a loro volta dato
mandato di patrocinio allo studio legale W.________. Le attestazioni versate
agli atti bastano per riconoscere ai ricorrenti il diritto d'insorgere
dinanzi al Tribunale federale quali successori legittimi in causa dell'attore
originario. Nessuna delle parti formula invero censure a questo proposito.

3.
Dato il tenore dell'allegato ricorsuale, prima di entrare nel merito delle
tematiche ivi sollevate sono necessarie alcune precisazioni di carattere
formale.

3.1 Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale
(art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di tale rimedio non possono invece essere
invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda
frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c
OG).

3.2 Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo
giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità
cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di
prove (quale ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti
di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda
necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III
136 consid. 1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si
riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d
OG).

Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono
improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non
accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1
lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106 con rinvii).

3.3 Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve indicare
quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non
sono state rispettate.

3.4 Infine, giovi rammentare che, qualora la decisione cantonale contenga due
motivazioni indipendenti, il ricorso per riforma può unicamente essere
esaminato nel merito se entrambe vengono censurate (DTF 121 III 46 consid.
2).

4.
In concreto, la Corte cantonale ha esaminato separatamente e ha respinto per
motivi diversi le tre pretese distinte fatte valere dall'attore.

4.1 In assenza di censure al riguardo, non è necessario soffermarsi sulle
ragioni che hanno portato il Tribunale d'appello a respingere le domande
volte alla restituzione della somma sequestrata (US$ 500'000.--) e al
risarcimento dei danni (US$ 1'000'000.--). Le ultime pagine dell'allegato
ricorsuale sembrano invero contenere una frettolosa e confusa disquisizione
sulla quantificazione del danno; si tratta tuttavia di argomenti
inammissibili siccome fondati su circostanze prive di riscontro nella
pronunzia impugnata (cfr. consid. 3.2).
4.2 La critica ricorsuale verte piuttosto sul giudizio concernente il
bonifico di US$ 2'000'000.-- alla società Y.________.
Nell'ambito del chiarimento delle circostanze in cui è avvenuto tale
versamento, i giudici cantonali hanno preliminarmente rilevato come le
testimonianze raccolte si suddividessero in due gruppi diametralmente
opposti, l'uno favorevole all'attore e l'altro alla convenuta; ne hanno
dedotto che l'uno o l'altro gruppo di persone non ha detto la verità. L'esame
concreto degli atti istruttori ha indotto l'autorità ticinese a decidere di
prediligere le deposizioni favorevoli alla convenuta - rilasciate da
C.________ nonché dai dirigenti della stessa, D.________ e E.________ - e ad
ammettere, di conseguenza, che in occasione dell'incontro svoltosi il 24
settembre 1986 l'attore aveva conferito il potere di gestire il proprio conto
a C.________. Ciò significa ch'egli ha impartito il contestato ordine
bancario in veste di rappresentante secondo l'art. 32 segg. CO.
Abbondanzialmente, escludendo per ipotesi l'esistenza di una valida procura,
la Corte cantonale ha stabilito che l'assenza di autorizzazione sarebbe
comunque stata sanata in applicazione dell'art. 33 cpv. 3 CO, secondo cui
l'estensione della facoltà di rappresentanza nei confronti di un terzo è
giudicata sulla base della comunicazione a quest'ultimo. In concreto, hanno
spiegato i giudici ticinesi, i tre requisiti per l'applicazione della citata
norma - agire del rappresentante in nome del mandante, comunicazione della
facoltà di rappresentanza e buona fede del terzo - risultano infatti
adempiuti. Donde l'esclusione di una violazione contrattuale da parte della
banca per aver dato seguito all'ordine di bonifico ricevuto da C.________.

5.
Nella prima parte del gravame, al capitolo 1, i ricorrenti invocano l'art. 8
CC, che l'autorità cantonale avrebbe violato rifiutando la prova su fatti
rilevanti. Vengono in particolare censurate due ordinanze sulle prove - la
prima del 29 novembre 1996 e la seconda del 14 gennaio 1997 - concernenti le
domande rogatoriali da sottoporre a C.________ rispettivamente a F.________ e
G.________, nell'ambito delle quali il giudice delegato avrebbe a torto
modificato e in parte stralciato i quesiti proposti dalla parte attrice. Sia
le contro-domande n. 26 e 27 destinate al teste C.________ che le domande n.
24, 26, 27 e 28 da sottoporre ai testi F.________ e G.________ sono state
infatti riformulate, mentre la n. 25 e la n. 29 - sempre per quest'ultimi due
testi - sono state stralciate.

5.1 La critica contro le due ordinanze è ricevibile.

Il ricorso volto contro la decisione finale si estende infatti anche a quelle
incidentali sulle prove che l'hanno preceduta (art. 48 cpv. 3 OG).

5.2 Come rettamente asserito dai ricorrenti, l'art. 8 CC conferisce alla
parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare l'esattezza
delle proprie allegazioni, a patto che i fatti allegati siano giuridicamente
rilevanti e che le prove siano state proposte conformemente alle esigenze
procedurali poste dal diritto cantonale, per quanto riguarda forma e
contenuto (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii).

Trattandosi di una questione di diritto federale, la censura è pertanto di
per sé ammissibile (art. 43 cpv. 1 OG).

5.3 I ricorrenti rimproverano all'autorità ticinese di aver modificato
rispettivamente stralciato le domande e contro-domande suscettibili di
provare, d'un canto, che le numerose azioni giudiziali ed arbitrali avviate
dalla società Y.________ e dai suoi azionisti contro C.________ (così come il
suo allontanamento dalle funzioni di responsabile del gruppo) andavano
ricondotte, fra l'altro, a divergenze sorte tra gli azionisti (in particolare
le famiglie F.________ e G.________) e lo stesso C.________ con riferimento
all'operazione che aveva coinvolto lo sceicco; la rilevanza di tali procedure
sarebbe stata riconosciuta dalla Corte cantonale in un'ordinanza dell'11
agosto 1994. Le menzionate domande e contro-domande avrebbero inoltre
permesso di dimostrare che anche altre operazioni effettuate da C.________
con l'opponente o con la sua filiale di Nassau avevano suscitato
contestazioni, per cui veniva a mancare la buona fede della banca,
considerata determinante dai giudici cantonali. Da ultimo, parte attrice
intendeva chiarire il contesto nel quale F.________ e G.________ avevano
sottoscritto delle garanzie a favore della banca, in modo da poter valutare
se le deposizioni da loro rese ulteriormente fossero attendibili.

5.4 Ora, all'udienza del 24 ottobre 1996, che aveva appunto per oggetto la
discussione sull'opposizione presentata dall'opponente alle domande e
contro-domande rogatoriali, la parte attrice si era limitata a poche
allegazioni: aveva asseverato che le domande no. 24 e 25 per F.________ e
G.________ intendevano chiarire i rapporti tra C.________ e la banca, mentre
la domanda n. 29 mirava a definire i motivi per i quali i citati testi
avevano sottoscritto una garanzia.
Per il resto l'attore aveva dichiarato di mantenere domande e contro-domande
senza spiegarne la rilevanza e senza motivare in altro modo la propria
posizione. Nella misura in cui vertono su quest'ultimi quesiti le critiche si
avverano pertanto d'acchito inammissibili, siccome proposte per la prima
volta con il ricorso per riforma: esse si scontrano contro il divieto,
sancito dall'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, di portare allegazioni nuove davanti
al Tribunale federale (DTF 107 II 222 consid. I/3 in fine).
Può nondimeno essere osservato - abbondanzialmente - che la formulazione
abbreviata proposta dal giudice delegato, in sostituzione delle
contro-domande n. 26 e 27 per il teste C.________ e delle domande n. 24, 26,
27 e 28 per i testi F.________ e G.________, permetteva di spiegare a
sufficienza i rapporti esistenti tra l'allontanamento di C.________ dal
gruppo società Y.________, i fatti all'origine di questa causa e altre
eventuali procedure giudiziarie civili o penali sorte tra di loro. Il diritto
alla prova non risulta dunque disatteso.

5.5 È possibile che le domande n. 24 e 25 per i testi F.________ e G.________
potessero chiarire le relazioni d'affari e gli eventuali litigi sorti tra
C.________ e l'opponente e smentire quindi il rapporto di "completa fiducia"
ch'essa sosteneva d'intrattenere. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale
si è però riferita alla fiducia della quale godeva C.________ presso
l'opponente - e della buona fede di quest'ultima - soltanto nell'ambito della
motivazione sussidiaria, che ipotizzava l'assenza di una procura valida. La
qualità di tali rapporti d'affari è invece stata del tutto ininfluente per la
motivazione principale, nell'ambito della quale i giudici ticinesi hanno
accertato che durante l'incontro del 24 settembre 1986 C.________ aveva
ricevuto la procura per gestire i conti dello sceicco. Se ne deve concludere
che la prova che i ricorrenti affermano essere stata negata non verteva su
fatti determinanti ai fini del giudizio.

Infine, quanto allo stralcio della domanda n. 29, anch'essa destinata ai
testi F.________ e G.________, i ricorrenti non prendono posizione sulle
ragioni che hanno indotto il giudice ad eliminarla. Essi si limitano a
sostenere che l'accertamento del contesto nel quale furono firmate le
garanzie avrebbe permesso di valutare l'attendibilità delle "deposizioni rese
ulteriormente" dai due testimoni, delle quali però nulla dicono e nulla si
sa.

5.6 Da tutto quanto esposto discende che la censura concernente la violazione
dell'art. 8 CC si rivela infondata in quanto ammissibile.

6.
Nella seconda parte del gravame i ricorrenti si prevalgono della violazione
degli art. 3 e 8 CC nonché degli art. 32 segg. e 394 segg. CO. Sostengono che
l'autorità cantonale, dopo aver accertato che lo sceicco aveva autorizzato
C.________ a gestire i propri conti bancari, avrebbe dovuto rendersi conto
che si trattava di un vero e proprio mandato di gestione revocabile e che
esso sarebbe stato appunto revocato con telex del 6 ottobre 1986, versato
agli atti come doc. E.

In realtà, così come formulate, quelle che i ricorrenti ritengono essere
censure di diritto - richiamandosi anche alla facoltà del Tribunale federale
di apprezzare liberamente il valore giuridico dei fatti secondo l'art. 63
cpv. 3 OG - sono in parte critiche inammissibili rivolte contro
l'apprezzamento delle prove, in parte tesi fors'anche di diritto ma fondate
su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata. I giudici
ticinesi hanno infatti stabilito che l'attore aveva conferito valida procura
di gestione di conti a C.________, precisando che l'ordine di bonifico
bancario che sta all'origine della presente causa non era in contraddizione
con il doc. E. Di atti di revoca di tale procura non v'è traccia; la Corte
cantonale ha piuttosto accertato che lo sceicco aveva contestato l'operazione
del rappresentante solo il 28 ottobre 1986.

7.
In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto nella misura in
cui è ricevibile.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza, con
responsabilità solidale dei cinquantasette ricorrenti (art. 156 cpv. 1 e 7
nonché art. 159 cpv. 1, 2 e 5 OG). L'indennità per ripetibili a favore
dell'opponente verrà versata dalla Cassa del Tribunale federale, la quale
potrà attingere dalla cauzione processuale versata, sino a concorrenza
dell'importo indicato qui di seguito, nel dispositivo. L'eccedenza sarà
restituita ai ricorrenti.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 20'000.-- è posta a carico degli attori, in
solido, i quali rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 22'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 gennaio 2005

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: