Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.160/2004
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4C.160/2004 /viz

Sentenza del 10 agosto 2004
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.

A. A.________,
B.A.________,
C.A.________,
attori e ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Olivier Corda,

contro

Assicurazione X.________,
convenuta e opponente,
patrocinata dall'avv. Gian Carlo Crespi,

responsabilità del detentore di un veicolo a motore; risarcimento danni,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata l'8 marzo 2004 dalla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La presente controversia trae origine da un grave incidente della
circolazione avvenuto il 14 novembre 1981 a Lugano, alle 23.10.
A bordo della propria Ford Fiesta, E.________ (1960) stava circolando su via
Maderno in direzione di Cornaredo quando, giunto all'incrocio tra via Zurigo
e via Maderno, regolato da un impianto semaforico, il suo veicolo si è
scontrato con l'Alfasud di A.A.________, al cui volante si trovava il figlio
D.A.________ (1960), proveniente da destra su via Zurigo - da via Madonnetta
- in direzione di Besso. A seguito delle ferite riportate D.A.________ è
deceduto il 3 dicembre 1981 mentre E.________ è stato dimesso dall'ospedale
qualche giorno dopo il sinistro.

B.
Il 24 ottobre 1994 A.A.________ e B.A.________ unitamente a C.A.________ -
genitori, rispettivamente fratello di D.A.________ - hanno convenuto
l'assicurazione X.________, presso la quale era assicurata la vettura guidata
da E.________, dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, onde
ottenere il pagamento di fr. 143'205.40, oltre interessi, a titolo di
risarcimento danni. Tale importo si componeva di: fr. 8'000.-- per
risarcimento dell'auto; fr. 5'708.-- per spese di sepoltura; fr. 4'384.70 per
spese di cura e accompagnamento; fr. 9'780.20 per l'assistenza legale
prestata dall'avv. F.________ nella procedura penale; fr. 3'905.-- per spese
legali dell'avv. F.________ in relazione alla liquidazione del sinistro; fr.
1'427.50 per spese legali dell'avv. G.________; fr. 35'000.-- per torto
morale del padre; fr. 35'000.-- per torto morale della madre; fr. 15'000.--
per torto morale del fratello e fr. 25'000.-- quale ulteriore torto morale a
favore della madre, viste le conseguenze fisiche e psichiche che la tragica
morte del figlio ha avuto su di lei.
Con sentenza 13 gennaio 2003 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente
a fr. 7'776.35 per danni materiali e fr. 14'250.-- per il torto morale
complessivo, oltre interessi. In ingresso al proprio giudizio il Pretore ha
ricordato che la procedura penale avviata nei confronti di E.________ dopo
l'incidente si è conclusa il 25 marzo 1986 con un decreto di abbandono,
mentre l'azione in risarcimento del danno da lui promossa contro
l'assicuratore RC dell'Alfasud - l'assicurazione Y.________ - è stata
parzialmente accolta sulla base delle risultanze della procedura penale,
dalle quali è emerso che la colpa dell'incidente andava attribuita a
D.A.________, essendo egli passato al semaforo rosso. Prima di entrare nel
merito della propria decisione il giudice ha inoltre rammentato i principi
che disciplinano l'apprezzamento delle prove, concentrandosi in particolare
sul rapporto fra procedura civile e procedimento penale (art. 53 CO), sulla
relazione fra perizia giudiziaria e perizie di parte e, infine, su quella fra
perizia giudiziaria e testimonianze, a suo modo di vedere vero punto focale
della vertenza. L'analisi dell'abbondante materiale probatorio raccolto in
istruttoria - tre perizie effettuate nel quadro del procedimento penale, una
perizia giudiziaria esperita in sede civile nonché numerose dichiarazioni
testimoniali - ha infatti indotto il Pretore ad attribuire maggiore valenza
probatoria alla testimonianza chiara ed univoca di H.________ e I.________
(la cui auto seguiva quella di E.________) che alle risultanze della perizia
giudiziale e del relativo complemento allestiti dall'ingegner L.________. In
altre parole, il giudice ha deciso di basarsi sulla versione dell'incidente
fornita dai suddetti testimoni, i quali hanno dichiarato che E.________ era
passato all'intersezione quando il semaforo era giallo, con la conseguenza
che D.A.________ era passato quando il semaforo era rosso. Donde il
riconoscimento di una colpa grave a carico di quest'ultimo. Non avendo
l'assicurazione X.________ dimostrato l'assenza di ogni colpa del suo
assicurato, la possibilità di prevalersi dell'art. 59 cpv. 1 LCStr le è stata
negata e la responsabilità ammessa in forza dell'art. 58 LCStr, con il
relativo obbligo di risarcimento. Sulla scorta dell'art. 45 CO il giudice ha
riconosciuto tutte le poste di danno avanzate dagli attori, fatta salva una
decurtazione (a fr. 2'284.70) di quella esposta a titolo di spese di cura
scoperte e accompagnamento, siccome non provata. In applicazione dell'art. 44
CO egli ha poi diminuito il risarcimento del danno del 75%, tenuto conto
della colpa grave di D.A.________ e di quella tutto sommato leggera
imputabile a E.________. Per quel che concerne il torto morale (art. 47 CO),
il Pretore ha infine riconosciuto alla madre della vittima fr. 30'000.--, al
padre fr. 20'000.-- e al fratello fr. 7'000.--, riducendo anche queste
indennità per colpa grave della vittima.

C.
Adita dai familiari di D.A.________, l'8 marzo 2004 la II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto le varie censure sollevate
nell'impugnativa e concluso per la conferma della pronunzia pretorile.

D.
Contro questa decisione A.A.________, B.A.________ e C.A.________ sono
insorti dinanzi al Tribunale federale, il 26 aprile 2004, sia con ricorso di
diritto pubblico che con ricorso per riforma.
Con il secondo rimedio essi hanno postulato in via principale il rinvio
dell'incarto all'autorità cantonale per ulteriori accertamenti in merito alle
velocità dei due veicoli e per nuovo giudizio; in via subordinata hanno
invece domandato l'accoglimento integrale pretese di per sé ammesse dalle
autorità cantonali, senza la riduzione del 75%.
Nella risposta 17 giugno 2004 l'assicurazione X.________ ha proposto in via
principale di dichiarare il gravame irricevibile, in via subordinata ne ha
chiesto la reiezione.

Diritto:

1.
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato
inammissibile. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame.

2.
Dinanzi al Tribunale federale viene contestata esclusivamente la ripartizione
della responsabilità fra i due automobilisti e la conseguente riduzione del
75% applicata al risarcimento concesso agli attori.

2.1  I principi che reggono la responsabilità del detentore di un veicolo a
motore (art. 58 segg. LCStr) sono già stati spiegati nella sentenza impugnata
e non vengono rimessi in discussione sicché non appare necessario esporli
nuovamente in questa sede.
Occorre per contro ricordare che gli accertamenti effettuati dall'autorità
cantonale in merito alle circostanze in cui si è svolto il sinistro e le sue
cause si basano sull'apprezzamento delle prove; si tratta dunque di questioni
di fatto che - a prescindere da eccezioni in concreto non realizzate -
vincolano il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (art. 63 OG;
cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). ll giudizio sulla colpa attiene
invece al diritto e può pertanto venir riesaminato liberamente (art. 43 OG;
DTF 115 II 283 consid. 1a pag. 285 in fine).

2.2  Fatte queste premesse, ci si può chinare sulla valutazione delle
rispettive colpe e sul risarcimento.

2.2.1  I giudici cantonali hanno stabilito che E.________ si è immesso
nell'incrocio quando il semaforo era giallo. Avendo l'istruttoria escluso la
possibilità che il semaforo potesse essere contemporaneamente verde per
entrambi i conducenti, ciò significa che D.A.________ è passato con il rosso.
Donde il riconoscimento di una colpa grave a suo carico.
L'immettersi in un incrocio nonostante il semaforo rosso, che significa
"fermata" (art. 68 cpv. 1 OSStr), rappresenta indubbiamente una colpa grave.
Secondo dottrina e giurisprudenza va infatti riconosciuta una colpa grave a
chi trascura le più elementari regole della prudenza, che ogni persona
ragionevole rispetterebbe se posta nella medesima situazione (cfr. Brehm, La
responsabilité automobile, Berna 1999, n. 294 pag. 121 seg. e n. 319 pag.
130).

2.2.2  Data la colpa grave imputabile alla vittima, il Tribunale d'appello ha
negato l'esistenza di un nesso causale adeguato tra la sua morte e la
velocità (effettivamente) elevata del veicolo investitore.
Gli attori si oppongono a questa decisione e dinanzi al Tribunale federale
ribadiscono ancora una volta l'importanza, ai fini del giudizio, di conoscere
la velocità del veicolo guidato da E.________ prima della frenata e
dell'impatto, trattandosi della causa della morte di D.A.________. Essi
postulano pertanto il rinvio dell'incarto all'autorità cantonale ai sensi
dell'art. 64 cpv. 1 OG, affinché proceda ai necessari accertamenti di fatto.
La loro richiesta va respinta. Innanzitutto perché poggia su di una tesi di
per sé fuorviante nella misura in cui il cosiddetto "evento dannoso" viene
individuato nel decesso della vittima. In realtà, l'"evento dannoso",
ovverosia i fatti all'origine del danno - rappresentato fra l'altro dalla
morte di D.A.________ - è costituito dall'incidente. Inoltre, come già
spiegato da ambedue le istanze cantonali, il ragionamento degli attori su
questo punto non regge. A fronte dell'ipotesi che l'incidente non avrebbe
avuto conseguenze letali qualora E.________ fosse circolato ad una velocità
più ridotta, vi è infatti la certezza che l'incidente non sarebbe avvenuto se
la vittima si fosse fermata al semaforo rosso, com'era suo dovere. Nulla
muterebbe la determinazione precisa della velocità della Ford Fiesta.

2.2.3  Nonostante la gravità della colpa imputabile alla vittima, i giudici
cantonali hanno negato alla convenuta la possibilità di ritenersi liberata
dalla responsabilità in applicazione dell'art. 59 cpv. 1 LCStr, non avendo
essa dimostrato l'assenza di ogni colpa a carico di E.________ (Brehm, op.
cit., n. 392 pag. 158). In particolare essa non è stata in grado di fornire
la prova (liberatoria) che il suo assicurato non poteva più frenare e
fermarsi quando ha visto il semaforo passare al giallo (sulle condizioni per
poter ammettere l'interruzione del nesso di causalità cfr. Brehm, op. cit.,
n. 8 pag. 5 n. 298 pag. 123).
In simili casi, il giudice deve determinare il risarcimento considerando
tutte le circostanze, quali appunto la colpa del detentore, quella della
vittima - in concreto non detentore - nonché il rischio inerente l'esercizio
di un veicolo a motore (art. 59 cpv. 2 e 62 LCStr, art. 43 segg. CO). Egli è
tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento, applicando le regole
del diritto e dell'equità (art. 4 CC; cfr. Bussy/ Rusconi, Code Suisse de la
circulation routière, 3a ed., Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 59 LCStr). Per
giurisprudenza invalsa, il Tribunale federale esamina con riserbo l'esercizio
del potere d'apprezzamento da parte dell'ultima istanza cantonale. Esso
interviene quando la decisione si scosta senza motivo dai principi stabiliti
da dottrina e giurisprudenza in materia di libero apprezzamento, si fonda su
fatti che nel caso specifico non avevano importanza alcuna oppure, al
contrario, quando non si è tenuto conto di elementi che avrebbero dovuto
essere presi in considerazione (DTF 129 III 715 consid. 4.4 pag. 725 con
rinvii).

2.2.4  Nella fattispecie, gli attori sono dell'avviso che la colpa
concomitante di D.A.________ non possa giustificare una riduzione
dell'indennità del 75%, trattandosi di una colpa uguale o inferiore a quella
di E.________.
Su questo punto la Corte ticinese ha ripreso l'argomentazione del Pretore il
quale ha, a ragione, escluso la possibilità di mettere sullo stesso piano il
comportamento dei due conducenti. A determinate condizioni un automobilista
può superare un'intersezione quando il semaforo è giallo; egli deve per
contro sempre fermarsi quando il semaforo è rosso. Contrariamente a quanto
asserito nel ricorso, i giudici cantonali hanno tenuto conto di tutti i
fattori di valutazione sopra enunciati. Da un lato hanno considerato la colpa
grave imputabile alla vittima, di cui s'è già detto. Dall'altro hanno ammesso
la responsabilità di E.________ che però - e questo è rilevante - non si
fonda sull'esistenza di prove a suo carico quanto piuttosto sull'assenza di
prove a sua discolpa (Brehm, op. cit., n. 332 pag. 133). Nemmeno il rischio
inerente l'esercizio del veicolo è stato trascurato: i giudici hanno
esplicitamente rimproverato a E.________ il rischio accresciuto derivante dal
fatto ch'egli circolava ad una velocità superiore a quella consentita. La
rilevanza di questo elemento è stata però a sua volta attenuata, non
potendosi ragionevolmente pretendere da E.________ che immaginasse
l'eventualità di un automobilista proveniente da destra nonostante il
semaforo rosso (cfr. art. 26 LCStr).

2.3  Alla luce di tutto quanto esposto, riconoscendo alla vittima un grado di
responsabilità del 75% e riducendo, di conseguenza, nella stessa misura il
risarcimento concesso ai suoi familiari, i giudici non hanno ecceduto il
margine di apprezzamento che legge concede loro in questo ambito (cfr. Brehm,
op. cit., n. 404 pag. 163). La chiave di ripartizione decisa dal Pretore e
confermata dall'autorità d'appello non viola il diritto federale.

3.
Ne discende che il ricorso per riforma dev'essere respinto.
Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156
cpv. 1 e 7 nonché art. 159 cpv. 1, 2 e 5 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso per riforma è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico degli attori, in
solido, i quali rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 agosto 2004

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: