Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.145/2004
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4C.145/2004 /bom

Sentenza del 27 luglio 2004
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Nyffeler,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
B.________,
convenuti e ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Camponovo,

contro

C.________,
attrice e opponente,
patrocinata dall'avv. dott. Gianmaria Mosca,

contratto di locazione; sfratto,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
15 marzo 2004 dalla II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 23 dicembre 1994 D.________ (locatore) ed A.________ (conduttore) hanno
sottoscritto un contratto di locazione, con effetto a partire dal 1° gennaio
1995, avente per oggetto la casa di abitazione, il giardino, il piazzale
posteggio e la ripa boschiva siti in Via XXX. Il contratto, di durata
quinquennale - e in seguito rinnovabile di anno in anno in assenza di
disdetta - prevedeva una pigione annua di fr. 50'000.--, da versarsi
"anticipatamente ed in un'unica soluzione al 31.12 di ogni anno locativo".

B.
Quattro giorni dopo, il 27 dicembre 1994, A.________ ha concesso a D.________
un mutuo di fr. 500'000.--, da restituirsi di principio entro la data di
scadenza della locazione, fissata per il 31 dicembre 1999.

Contestualmente al predetto accordo le parti hanno convenuto che, in caso di
mancata riconsegna del mutuo nel termine prestabilito, il contratto di
locazione si sarebbe rinnovato tacitamente per ulteriori cinque anni "a
partire dal 1° gennaio 2000 (...) alle condizioni di canone di quello
attuale, fino a decurtare per intero le somme tutte ancora a debito che
risulteranno dovute al sig. A.________ dal sig. D.________. Al verificarsi
quindi di questa evenienza, già da questa data viene pattuito espressamente
che tutti i canoni di affitto futuri dovuti in forza del contratto di affitto
al sig. D.________, saranno considerati già pagati anticipatamente dal sig.

A. ________, e quindi conteggiati a scalare in conto affitto tutte le somme
da
questi anticipate."

D.________ si è inoltre impegnato a non disdire il contratto sino
all'integrale retrocessione della somma ricevuta.

Dato che il mutuo non è stato reso entro il 31 dicembre 1999, il contratto di
locazione si è tacitamente rinnovato per ulteriori cinque anni.

C.
Nel febbraio 2001 l'immobile oggetto della locazione è stato aggiudicato a
C.________ a seguito di una procedura esecutiva in via di realizzazione del
pegno.

Subentrata per legge nel contratto di locazione, il 17 marzo 2003 la nuova
proprietaria ha diffidato A.________ e la sua convivente B.________ al
pagamento della pigione relativa agli anni 2002 e 2003. Non avendo ottenuto
alcun riscontro, il 18 aprile 2003 essa ha poi disdetto il contratto ex art.
257d CO, con effetto al successivo 31 maggio 2003.

Preso atto del fatto che i conduttori - i quali nel frattempo avevano
contestato la disdetta dinanzi al competente Ufficio di conciliazione - non
avevano provveduto a lasciare l'ente locato alla scadenza del termine di
disdetta, il 12 giugno 2003 C.________ ha domandato il loro sfratto. Con
sentenza 22 settembre 2003 il Segretario assessore della Pretura di
Mendrisio-Sud ha accolto l'istanza di contestazione della disdetta e respinto
quella di sfratto. Aderendo all'argomentazione dei conduttori/convenuti, il
giudice ha infatti ammesso il trasferimento dell'accordo 27 dicembre 1994
alla nuova proprietaria/attrice, indi per cui l'importo versato a titolo di
mutuo, di fr. 500'000.--, valeva quale pagamento anticipato delle pigioni
dovute sino al 31 dicembre 2004.

D.
Adita dalla soccombente, il 15 marzo 2004 la II Camera Civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia di primo grado,
ordinando lo sfratto immediato dei convenuti sotto comminatoria dell'azione
penale (art. 292 CP), riservati il risarcimento del danno e l'esecuzione
forzata.

E.
Postulando la modifica della predetta sentenza nel senso di una conferma
delle conclusioni di prima istanza, il 9 aprile 2004 A.________ e B.________
sono insorti dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato
sulla violazione degli art. 151, 257d e 261 CO.

Con risposta 16 giugno 2004 C.________ ha proposto la reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
ricevibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2 con rinvio).

1.1  Interposto dalle parti soccombenti in sede cantonale contro una
decisione
finale a norma dell'art. 48 cpv. 1 OG (cfr. Bruno Cocchi, Autorità
competenti, aspetti procedurali e sfratto in: Diritto della Locazione,
Giurisprudenza recente e tendenze dottrinali, Atti della giornata di studio
del 26 marzo 1999, Lugano 2000, pag. 89 segg. e in particolare pag. 95),
entro il termine e secondo le modalità previste dalla legge, il ricorso si
avvera di principio ricevibile (art. 54 e art. 55 CPC).

1.2  Anche il requisito del valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- risulta
ossequiato (art. 46 OG).

Trattandosi di una controversia concernente la cessazione della locazione, ai
fini del calcolo del valore di causa risulta determinante il periodo durante
il quale il contratto sussisterebbe necessariamente qualora esso non fosse
terminato il 31 maggio 2003, come sostenuto dall'attrice. Secondo la
giurisprudenza tale periodo si estende sino al momento in cui una nuova
(ordinaria) disdetta potrà essere data, oppure è già stata data (DTF 111 II
384 consid. 1). In pratica, occorre prendere in considerazione il periodo di
tre anni di cui all'art. 271a cpv. 1 lett. e CO (cfr. David Lachat, Le bail à
loyer, n. 3.3 a pag. 105). Considerato che in concreto la pigione annuale
ammonta a fr. 50'000.--, il valore di causa richiesto dal menzionato disposto
di legge è ampiamente superato.

1.3  Chiamato a pronunciarsi su di un ricorso per riforma, il Tribunale
federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati
dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate
disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati
accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o
si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF
130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una
parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma
ritenuti a torto irrilevanti dall'autorità cantonale o da essa negletti a
causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 127 III 248 consid.
2c).
Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente
specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni,
censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove
eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far
riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi
di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati).

Nel quadro dell'esame del gravame, il Tribunale federale non potrà andare
oltre i limiti delle conclusioni delle parti; esso non è, per contro,
vincolato dai motivi che queste invocano (art. 63 cpv. 1 OG) né
dall'apprezzamento giuridico esposto nella sentenza impugnata (art. 63 cpv. 3
OG). In altre parole, il ricorso per riforma può essere accolto per motivi
diversi da quelli addotti negli allegati delle parti così come può essere
respinto sulla base di un'argomentazione giuridica diversa da quella esposta
dalla Corte cantonale (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140).

2.
L'attuale controversia verte sostanzialmente sulla portata dell'accordo
sottoscritto da A.________ e D.________ il 27 dicembre 1994, in particolare
per quanto concerne le modalità di pagamento delle pigioni dopo il 1° gennaio
2000, allorquando il contratto di locazione si è rinnovato tacitamente, vista
la mancata riconsegna della somma mutuata.

2.1  Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha respinto la possibilità
di
ammettere che il 31 dicembre 1999 sarebbe divenuta esigibile l'intera pigione
quinquennale, da versarsi in un'unica soluzione.

Innanzitutto si tratta di una tesi che i conduttori non hanno mai sollevato
nel quadro della precedente procedura che li ha visti opposti all'attrice.
Inoltre, essa risulta priva di riscontro nell'atto sottoscritto il 27
dicembre 1994. Infine, gli stessi convenuti nel quadro della presente causa,
con riferimento ai canoni successivi al 1° gennaio 2000, hanno utilizzato
l'espressione "pigioni annuali dovute" e, riprendendo il tenore del citato
accordo, hanno parlato di "decurtazione progressiva del debito" nonché di
"scalo progressivo dell'importo da restituirsi relativo al mutuo". Sulla base
di queste considerazioni, i giudici ticinesi hanno concluso che con il
rinnovo del contratto la scadenza delle pigioni annuali non è stata
modificata.

Ciò significa che la pigione per il 2002 è divenuta esigibile il 31 dicembre
2001 mentre quella per il 2003 il 31 dicembre 2002. Ritenuto che a queste
date D.________ non era più formalmente proprietario dell'ente locato, egli
non era più legittimato ad incassare (per compensazione) le pigioni per
quegli anni, che spettavano alla nuova proprietaria. Dato che le pigioni 2002
e 2003 non le sono state corrisposte è a ragione ch'essa ha diffidato i
convenuti e, in assenza di ogni riscontro, ha poi disdetto il contratto per
mora.

2.2  Dinanzi al Tribunale federale i convenuti ribadiscono l'infondatezza
della disdetta notificata dall'attrice il 18 aprile 2003 ex art. 257d CO.
Con il mancato rimborso del mutuo - asseriscono i convenuti - si è realizzata
la condizione sospensiva (art. 151 CO) che ha dato luogo al rinnovo del
contratto di locazione per ulteriori cinque anni con pagamento anticipato -
in via compensativa - delle pigioni per il quinquennio. Dato che l'art. 261
CO prevede il trasferimento dell'intero rapporto giuridico, l'attrice è
vincolata dagli accordi venuti in essere fra A.________ e D.________ il 27
dicembre 1994.

3.
Nonostante il richiamo agli art. 151 e 261 CO i convenuti , pur senza
asserirlo esplicitamente - ciò che non pregiudica la ricevibilità del
rimedio, data la chiarezza dei loro argomenti (cfr. DTF 121 III 397 consid.
2a) - criticano l'interpretazione del contratto stipulato il 27 dicembre
1994.

3.1  Secondo costante giurisprudenza, confrontato con un litigio
sull'interpretazione di un contratto, il giudice deve in primo luogo
adoperarsi per determinare la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché
attenersi unicamente alla denominazione o alle parole inesatte utilizzate,
per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto
(interpretazione soggettiva; art. 18 cpv. 1 CO). Se ci riesce, si tratta di
una constatazione di fatto che sfugge all'esame del Tribunale federale
chiamato a statuire su un ricorso per riforma.

In assenza di accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà
delle parti o qualora emerga che una parte non ha compreso la volontà
dell'altra, il giudice procede all'interpretazione delle dichiarazioni delle
parti secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva),
ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente
attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione
concreta.

La giurisprudenza ha sfumato il principio secondo cui il tenore di una
clausola contrattuale chiaro esclude ogni possibilità di interpretazione
(cfr. DTF 127 III 444 consid. b), essa ha tuttavia precisato che ci si scosta
dal testo adottato dagli interessati solamente in presenza di un serio motivo
che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà. Infine, va
rammentato che il principio dell'affidamento permette d'imputare a una parte
il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se
questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 129 III 118 consid. 2.5
pag. 122 con rinvii).

3.2  Nel caso in rassegna, la Corte cantonale ha basato il suo giudizio,
oltre
che sul tenore dell'accordo controverso, sull'atteggiamento assunto dai
convenuti in occasione della precedente procedura che li ha visti opposti
all'attrice - concernente la domanda di sfratto per mancato pagamento della
pigione 2001 - e nell'attuale causa. Ciò depone a favore di
un'interpretazione soggettiva. Il comportamento delle parti dopo la
conclusione del contratto non rivela, infatti, la loro volontà ipotetica,
bensì quella reale dato ch'essi agiscono conformemente alla portata da loro
attribuita alla pattuizione (DTF 107 II 417 consid. 6). Come anticipato,
l'interpretazione soggettiva costituisce un accertamento di fatto e di
conseguenza, a meno che non siano dati i presupposti delle eccezioni di cui
agli art. 63 cpv. 2 e 64 OG - in concreto non allegati - sfugge all'esame del
Tribunale federale chiamato a statuire su un ricorso per riforma (DTF 129 III
118 consid. 2.5 pag.122).

I convenuti non avrebbero successo nemmeno qualora si volesse ammettere
un'interpretazione oggettiva del noto accordo. Nel documento 27 dicembre 1994
si legge infatti che "... qualora la restituzione della somma prestata (...)
non avvenisse entro i termini stabiliti (...) tale contratto (di locazione)
si riterrà (...) rinnovato per altri cinque anni a partire dal 1° gennaio
2000 (...) alle condizioni di canone di quello attuale (...)". Ora, le
"condizioni di canone" pattuite nel contratto di locazione stipulato qualche
giorno prima prevedevano una pigione annua di fr. 50'000.-- versata
anticipatamente ed in un'unica soluzione al 31 dicembre di ogni anno
locativo. È in questo senso che vanno dunque lette anche le successive frasi
dello scritto 27 dicembre 1994, che recitano: "già da questa data viene
pattuito espressamente che tutti i canoni di affitto futuri dovuti in forza
del contratto di affitto al sig. D.________, saranno considerati già pagati
anticipatamente dal sig. A.________, e quindi conteggiati a scalare in conto
affitto tutte le somme da questi anticipate".

In altre parole, come nel precedente contratto, le parti hanno pattuito che
la pigione annuale sarebbe divenuta esigibile al 31 dicembre di ogni anno,
precisando tuttavia che, a partire dal 1999, essa sarebbe stata (ogni volta)
considerata già pagata anticipatamente per compensazione, a causa del mutuo.
È questo il significato che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente
attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione
concreta.

Contrariamente a quanto addotto dai convenuti nel ricorso per riforma, nulla
osta alla pattuizione di un contratto quinquennale con una pigione pagabile
annualmente (cfr. art. 257c CO). I convenuti nemmeno adducono l'esistenza di
seri indizi a favore della tesi secondo cui lo scalo progressivo degli
affitti menzionato nel documento 27 dicembre 1994 fosse da intendersi quale
modifica della scadenza delle pigioni in coincidenza con il rinnovo
quinquennale nel senso che, rinnovato il contratto, la pigione sarebbe
divenuta esigibile ogni cinque anni invece che ogni anno.

3.3  La decisione dei giudici cantonali, secondo cui i convenuti non avevano
il diritto di rifiutare all'attrice il pagamento delle pigioni per il 2002 e
per il 2003 sulla base degli accordi presi con il precedente proprietario
regge pertanto alla critica. Nella loro pronunzia non si ravvede alcuna
violazione degli art. 151 e 261 CO, peraltro non sostanziata
nell'impugnativa, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 55 cpv. 1
lett. c OG. Ad ogni modo, in conformità con quanto addotto dai convenuti, la
Corte cantonale ha ammesso sia il verificarsi della condizione sospensiva
all'origine del rinnovo del contratto che il trasferimento del rapporto di
locazione.

4.
Alla luce di tutto quanto esposto, i convenuti non potevano opporre alla
disdetta per mancato pagamento delle pigioni 2002 e 2003 l'obbligo assunto
dal precedente proprietario di non disdire il contratto sino all'integrale
restituzione della somma mutuata.

A prescindere dal contenuto e dalla validità, di per sé, dell'impegno
sottoscritto da D.________ - questione che non necessita, comunque, di essere
approfondita in questa sede, indi per cui gli argomenti addotti dai convenuti
a questo riguardo non vengono esaminati - è a ragione che i giudici ticinesi
hanno ritenuto ch'esso non poteva in nessun caso ostacolare la disdetta per
mora del conduttore significata dalla nuova proprietaria, dato il carattere
assolutamente imperativo dell'art. 257d CO.

5.
In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto siccome infondato.

Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156
cpv. 1 e 7 nonché art. 159 cpv. 1, 2 e 5 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico dei convenuti, in
solido, i quali rifonderanno all'attrice, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 luglio 2004

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: