Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.121/2004
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4C.121/2004 /viz

Sentenza dell'8 settembre 2004
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.

X. ________ SA,
attrice e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Roberto Badaracco,

contro

Y.________ Ltd.,
convenuta e opponente,
patrocinata dall'avv. Paola Laffranchini Bernasconi,

contratto di rappresentanza esclusiva, disdetta per motivi gravi,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2004 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 15 aprile 1999 l'impresa luganese X.________ SA (attrice) ha adito la
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'azione volta
all'accertamento della validità della disdetta dell'accordo di collaborazione
stipulato il 21 dicembre 1994 con la società britannica Y.________ Ltd.
(convenuta).
Pacifica l'applicabilità del diritto svizzero, con sentenza 16 dicembre 2002
il Pretore ha accertato la violazione di varie clausole contrattuali da parte
della convenuta, che con il suo comportamento ha irrimediabilmente minato il
rapporto di collaborazione. Egli ha pertanto confermato la legittimità della
rescissione del contratto significata dall'attrice il 14 aprile 1999.

B.
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, la quale, adita dalla convenuta, il 20 febbraio 2004 ha modificato la
pronunzia pretorile, respingendo integralmente la petizione.

C.
Allo scopo di ottenere la modifica della predetta sentenza nel senso della
conferma del giudizio di primo grado, il 24 marzo 2004 l'attrice ha inoltrato
un ricorso per riforma al Tribunale federale.
Nella risposta del 2 luglio 2004 la convenuta ha proposto la reiezione del
gravame e la conferma della decisione impugnata.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla
ricevibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2 con rinvii).

1.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, la causa in esame non
configura un procedimento civile di natura non pecuniaria (art. 44 OG).
I procedimenti civili per diritti di carattere non pecuniario sono infatti
quelli che, per loro natura, non sono valutabili in denaro. Non basta che la
determinazione del valore litigioso sia complessa; è necessario ch'essa sia
impossibile per il motivo che i diritti oggetto della causa non attengono al
patrimonio di una persona né sono connessi, direttamente o indirettamente,
con un rapporto giuridico di natura patrimoniale (DTF 108 II 77 consid. 1a
pag. 78). L'applicazione di questi principi può risultare difficile qualora
la fattispecie evidenzi sia aspetti di natura patrimoniale che non. In tale
evenienza, la questione di sapere se un'azione di accertamento configura una
causa inerente a diritti di carattere pecuniario va risolta tenendo conto
dell'esistenza o inesistenza, in ultima analisi, di un interesse economico
(DTF 118 II 528 consid. 2c pag. 531; 116 II 379 consid. 2a). Ne discende che,
per prassi costante, il litigio sulla qualità di socio di una società anonima
viene considerato di natura pecuniaria, visti gli interessi economici
connessi a tale posizione (cfr. DTF 80 II 71 consid. 1 pag. 75) mentre quello
sulla qualità di socio di un'associazione viene ritenuto di natura non
pecuniaria, prevalendo in questo caso la componente legata all'espressione di
un diritto della personalità (DTF 82 II 292 consid. 1 pag. 296).
La causa in esame ha indiscutibilmente natura pecuniaria. Il litigio verte
infatti sulla sussistenza di un rapporto contrattuale avente ripercussioni
significative sul patrimonio delle parti. Che lo scopo perseguito dall'azione
di accertamento sia in ultima analisi di natura economica è inoltre provato
dal fatto che la stessa attrice, stando a quanto accertato nel giudizio
impugnato, ha già preannunciato la volontà - a dipendenza dell'esito
dell'attuale vertenza - d'intentare una causa di risarcimento nei confronti
della convenuta.

1.2 Nei procedimenti civili per diritti di carattere pecuniario il ricorso
per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il
valore litigioso dinanzi all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva
almeno fr. 8'000.-- (art. 46 OG).
Né l'allegato ricorsuale né il giudizio impugnato forniscono indicazioni
circa il valore della causa. Ora, il valore di una causa avviata con
un'azione di accertamento è quello del diritto o rapporto giuridico di cui si
chiede venga accertata l'esistenza rispettivamente l'inesistenza (cfr. Angelo
Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino,
Zurigo 2000, pag. 35). Alla luce degli importi indicati nella sentenza
impugnata quo all'entità del fatturato derivante dall'accordo di
collaborazione oggetto della presente causa, è possibile affermare che, pur
non essendo determinabile con precisione, il valore litigioso è sicuramente
di molto superiore ai fr. 8'000.-- richiesti dalla legge.

1.3 Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) dalla parte soccombente
contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino
(art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui
valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr.
8'000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma si avvera pertanto di principio
ricevibile.

2.
Il tenore dell'allegato ricorsuale impone ora alcune osservazioni preliminari
di ordine formale.

2.1 Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale
(art. 43 cpv. 1 OG). Nel quadro di tale rimedio non può, per contro, essere
invocata la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda
frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c
OG).
Chiamato a pronunciarsi quale istanza di riforma, il Tribunale federale fonda
il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità
cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di
prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una
svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento
degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140).
Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente
specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni,
censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove
eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far
riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi
di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato).
Il documento sottoposto all'esame del Tribunale federale disattende
ampiamente questi principi. In esso viene infatti abbondantemente ridiscussa
la valutazione del materiale probatorio esposta nella sentenza querelata,
alla quale l'attrice oppone la propria versione dei fatti, corredandola di
copiose spiegazioni sulle circostanze - prive di riscontro nell'atto
impugnato - che hanno condotto alla stipulazione rispettivamente alla rottura
del noto accordo. L'art. 43 cpv. 4 OG, richiamato in ingresso
all'impugnativa, non sussidia all'attrice.
Tale norma assimila l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto alla
violazione del diritto federale prevista dall'art. 43 cpv. 1 OG, è vero. Ma
l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione
giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge
nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (cfr. DTF 129 III 618
consid. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178). In particolare esso non
concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente
l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale. Una simile critica
avrebbe dovuto semmai venire proposta con un ricorso di diritto pubblico
fondato sul divieto dell'arbitrio.
Ne discende che, nella misura in cui si discostano dalla fattispecie
accertata nel giudizio impugnato, senza che venga nemmeno asseverata una
delle circostanze eccezionali enunciate in ingresso al presente considerando,
gli argomenti dell'attrice non possono essere tenuti in considerazione.
L'esame delle censure ricorsuali avverrà pertanto sulla base della
fattispecie accertata dai giudici cantonali.

2.2 Va detto che nel suo gravame - formulato in maniera alquanto confusa -
l'attrice nemmeno indica le norme di diritto federale che reputa violate.
Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve indicare quali
sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono
state rispettate. In realtà, secondo una prassi ormai consolidata, non è
necessario che le norme di legge vengano esplicitamente menzionate; è
tuttavia necessario ch'esse possano venire determinate chiaramente sulla
scorta del contenuto del ricorso per riforma. Alla parte che ricorre incombe
pertanto l'onere di prendere chiaramente posizione sulle motivazioni della
decisione impugnata, così da far emergere le ragioni che la inducono a
ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto federale (DTF 121
III 397 consid. 2a).

3.
Fatte queste premesse, data la complessità della vertenza, prima di chinarsi
sul ricorso appare utile formulare le seguenti considerazioni introduttive.

3.1 Con il contratto stipulato il 21 dicembre 1994, denominato "Cooperative
agreement", le parti si sono reciprocamente concesse, per la durata di 10
anni, l'esclusiva mondiale per la commercializzazione delle macchine per la
saldatura interna automatica progettate e realizzate dall'attrice.
Come rettamente ritenuto dalle istanze cantonali questo accordo configura un
contratto di rappresentanza esclusiva. Nell'ambito di tale negozio giuridico,
infatti, una parte (detta concedente) promette all'altra (detta
rappresentante o concessionaria) di fornirle determinati beni ad un certo
prezzo, garantendole l'esclusività entro un territorio delimitato. Dal canto
suo, il rappresentante si impegna ad acquistare il prodotto e a promuoverne
la vendita nel territorio concordato (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed.,
Zurigo 2003, n. 6964 segg.).
3.2 Trattandosi di un contratto di durata ogni parte ha la possibilità di
disdirlo anzitempo per motivi gravi (DTF 128 III 428 consid. 3 con rinvii
giurisprudenziali e riferimenti dottrinali).
La possibilità di rescindere anticipatamente un contratto deve tuttavia
rimanere l'eccezione, in ambito contrattuale vigendo il principio per cui gli
impegni assunti vanno rispettati (pacta sunt servanda). Lo scioglimento del
contratto per gravi motivi presuppone in particolare che il rapporto di
fiducia fra le parti sia pregiudicato a tal punto da non poter più
ragionevolmente pretendere dalla parte che ha significato la disdetta la
continuazione del contratto sino alla sua regolare scadenza (DTF 99 II 308
consid. 5a).

3.3 A mente dell'attrice quest'eventualità si è realizzata nella fattispecie.
Per questo motivo il 14 aprile 1999 essa ha rescisso la convenzione con
effetto immediato.
Chiamati a pronunciarsi sulla validità della disdetta significata
dall'attrice - confermata dal pretore e contestata dalla convenuta - i
giudici cantonali sono stati confrontati con un triplice compito. Essi hanno
dapprima dovuto stabilire il contenuto degli obblighi assunti
contrattualmente dalla convenuta. A tal scopo - dato il tenore piuttosto vago
di alcune clausole contrattuali, segnatamente la A1 e A6 - hanno proceduto ad
un'interpretazione normativa degli accordi intervenuti fra le parti.
L'interpretazione delle dichiarazioni delle parti secondo il principio
dell'affidamento concerne l'applicazione del diritto e può pertanto essere
riesaminata nella giurisdizione per riforma (cfr. 129 III 118 consid. 2.5).
Una volta determinato il contenuto delle clausole, i giudici hanno dovuto
pronunciarsi sull'asserita violazione delle stesse.
Come meglio esposto nel successivo considerando 4, la loro decisione si fonda
sull'apprezzamento delle prove, ciò che la rende insindacabile nella
giurisdizione per riforma. Da ultimo, i giudici sono stati chiamati a
decidere se le violazioni accertate potevano giustificare lo scioglimento
anticipato del contratto oppure no. Trattandosi di un giudizio retto dal
precetto dell'equità esso può essere rivisto dal Tribunale federale nel
quadro del presente rimedio, seppur con un certo riserbo (cfr. infra consid.
5).

4.
Come anticipato, la disdetta 14 aprile 1999 è stata confermata dal giudice di
primo grado, il quale ha imputato alla convenuta la violazione di quattro
clausole contrattuali, segnatamente la A1, la A6, la C3 e la A7.

4.1 A differenza del Pretore, il Tribunale d'appello ha negato la violazione
della clausola A1, in base alla quale "Y.________ Ltd. emetterà a favore di
X.________ SA ordinazioni d'acquisto sufficienti a garantire la prosecuzione
dell'accordo". I giudici cantonali hanno in particolare ritenuto che il
criterio della sola cadenza delle ordinazioni - senza tenere conto del loro
ammontare - adottato dal Pretore, non permette di stabilire se le stesse
fossero "sufficienti a garantire la prosecuzione dell'accordo". Per potersi
pronunciare con cognizione su questo punto sarebbe stato necessario - secondo
il Tribunale d'appello - conoscere e confrontare, da una parte, gli
investimenti e tutti gli altri costi a carico dell'attrice in forza del
contratto di collaborazione e, dall'altra, i ricavi ottenuti. In assenza di
dati precisi a questo riguardo - la cui adduzione incombeva all'attrice,
gravata dall'onere della prova (art. 8 CC) - la Corte ticinese ha concluso
per l'assenza dell'asserita violazione.
Contrariamente a quanto sembra aver inteso l'attrice, la massima istanza
cantonale non ha negato la rilevanza del criterio della cadenza ma l'ha
ritenuto insufficiente ai fini del giudizio, precisando la necessità di
combinarlo con quello della mole delle ordinazioni, dei costi di produzione,
rispettivamente dei profitti. Il ragionamento esposto nella sentenza
impugnata è sensato e gli argomenti che l'attrice adduce per contrastarlo -
nella misura in cui sono comprensibili ed ammissibili - non convincono. Visto
il carattere impreciso della formulazione della clausola contrattuale scelta
dalle parti, toccava all'attrice - che si prevaleva della sua violazione -
fornire indicazioni concrete circa l'entità e la frequenza delle ordinazioni
che sarebbero state necessarie per garantire la viabilità del contratto.
Va detto che anche dinanzi al Tribunale federale, pur asserendo genericamente
che questi dati sarebbero evincibili dalla documentazione versata agli atti,
essa non precisa né i documenti né gli importi che avrebbero potuto e dovuto
venir tenuti in considerazione.
In queste circostanze, la decisione dell'autorità cantonale di concludere per
l'assenza della violazione della clausola A1 merita di essere confermata.

4.2 Lo stesso vale con riferimento all'asserita lesione della clausola A6, in
base alla quale "Y.________ Ltd. si adopererà per effettuare ordinazioni a
X.________ SA in maniera regolare con pagamenti in anticipo, in modo da
permettere a X.________ SA di mantenere uno stock adeguato di pezzi di
ricambio".
I giudici cantonali hanno innanzitutto precisato che - contrariamente a
quanto ritenuto dal Pretore - questa clausola non si riferiva alle macchine
per la saldatura interna automatica, questione già regolata dalla clausola
A1, ma solo ai relativi pezzi di ricambio. Inoltre, la clausola non si
limitava ad imporre l'ordinazione dei pezzi "in maniera regolare", ma, nella
misura in cui lo scopo era quello di mantenere uno stock adeguato, imponeva
di fatto che i quantitativi fossero di una certa e non meglio definita
consistenza. Infine - hanno rilevato i giudici del Tribunale d'appello -
l'obbligo di ordinazione a carico della convenuta non era assoluto: con l'uso
dei termini "si adopererà" è stata infatti prevista una sua relativizzazione
qualora si fossero presentate circostanze tali da comprometterne in buona
fede l'attuazione. Anche in questo caso, l'attrice - gravata dall'onere
allegatorio e probatorio - non ha saputo indicare in cosa consistesse e a
quanto ammontasse il valore dello "stock (...) di pezzi di ricambio"
rispettivamente quale fosse il criterio per ritenerlo "adeguato" né tantomeno
quante sarebbero state le ordinazioni necessarie "in maniera regolare" che
avrebbero permesso di mantenere quel particolare stock. In assenza di questi
dati la Corte ticinese si è ritrovata, come per la clausola A1,
nell'impossibilità di pronunciarsi sull'asserita violazione del contratto. Ma
non solo. La violazione contrattuale è stata esclusa anche perché
dall'istruttoria è risultata una cadenza tutto sommato regolare delle
ordinazioni di pezzi di ricambio, mentre la diminuzione dei quantitativi - in
particolare dopo il 1996 - è stata messa in relazione con la causa promossa
nel gennaio 1996 in Canada da Z.________ contro K.________, al beneficio di
una licenza per Stati Uniti e Canada.
In queste circostanze - hanno concluso i giudici ticinesi - non si può
sostenere che la convenuta, nei limiti delle possibilità concesse dalla
situazione in cui si trovava, non si sia adoperata per dar seguito
all'impegno assunto nella clausola A6.
La doppia motivazione della sentenza impugnata regge alla critica
dell'attrice, la quale non contesta l'interpretazione della clausola bensì
propone ancora una volta - inammissibilmente - argomenti rivolti contro
l'apprezzamento delle prove, facendo ampio riferimento a fatti privi di
riscontro nel giudizio impugnato.

4.3 L'alta Corte ticinese ha per contro aderito alla decisione pretorile in
punto alla violazione, in due occasioni, della clausola C3, giusta la quale
"nessun diritto od obbligo da parte di X.________ SA o Y.________ Ltd.
contenuto in questo accordo può essere ceduto parzialmente od integralmente,
senza il consenso scritto di entrambe le parti".

4.4 Infine, è stata pure confermata la violazione della clausola A7, secondo
cui "Y.________ Ltd. manterrà un elenco di dove si trova ogni macchina per la
saldatura interna automatica e di tutti i ricavi derivanti dal noleggio di
queste macchine. X.________ SA sarà informata ogni 3 mesi dell'ammontare dei
ricavi derivanti dai noleggi delle macchine ed avrà diritto a ricevere un
compenso ed a essere pagata di un importo pari al 25% dell'ammontare dei
noleggi, fino a che non ci si accorderà diversamente da entrambe le parti,
per iscritto, di aumentare o diminuire la percentuale dovuta a circostanze
specifiche". Dall'istruttoria è infatti emerso che la convenuta non ha mai
fornito le informazioni evocate nell'accordo.

5.
In definitiva, il Tribunale d'appello ha ammesso la violazione della clausola
C3, a due riprese, e della clausola A7. Le violazioni contrattuali accertate
non sono state tuttavia reputate idonee a giustificare la rescissione del
contratto per motivi gravi.

5.1 Sull'esistenza di una "causa grave" il giudice è tenuto a decidere
secondo il suo libero apprezzamento (cfr., per analogia, art. 337 cpv. 3 CO),
applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC). Per
giurisprudenza invalsa, il Tribunale federale esamina con riserbo l'esercizio
del potere d'apprezzamento da parte dell'ultima istanza cantonale. Esso
interviene quando la decisione si scosta senza motivo dai principi stabiliti
da dottrina e giurisprudenza in materia di libero apprezzamento o si fonda su
fatti che nel caso particolare non avevano importanza alcuna oppure, al
contrario, quando non si è tenuto conto di elementi che avrebbero dovuto
essere presi in considerazione. Inoltre, il Tribunale federale sanziona le
decisioni rese in virtù di un tale potere d'apprezzamento quando esse
sfociano in un risultato manifestamente ingiusto o in un'iniquità scioccante
(DTF 130 III 213 consid. 3.1 pag. 220 con rinvii).

5.2 In concreto, la valutazione complessiva delle circostanze non ha permesso
ai giudici ticinesi di concludere per l'esistenza di una situazione di una
gravità tale da non permettere ragionevolmente la continuazione dell'accordo
sino alla normale scadenza prevista per il 31 dicembre 2004.
Innanzitutto perché l'attrice non è attiva solamente nel settore delle
macchine per la saldatura interna automatica, né è stato preteso che questo
costituisse la sua fonte di reddito più importante, dalla quale dipendeva la
sua sopravvivenza. Secondariamente, le due violazioni del divieto di cessione
(clausola C3) non possono essere considerate gravi: la prima concerneva la
concessione di un'estensione al Sudamerica della licenza per l'uso e il
noleggio già concessa - con l'accordo dell'attrice - a K.________ per il
Canada e gli Stati Uniti, che non ha causato un particolare pregiudizio
all'attrice; la seconda riguardava invece la cessione dell'esclusiva, per il
Canada, a Q.________, che era stata comunicata all'attrice, la quale non
aveva sollevato obiezioni, adottando così un atteggiamento ambiguo. Nemmeno
la violazione dell'obbligo d'informazione (clausola A7) è apparsa grave. Essa
è risultata più che altro di natura formale, non essendo stato provato che il
25% del ricavo dai noleggi avesse già raggiunto la somma di Lit. 400'000'000,
a partire dalla quale - stando a quanto emerso in istruttoria - le parti
avevano pattuito che sarebbe scattato l'obbligo di pagamento. I giudici
cantonali hanno poi evidenziato il fatto che le violazioni accertate non
concernevano punti essenziali dell'accordo di collaborazione, quali le
ordinazioni (clausola A1 e A6), i pagamenti (clausola A2), la prestazione di
garanzie (clausola A3), l'obbligazione di reciproca esclusività (clausola A4)
e l'obbligo di riservatezza e discrezione (clausole A5, C1 e C2). Infine, la
Corte ha ritenuto di dover prendere in considerazione - a favore della
convenuta - gli sforzi, anche economici, messi in atto per garantire la
prosecuzione del contratto di collaborazione.

5.3 Nel ricorso l'attrice si duole a più riprese di un abuso del potere
d'apprezzamento da parte del giudice del merito.
Occorre tuttavia rilevare ch'essa confonde, manifestamente, il potere
d'apprezzamento che spetta al giudice in virtù dell'art. 4 CC - e che, entro
i limiti già descritti, può essere riesaminato nel quadro di un ricorso per
riforma - e l'apprezzamento delle prove agli atti - che invece sfugge
all'esame del Tribunale federale quale istanza di riforma (cfr. consid. 2.1).
Gli argomenti addotti per criticare la valutazione dell'autorità ticinese si
fondano infatti su fatti nuovi (siccome privi di riscontro nel giudizio
impugnato) oppure in contrasto con quelli accertati in sede cantonale.
Ora, nelle circostanze accertate ed esposte dal Tribunale d'appello - che
vincolano il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (art. 63 cpv.
2 OG) - il giudizio sulla gravità delle violazioni contrattuali imputabili
alla convenuta non appare scioccante né tantomeno manifestamente iniquo. In
particolare tenuto conto del fatto che, a differenza del Pretore, il
Tribunale d'appello ha negato - a causa dell'assenza dei dati necessari al
giudizio, che avrebbero dovuto venir forniti all'attrice - la violazione di
due clausole concernenti punti essenziali dell'accordo. Non va inoltre
dimenticato che la rescissione del contratto costituisce l'eccezione (cfr.
supra consid. 3.2). Considerati e ponderati i vari fattori di valutazione
pertinentemente menzionati nella sentenza querelata, le tre violazioni
contrattuali accertate, anche se non banali, non inducono ad escludere la
possibilità di proseguire il contratto sino alla sua scadenza. La conclusione
dei giudici ticinesi non viola pertanto l'art. 4 CC.

6.
Dato che la decisione di respingere l'azione di accertamento dell'attrice si
avvera conforme al diritto federale, non risulta necessario chinarsi sulla
questione dell'ammissibilità della stessa, lasciata irrisolta dai giudici
cantonali.

7.
Discende da tutto quanto esposto la reiezione integrale del ricorso per
riforma.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dell'attrice, la
quale rifonderà fr. 12'000.-- alla convenuta per ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 settembre 2004

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: