Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.120/2004
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4C.120/2004 /bom

Sentenza del 14 giugno 2004
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________ AG,
convenuta e ricorrente,
patrocinata dall'avv. Nicola Corti,

contro

B.________,
attore e opponente,
patrocinato dall'avv. Daniele Meier,

contratto di lavoro; licenziamento immediato per abbandono ingiustificato
dell'impiego,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 13 febbraio 2004 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 12 ottobre 2001 B.________ ha notificato alla società A.________ AG -
presso la quale lavorava quale autista dal giugno 2000 - la disdetta del
contratto di lavoro con effetto al 31 dicembre.

Sabato 3 novembre, dopo aver espresso l'intenzione di usufruire dei 21.5
giorni di vacanza maturati sino a quel momento, B.________ ha posteggiato
l'automezzo da lui utilizzato nel parcheggio di Stabio appartenente alla
datrice di lavoro ed ha consegnato le chiavi. Conformemente a quanto
preannunciato, il lunedì successivo egli non si è presentato al lavoro.

Con lettera 12 novembre 2001 A.________ AG lo ha licenziato con effetto
immediato.

B.
Invocando il carattere abusivo del licenziamento, il 6 febbraio 2002
B.________ ha convenuto l'ex datrice di lavoro dinanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord onde ottenere il pagamento di fr. 9'870.10,
oltre interessi, così composti: fr. 6'159.40 quale salario tra novembre e
dicembre, fr. 400.-- quale indennità per i figli e fr. 3'310.70 quale
retribuzione compensatoria per i giorni di ferie non goduti.

Le pretese del lavoratore sono state accolte limitatamente a fr. 8'780.30,
oltre interessi, con sentenza 24 giugno 2003. Respinta l'eccezione di foro
sollevata dalla convenuta, il Pretore ha infatti considerato ingiustificato
il licenziamento in tronco, rilevando altresì l'intempestività della
disdetta.

C.
L'appello interposto da A.________ AG è stato respinto il 13 febbraio 2004.

Come già il Pretore, seppur per ragioni diverse, anche la II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha in primo luogo rigettato
l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla datrice di lavoro.
Nel merito, la massima istanza ticinese - dopo aver rammentato i principi che
disciplinano la rescissione del rapporto di lavoro con effetto immediato
giusta l'art. 337 CO, dedicando particolare attenzione al caso in cui il
dipendente decida unilateralmente di prendere le sue vacanze - ha reputato
ingiustificato il licenziamento in tronco dell'attore. In assenza di una
situazione di contingente necessità della convenuta - e quindi di un suo
interesse preminente - i giudici ticinesi hanno infatti concluso che il
diritto alle vacanze del lavoratore risultava prevalente e maggiormente degno
di protezione. Inoltre, la dichiarazione di licenziamento è avvenuta in modo
intempestivo. La Corte cantonale ha infine pure negato la possibilità di
ammettere la disdetta immediata del contratto per abbandono del posto di
lavoro ai sensi dell'art. 337d CO.

D.
Tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con ricorso per
riforma, A.________ AG postula - previo conferimento dell'effetto sospensivo
all'impugnativa - la modifica della predetta sentenza nel senso di un
accoglimento delle pretese attoree limitato a fr. 2'288.-- netti, oltre
interessi al 5% dal 6 febbraio 2002, pari all'indennità per ferie non godute.

Nelle osservazioni 17 maggio 2004 B.________ ha proposto la reiezione
integrale del gravame.

Diritto:

1.
Giovi preliminarmente rammentare che quando viene presentato ricorso per
riforma al Tribunale federale l'esecuzione della sentenza impugnata è sospesa
per legge (art. 54 Abs. 2 OG).

L'istanza in tal senso formulata contestualmente al ricorso si avvera dunque
superflua.

2.
Dato il tenore degli allegati introdotti dalle parti, prima di chinarsi sulle
censure sollevate nel gravame appare utile ricordare i principi che reggono
il ricorso per riforma al Tribunale federale.

2.1 Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo
giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità
cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di
prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di
fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda
necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG, ovverosia
mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle
norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come
irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto
federale (DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli
atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1
lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento
dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono
improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non
accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1
lett. c OG; DTF citato).
Nulla muta l'art. 43 cpv. 4 OG, giusta il quale l'apprezzamento giuridico
erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art. 43 cpv. 4
OG). Contrariamente a quanto sembra ritenere la convenuta, questo capoverso
non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente
l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale; l'apprezzamento
giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica
(sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a
quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF 129 III 618 consid. 3;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178).

2.2 Da quanto appena esposto discende l'inammissibilità di tutti gli
argomenti che riguardano esclusivamente l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, senza che una delle menzionate eccezioni venga
nemmeno allegata. Ciò vale, in particolare, laddove la convenuta sostiene che
- contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato - il saldo vacanze
non era sufficiente per esaurire, senza più tornare al lavoro, il periodo che
ancora restava da prestare sino al termine del rapporto contrattuale.

2.3 L'esame dell'asserita violazione del diritto federale avverrà pertanto
sulla base della fattispecie così come accertata nella sentenza cantonale.

3.
Dinanzi al Tribunale federale la convenuta concentra la sua critica
esclusivamente sull'applicazione dell'art. 337d CO, che regola il
licenziamento immediato per abbandono ingiustificato dell'impiego.

Essa non ribadisce più, per contro, l'eccezione d'incompetenza territoriale
né tantomeno contesta la decisione secondo cui, in concreto, la decisione
unilaterale dell'attore di prendere le vacanze non giustificava il
licenziamento immediato ai sensi dell'art. 337 CO.

4.
Vi è abbandono del lavoro, ai sensi dell'art. 337d CO, allorquando il
lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida
giustificazione. L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto
cosciente, intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o
di continuare l'esecuzione del lavoro affidatogli (DTF 112 II 41 consid. 2
pag. 49).

4.1 In concreto, a mente della convenuta, dalle tavole processuali emerge la
"chiara, inequivocabile, lapidaria" manifestazione di volontà del lavoratore
non già di limitarsi a godere le vacanze accumulate bensì di rifiutarsi in
ogni caso di tornare al lavoro, da cui l'indicazione di "Arbeitsverweigerung"
quale motivo di licenziamento immediato.

4.2 La Corte cantonale non ha attribuito alle dichiarazioni dell'attore il
medesimo significato. Per i giudici ticinesi la comunicazione secondo la
quale egli non si sarebbe più ripresentato al lavoro, non esprimeva la
decisione di non riprendere (mai) più l'attività bensì si riferiva al fatto
che il tempo delle vacanze esauriva, secondo lui, il periodo di lavoro che
ancora gli restava sino al termine contrattuale.

La decisione cantonale è il risultato di un'interpretazione della
dichiarazione di volontà dell'attore secondo il principio dell'affidamento
(interpretazione oggettiva). I giudici hanno infatti determinato il senso che
la convenuta poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle sue affermazioni
nella situazione concreta. L'interpretazione di una manifestazione di volontà
giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente
l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente nella
giurisdizione per riforma (DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122 seg. con
rinvii). Onde statuire su tale questione di diritto occorre comunque fondarsi
sul contenuto della manifestazione di volontà e sulle circostanze del caso,
che attengono ai fatti (DTF citato) e come tali sfuggono all'esame del
Tribunale federale nel quadro della giurisdizione di riforma (cfr. supra
consid. 2.1).

Nella sentenza impugnata è stato accertato che al 3 novembre 2001 - quando ha
espresso l'intenzione di prendere le sue vacanze e di non ripresentarsi al
lavoro - l'attore aveva accumulato 21.5 giorni di vacanza, non aveva potuto
usufruire del suo fondamentale diritto al riposo da diversi mesi e non
avrebbe neanche potuto farlo completamente in seguito perché non rimanevano
giorni a sufficienza prima del termine del rapporto di lavoro.

In simili circostanze, l'interpretazione della dichiarazione dell'attore nel
senso esposto nel giudizio cantonale piuttosto che nel senso di un repentino
ed ingiustificato rifiuto definitivo di fornire le sue prestazioni, ai sensi
dell'art. 337d CO, appare corretta.

4.3 Ne discende che l'assenza dell'attore dal posto di lavoro il 5 novembre
2001 non poteva dar luogo ad un licenziamento in tronco per abbandono
ingiustificato dell'impiego (art. 337d CO).

5.
Visto quanto esposto, l'esame della tempestività della disdetta risulta
superfluo.

6.
In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto siccome infondato
e la decisione cantonale merita di essere confermata.

Trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro, con un
valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia
(art. 343 cpv. 2 e 3 CO; cfr. DTF 115 II 30 consid. 5a a pag. 40). La
convenuta dovrà tuttavia versare all'attore un'indennità per spese ripetibili
(art. 159 cpv. 1 OG; DTF citato consid. 5c).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Non si preleva tassa di giustizia. La convenuta rifonderà all'attore fr.
2'000.-- per spese ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 giugno 2004

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: