Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.95/2004
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2P.95/2004 /viz

Sentenza del 27 maggio 2005
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
B.________,
C.________,
ricorrenti, tutti patrocinati dall'avv. Aldo Foglia,

contro

Comune di X.________,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via E. Bossi 3, 6901 Lugano.

contributi di miglioria

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emessa
il 5 marzo 2004 dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 18 ottobre 1999, nell'ambito della realizzazione della strada comunale PR
N. 13, il Consiglio comunale di X.________, ha stanziato il relativo credito
ed ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria, fissandone
l'aliquota al 50% del costo complessivo delle opere. Il 27 aprile 2000 i
progetti definitivi sono stati approvati; il Municipio ha quindi dato avvio
alla procedura d'imposizione. Esso ha pubblicato il prospetto dei contributi
dal 14 maggio al 12 giugno 2001 ed ha inviato un avviso personale ai
contribuenti interessati.
La strada all'origine passava sul mappale n. 1464, di proprietà privata, ed
era destinata a consentire l'accesso ad alcuni fondi edificati retrostanti,
al beneficio di una servitù di passo veicolare. Asfaltata per iniziativa
privata all'inizio degli anni 80, essa iniziava all'imbocco sulla strada
cantonale e, dopo una curva a gomito, finiva al confine tra gli attuali fondi
n. 324 e 329. La nuova strada, larga di 4.20 m e di una lunghezza di 280.01
m, è intesa a completare l'urbanizzazione della zona riconosciuta come
edificabile. Inizia all'imbocco con la strada cantonale seguendo il tracciato
iniziale e, costruita a nuovo, percorre terreni già prativi per terminare a
fondo cieco all'altezza della parcella n. 309. Il collegamento inizialmente
previsto con la strada PR N. 15, che avrebbe creato una sorta di anello
viario, non è stato realizzato in seguito all'esito di un'iniziativa popolare
intesa ad evitare che il traffico di transito si riversasse sulla nuova
strada.

B.
A.________, B.________ e C.________, comproprietari dei mappali n. 298 e 722,
sono stati imposti per fr. 8'886.80, rispettivamente per fr. 9'407.10.
L'inclusione dei fondi nel prospetto e l'ammontare dei contributi sono stati
confermati dall'autorità municipale con decisione su reclamo dell'11 luglio
2001.

C.
Adito il 31 agosto 2001 dagli interessati, il Tribunale di espropriazione del
Cantone Ticino ne ha parzialmente accolto il gravame con sentenza del 5 marzo
2004. Rilevato che l'opera andava considerata nel suo insieme, i giudici
cantonali hanno osservato, da un lato, che dalla realizzazione della strada
erano derivati indubbi vantaggi per i proprietari della zona interessata e,
dall'altro, che l'imposizione litigiosa era avvenuta in modo corretto e
secondo le norme di legge. Tuttavia per tener conto del fatto che per
raggiungere i fondi degli insorgenti veniva utilizzato soltanto il primo
tratto stradale, essi hanno ritenuto adeguata una riduzione del fattore
d'interesse del 25%. L'ammontare dei contributi posti a loro carico è stato
quindi ridotto a fr. 8'286.10, rispettivamente a fr. 8'821.50.

D.
Il 7 aprile 2004 A.________, B.________ e C.________ hanno presentato dinanzi
al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiedono che la
predetta sentenza cantonale sia annullata. Censurano arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione della normativa cantonale
determinante nonché lamentano una disparità di trattamento.
Chiamati ad esprimersi il Tribunale di espropriazione, senza formulare
osservazioni, ha chiesto la conferma del giudizio impugnato, mentre il Comune
di X.________ ha postulato la reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e
richiami).

2.
2.1 L'atto querelato è una decisione finale di ultima istanza cantonale (art.
13 cpv. 2 della legge ticinese sui contributi di miglioria, del 24 aprile
1990, LCM, in relazione con l'art. 60 della legge ticinese di procedura per
le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm, e art. 87 OG),
impugnabile con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla pretesa
violazione di diritti costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). La
legittimazione dei proprietari ricorrenti, colpiti in maniera diretta nei
loro interessi giuridicamente protetti, è pacifica e non dà adito a dubbi
(art. 88 OG). Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è quindi di
principio ammissibile.

2.2 Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione.
Il ricorrente deve indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti
costituzionali o le norme giuridiche che pretende lesi e deve spiegare in
cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sul cosiddetto
"principio dell'allegazione" in generale cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c).
Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente
sulle censure di natura costituzionale sollevate dal ricorrente, a condizione
che esse siano sufficientemente sostanziate (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129
III 626 consid 4 e rinvii). È alla luce di questi principi che dev'essere
vagliata la presente impugnativa.

3.
I ricorrenti rilevano nella sentenza impugnata un accertamento arbitrario dei
fatti con riferimento al fatto che, secondo la Corte cantonale, l'opera
stradale va considerata nel suo complesso e non in modo frammentario. Tale
modo di vedere contraddirebbe quello assunto dal Comune, il quale avrebbe
invece tenuto conto in maniera differenziata dei diversi vantaggi conseguiti
dai vari proprietari. Esso non avrebbe infatti incluso nell'ammontare
determinante per calcolare i contributi contestati quelli esatti per la posa
delle canalizzazioni pubbliche, lavori ugualmente previsti nel progetto
stradale. La critica è inconferente. Come spiegato dal Comune nelle proprie
osservazioni, i lavori e i costi concernenti l'installazione di
canalizzazioni per la rete delle fognature non sono disciplinati dalla legge
sui contributi di miglioria, bensì dalla legge ticinese d'applicazione della
legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2
aprile 1975 (LALIA). Al riguardo va ricordato che la LALIA medesima esclude
espressamente l'applicazione della LCM al prelievo di contributi di
costruzione per le opere di canalizzazione (cfr. art. 96 cpv. 6 LALIA; cfr.
anche art. 24 LCM). Trattandosi di due procedure distinte, disciplinate da
due diverse leggi, è quindi senza arbitrio che le rispettive spese non sono
state sommate quando si è dovuto fissare l'importo determinante per
l'esazione dei contributi ora in esame.
I ricorrenti intravedono ancora un accertamento arbitrario dei fatti nella
circostanza che i giudici ticinesi non avrebbero considerato che il
rifacimento della strada preesistente sarebbe stato cagionato in buona parte
dal transito degli autocarri destinati alla costruzione della nuova strada e
di una nuova casa. Al riguardo va rilevato che mai in precedenza i ricorrenti
avevano sollevato tale problema. Orbene, tranne in casi particolari che qui
non sono dati, nell'ambito del ricorso di diritto pubblico non sono di
massima ammessi nuovi mezzi di prova o nuove argomentazioni giuridiche (in
proposito cfr. DTF 118 II 37 consid. 2a; Walter Kälin, Das Verfahren der
staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 393 e segg.). Gli
interessati potevano sollevare la doglianza appena citata già davanti alla
Corte cantonale. Nella misura in cui hanno omesso di fare ciò, le critiche
che ora rivolgono alla precedente istanza sono dei nova inammissibili che non
possono essere oggetto di disamina nell'ambito del presente ricorso di
diritto pubblico. In proposito il gravame sfugge a un esame di merito.

4.
La legge sui contributi di miglioria stabilisce, tra l'altro, che i comuni
sono tenuti a prelevare contributi siffatti per le opere che procurano
vantaggi particolari (art. 1). Danno luogo a contributo, segnatamente, le
opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1
lett. a). Per urbanizzazione generale s'intende l'allacciamento di un
territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione,
segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e
delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il
territorio edificabile (art. 3 cpv. 2). L'urbanizzazione particolare
comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di
urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle
canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3). Il contributo è imponibile anche
per il miglioramento o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di
manutenzione (art. 3 cpv. 4). Un vantaggio particolare è presunto
specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini
dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo
uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett. a). Sono imponibili tutti i
proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli
enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv.
1). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari
non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di
urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spese determinante (art. 7
cpv. 1); la quota è stabilita nel piano di finanziamento (art. 7 cpv. 3) ed è
ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare. La
ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi (...).
Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali
circostanze lo giustificano (...) (art. 8). I beni imponibili sono
individuati mediante un piano del perimetro, con l'eventuale suddivisione in
classi di vantaggio (art. 9). La legge prevede poi che il prospetto dei
contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell'opera
(art. 11 cpv. 1) e che esso comprende l'elenco dei contribuenti, il piano del
perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi, il loro ammontare e i
termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2 lett. a-e).

5.
5.1 I ricorrenti fanno valere che il tratto stradale già esistente - l'unico
che utilizzano - non è stato allargato, bensì semplicemente asfaltato a
nuovo, mentre la parte nuova, edificata ove in precedenza vi erano solo fondi
prativi, ha comportato la costruzione vera e propria di una nuova strada, la
quale ora consente l'accesso e l'urbanizzazione di altri fondi. Precisano poi
che la strada preesistente ha servito per decenni il comprensorio e avrebbe
potuto continuare a farlo senza alcuna necessità di ristrutturazione, essendo
perfettamente agibile. In queste condizioni, considerare l'opera un insieme,
come fatto dalla Corte cantonale, invece di suddividerla in classi di
vantaggio, conformemente a quanto prescritto dall'art. 9 LCM, sarebbe
inficiato d'arbitrio. Affermano in seguito che il fatto di disporre di una
strada asfaltata a nuovo non potrebbe essere considerato come un vantaggio
particolare dando luogo a contributo, poiché anche senza la nuova bitumatura
i loro fondi avrebbero potuto continuare ad essere serviti adeguatamente
dalla strada preesistente. Inoltre la nuova asfaltatura equivarrebbe a
semplici lavori di manutenzione esclusi, giusta l'art. 3 cpv. 1 LCM, dalle
opere che danno luogo a contributo. Infine, i ricorrenti considerano che gli
argomenti ritenuti dalla Corte cantonale per ammettere che vi sia un
vantaggio particolare e per confermare il principio dell'assoggettamento, non
dimostrerebbero in che consisterebbe il loro preteso vantaggio particolare e
sarebbero inficiati d'arbitrio.

5.2 Secondo costante giurisprudenza, una sentenza è arbitraria non già quando
un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì
quando appaia manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con la
situazione di fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso
principio di legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il
sentimento della giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio
appaia insostenibile non unicamente per la motivazione, bensì anche per
l'esito concreto (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 273 consid.
2.1 con rinvii).

5.3 La prassi ammette, quale regola generale, che la costruzione e la
sistemazione di strade e marciapiedi costituiscono degli interventi dai quali
derivano indubbi vantaggi per le proprietà immobiliari asservite da simili
infrastrutture. Si è in presenza di un intervento di urbanizzazione generale,
che dà dunque luogo a prelievo di contributi (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM),
allorquando un'opera già esistente viene migliorata, ristrutturata, resa più
agibile ed inserita in modo maggiormente razionale e ordinato nel tessuto
abitativo (RDAT 1998 II n. 29 pag. 101 consid. 6b). Dagli atti di causa
emerge che i lavori concernenti la strada - di una larghezza di 4.20 m e di
una lunghezza di 280.01 m - hanno incluso la preparazione del sottofondo, la
posa della pavimentazione, la delimitazione dei bordi del campo stradale con
mocche in granito, la costruzione di muretti a confine, la sistemazione di
scarpate e la posa delle infrastrutture per l'illuminazione; sono ugualmente
state sostituite delle condotte dell'acqua potabile nonché si è proceduto
alla posa di una canalizzazione comunale per le acque miste. Orbene, si
tratta d'interventi che hanno indubbiamente migliorato sia il livello
d'urbanizzazione dell'area che l'accesso ai fondi asserviti dalla strada e
che hanno creato le premesse necessarie per una circolazione più sicura e per
un'agevole edificazione dei fondi ivi situati. I giudici cantonali hanno poi
considerato che siccome l'asfaltatura esistente era stata eseguita negli anni
ottanta, il tempo da allora trascorso ne aveva determinato l'usura ed
evidenziato l'inadeguatezza delle strutture a fronte di un comprensorio nel
quale le possibilità edificatorie non erano esaurite. Tale opinione non
appare manifestamente insostenibile né sprovvista di fondamento oggettivo. In
simili circostanze non è pertanto affatto arbitrario considerare che i
suddetti lavori - i quali come testé illustrato vanno oltre una semplice
asfaltatura anche per la parte iniziale e non possono pertanto essere
definiti semplici interventi di manutenzione - costituiscono delle vere e
proprie migliorie dell'opera esistente, idonee a far aumentare il valore
delle singole proprietà circostanti e quindi dar luogo a contributo. Su
questo punto la sentenza impugnata non risulta affatto sprovvista di
fondamento oggettivo e va pertanto condivisa. Va poi osservato che visti i
lavori eseguiti e ricordato che è stata creata una comoda via d'accesso,
dotata di tutte le infrastrutture necessarie, la tesi della Corte cantonale
secondo cui i lavori erano volti all'ottenimento di un unico risultato, ossia
la globale e definitiva urbanizzazione di una determinata zona, non risulta
sprovvista di fondamento oggettivo e può essere condivisa. Tale opinione
corrisponde peraltro alla prassi e alla dottrina, secondo cui determinante è
il fatto che, dalla comparazione del nuovo stato con la situazione anteriore,
risulta un miglioramento ragguardevole, ad esempio, un accesso più agevole e,
quindi, più sicuro, un miglioramento delle condizioni estetiche nonché della
sicurezza del traffico, ciò che è avvenuto in concreto. Al riguardo i
ricorrenti non affermano, perlomeno non conformemente a quanto richiesto
dall'art. 90 OG, né forniscono alcun elemento atto a provare che, in
confronto alla situazione preesistente, non vi sarebbe stato alcun
cambiamento di rilievo. Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.

6.
6.1 Secondo i ricorrenti, la vera ed unica utilità del nuovo tratto stradale è
quella di ampliare le possibilità edificatorie del comprensorio asservito
alla strada. Orbene, anche se per denegata ipotesi si ammetta che un
vantaggio particolare derivi ai loro fondi, il medesimo è sicuramente, e di
molto, inferiore a quello di cui invece beneficiano le particelle servite dal
nuovo tratto stradale, le quali prima dell'edificazione della nuova strada
non avevano alcun accesso stradale. Includere le loro proprietà tra quelle
soggette a contributo equivarrebbe pertanto a misconoscere completamente la
situazione preesistente e lederebbe il principio della parità di trattamento
in quanto situazioni ben diverse sarebbero state poste sullo stesso piano,
ossia proprietari già al beneficio di un accesso stradale, e peraltro già
pagato, e quelli senza alcun accesso. Al riguardo rilevano che la correzione
adottata dal Tribunale cantonale riconosce implicitamente detta disparità, ma
in maniera incompatibile con il citato principio della parità di trattamento
il quale, a loro avviso, avrebbe invece imposto di non assoggettarli
all'obbligo contributivo.

6.2 Il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la protezione
dall'arbitrio (art. 9 Cost.) sono strettamente legati. Una decisione è
arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di
senso o di scopo. Essa disattende il principio della parità di trattamento
quando, tra casi simili, fa delle distinzioni che nessun fatto importante
giustifica oppure sottopone ad un regime identico situazioni che presentano
tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario
un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente
essere identiche sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per
quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 129 I
1 consid. 3; 127 I 185 consid. 5 e rispettivi rinvii).

6.3 Come appena esposto (cfr. consid. 5) è senza arbitrio che i ricorrenti
sono stati inclusi tra i proprietari chiamati a versare i contributi
contestati. Dalla decisione litigiosa emerge che la Corte cantonale,
vagliando la questione della quota a carico dei contribuenti, ha dapprima
rammentato che giusta l'art. 8 LCM la stessa è suddivisa in funzione del
vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e,
per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con
l'aggiunta di fattori di correzione qualora speciali circostanze lo
giustificherebbero (cpv. 3). Ha poi precisato che siccome la ripartizione
implicava un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze,
erano ammessi criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione, consistenti
nell'adoperare percentuali d'incremento teoriche o predeterminate, riservati
l'accertamento e la verifica del singolo caso concreto. In proposito ha
osservato che dato che l'ente pubblico gode di un ampio margine di
apprezzamento, essa s'imponeva riserbo e moderazione nell'ambito del riesame
dei singoli contributi, limitandosi a verificare che i criteri adottati
rispettassero i principi della proporzionalità e dell'equivalenza. Nel caso
specifico, dopo aver dettagliatamente esposto nei considerandi del proprio
giudizio, ai quali si rimanda (cfr. sentenza cantonale pag. 6, consid. 3.2),
il modo di calcolo utilizzato dall'autorità comunale, il Tribunale di
espropriazione ha constatato che il medesimo appariva meditato e consono alle
circostanze: era infatti fondato su criteri di riparto concreti quali la
superficie utilizzabile, gli indici di sfruttamento e l'effettiva situazione
di ogni fondo, grazie ai quali era stata attuata una corretta ed equa
distinzione, rispetto alla funzionalità dell'opera, tra le particelle incluse
nel perimetro, assicurando condizioni di parità a tutti i contribuenti.
Esaminando poi separatamente l'uso fatto dei diversi criteri, ha osservato
che il fattore d'interesse 1.0 era stato applicato ai fondi che prima non
erano urbanizzati, mentre per i terreni restanti il fattore decresceva fino
ad arrivare a 0.70; i relativi correttivi erano in rapporto con le
possibilità d'accesso preesistenti. Per quanto concerne i terreni dei qui
ricorrenti, la Corte cantonale ha osservato che nei loro confronti era stato
applicato il correttivo massimo dello 0.70, sostanzialmente parti ad una
riduzione del 30%. Ha considerato tuttavia che il fatto che la strada fosse a
fondo cieco giustificava distinzioni più marcate, non tanto nell'ottica della
situazione preesistente, quanto piuttosto in funzione della lunghezza della
strada stessa e della percorrenza effettiva per raggiungere i fondi inclusi
nel comprensorio. Rilevato che l'accesso ai fondi n. 298 e 722 implicava
solamente l'uso del primo tratto stradale, una riduzione del fattore
d'interesse del 25% appariva di conseguenza adeguata. I criteri della
distanza e del rumore non legittimavano invece alcun ritocco, dato che i
parametri applicati tenevano ampiamente conto dei singoli dettagli e delle
qualità intrinseche dei terreni.

6.4 Come già osservato dal Tribunale federale la determinazione della quota
di spesa a carico dei proprietari dipende da elementi di varia natura, che
trovano la loro legittimità in motivi d'ordine non solo giuridico, ma anche
tecnico, pianificatorio e pragmatico, per l'apprezzamento dei quali
l'autorità locale è certo più indicata e preparata. In quest'ottica il
Tribunale di espropriazione non può imporre ad un comune determinati criteri
di computo piuttosto che altri (RDAT 1995 II 46 consid. 5c), ma deve tener
conto dell'ampio margine di autonomia di cui lo stesso gode in questo ambito
(art. 7 LCM; RDAT 1997 I n. 43 consid. 4 con rinvii) e verificare che il
sistema d'imposizione scelto sia conforme alla costituzione e alla legge
nonché sia stato correttamente applicato ad un complesso di fatti accertati a
loro volta in maniera irreprensibile.

6.5 Nella fattispecie, la Corte cantonale ha rilevato che il fattore
interesse 0.1 era stato applicato ai fondi non urbanizzati prima
dell'intervento, mentre per gli altri terreni decresceva fino ad arrivare a
0.70. Questa differenziazione basata sul fatto che per determinate proprietà
l'accesso preesistente è stato migliorato (fattore 0.7) allorché per altre è
stato costruito a nuovo (fattore 1.0) è molto contenuta, ma comunque
ammissibile. I giudici cantonali hanno poi osservato che il fatto che la
strada fosse a fondo cieco giustificava distinzioni più marcate, segnatamente
in funzione della lunghezza della strada e della percorrenza effettiva per
raggiungere i fondi. In base a questi elementi hanno deciso un'ulteriore
riduzione del fattore interesse di circa 25%. Sennonché detta riduzione, per
i motivi esposti di seguito, non tiene sufficientemente conto delle
particolarità dei diversi fondi inclusi nel comprensorio e risulta pertanto
insufficiente e arbitraria. In primo luogo va osservato che, come addotto nel
gravame, dal profilo della necessità d'uso e della percorrenza effettiva
dell'opera, i ricorrenti adoperano unicamente i primi 100 m della strada, su
di una lunghezza totale di 280 m. In altre parole essi usano soltanto il 35%
della medesima. Va poi ricordato che la strada è stata costruita a fondo
cieco in seguito alla rinuncia da parte delle autorità comunali a creare una
giunzione tra le strade PR N. 13 e N. 15. Dette autorità non hanno mai
accennato, nel corso dell'attuale procedimento, all'eventualità che la
giunzione venisse realizzata in futuro; è quindi del tutto verosimile che i
ricorrenti, come da loro affermato, non utilizzeranno mai il nuovo tratto
stradale. Infine, da un esame degli atti di causa, segnatamente della
"relazione tecnica/tabelle" allestita dalle autorità comunali nell'agosto
2000, emerge che i proprietari dei fondi più distanti, i quali prima non
fruivano di un accesso e che ora beneficiano di tutta la strada, pagano un
contributo pari a circa fr. 11.-- al mq, allorché i proprietari dei fondi
situati all'inizio della strada o dei fondi ai quali si accede utilizzando
solo la strada preesistente, come i qui ricorrenti, versano un contributo
pari a circa fr. 9.-- al mq. Orbene tenuto conto dell'uso della strada, una
distinzione più marcata doveva essere effettuata. Infine, non va trascurata
l'incidenza quasi irrilevante della riduzione accordata in sede cantonale
sull'ammontare totale del contributo richiesto. Premesse queste
considerazioni, la riduzione soprammenzionata risulta insufficiente e
scioccante, nella misura in cui non tiene conto in modo adeguato delle
particolarità delle fattispecie e sottopone ad un regime identico situazioni
che presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale
(lunghezza effettiva del tratto stradale percorso; insufficiente
differenziazione dell'ammontare dei contributi corrisposti dai differenti
proprietari) da rendere necessario un trattamento diverso. Il giudizio
impugnato viola pertanto il principio della parità di trattamento ed è quindi
inficiato d'arbitrio.

7.
Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere accolto e la decisione
impugnata va annullata.

8.
Le spese seguono l'esito della causa e vanno poste a carico del Comune di
X.________, i cui interessi finanziari sono palesemente in gioco (art. 156
cpv. 2 OG). Esso rifonderà inoltre ai ricorrenti, assistiti da un avvocato,
un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata annullata.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del Comune di
X.________, il quale verserà ai ricorrenti un'indennità complessiva di fr.
2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Comune di X.________ e al
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino .

Losanna, 27 maggio 2005

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: