Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.72/2004
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2P.72/2004 /biz

Sentenza del 10 gennaio 2005
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente, rappresentato dalla lic. iur. Irina Foglia,

contro

Comune di Breganzona, ora Comune di Lugano, rappresentato dal Municipio, via
della Posta 8,
6901 Lugano,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via Bossi 3, 6901 Lugano.

art. 8, 9 e 49 Cost. (contributi provvisori di costruzione per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
10 febbraio 2004 del Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 14 dicembre 1998 il Consiglio comunale di Breganzona ha adottato il piano
generale di smaltimento delle acque (PGS) e il relativo piano di
finanziamento e di attuazione delle opere nonché ha autorizzato il prelievo
di contributi di costruzione nella misura del 60% del costo dell'opera.
L'atto è stato approvato dal Dipartimento del territorio, Sezione della
protezione dell'aria e dell'acqua, il 10 novembre 1999. Dopo di che il
Municipio ha dato avvio alla procedura per l'imposizione dei contributi
provvisori di costruzione degli impianti comunali di canalizzazione e di
depurazione delle acque, in virtù degli art. 96 e segg. della legge ticinese
del 2 aprile 1975 d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento
delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA). Esso ha quindi pubblicato, durante
il periodo dal 28 agosto al 28 settembre 2000, il prospetto dei contributi,
inviando nel contempo ad ogni singolo proprietario interessato un estratto
del medesimo.

B.
A.________ è proprietario della particella non edificata n. xxx. Per questo
fondo il Municipio di Breganzona ha stabilito l'ammontare del contributo
provvisorio a fr. 8'224.50. Il reclamo presentato contro questa decisione è
stato respinto con decisione del 7 agosto 2001. La decisione è quindi stata
confermata su ricorso dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino con
sentenza del 10 febbraio 2004.

C.
Il 10 marzo 2004 A.________ ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un
ricorso di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia
annullata. Adduce, in sostanza, la violazione degli art. 8, 9 e 49 Cost.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ticinese si è
riconfermato nei motivi della sentenza impugnata e ne ha domandato la
conferma, mentre il Municipio di Breganzona ha dichiarato sottoscrivere a
quanto addotto dalla Corte cantonale nella propria decisione.

D.
Con decreto presidenziale del 14 aprile 2004 è stata respinta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

E.
Con decreto legislativo dell'8 ottobre 2003, entrato in vigore all'atto della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino il 5 dicembre 2003 (art. 16 del decreto), è stata
decretata l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno,
Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello in un nuovo
Comune denominato Comune di Lugano, a far tempo dalla costituzione del
Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio
amministrativo 2004-2008 (art. 1 del decreto), le quali hanno avuto luogo
nell'aprile 2004.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e
richiami).

2.
2.1 L'atto querelato è una decisione di ultima istanza cantonale (art. 104
cpv. 1 LALIA) impugnabile mediante ricorso di diritto pubblico fondato sulla
pretesa violazione di norme costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). La
legittimazione del proprietario ricorrente, colpito in maniera diretta nei
suoi interessi giuridicamente protetti, è pacifica e non dà adito a dubbi
(art. 88 OG). Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è, quindi, di
principio, ammissibile.

2.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve soddisfare
rigorosamente determinati requisiti di forma: oltre alla designazione del
decreto o della decisione impugnata (lett. a), esso deve contenere le
conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella
concisa dei diritti costituzionali o della norma giuridica che si pretendono
violati, specificando in che cosa consista tale violazione (lett. b).
Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente
sulle censure sollevate dal ricorrente, a condizione che esse siano
sufficientemente sostanziate (DTF129 III 626 consid. 4; 117 Ia 412 consid. 1c
e rispettivi rinvii). È alla luce di questi principi che dev'essere vagliata
la presente impugnativa.

3.
Oggetto del contendere sono dei contributi provvisori di costruzione per
opere di canalizzazione e depurazione delle acque. Nel proprio ricorso,
redatto in tedesco, il ricorrente parla di "Erstellungsgebühren". Al riguardo
è d'uopo precisare che in concreto non si tratta di tasse in senso giuridico,
segnatamente di tasse di allacciamento, bensì di contributi, rispettivamente
di contributi di miglioria (oneri preferenziali) mediante i quali il
proprietario fondiario deve compensare il vantaggio - cioè la possibilità di
collegare il proprio fondo alla rete comunale delle fognature - che deriva
per lui dalla costruzione degli impianti comunali di canalizzazione e di
depurazione delle acque. Giusta l'art. 96 LALIA i contributi dei proprietari
devono coprire i costi di costruzione della rete delle canalizzazioni in una
misura non inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo.
Soggetti all'imposizione sono i fondi serviti o che possono essere serviti
dall'opera (art. 97 LALIA). Incombe al Municipio delimitare il comprensorio
d'imposizione (art. 98 LALIA) nonché prelevare i contributi, i quali possono
essere provvisori (e vengono calcolati, tra l'altro, sulla base del costo
preventivo dell'opera, cfr. art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA) oppure
definitivi (e sono allora calcolati, tra l'altro, sulla base del costo
consuntivo dell'opera, cfr. art. 99a cpv. 1 prima frase LALIA). In entrambi i
casi i contributi non possono superare il 3% del valore di stima dei fondi
(art. 99 cpv. 2 LALIA). Gli stessi sono dovuti in dieci rate annuali (art.
106 LALIA). A garanzia del pagamento spetta al Comune una ipoteca legale a
carico del fondo per cui il contributo è stato imposto, la cui iscrizione
decade entro un anno dal giudizio definitivo sull'importo del contributo
(art. 107 cpv. 1 e 4 LALIA). Le singole rate di contributo si prescrivono con
il decorso di dieci anni e alla prescrizione sono per il resto applicabili
per analogia le norme del Codice delle obbligazioni (art. 108 cpv. 1 e 2
LALIA).
Come emerge dalla sentenza impugnata oggetto di disamina è un contributo
provvisorio il quale è percepito prima della conclusione delle opere di
canalizzazione per consentirne il finanziamento e che viene calcolato sulla
base del costo preventivo ed in proporzione al valore ufficiale di stima,
ritenuto che la somma del singolo contributo non può superare il 3% del
valore di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto.

4.
4.1 La presente causa si riferisce in primo luogo alla pretesa prescrizione
del contributo posto a carico del ricorrente con riferimento a talune opere.
Esaminando tale questione, il Tribunale di espropriazione ha osservato che
sebbene la LALIA, a differenza della legge ticinese sui contributi di
miglioria, del 24 aprile 1990 (LCM; cfr. art. 16), non contemplasse alcuna
norma circa la prescrizione o la perenzione del diritto d'imposizione, ciò
non configurava una lacuna. Il contributo per la costruzione di opere di
canalizzazione e depurazione delle acque era percepito infatti non in
funzione di un intervento specifico quale potrebbe essere un singolo tratto
di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere indicate nel
piano generale di smaltimento delle acque poiché solo nel loro complesso esse
avvantaggiavano il contribuente. Secondo i giudici cantonali, tenuto conto
del protrarsi nel tempo dei lavori, non era immaginabile assegnare al Comune
un margine preciso per procedere all'imposizione. Un simile provvedimento,
sfornito di base logica e giuridica, mancava di un qualsiasi punto di
riferimento che potesse assurgere a base insindacabile e soprattutto
paritaria per la decorrenza di un termine. Inoltre, qualora si adottasse il
criterio della data di esecuzione di un singolo intervento, dando la
preferenza all'uno o all'altro di essi, andrebbero disattesi i principi
cardinali del sistema di calcolo dei contributi, ciò in aperta violazione
della LALIA medesima, la quale testualmente all'art. 96 cpv. 6 sanciva
l'inapplicabilità della LCM. I giudici cantonali hanno poi osservato che non
erano d'aiuto i disposti sull'esigibilità del contributo o sulla prescrizione
delle singole rate (art. 106 cpv. 1 e 108 LALIA) poiché, oltre ad esulare
dall'istituto giuridico del diritto d'imposizione, essi disciplinavano
soltanto la fase procedurale d'incasso di un contributo già definitivamente
accertato e cresciuto in giudicato, presupposti in concreto manifestamente
non adempiuti. Allo stesso modo hanno considerato che la riscossione di
contributi provvisori a tappe successive e a seconda dell'esecuzione e della
messa in funzione degli impianti era una semplice facoltà di competenza del
Municipio e sfuggiva pertanto al loro esame. Infine, richiamandosi all'art.
133 cpv. 4 LALIA (in virtù del quale un Comune può a determinate condizioni
imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo
il 31 dicembre 1968) la Corte cantonale ha osservato che sebbene tra gli anni
1978 e 1984 fossero già stati riscossi contributi di costruzione per una
tratta delle canalizzazioni (zona Nava-Visano-Cremignone), tale circostanza
era stata debitamente considerata poiché gli importi pagati erano stati
dedotti nella procedura in oggetto.

4.2 A parere del ricorrente negare la prescrizione configurerebbe arbitrio.
Rileva che le pretese di diritto pubblico possono essere sottoposte alla
prescrizione, quale principio generale di diritto, anche in assenza di una
base legale. In simili circostanze, il giudice si attiene alla disciplina che
il diritto pubblico ha stabilito per casi analoghi. In concreto dovrebbe
pertanto in particolare trovare applicazione la LCM, la quale prevede un
termine di due anni. In ogni caso, il termine di prescrizione dovrebbe essere
determinato in conformità ai principi generali, ossia in analogia a quelli
stabiliti dal diritto privato per l'istituto della prescrizione, cioè un
termine di 5, rispettivamente 10 anni. Anche se riconosce che la LALIA non
contiene nessuna disposizione in proposito, il ricorrente considera tuttavia
che non se ne può dedurre che lo Stato possa aspettare decenni prima di far
valere le proprie pretese. A suo avviso, tale modo di procedere
disattenderebbe il principio della sicurezza del diritto e condurrebbe a
risultati insostenibili. Rimprovera poi alla Corte cantonale di tutelare il
comportamento abusivo e contrario al principio della buona fede del Comune.
Al riguardo osserva che la costruzione della rete locale delle fognature è
iniziata negli anni 70 ed è sempre stata finanziata con mezzi pubblici, senza
che mai fosse manifestata l'intenzione di procedere all'imposizione. Sarebbe
quindi del tutto arbitrario esigere ora, più di 23 anni dopo che i primi
lavori siano stati ultimati, il pagamento di contributi, la cui esattezza e
fondatezza non potrebbe più essere controllata. Censura sia il fatto che il
Comune non ha prelevato regolarmente contributi, come invece lo imporrebbe la
legge, sia il fatto che quando si è reso conto - dopo 23 anni - che aveva
l'obbligo di prelevare contributi, esso ha tenuto conto di tutti i lavori
effettuati e non solo delle opere in corso o appena finite. Lamenta una
cattiva gestione finanziaria, la quale non potrebbe andare a discapito dei
cittadini ed afferma che incomberebbe al Comune sopportare le conseguenze
derivanti dalla sua negligenza, in particolare dal fatto di non avere mai
intrapreso nulla per interrompere la prescrizione. Sostiene poi che le
autorità cantonali non potrebbero appellarsi all'art. 133 cpv. 4 LALIA per
negare l'applicazione della prescrizione, trattandosi di una norma
intertemporale che disciplinerebbe l'applicazione retroattiva della legge e
che nulla avrebbe a vedere con la prescrizione.

4.3 Per prassi costante, l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità
cantonale, sia immaginabile o addirittura preferibile. Il Tribunale federale
si scosta da quella scelta dalle istanze cantonali soltanto se la stessa
appare manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, se viola in modo evidente una norma o un principio
giuridico incontestato o se contrasta in modo intollerabile con il sentimento
di giustizia ed equità. Il Tribunale federale annulla il giudizio impugnato
quando lo stesso risulta insostenibile non solo nella motivazione, ma anche
nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 273 consid.
2.1 e rispettivi rinvii). Ciò non è il caso nella fattispecie concreta.

4.4 La conclusione - illustrata in precedenza - alla quale è giunto il
Tribunale di espropriazione non può infatti essere ritenuta destituita di
fondamento e, quindi, arbitraria. Come esposto nel giudizio querelato,
sebbene la LALIA disciplini la prescrizione delle singole rate di contributo
(art. 108) e del diritto per il Comune di chiedere l'iscrizione della propria
ipoteca legale a garanzia del pagamento (art. 107 cpv. 4), essa non prevede
invece un termine entro il quale i costi sostenuti dal Comune per le spese di
urbanizzazione eseguite dovrebbero essere compensati mediante contributi,
rispettivamente non regolamenta fino a che momento può essere fatto risalire
l'indennizzo. Ciò a differenza della LCM, la quale invece prevede
espressamente la perenzione del diritto d'imposizione, se il prospetto dei
contributi non è pubblicato entro due anni dalla messa in esercizio
dell'opera (art. 16). Come rilevato a giusto titolo dai giudici cantonali, la
LALIA medesima esclude espressamente l'applicazione della LCM al prelievo di
contributi di costruzione (art. 96 cpv. 6) - benché questi abbiano ugualmente
delle caratteristiche inerenti ai contributi di miglioria - e, quindi, del
termine di perenzione di due anni ivi fissato. Tale esclusione è confortata
dai materiali legislativi relativi all'adozione della LALIA, da cui risulta
in particolare che se in un primo tempo è stato proposto di applicare la LCM
(nella versione in vigore all'epoca, il cui tenore corrisponde comunque per
quanto qui interessa a quello attuale) ai contributi di costruzione per opere
di canalizzazione (cfr. Messaggio del 22 maggio 1974 del Consiglio di Stato
al Gran Consiglio concernente il disegno di legge di applicazione della legge
federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 e delle
relative ordinanze di esecuzione, punto X), la proposta, ampiamente
dibattuta, è stata poi definitivamente respinta (cfr. Rapporto del 13 marzo
1975 della Commissione speciale per la nuova legge di applicazione della
legge federale sulla protezione delle acque dell'8 ottobre 1971 e le relative
ordinanze di esecuzione, punto 14; cfr. anche il Messaggio del 13 giugno 1984
concernente una nuova legge sui contributi di miglioria, Sommario punto 1.1,
ove viene espressamente ribadito che la LALIA disciplina il prelevamento dei
contributi in modo autonomo ed esauriente, l'applicazione della LCM essendo
espressamente esclusa). Ne discende che l'opinione della Corte cantonale
secondo cui il termine previsto dalla LCM non può applicarsi alla presente
fattispecie non appare manifestamente insostenibile e va quindi condivisa. La
costruzione e la messa in funzione degli impianti comunali di canalizzazione
e di depurazione delle acque è un'opera che si estende su di un periodo di
tempo molto lungo (rispettivamente che non è mai totalmente ultimata). È
quindi del tutto sostenibile ritenere che le regole che ne disciplinano il
finanziamento (attuato in parte mediante i contributi dei proprietari
interessati) siano differenti da quelle applicabili alla riscossione di
contributi di miglioria esatti per la realizzazione di una singola opera
pubblica, portata a termine entro scadenze prevedibili, quale ad esempio una
strada o un marciapiede. Anche se, come addotto dal ricorrente, è certamente
possibile prelevare i contributi di costruzione dovuti dai proprietari per un
singolo tratto delle canalizzazioni, rispettivamente per il comprensorio
corrispondente, al fine di potere immediatamente coprire le spese prodottesi,
ciò non vuol ancor dire che viene di conseguenza esclusa la facoltà per
l'ente pubblico - come invece ritenuto nel giudizio querelato - di procedere
alla ripartizione, secondo una chiave determinata, della spesa complessiva
derivante dall'insieme della rete delle fognature su tutti i proprietari
inclusi nel piano generale di smaltimento delle acque (cfr. Werner
Spring/Rudolf Stüdeli, Die Finanzierung kommunaler Abwasseranlagen:
Grundlagen, Empfehlungen, Erläuterungen, Zurigo-Berna 1985, pag. 36). In
concreto il ricorrente non dimostra, perlomeno non conformemente a quanto
richiesto dall'art. 90 OG, in che e perché la normativa cantonale
determinante impedirebbe di procedere all'esazione in tal modo,
rispettivamente imporrebbe di prelevare separatamente i contributi dovuti per
ogni singolo tratto delle canalizzazioni. Ne deriva che la soluzione (che
corrisponde peraltro al tenore della normativa cantonale) sostenuta dalla
Corte cantonale, secondo cui i contributi per la costruzione di opere di
canalizzazione e depurazione delle acque sono percepiti globalmente per tutte
le opere indicate nel piano generale di smaltimento delle acque, poiché solo
nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente, e che quindi non è
applicabile al loro prelievo un termine di prescrizione che inizierebbe a
decorrere dal compimento di ogni singolo tratto delle canalizzazioni, appare
fondata su motivi oggettivi e resiste pertanto alla censura d'arbitrio. Al
riguardo va osservato che la LALIA autorizza i comuni ad imporre
retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31
dicembre 1968 sulla base di un progetto generale delle canalizzazioni
approvato dall'autorità competente, sempreché non abbiano già provveduto
all'imposizione (cfr. art. 133 cpv. 4). È quindi stato comunque posto un
limite temporale alla retroattività del sistema di prelievo di contributi
disciplinato dalla legge. La questione di sapere fino a che momento un
comune, dopo l'entrata in vigore della legge cantonale, può aspettare prima
di prelevare i contributi provvisori o definitivi per coprire le proprie
spese legate alla rete delle fognature può rimanere irrisolta. In concreto,
premesso che - come già rilevato in precedenza - oggetto di giudizio non sono
tasse di allacciamento bensì contributi preferenziali, occorre precisare che,
dal profilo della prescrizione, vi è una differenza tra gli stessi e ciò
sebbene, in via di principio, entrambi siano concepiti come dei tributi
unici. La tassa d'allacciamento è la controprestazione unica del proprietario
del fondo per il diritto che egli ottiene di utilizzare le relative
infrastrutture ed è dovuta non appena è stato effettuato il raccordo ed è
possibile usufruire dell'impianto. In altre parole, il comune non può
aspettare indefinitamente prima di riscuoterla, la medesima essendo
sottoposta alla regola generale della prescrizione, rispettivamente al
divieto di retroattività riguardo all'introduzione posteriore dell'obbligo
contributivo (sentenza inedita 2P.45/2003 del 28 agosto 2003 consid. 5.3,
pubblicata in: ZBL 2004 pag. 263). Per quanto concerne i contributi di
costruzione, la situazione è alquanto diversa dato che, a seconda della
soluzione legislativa scelta, gli stessi possono essere esatti prima che il
fondo sia edificato ed allacciato, eventualmente ancora prima della
costruzione dell'impianto pubblico di canalizzazione e di depurazione delle
acque oppure soltanto molto tempo dopo la costruzione e la messa in funzione
del medesimo. Orbene, quando, come in concreto, l'obbligo contributivo poggia
su di un finanziamento globale della rete delle fognature, considerata come
un'opera unica, molto tempo può passare tra la costruzione e la messa in
funzione dei singoli tratti di canalizzazione dell'impianto e il momento in
cui i contributi dovuti da ogni proprietario sono fissati. Se la riscossione
dei contributi non è effettuata in più tappe, cronologicamente vicine nel
tempo, è quindi possibile che i contributi richiesti inglobano anche costi
che sono dovuti da molto tempo e contro i quali non può essere fatta valere
la prescrizione. Tale modo di procedere non implica nemmeno - contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente - un'inammissibile limitazione della
sicurezza del diritto. In effetti i proprietari sanno che i comuni,
dall'entrata in vigore della LALIA, sono obbligati per legge a prelevare
contributi al fine di finanziare (fino ad una determinata quota) i loro
impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto. Essi non
possono quindi pretendere ignorare che un giorno o l'altro saranno chiamati a
versare i citati contributi per indennizzare i costi sostenuti dall'ente
pubblico. Premesse queste considerazioni e per i motivi illustrati in
precedenza, non è inficiata d'arbitrio l'opinione della Corte cantonale,
secondo cui l'esazione di contributi per le spese sostenute (la maggior parte
negli ultimi venti anni) per i lavori inerenti alla rete comunale delle
fognature non viene sottoposta a prescrizione. Su quest'argomento il ricorso,
infondato, va respinto.

4.5 Visto quanto precede gli argomenti formulati dal ricorrente nel proprio
gravame sulla durata del termine di prescrizione applicabile (2, 5, al
massimo 10 anni), sul momento in cui avrebbe incominciato a decorrere nonché
sulla mancata interruzione della sua decorrenza da parte del Comune appaiono
di conseguenza privi di pertinenza e vanno pertanto respinti.

4.6 Secondo il ricorrente, se si condivide l'opinione della Corte cantonale
secondo cui i lavori concernenti la rete comunale delle fognature vanno
considerati nel loro complesso trattandosi di un'opera unica, in tal caso i
contributi non potrebbero allora essere esatti prima che detta opera sia
ultimata. Egli intravede, quindi, una contraddizione interna - che configura
arbitrio - nel fatto di sostenere, da un lato, che la prescrizione
dell'obbligo contributivo non inizia a decorrere già dal compimento di ogni
singolo tratto delle canalizzazioni e, dall'altro, di permettere al Comune di
prelevare già ora dei contributi per lavori che verranno portati a termine
non prima del 2010-15. La critica è inconferente. Al riguardo ci si può
limitare a ricordare che la LALIA prevede espressamente la facoltà di
prelevare contributi per lavori non ancora iniziati, rispettivamente per
opere non ancora ultimate, sulla base del costo preventivo dell'opera (cfr.
art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA). La questione di sapere se eventuali limiti
temporali debbono essere osservati anche in questa evenienza non va
ulteriormente approfondita, dato che nel gravame non viene addotto (art. 90
OG) che il ricorrente sia già stato chiamato, in modo arbitrario o in
violazione della legge, a versare contributi per spese di urbanizzazione
future.

5.
5.1 Appellandosi agli art. 8 e 9 Cost. il ricorrente censura la violazione del
principio dell'equivalenza, siccome vi sarebbe una manifesta sproporzione tra
l'ammontare del tributo posto a suo carico e l'utilizzazione da parte sua
dell'impianto comunale. Osservando che il suo fondo non è edificato, afferma
di non utilizzare del tutto le canalizzazioni, in quanto detta particella non
produrrebbe acque di scarico ai sensi dell'art. 4 lett. e della legge
federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20),
ma solo acqua meteorica, la quale non è considerata inquinante, ciò che
dovrebbe pertanto portare - come è peraltro già il caso in altri Cantoni - ad
una riduzione dell'ammontare del relativo contributo. Aggiunge poi che non
essendo questo terreno servito dagli impianti comunali, la maggior parte
dell'acqua meteorica s'infiltrerebbe nel suolo e solo una piccola parte della
stessa, peraltro pulita, finirebbe nelle pubbliche canalizzazioni.
Richiamandosi ad una perizia allestita dalle autorità zurighesi sulla
quantità delle acque meteoriche che in media affluisce nelle pubbliche
canalizzazioni, il ricorrente asserisce che per ossequiare il principio
dell'equivalenza egli non dovrebbe versare più del 15% del contributo
richiestogli. A suo avviso, si dovrebbe quindi tener conto della situazione
effettiva per commisurare il contributo, poiché altrimenti lo stesso non si
troverebbe in un rapporto ragionevole con l'uso effettivo della rete delle
fognature. Una soluzione come quella disciplinata dalla normativa ticinese
che non prevede eccezioni o una riduzione dei contributi in casi di rigore
violerebbe di conseguenza il principio di causalità. Così come la sentenza
querelata, con cui è stata negata una riduzione del contributo litigioso.

5.2 I giudici cantonali, da parte loro, hanno osservato che era ininfluente
la circostanza che il fondo fosse o non fosse edificato poiché, da un lato,
il contributo andava determinato in base al valore di stima senza distinzioni
di sorta per edifici abitativi, industriali o artigianali oppure semplici
superfici prative e, dall'altro, le canalizzazioni non servivano soltanto
agli scarichi della fognatura (acque luride) bensì erano finalizzate anche ad
assorbire le acque meteoriche (acque chiare) - che pure potevano provenire da
semplici superfici prative - per cui dovevano essere calibrate di
conseguenza.

5.3 Il principio dell'equivalenza esige che fra l'ammontare del singolo
contributo ed il valore economico della prestazione concreta stia una certa
correlazione e sussista dunque un rapporto perlomeno ragionevole. Il valore
della prestazione si determina sia con riferimento al vantaggio derivante
all'interessato, sia con riferimento al suo costo complessivo (cfr. DTF 126 I
180 consid. 3a/bb; 122 I 279 consid. 6c e riferimenti). Ciò premesso, va
osservato che ancora una volta il ricorrente parte dall'erronea supposizione
che la prestazione litigiosa sia una tassa: le censure verranno pertanto
vagliate unicamente nella misura in cui si può considerare che sono rivolte
anche contro oneri preferenziali. Il ricorrente intravede una violazione del
principio della causalità nel fatto che la sua parcella non è edificata e non
vengono quindi utilizzate le canalizzazioni pubbliche. La critica è
infondata. Trattandosi in concreto di contributi di costruzione (oneri
preferenziali) e non di tasse di allacciamento, va rammentato che gli stessi
possono essere prelevati, in via di principio, già al momento in cui il
proprietario ha la possibilità di allacciare il suo fondo alle
infrastrutture, come emerge peraltro chiaramente dal tenore dell'art. 97
LALIA. Alla stessa maniera risulta infondata la censura secondo cui
l'aggravio contributivo non corrisponde all'uso effettivo delle
canalizzazioni. In effetti, come rilevato a giusto titolo nel giudizio
contestato, l'ente pubblico non può limitarsi a costruire una canalizzazione
a seconda delle sollecitazioni che in un dato momento provengono dalle
proprietà allacciate o che possono essere allacciate, bensì deve tener conto
delle possibilità oggettive di utilizzazione delle infrastrutture, ciò che
influisce necessariamente sui costi di costruzione e quindi sull'ammontare
del contributo a carico del proprietario. Orbene in concreto il ricorrente
non adduce - perlomeno non conformemente a quanto richiesto dall'art. 90 OG -
che il contributo contestato sia, da questo profilo, inficiato d'arbitrio.
Allo stesso modo egli non spiega in maniera precisa e sufficientemente
dettagliata perché e in che misura la questione delle acque meteoriche
sarebbe stata considerata in maniera insostenibile. Attraverso le proprie
doglianze egli si limita in realtà ad esporre il proprio parere, senza
dimostrare in modo del tutto preciso perché il computo concreto del
contributo sarebbe arbitrario, ossia manifestamente insostenibile. Al
riguardo la censura sfugge ad un esame di merito (art. 9O OG).

6.
6.1 Il ricorrente censura la violazione del principio della forza derogatoria
del diritto federale (art. 49 Cost.). Osserva che le spese concernenti le
opere effettuate per il risanamento del laghetto di X.________ dal Comune in
seno al Consorzio depurazione delle acque residuali sono state computate con
quelle relative alla costruzione della rete comunale delle fognature.
Trattandosi di spese di risanamento le stesse dovrebbero, conformemente al
principio del perturbatore sancito dall'art. 54 LPAc a loro applicabile,
andare a carico di chi le ha causate. Orbene il suo terreno non è situato nel
relativo bacino imbrifero e non essendo edificato non produrrebbe acqua di
scarico. Afferma poi che computare dette spese in quelle derivanti dalla
costruzione delle canalizzazioni comunali che vengono compensate con
contributi di costruzione disattenderebbe anche il principio di causalità
sancito dagli art. 3a e 60a LPAc. A suo avviso, fargli sopportare parte delle
spese derivanti dal risanamento del citato laghetto disattenderebbe quindi il
principio del perturbatore sgorgante dal principio della proporzionalità e
concretizzato dall'art. 54 LPAc. Ciò porterebbe ad una violazione degli art.
8 e 9 Cost. così come dell'art. 49 Cost. combinato con l'art. 54 LPAc.

6.2 Su questo punto l'allegato ricorsuale disattende manifestamente i
surriferiti requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 OG.
Attraverso le censure appena esposte il ricorrente solleva infatti degli
argomenti di natura perlopiù appellatoria, con i quali si limita a
contrapporre il proprio punto di vista a quello dei giudici cantonali, senza
tuttavia riuscire a spiegare in maniera compiuta e precisa in quale misura il
giudizio impugnato sarebbe lesivo dei diritti costituzionali da lui invocati.
In particolare egli non dimostra, da un lato, che tra i provvedimenti
adottati a favore del risanamento del summenzionato laghetto e quelli per una
regolare eliminazione delle acque di rifiuto non vi è una sufficiente ed
oggettiva relazione e, dall'altro, che il fatto di prendere in considerazione
le spese sostenute per il risanamento del laghetto ha influenzato in maniera
notevole la commisurazione dei contributi a carico dei proprietari fondiari.
Non essendo compito del Tribunale federale - nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico - di ricercare esso medesimo in base agli atti di causa gli
elementi determinanti ai fini del giudizio, il semplice rinvio alla
circostanza che il fondo di proprietà del ricorrente non è situato nel bacino
imbrifero del laghetto così come l'argomento secondo cui detto fondo non è
edificato e non produce acque luride non sono atti a dimostrare che il
giudizio querelato è inficiato d'arbitrio. In proposito le censure, in quanto
ammissibili, vanno respinte.

6.3 Il ricorrente adduce infine che il sistema scelto per calcolare i
contributi di costruzione, il quale non terrebbe conto del carico inquinante
effettivo, disattenderebbe il principio di causalità sancito dall'art. 60a
LPAc. La critica non può venire condivisa. Per natura il citato principio si
applica in primo lungo nei confronti delle tasse di utilizzazione periodiche
(cfr. sentenza 2P.266/2003 del 5 marzo 2004, pubblicata in: URP 2004 pag.
197, consid. 3.1, e sentenza 2P.78/2003 del 1° settembre 2003, consid. 3.6).
Trattandosi in concreto di contributi di costruzione unici, si può e si deve,
al fine di ossequiarne lo scopo, poter prendere in considerazione le
possibilità di utilizzazione future, quindi, del probabile carico inquinante
ivi connesso, ciò che rispetta il citato principio.

7.
7.1 In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il ricorso,
nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto.

7.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Al
Comune resistente, il quale non si è fatto assistere da un avvocato, e ad
autorità vincenti non vanno accordate ripetibili per la sede federale (art.
159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai rappresentanti delle parti e al Tribunale di espropriazione
del Cantone Ticino.

Losanna, 10 gennaio 2005

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: