Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.63/2004
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2P.63/2004 /biz

Sentenza del 3 marzo 2005
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Comunione ereditaria fu A.A.________, composta da:
B.A.________,
C.A.________,
D.________,
ricorrenti,
tutti rappresentati da KPMG Fides,

contro

Ufficio imposte di successione e donazione del Cantone Ticino, casella
postale 3210, 6901 Lugano,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

imposta di successione,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
21 gennaio 2004 della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il Barone A.A.________, deceduto a Bergisch Gladbach (D) il 24 dicembre 1996,
possedeva proprietà immobiliari a Kürten in Germania e Ascona in Svizzera. Il
24 maggio 2001 l'Ufficio imposte di successione e donazione del Cantone
Ticino ha ritenuto prevalente il domicilio in quest'ultimo comune e ha
notificato ai figli del defunto, B.A.________, C.A.________ e D.________,
imposte di successione per un ammontare totale di fr. 4'391'856.50.
L'imponibile di fr. 51'668'911.-- considerava tutta la sostanza lasciata dal
defunto, ad eccezione degli immobili situati in Germania. Adita
tempestivamente dagli eredi, i quali sostenevano che doveva prevalere il
domicilio tedesco e che, quindi, l'imposizione doveva limitarsi al valore
degli immobili situati in Ticino, l'autorità di tassazione ha respinto il
reclamo il 23 ottobre 2003. In tale occasione essa ha aumentato l'importo
imponibile a fr. 56'887'694.-- e l'imposta complessiva a fr. 4'835'437.50.
La decisione su reclamo è stata confermata dalla Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 21 gennaio 2004.

B.
Il 26 febbraio 2004 B.A.________, C.A.________ e D.________, hanno presentato
dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui
chiedono che la sentenza cantonale sia annullata. Adducono in sostanza la
violazione dell'art. 9 Cost. (apprezzamento delle prove) e della Convenzione
del 30 novembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale
di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle
successioni (di seguito: la Convenzione; RS 0.672.913.61).
Chiamate ad esprimersi la Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello e la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino -
quest'ultima chiedendo la reiezione del gravame e la conferma delle decisioni
emesse in sede cantonale - hanno rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e
richiami).

2.
Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in
una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in
concreto è la lingua italiana (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost.; DTF 122 I 93
consid. 1). Nonostante che il ricorso di diritto pubblico sia steso in
tedesco, come era diritto dei ricorrenti (cfr. art. 30 cpv. 1 OG, art. 4
Cost.; DTF 124 III 205 consid. 2), non si giustifica di derogare
all'accennato principio, sicché anche questo giudizio è redatto in italiano
(DTF 126 II 258 consid. 1a non pubblicato; 124 III 205 consid. 2). Dalle
argomentazioni contenute nel ricorso risulta infatti che i ricorrenti hanno
afferrato la portata del giudizio impugnato.

3.
A parere dei ricorrenti, il loro ricorso di diritto pubblico sarebbe
ammissibile sotto il profilo della sussidiarietà assoluta (art. 84 cpv. 2
OG): poiché il giudizio impugnato è fondato sul diritto tributario cantonale,
altri rimedi sarebbero esclusi, in particolare il ricorso di diritto
amministrativo. La questione non è così ovvia. È vero che l'imposta di
successione è disciplinata dal diritto ticinese. I ricorrenti invocano
tuttavia la violazione del diritto internazionale, il quale appartiene al
diritto federale (DTF 126 II 506 consid. 1b e riferimenti). Di conseguenza,
potrebbe essere ricevibile anche il ricorso di diritto amministrativo (art. 5
cpv. 1 PA in relazione con gli art. 97 cpv. 1 e 104 lett. a OG).

3.1 In passato il Tribunale federale ha dichiarato ammissibile il ricorso di
diritto amministrativo quando, pur trattandosi d'imposte cantonali, oggetto
di disamina era unicamente l'applicazione di accordi internazionali sulla
doppia imposizione (DTF 116 Ia 264 consid. 2; 102 Ib 264 consid. 1a). In
sentenze più recenti, non pubblicate, la questione è stata invece lasciata
irrisolta, dato che il potere d'esame di questa Corte è sostanzialmente
uguale per entrambi i rimedi, perlomeno quando l'ultima istanza cantonale è
un'autorità giudiziaria. Nella procedura di ricorso di diritto amministrativo
i fatti sono vincolanti a meno che risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure siano stati accertati in violazione di norme essenziali di
procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Nella procedura di ricorso di diritto
pubblico i fatti possono essere esaminati soltanto dal profilo dell'arbitrio
o della violazione del diritto di essere sentiti (art. 9 e 29 Cost.); in
entrambi i casi il Tribunale federale rivede liberamente l'applicazione e
l'interpretazione del diritto convenzionale (sentenze inedite 2A.436/2001 del
7 marzo 2002 consid. 1.2; 2P.185/1999 del 16 maggio 2000 consid. 1b;
2A.216/1999 e 2P.145/1999 del 31 gennaio 2000 consid. 2b).

3.2 La Corte cantonale, all'inizio della propria argomentazione, ha accennato
alle basi dell'imponibilità secondo il diritto ticinese (art. 147 e segg.
della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994, LT). Il giudizio
querelato è tuttavia fondato esclusivamente sulla già citata Convenzione.
Anche in questa sede i ricorrenti lamentano unicamente la violazione della
medesima, con riserva dell'art. 9 Cost. per quanto concerne l'accertamento
dei fatti. Poiché la Camera di diritto tributario è un'autorità giudiziaria
ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG, non occorre ora risolvere il quesito di
sapere quale sia il rimedio di diritto ammissibile; tanto più che il presente
gravame adempie sia i requisiti formali del ricorso di diritto amministrativo
che quelli del ricorso di diritto pubblico.

3.3 Per il resto il ricorso, presentato in tempo utile da persone legittimate
ad agire (cfr. art. 88 e 103 lett. a OG), è, in linea di principio,
ammissibile.

4.
Nella presente vertenza l'unico tema controverso è la determinazione della
sovranità fiscale internazionale. La Camera di diritto tributario ha
richiamato l'art. 4 della Convenzione, che determina i criteri da applicare
secondo il diritto interno di ciascuno degli Stati contraenti per stabilire
quale fosse il domicilio della persona deceduta. Nella Repubblica federale di
Germania dev'essere adempiuto lo statuto di "Inländer" nel senso della
legislazione in materia d'imposte sulle successioni. In Svizzera il domicilio
presuppone, sempre secondo la legislazione sulle imposte di successione, che
il defunto fosse domiciliato o soggiornasse in modo permanente, oppure che la
successione debba essere aperta nel nostro Paese.
I giudici cantonali non si sono soffermati su questo aspetto, dando per
scontato l'adempimento delle condizioni per ammettere il domicilio in
entrambi gli Stati, e hanno quindi deciso applicando le norme di collisione
dell'art. 4 cpv. 2 della Convenzione. Dagli atti di causa emerge in effetti
che in Germania i ricorrenti sono stati assoggettati all'imposta di
successione, mentre in Ticino il defunto aveva perlomeno un domicilio o una
dimora fiscale (cfr. art. 147 lett. a LT) in quanto dal 1994 fino alla morte
vi ha pagato le imposte cantonali e federali sul reddito (tassazione
globale).

5.
5.1 L'art. 4 cpv. 2 della Convenzione stabilisce una sequenza di criteri a
cascata per risolvere il conflitto che si crea quando, in base alle
disposizioni del primo capoverso, la persona defunta era domiciliata in
entrambi gli Stati contraenti. È considerato domicilio il luogo ove il
defunto - nell'ordine - disponeva di un'abitazione permanente (lett. a, prima
frase); aveva i vincoli personali ed economici più stretti, ossia il centro
degli interessi vitali (lett. a, seconda frase); soggiornava abitualmente
(lett. b); aveva la cittadinanza (lett. c). Se queste condizioni fossero
ancora adempiute in entrambi i paesi o in alcuno di essi, le autorità
competenti degli Stati contraenti risolvono il conflitto "di comune accordo"
(lett. d).

5.2 Secondo la Camera di diritto tributario, in base alle informazioni
contrastanti risultanti dagli atti poteva essere ammessa l'esistenza di
un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, cioè a Kürten e ad Ascona.
Richiamandosi poi al criterio del centro degli interessi vitali, la Corte
cantonale ha dedotto la preminenza del domicilio ticinese. Per giungere a
questa conclusione, essa ha segnatamente tenuto conto del permesso di dimora
ottenuto dai coniugi A.________ il 1° settembre 1994 e delle dichiarazioni
rilasciate dal defunto nell'ambito della relativa procedura; della loro
residenza asconese anteriore a questa data nonché della casa di loro
proprietà il cui valore di stima ufficiale supera i 2,5 milioni di franchi e
nella quale lavoravano regolarmente un giardiniere per la manutenzione del
parco e della villa ed una frontaliera per le commissioni e i lavori
domestici; dei consumi di energia elettrica e dell'acqua potabile; del fatto
che fossero immatricolati in Ticino un'automobile ed un motoveicolo; della
celebrazione dei funerali ad Ascona e della sepoltura del defunto nella tomba
di famiglia nel cimitero di questo comune.
I giudici ticinesi hanno poi osservato che la documentazione prodotta dai
contribuenti non sminuiva la portata dei soprammenzionati accertamenti, ma
permetteva tutt'al più, come già rilevato, di ammettere l'esistenza di
un'abitazione permanente anche a Kürten. Essi si sono in particolare fondati
sull'attestazione rilasciata da quest'ultimo comune, secondo la quale il
defunto vi aveva risieduto senza interruzione dall'11 agosto 1958 al 24
dicembre 1996 e l'analoga dichiarazione concernente l'assoggettamento
fiscale; sulle fatture di medici, farmacie, ospedali, del telefono,
dell'elettricità, dei giornali, dei viaggi e delle stazioni di servizio degli
anni 1995 e parzialmente 1996; sui certificati di salario del personale della
residenza germanica.
Infine la Corte cantonale ha considerato che il ruolo mantenuto dal defunto
nella società in accomandita per azioni X.________ era irrilevante, giacché
proprio il passaggio da socio accomandatario a socio accomandante, avvenuto
nel 1993, e quindi la rinuncia ad un'attività dirigenziale vera e propria,
potrebbe attestare la volontà dell'interessato di trasferire il centro dei
suoi interessi dalla Germania alla Svizzera.

5.3 I ricorrenti censurano principalmente la violazione dell'art. 4 cpv. 2
della Convenzione nonché dell'art. 9 Cost. A loro parere, la nozione di
abitazione permanente presuppone l'utilizzazione effettiva. Orbene, quella di
Ascona, che aveva soltanto carattere secondario, non poteva essere definita
tale. Inoltre il defunto teneva in Germania il centro dei propri interessi
ideali e materiali. Riguardo al permesso di dimora, essi sostengono che il
medesimo costituisce soltanto un indizio della volontà di trasferire il
domicilio in Ticino, ma perde importanza di fronte alle circostanze concrete,
tanto più che il trasferimento non è stato attuato a causa della malattia e
del conseguente decesso. A sostegno della loro tesi, i ricorrenti - oltre
agli elementi riportati nel giudizio contestato - fanno valere che le
dimensioni della proprietà a Kürten (56'397 mq) sono di molto superiori a
quelle di Ascona (3'852 mq); che in Germania il defunto impiegava
regolarmente tre persone di servizio, mentre ad Ascona ve ne erano solo due a
tempo parziale; che egli risiedeva prevalentemente in Germania e si recava ad
Ascona solo per vacanze, più precisamente nove settimane in tutto nel 1995 e
neanche un giorno nel 1996 a causa della malattia, situazione confermata
dalle dichiarazioni rilasciate da due dipendenti di Kürten e da quelli di
Ascona; che il defunto aveva lavorato, condotto vita sociale, partecipato ad
associazioni e praticato l'ippica in Germania, dove vivono tuttora la moglie
ed i figli, mentre ad Ascona aveva vissuto soltanto sua madre, deceduta da
tempo; ed, infine, che l'intero patrimonio era in Germania, fatta eccezione
dell'immobile di Ascona.
In via subordinata, i ricorrenti ribadiscono che, giusta l'art. 4 cpv. 2
lett. b della Convenzione, il domicilio va ammesso laddove il defunto
soggiornava abitualmente. La Corte cantonale, dando più importanza agli
indizi a favore del domicilio ticinese, sarebbe pertanto caduta
nell'arbitrio. Richiamandosi alla giurisprudenza, aggiungono poi che la
contraddizione esistente tra le dichiarazioni rilasciate quando è stato
chiesto il permesso di dimora e la situazione effettiva non potrebbe andare a
loro discapito. Infine, nell'ipotesi in cui fosse ammesso il soggiorno
abituale in entrambi gli Stati, i ricorrenti adducono che dovrebbe essere
determinante la nazionalità germanica del defunto in conformità all'art. 4
cpv. 2 lett. c della Convenzione.

6.
6.1 Il luogo ove il defunto teneva un'abitazione permanente nel senso
dell'art. 4 cpv. 2 lett. a della Convenzione va determinato per apprezzamento
delle circostanze concrete. Tale nozione non è infatti definita dalla
Convenzione (con riserva dell'indicazione negativa dell'art. 4 cpv. 5). Può
quindi essere permanente qualsiasi forma di abitazione che sia durevolmente a
disposizione di una persona e venga usata regolarmente (Rudolph von
Siebenthal, Das neue Erbschaftsteuerabkommen mit der Bundesrepublik
Deutschland in: ASA 48 (1980), pag. 385 e segg., special. 391; Vittorio
Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi nel diritto
cantonale, intercantonale e internazionale, Bellinzona 1995, pag. 29).

6.2 L'opinione dei giudici cantonali, secondo la quale l'unica conclusione
che si può trarre dagli atti riguardo all'applicazione del criterio
dell'abitazione permanente è che ve ne fossero due, è corretta. Agli indizi
invocati dai ricorrenti, che dimostrano effettivamente l'esistenza di
un'abitazione permanente a Kürten, si contrappongono quelli evidenziati nella
sentenza contestata, che portano ad Ascona. In proposito due aspetti sono
particolarmente significativi. D'un canto i fascicoli della Polizia degli
stranieri, dai quali risulta che al defunto e alla moglie erano stati
rilasciati dei permessi di dimora il 1° settembre 1994, validi fino al 31
agosto 1995, poi rinnovati di anno in anno fino al decesso. Al riguardo va
rilevato che quello della moglie è stato rinnovato anche in seguito, una
prima volta fino al 31 agosto 1997 e una seconda volta fino al 31 agosto
1998. Solo il 25 maggio 1998 ella, per il tramite del suo legale, ha
comunicato all'Ufficio cantonale degli stranieri di rinunciare al proprio
permesso a partire dal 1° giugno successivo. D'altro canto vi è lo scritto
del 7 agosto 2001 del Delegato comunale per l'inventario obbligatorio, ove è
confermato che "la famiglia A.________ ha risieduto molti anni ad Ascona". Il
funzionario comunale vi precisa di avere contattato personalmente i coniugi
"per convincerli a portare il domicilio ad Ascona e questo nell'anno 1992" e
conclude che il defunto ha in effetti "preso il domicilio (recte: la dimora)"
il 1° settembre 1994 con la moglie, la quale vi ha poi "risieduto" fino al 31
maggio 1998.
Queste attestazioni di carattere ufficiale permettono di escludere che la
Corte cantonale abbia apprezzato in modo manifestamente errato e quindi
arbitrario le prove e confermano che il defunto aveva due abitazioni a sua
disposizione che usava regolarmente, ossia entrambe permanenti nel senso
dell'art. 4 cpv. 2 lett. a della Convenzione.

7.
Occorre pertanto ora vagliare, sempre applicando la medesima norma, quale
fosse il centro degli interessi vitali del Barone A.A.________.

7.1 Per l'art. 34 dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo
degli stranieri (OLS; RS 823.21), l'esistenza di legami stretti (lett. b) e
il trasferimento del centro degli interessi in Svizzera (lett. d) sono due
dei requisiti che devono essere adempiuti per rilasciare a redditieri un
permesso di dimora. Il defunto aveva affermato in modo ripetuto e chiarissimo
l'adempimento di queste esigenze. In una dichiarazione del 9 settembre 1994,
destinata all'Ufficio cantonale degli stranieri, egli aveva dichiarato "di
avere intenzione di stabilirsi durevolmente ad Ascona con la moglie" ed aveva
precisato che "il soggiorno si estenderà sicuramente su un periodo di almeno
8-9 mesi all'anno, escluse le usuali assenze per vacanze e visite ai
parenti". Nella medesima dichiarazione egli aveva scritto "di avere
l'intenzione di stabilire il centro della propria vita e dei propri interessi
ad Ascona, di avere cessato qualsiasi attività all'estero e di non intendere
riprenderne alcuna". Qualche settimana dopo - il 13 ottobre 1994 - il suo
patrocinatore aveva spiegato in questi termini le ragioni della richiesta del
suo cliente: "il motivo della domanda di dimora è dato dal fatto che il
richiedente si è ritirato da ogni attività e intende ora trasferirsi
definitivamente ad Ascona, dove la madre ha vissuto per quasi 50 anni. Fin da
bambino il signor A.A.________ ha trascorso lunghi periodi di vacanza presso
la madre ad Ascona dove ha numerosissimi amici e conoscenti. Per il resto,
durante la sua attività di banchiere, ha sempre intrattenuto molti rapporti
di affari con il nostro paese".

7.2 I ricorrenti, come già rilevato, obiettano che le dichiarazioni fatte dal
defunto nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di dimora non
possono ostacolare l'applicazione delle norme convenzionali. L'argomento, di
per sé, è giusto. Nel diritto fiscale il principio della buona fede è
limitato da quello della legalità dell'imposta, il quale impedisce di opporre
al contribuente dichiarazioni non corrette del suo predecessore in diritto
(ASA 57 pag. 163 e segg., consid. 4 e riferimenti). Nel caso specifico
tuttavia, la Corte cantonale non si è accontentata delle dichiarazioni
rilasciate dal defunto quando ha richiesto il permesso di dimora; essa ha
trovato negli atti di causa diversi altri indizi che confermano il fatto che
l'interessato e la moglie avevano effettivamente trasferito il centro dei
loro interessi ad Ascona. Vi si possono inoltre aggiungere due elementi
importanti, che non sono menzionati nel giudizio impugnato.

7.3 In primo luogo nel rapporto informativo allestito il 4 ottobre 1995 dal
Delegato di Polizia di Locarno, sotto la voce "Durata del soggiorno nel corso
della validità del permesso", si legge che l'interessato "risiede
regolarmente tutto l'anno sul nostro territorio". Orbene, tale accertamento
era di fondamentale importanza, non solo per il rilascio, ma anche per il
rinnovo del permesso di dimora (si trattava del primo rinnovo), il quale
perde ogni validità se cessa la dimora, anche solo di fatto (cfr. art. 9 cpv.
1 lett. c della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri, LDDS; RS 142.20), situazione che si verifica
quando lo straniero trasferisce all'estero il centro dei propri interessi
(cfr. art. 10 cpv. 4 dell'Ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ODDS; RS
142.201). In secondo luogo il 25 maggio 1998 il legale della famiglia ha
scritto all'Ufficio cantonale degli stranieri: "... vi comunico che a seguito
del decesso del marito la signora E.A.________ ha deciso di rinunciare al
permesso di dimora in oggetto. A partire dal 1° giugno a.c, la signora
E.A.________ torna in Germania". Orbene, questa lettera è stata inviata un
anno e cinque mesi dopo il decesso del Barone A.A.________, allorquando erano
già in corso da tempo discussioni con l'Ufficio imposte di successione e
donazione ticinese riguardo alla questione della sovranità fiscale. Il suo
significato, in particolare l'informazione ivi contenuta secondo cui la
signora E.A.________ "torna" in Germania, non poteva quindi essere frainteso.
L'affermazione dei ricorrenti, secondo la quale ella ha sempre vissuto in
Germania, prima e dopo la morte del consorte, non è pertanto veritiera.

7.4 Da quanto testé esposto discende che gli accertamenti della Corte
cantonale, secondo cui il Barone A.A.________ si era trasferito in Ticino per
vivere con la moglie nella loro abitazione permanente di Ascona, non sono
affatto inficiati d'arbitrio. Di conseguenza, i giudici ticinesi hanno
correttamente applicato il diritto convenzionale, considerando che in questo
comune si trovava anche il centro degli interessi vitali del defunto. Nulla
muta il fatto - comprensibile e usuale soprattutto per una persona anziana -
che egli si fosse rivolto anche negli ultimi anni della sua vita ai medici
che già lo avevano curato in Germania.

8.
8.1 I ricorrenti fanno valere che le autorità germaniche hanno appurato che
il defunto aveva il proprio domicilio a Kürten e li hanno già imposti in base
al diritto fiscale tedesco. Essi affermano quindi che nella misura in cui le
autorità ticinesi non ne tenessero conto, contravverrebbero al divieto della
doppia imposizione perseguito dalla Convenzione. La censura è infondata.

8.2 Le norme di conflitto della Convenzione non possono escludere che le
autorità degli Stati contraenti giungano a conclusioni opposte per quanto
concerne il domicilio del defunto (Primi, op. cit., pag. 31 e segg.). Per
dirimere simili divergenze, l'art. 12 della Convenzione istituisce una
procedura amichevole di conciliazione, la quale può essere avviata dal
contribuente davanti all'autorità competente, indipendentemente dai ricorsi
previsti dal diritto interno (cpv. 1). In Svizzera, detta procedura va
intrapresa dinanzi al direttore dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni o al suo rappresentante autorizzato (art. 3 cpv. 1 lett. e/bb
della Convenzione). L'accordo concluso nell'ambito di questa procedura è
vincolante per le tassazioni non ancora passate in giudicato e può anche
comportare la revisione di quelle definitive (cfr. sentenza del 20 agosto
2000 della Camera di diritto tributario ticinese pubblicata in: RDAT I 2001
n. 19t. La stessa concerne la procedura amichevole prevista dall'art. 26
della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la
Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia
di imposta sul reddito e sulla sostanza [RS 0.672.913.62], il cui testo è
però identico a quello dell'art. 12 della Convenzione ora in esame).
I ricorrenti erano consapevoli di questa possibilità. Durante l'udienza del
31 gennaio 2002 la procedura di reclamo era infatti stata sospesa d'intesa
con l'autorità di tassazione, proprio per permettere loro di avviare la
procedura amichevole di conciliazione. Sennonché, con scritto del 10 ottobre
2002, essi vi hanno rinunciato, ritenendo di poter dimostrare il domicilio
germanico del defunto.

9.
I calcoli dell'imponibile e dell'imposta in quanto tali non sono contestati e
non vanno pertanto riesaminati.

10.
Visto quanto precede, il gravame, sia esso trattato come ricorso di diritto
pubblico o di diritto amministrativo, va pertanto respinto. Le spese seguono
la soccombenza, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a
OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 30'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in
solido.

3.
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, all'Ufficio imposte di
successione e donazione e alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle
contribuzioni.

Losanna, 3 marzo 2005

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: