Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.265/2004
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2P.265/2004 /bom

Sentenza del 25 novembre 2004
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliere Bianchi.

A. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Carlo Brusatori,

contro

B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Maura Colombo,
Municipio di Osogna, 6703 Osogna,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Ufficio lavori sussidiati e appalti, viale Franscini 17,
6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 5, 8, 9, 26, 27, 29, 49 Cost. (appalto pubblico/opere da impresario
costruttore),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza
dell'8 settembre 2004 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decisione del 25 giugno 2004, il Municipio di Osogna ha escluso l'offerta
inoltrata dalla A.________ SA dalla procedura di concorso indetta per le
opere da impresario costruttore necessarie per la nuova sede delle scuole
elementari. Il provvedimento è stato adottato rinviando alle norme legali che
vietano l'assegnazione a ditte i cui dirigenti sono parimenti attivi in
società inadempienti dal profilo contributivo o del rispetto dei contratti
collettivi. Con la medesima decisione, l'esecutivo comunale ha aggiudicato la
commessa alla B.________ SA, risultata prima in graduatoria tra le nove ditte
concorrenti. Impugnata dalla ditta esclusa, la risoluzione municipale è stata
confermata dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino l'8 settembre
2004.

B.
Il 18 ottobre 2004 la A.________ SA ha inoltrato al Tribunale federale un
ricorso di diritto pubblico, con il quale, oltre alla concessione
dell'effetto sospensivo, chiede l'annullamento della sentenza cantonale e
della relativa decisione municipale. Lamenta la violazione degli art. 5, 8,
9, 26, 27, 29 e 49 Cost.

C.
L'11 novembre 2004 il Giudice delegato all'istruzione della causa ha revocato
il termine precedentemente assegnato alla ditta aggiudicataria e al Tribunale
amministrativo per determinarsi sul ricorso. Il Municipio di Osogna e
l'Ufficio cantonale dei lavori sussidiati e degli appalti, nel frattempo già
espressisi, hanno proposto la reiezione del gravame.

D.
Con scritto del 19 novembre 2004, la A.________ SA ha trasmesso a questa
Corte alcuni documenti relativi ad una nuova vertenza analoga alla presente.

Diritto:

1.
Interposto tempestivamente contro una decisione resa da un'autorità cantonale
di ultima istanza (art. 36 della legge ticinese sulle commesse pubbliche, del
20 febbraio 2001, LCPubb), il ricorso di diritto pubblico è di per sé
ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 89 OG (DTF 125 II
86 consid. 3b). Avendo partecipato senza successo alla procedura di
aggiudicazione, all'insorgente va di principio riconosciuta la legittimazione
ricorsuale (art. 88 OG; DTF 125 II 86 consid. 4).
Inammissibile è comunque la domanda di annullamento, oltre che del giudizio
dell'ultima istanza cantonale, anche della decisione municipale che l'ha
preceduto (DTF 128 I 46 consid. 2c). Parimenti inammissibili  sono i nuovi
documenti prodotti in questa sede, dopo la scadenza del termine di ricorso e
riguardanti fatti intervenuti posteriormente alla pronuncia del giudizio
impugnato (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a
ed., Berna 1994, pag. 369 e segg.).

2.
2.1 In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico, il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il
diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dall'insorgente e
solo se le stesse sono sufficientemente sostanziate (DTF 130 I 26 consid.
2.1; 129 I 185 consid. 1.6, 113 consid. 2.1). Quando il giudizio impugnato si
basa su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, le stesse
devono essere tutte contestate, dimostrando che ognuna di esse è
incostituzionale; in caso contrario, anche se le critiche sollevate dal
ricorrente si rivelano giustificate, la decisione rimane fondata nel suo
risultato sulla base delle argomentazioni non censurate (DTF 121 IV 94
consid. 1b; Walter Kälin, op. cit., pag. 368). È anche alla luce di questi
principi che deve essere esaminata l'ammissibilità dell'impugnativa.

2.2 Il giudizio contestato ha in primo luogo tutelato l'esclusione della
ditta ricorrente in virtù dell'art. 25 lett. f LCPubb, combinato con l'art. 5
lett. c LCPubb; in effetti, i due direttori della succursale luganese
dell'insorgente rivestivano nel contempo la carica di amministratore unico e
di direttore di un'altra impresa di costruzioni che, alla scadenza del
concorso, era in mora con il pagamento delle imposte alla fonte e dei
contributi previdenziali. In secondo luogo, i giudici cantonali hanno
aggiunto che il ricorso sarebbe comunque stato respinto, anche se la
ricorrente fosse stata riammessa alla gara, perché il rapporto di valutazione
complementare dei progettisti, allegato dall'ente appaltante alla propria
risposta e rimasto sostanzialmente incontestato, la classificava all'ultimo
posto.

2.3 La sentenza impugnata si fonda pertanto su due argomenti chiaramente
distinti. Nella memoria ricorsuale viene diffusamente censurata la
costituzionalità della normativa cantonale determinante e ne viene criticata
l'applicazione alla fattispecie concreta. La ricorrente non si confronta
tuttavia con il secondo argomento addotto dal Tribunale amministrativo, ossia
il fatto che non avrebbe in ogni caso potuto aggiudicarsi i lavori. Essa non
pretende invero il contrario, ma sostiene piuttosto che non sarebbe stato
possibile, né necessario, contestare entrambe le motivazioni. A torto.

2.3.1 Innanzitutto la ricorrente non può invocare con successo
l'impossibilità di determinarsi riguardo alla classificazione assegnatale a
causa della tardività del rapporto complementare fatto allestire dal
Municipio. La facoltà di replica concessale dalla Corte cantonale le avrebbe
in effetti permesso già a quello stadio, prima ancora che in questa sede, di
prendere compiutamente posizione.

2.3.2 La ricorrente non può nemmeno richiedere che venga esaminata unicamente
la questione della portata dell'art. 25 lett. f LCPubb (al riguardo, cfr.
sentenza 2P.156/2003 del 17 marzo 2004, consid. 3.4), siccome è già stata
esclusa in passato da concorsi pubblici e perché situazioni analoghe
potrebbero ripresentarsi. In proposito, essa si richiama alle condizioni che
permettono in via eccezionale di prescindere dall'esistenza di un interesse
pratico ed attuale (DTF 127 III 429 consid. 1b; 125 I 394 consid. 4b). La
duplice motivazione su cui si fonda la sentenza cantonale impone tuttavia di
contestare anche l'aggiudicazione in quanto tale e di far valere le
possibilità di successo nella gara d'appalto indipendentemente dalla
sussistenza o meno di un tale interesse. Si tratta in effetti di ossequiare
un presupposto processuale diverso. È perciò irrilevante stabilire se un
concorrente disponga di un interesse pratico ed attuale ad opporsi alla
propria esclusione pur non rendendo verosimili le proprie chances di
aggiudicarsi la commessa (sentenza 2P.261/2002 dell'8 agosto 2003, consid.
4.3-4.5). È inoltre parimenti superfluo chiedersi se il gravame sollevi una
questione di principio che potrebbe riproporsi in termini analoghi e se un
esame tempestivo della medesima sarebbe difficilmente attuabile prima del
venir meno di un interesse pratico ed attuale (DTF 127 III 429 consid. 1b;
125 I 394 consid. 4b). Al riguardo giova comunque rilevare che in materia di
appalti un tale interesse sussiste anche se tra il committente e
l'aggiudicatario della commessa è già stato concluso il contratto per
l'esecuzione dei lavori, dal momento che, se del caso, può venir chiesto il
risarcimento del danno subito (DTF 125 II 86 consid. 5b).

3.
3.1 Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso si avvera dunque
inammissibile dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e può essere evaso
secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione
del presente giudizio, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo
diviene priva d'oggetto.

3.2 Data la soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico della
ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 cpv. 1 e 153a OG). Quest'ultima va parimenti
astretta a rifondere alla ditta resistente, patrocinata da un'avvocata,
un'indennità per ripetibili. L'indennità va comunque stabilita tenendo conto,
tra l'altro, della mancata presentazione della risposta di merito (art. 159
cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente, la
quale rifonderà alla B.________ SA un'indennità di fr. 500.-- a titolo di
ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Osogna,
all'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 25 novembre 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: