Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.250/2004
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2P.250/2004
2A.573/2004 /viz

Sentenza del 13 giugno 2005
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Müller,
cancelliere Bianchi.

X. ________ AG,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Stefano Ghiringhelli,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Imposta federale diretta e imposta cantonale 1997
(distribuzione dissimulata di utili),

ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto
pubblico contro la sentenza del 24 agosto 2004 della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La X.________ AG è una società attiva in particolare nel commercio di diritti
cinematografici con sede ora a Glarona, ma tra il 1993 e il 2003 nel Cantone
Ticino. Essa, per il tramite di altre società, è riconducibile ad un trust
irrevocabile e discrezionale con sede nelle Isole Cayman. Fondatore del trust
è A.A.________, mentre beneficiari sono, oltre a suo figlio e alla sua
convivente, suo fratello B.A.________ e la moglie di quest'ultimo
C.A.________. A.A.________, rispettivamente il fratello e la cognata, abitano
in ville di proprietà della menzionata società, il primo a Comano mentre i
secondi a Magliaso.

B.
Nella dichiarazione fiscale inerente il 1997, la X.________ AG ha esposto una
perdita d'esercizio di fr. 230'800.--. Sui documenti allegati, essa ha tra
l'altro indicato di aver percepito una pigione di fr. 60'000.-- per la
proprietà di Magliaso (fr. 48'000.-- per la villa e fr. 12'000.-- per la
residenza del custode) e di fr. 34'000.-- per quella di Comano (fr. 12'000.--
per la casa del custode e fr. 22'000.-- per l'ultimo trimestre dell'anno per
la villa).
Nelle relative notifiche, intimate il 19 dicembre 2002, l'Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino, anziché la perdita
addotta, ha computato un utile imponibile di fr. 966'600.-- sia per l'imposta
federale diretta che per l'imposta cantonale. Per giungere a tale importo,
l'autorità fiscale ha in particolare operato riprese per interessi passivi
non riconosciuti sul capitale proprio dissimulato (fr. 33'291.--) e
soprattutto per un adeguamento dell'affitto degli immobili di Magliaso (fr.
274'000.--) e di Comano (fr. 941'000.--). La rivalutazione degli affitti è
stata calcolata considerando un tasso di capitalizzazione del 6%
dell'investimento effettuato (circa fr. 5'500'000.-- per Magliaso e circa fr.
16'000'000.-- per Comano).
Con decisione su reclamo del 5 marzo 2004 l'Ufficio competente ha confermato
entrambe le tassazioni, rilevando che le pigioni conteggiate coprivano appena
i costi sostenuti per interessi passivi, manutenzione e ammortamenti. Adita
dalla contribuente, il 24 agosto 2004 la Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ne ha respinto il ricorso, confermando
dunque anch'essa le suddette notifiche d'imposta.

C.
Il 24 settembre 2004 la X.________ AG ha inoltrato dinanzi al Tribunale
federale un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto
pubblico con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e,
limitatamente al primo rimedio, il rimando della causa all'Ufficio di
tassazione per nuova decisione. Con il ricorso di diritto amministrativo
lamenta in sostanza la violazione dell'art. 58 cpv. 1 della legge federale
del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e del
principio della buona fede. Oltre a quest'ultima censura, con il ricorso di
diritto pubblico invoca parimenti la disattenzione del divieto d'arbitrio.
Chiamata ad esprimersi, la Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello ha rinunciato a presentare osservazioni. La Divisione delle
contribuzioni del Canton Ticino propone invece di respingere entrambi i
gravami. L'Amministrazione federale delle contribuzioni postula infine la
reiezione del ricorso di diritto amministrativo.

Diritto:

1.
Le impugnative sono proposte dalla medesima ricorrente, sono dirette contro
la stessa sentenza e si riferiscono ad un identico complesso di fatti. Si
giustifica pertanto di congiungerle e di evaderle con un unico giudizio (DTF
128 V 124 consid. 1, 194 consid. 1; 123 II 16 consid. 1).

I.  Sul ricorso di diritto amministrativo

2.
2.1 Con il ricorso di diritto amministrativo la ricorrente impugna la
sentenza della Camera di diritto tributario, nella misura in cui concerne
l'imposta federale diretta per il 1997. Essendo rivolto contro una decisione
dell'ultima istanza cantonale (art. 4 cpv. 6 del regolamento ticinese di
applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta, del 18
ottobre 1994) fondata sul diritto pubblico federale, il gravame, presentato
in tempo utile da una persona giuridica legittimata a ricorrere, è in linea
di principio ammissibile giusta gli art. 146 LIFD e 97 segg. OG.

2.2 Con il ricorso di diritto amministrativo può essere innanzitutto fatta
valere la violazione del diritto federale, che comprende i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid.
3) nonché l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a
OG). Il Tribunale federale verifica comunque d'ufficio l'applicazione di tale
diritto, senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o
dai motivi invocati; in materia di contribuzioni pubbliche può pure scostarsi
dalle conclusioni delle parti, sia a loro vantaggio che a loro pregiudizio
(art. 114 cpv. 1 OG). Con il medesimo rimedio può inoltre venir censurato
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b
OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità
giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il
Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura
(art. 105 cpv. 2 OG).

3.
3.1 Secondo l'art. 58 cpv. 1 LIFD l'utile netto imponibile delle persone
giuridiche è determinato dal saldo del conto profitti e perdite, epurato dal
riporto dell'anno precedente (lett. a), a cui sono tra l'altro aggiunti tutti
i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo non destinati alla copertura
di spese riconosciute dall'uso commerciale (lett. b).
Rientrano in particolare tra questi prelevamenti anche le distribuzioni
palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate
dall'uso commerciale (lett. b in fine). Con tali concetti si intendono le
prestazioni che una persona giuridica esegue senza una corrispondente
contropartita a favore di un suo membro o di una persona comunque vicina e
che non sarebbero state concesse alle stesse condizioni ad un terzo estraneo
alla società; il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione deve
inoltre essere riconoscibile per gli organi societari (DTF 119 Ib 116 consid.
2; 115 Ib 111 consid. 5; 113 Ib 23 consid. 2d; Norberto Bernardoni/Giorgio
Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1998, pag. 368 seg.). Tali
presupposti ricorrono ad esempio quando la società assume spese private di
un'azionista oppure quando rinuncia ad un adeguato indennizzo per le
prestazioni fornite al medesimo, come quando per la messa a disposizione di
un alloggio incassa pigioni inferiori a quelle di mercato (Peter
Brülisauer/Stephan Kuhn, in: Zweifel/Athanas [a cura di] Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, Vol I/2a, Basilea 2000, n. 198 e 203 ad art. 58;
Peter Locher, Kommentar zum DBG, II. Teil, Therwil/Basilea 2004, n. 111 e 135
ad art. 58; Bernardoni/Duchini, op. cit., pagg. 380 e 383).

3.2 In sostanza, di fronte ad una prestazione della società all'azionista o
ad una persona vicina, per stabilire se vi è una distribuzione dissimulata di
utili bisogna chiedersi se tale prestazione sia stata fornita per motivi
prettamente commerciali oppure in considerazione del rapporto di
partecipazione nella società del beneficiario (Brülisauer/Kuhn, op. cit., n.
97 ad art. 58). L'utilità ed il successo economico dell'impegno assunto dalla
società non sono di per sé stessi decisivi. Occorre comunque che la spesa in
questione sia realisticamente funzionale all'attività aziendale ed ai
relativi scopi di profitto. Ciò va valutato in funzione degli usuali doveri
di diligenza di un prudente amministratore societario (sentenza 2P.153/2002
del 29 novembre 2002, in: StE 2003 B 72.14.2 n. 31, consid. 3.2).
3.3 In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre poi quantificare
la ripresa da effettuare ai fini del calcolo dell'utile imponibile. La
constatazione di una sproporzione tra la prestazione della società e la
contropartita dell'azionista implica la determinazione del valore economico
reale della prestazione fornita, che va posto a confronto con le condizioni
pattuite. Secondo la giurisprudenza invalsa sin dalla DTF 107 Ib 325, il
valore economico reale è di principio costituito dal prezzo che sarebbe
disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio su di un mercato
libero ed aperto (DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza 2A.39/2003 del 26
novembre 2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3; Brülisauer/Kuhn, op.
cit., n. 112 ad art. 58). Questo criterio non può però venir trasposto come
tale agli oneri che una società anonima si assume per le spese private degli
azionisti, come per i costi legati ad oggetti patrimoniali che servono
esclusivamente al loro mantenimento o al loro diletto, acquistati dalla
società senza essere destinati alla sua attività aziendale (sentenza
A.518/1986 del 16 aprile 1987, in: NStP 1987 pag. 103 consid. 4c; sentenza
2P.153/2002 del 29 novembre 2002, in: StE 2003 B 72.14.2 n. 31, consid. 3.2 e
3.3). In assenza di comportamento conforme alle regole di mercato, non è
infatti possibile riferirsi a prezzi effettivi di paragone. Occorre piuttosto
basarsi su di una controprestazione che permetta alla società di coprire i
costi sopportati e di conseguire un utile adeguato (Markus Reich/Robert
Waldburger, Rechtsprechung im Jahr 2002 [1. Teil], in: IFF Forum für
Steuerrecht 2003, pag. 221 segg., in part. pag. 229).

4.
Nel caso concreto, la ricorrente sostiene di aver acquistato e ristrutturato
le due lussuose proprietà di Magliaso e Comano per scopi aziendali. In
effetti, nell'ambito della sua attività legata al commercio cinematografico
avrebbe collaborato con l'imprenditore tedesco D.________, assistendolo nei
suoi programmi di espansione nel settore televisivo italiano. A tal fine, il
partner commerciale avrebbe manifestato l'esigenza di disporre di una
struttura logistica di rappresentanza vicino all'Italia. In un primo tempo
sarebbe perciò stato convenuto l'acquisto della villa di Magliaso,
appartenente sin dal 1973 a B.A.________. Nell'autunno del 1992 D.________
avrebbe tuttavia fatto presente che la proprietà non era adatta alle sue
necessità. Sarebbe allora stato acquistato l'immobile di Comano, poi
sottoposto ad interventi edilizi dal 1993 al 1997. A quel punto il gruppo
mediatico tedesco avrebbe però deciso di desistere dai progetti in Italia,
poiché confrontato con gravi problemi societari. La ricorrente si sarebbe
pertanto ritrovata con due onerose strutture senza più ragione d'essere. Essa
avrebbe quindi ripiegato sulla locazione della villa di Magliaso a
B.A.________ e di parte di quella di Comano al fratello A.A.________. Per
l'immobile di Magliaso avrebbe inizialmente concordato una pigione annua di
fr. 60'000.--. Per la proprietà di Comano, occupato solo parzialmente a scopi
privati, la ricorrente avrebbe invece convenuto un affitto annuo di fr.
100'000.--, da computare ai fini fiscali solo per un quarto per il 1997,
essendo la villa abitabile soltanto dal 1° ottobre di quello stesso anno. Gli
importi esposti corrisponderebbero alle effettive condizioni di mercato. I
parametri ritenuti dall'Ufficio di tassazione comporterebbe invece canoni
locativi mensili del tutto irrealistici pari a fr. 27'800.-- per Magliaso e a
fr. 81'250.-- per Comano.

5.
5.1 Secondo i vincolanti accertamenti fattuali della Corte cantonale (art. 105
cpv. 2 OG), dal 1992 al 1997 la ricorrente, con capitale proprio e cifra
d'affari relativamente modesti (fr. 500'000.-- rispettivamente fr.
200'000.--), ha fatto fronte ad investimenti dell'ordine di fr. 5'500'000.--
per la proprietà di Magliaso e di fr. 16'000'000.-- per quella di Comano.
Tali investimenti sono stati realizzati grazie ai finanziamenti ricevuti
dalla società madre, con sede a Glarona, che indirettamente appartiene ad un
trust di cui è fondatore A.A.________. È inoltre quest'ultimo personalmente,
e non la ricorrente, ad aver detenuto partecipazioni azionarie nelle società
zurighesi attive nel ramo televisivo e cinematografico in cui - secondo
quanto asserito dall'insorgente stessa in sede cantonale - avrebbe nutrito
interessi anche il gruppo D.________.

5.2 Orbene, come rettamente dedotto dall'istanza inferiore, è del tutto
inverosimile che una società, peraltro non attiva specificatamente nel
settore immobiliare, assuma impegni finanziari della portata descritta in due
distinte proprietà, senza avere la certezza che siano assolutamente
indispensabili dal profilo aziendale. Nella fattispecie, elementari criteri
di oculatezza commerciale avrebbero consigliato di soddisfare le pretese
necessità del gruppo D.________ con soluzioni alternative di egual lusso e
rappresentatività, ma di tipo alberghiero o comunque locativo. A ciò si
aggiunga che non è nemmeno attestata una relazione diretta, mediante
partecipazioni nelle medesime società, della ricorrente e del gruppo tedesco.
Già per questi motivi la giustificazione addotta appalesa evidenti limiti.
Essa non trova poi riscontro dal profilo cronologico: la proprietà di Comano
è infatti stata acquistata dalla ricorrente quasi un anno prima di quella di
Magliaso (20 gennaio, rispettivamente 23 dicembre 1993). L'eventuale
antecedente sottoscrizione di un precontratto relativo a quest'ultimo
immobile, peraltro radicalmente carente nella forma siccome non stipulato
mediante atto pubblico, non chiarirebbe ancora lo svolgimento dei fatti. In
effetti, tale modo di procedere non spiegherebbe perché i lavori di
ristrutturazione siano continuati per oltre un anno dopo la presunta
constatazione dell'inadeguatezza della proprietà, né perché la stessa sia in
ogni caso stata acquistata.
Significativo, riguardo all'attendibilità della tesi ricorsuale e alla
dichiarazione scritta dell'imprenditore tedesco, è anche il momento in cui
questa tesi è emersa. L'insorgente l'ha infatti addotta per la prima volta
nell'atto di ricorso alla Camera di diritto tributario, motivando tale attesa
con ragioni di riservatezza. In realtà, essa avrebbe certamente potuto farvi
riferimento perlomeno nell'ambito delle approfondite discussioni che hanno
preceduto il rigetto del reclamo da parte dell'Ufficio di tassazione. Non è
infatti dato di vedere quale pregiudizio avrebbe potuto derivarne, dal
momento che l'ipotesi di collaborazione era già stata definitivamente
abbandonata da anni e la situazione del gruppo D.________ notoria.
Già di per sé, l'argomentazione addotta dalla ricorrente a sostegno delle
finalità commerciali delle operazioni immobiliari non risulta pertanto
convincente. Ancor meno lo appare esaminando la destinazione sostitutiva
riservata alle ville.

5.3 Sfumato il previsto utilizzo degli immobili da parte del gruppo
D.________, la ricorrente non ha cercato di capitalizzare l'ingente
investimento affrontato. In particolare non ha effettuato alcun tentativo di
vendita, come d'altronde non aveva fatto neppure quando, come asserito, la
proprietà di Magliaso si era rivelata inadeguata. Essa si è limitata ad
affittare gli stabili ai fratelli A.________, incontestabilmente persone
vicine alla società e da cui, almeno indirettamente, erano giunti i fondi per
gli acquisti e le ristrutturazioni. B.A.________ era del resto già
proprietario sin dal 1973 della villa di Magliaso, utilizzata quale residenza
secondaria. È certo verosimile che sia alquanto difficile reperire un
conduttore disposto a pagare, pur per una proprietà lussuosa, un canone di
locazione maggiore, se non proprio di quello contabilizzato, almeno di quello
ritenuto nella perizia fatta allestire dalla ricorrente per la proprietà di
Comano (fr. 180'000.-- l'anno, ossia fr. 15'000.-- al mese). Proprio l'ordine
di grandezza di questi potenziali introiti dimostra però l'esistenza di una
sproporzione assoluta e per nulla sostenibile da un punto di vista economico
tra l'investimento effettuato e il relativo ricavo. Lo attestano peraltro
anche i dati del conto economico per l'esercizio 1997: tra interessi passivi,
costi di manutenzione ed ammortamenti, la proprietà di Comano comportava
infatti oneri per oltre fr. 960'000.--, mentre quella di Magliaso per oltre
fr. 362'000.--, senza contare gli stipendi dei custodi. Ne consegue pertanto
che l'unica spiegazione plausibile delle operazioni immobiliari va ricercata
nella concessione di prestazioni di favore a persone vicine alla società.
Tali operazioni configurano dunque una distribuzione dissimulata di utili ai
sensi dell'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD.

5.4 In queste circostanze, il valore reale della prestazione offerta non può
essere stabilito semplicemente fondandosi sulle pigioni conseguibili sul
mercato. Un simile metodo misconoscerebbe la reale portata economica delle
spese effettuate e non permetterebbe di considerare appieno l'entità della
distribuzione dissimulata di utili. È infatti già l'investimento stesso ad
esulare da ogni parametro di redditività e a trovare giustificazione solo in
ragioni di pura convenienza privata. Ci si potrebbe quindi persino chiedere
se la prestazione a favore dell'azionista non vada ravvisata
nell'investimento come tale. In ogni caso non è certo inadeguato valutarla in
funzione di un interesse normale sull'investimento. Al riguardo, il tasso di
capitalizzazione del 6% appare ragionevole ed è peraltro considerato usuale
anche nella menzionata perizia di parte. Va poi aggiunto che l'asserito
parziale utilizzo della villa di Comano a scopi aziendali risulta perlomeno
trascurabile. Inammissibile è parimenti la limitazione temporale del computo
all'ultimo trimestre del 1997; A.A.________ ha infatti trasferito il
domicilio a Comano il 1° maggio 1995, per cui già all'inizio del 1997 la
proprietà doveva forzatamente trovarsi in condizioni pressoché definitive. La
prestazione valutabile in denaro a favore delle persone vicine alla società è
pertanto stata rettamente determinata in fr. 975'000.-- per la villa di
Comano e in fr. 334'000.-- per quella di Magliaso, ciò che comporta
effettivamente riprese contabili per fr. 941'000.--, rispettivamente per fr.
274'000.--. In tal modo il valore conteggiato permane d'altronde ancora
inferiore ai costi effetti sopportati (interessi passivi, manutenzione,
custodia e ammortamento). Da questo profilo, la decisione impugnata resiste
pertanto alle censure sollevate nel gravame.

6.
La ricorrente sostiene inoltre che i giudici cantonali avrebbero tutelato in
maniera inammissibile il comportamento contrario al principio della buona
fede adottato nell'occasione dal fisco ticinese.

6.1 Codificato agli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost., il principio della buona fede
vale per l'insieme dell'attività statale e conferisce al cittadino il
diritto, a determinate condizioni, di esigere dalle autorità che si
conformino alle precise promesse che gli hanno rilasciato e non disattendano
la fiducia che egli ha riposto in loro (DTF 130 I 26 consid. 8.1; 129 II 361
consid. 7.1; 128 II 112 consid. 10b/aa). Queste regole valgono anche in
ambito fiscale per quel che riguarda i rapporti tra autorità di tassazione e
contribuente. Il diritto tributario è tuttavia particolarmente marcato dal
principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo
una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con
l'esigenza di legalità (DTF 118 Ib 312 consid. 3b; sentenza 2P.173/2002 del 7
febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t consid. 5.2).
6.2 Riguardo alla proprietà di Comano, la ricorrente adduce di aver chiesto
conferma all'autorità fiscale dell'adeguatezza dell'affitto, proposto in
ragione di fr. 100'000.-- annui, con scritto del 30 ottobre 1998. La mancata
risposta dell'Ufficio di tassazione, unitamente ai nuovi valori di stima
notificati il 3 agosto 1999, le avrebbero legittimamente permesso di dedurne
la relativa accettazione. L'argomentazione è manifestamente infondata. Già di
per sé, la richiesta di eventuale conferma sollecitata rivela infatti che
nemmeno la ricorrente aveva attributo all'autorità alcuna promessa, né aveva
desunto dall'attitudine di quest'ultima il riconoscimento implicito delle
proprie tesi. A maggior ragione l'insorgente non può dunque trarre alcunché
in suo favore dall'assenza di riscontro su di una simile richiesta. È dunque
addirittura privo di portata decisiva il fatto che l'Ufficio di tassazione,
in tempi brevi, abbia comunque chiarito per via telefonica le allegazioni
contenute nella menzionata lettera. Quanto alla decisione di stima
dell'immobile, l'autorità prepostavi è notoriamente diversa da quella
competente in materia di imposta federale diretta, per cui le relative
conclusioni non permettevano in buona fede alla ricorrente di nutrire
particolari aspettative dal profilo fiscale.

6.3 Per quanto concerne invece l'immobile di Magliaso, l'insorgente rileva
che le notifiche di tassazione per gli anni dal 1993 al 1996 ammettevano la
contabilizzazione di una pigione di fr. 100'000.--. Sostiene pertanto che
avrebbe potuto attendersi una soluzione analoga anche per il 1997, viste le
immutate condizioni di mercato. Al riguardo è sufficiente rilevare che, in
virtù del principio della legalità, l'autorità di tassazione è tenuta ad
esaminare e ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo di computo
conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni
adottate precedentemente in deroga alla medesima. Le decisioni di tassazione
non implicano dunque di principio alcuna assicurazione per notifiche
ulteriori, proprio perché ogni esercizio contabile deve essere essere
considerato in maniera autonoma (sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,
in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999,
in: ASA 69 pag. 793, consid. 2b/aa). Nemmeno questa censura può quindi
trovare accoglimento.

7.
In base alle considerazioni che precedono, il ricorso di diritto
amministrativo, infondato, va pertanto respinto.

II. Sul ricorso di diritto pubblico

8.
8.1 Con il ricorso di diritto pubblico, la ricorrente impugna la decisione
della Camera di diritto tributario nella misura in cui concerne l'imposta
cantonale per il 1997. Fondata sulla pretesa violazione di diritti
costituzionali del cittadino ed interposta tempestivamente contro una
decisione cantonale di ultima istanza da una persona legittimata a ricorrere,
anche questa impugnativa appare di principio ammissibile dal profilo degli
art. 84 segg. OG.
Giova rilevare che la via del ricorso di diritto amministrativo, prevista in
rapporto a determinati aspetti delle imposte cantonali dall'art. 73 cpv. 1
della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.12), è data, se del caso,
soltanto contro decisioni relative a periodi fiscali successivi al 1° gennaio
2001 (DTF 128 II 56 consid. 1, 66 consid. 1c/bb; 124 I 145 consid. 1a; 123 II
588 consid. 2d).

8.2 In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico, il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il
diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dall'insorgente e
solo se le stesse sono sufficientemente sostanziate (DTF 130 I 26 consid.
2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 185 consid. 1.6, 113 consid. 2.1).

9.
9.1 Riprendendo testualmente le argomentazioni poste a fondamento dell'analoga
censura sollevata con il ricorso di diritto amministrativo, la ricorrente
ravvisa in primo luogo la violazione del principio della buona fede. La
critica va tuttavia respinta per i medesimi motivi che ne determinano la sua
reiezione nel contesto del primo rimedio esaminato (cfr. consid. 6).

9.2 La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata procede da
un'applicazione arbitraria dell'art. 67 cpv. 1 lett. b della legge tributaria
ticinese del 21 giugno 1994 (LT). Anche questa censura va tuttavia respinta
per le medesime ragioni esposte in relazione al ricorso di diritto
amministrativo (cfr. consid. 5). In effetti sull'aspetto contestato la
normativa cantonale coincide sostanzialmente con il regime dell'imposta
federale diretta. In gran parte, anche le argomentazioni addotte nel ricorso
di diritto pubblico non differiscono da quelle proposte nell'ambito del
ricorso di diritto amministrativo. Orbene, è quindi pacifico che se il
Tribunale federale conferma l'esistenza di una distribuzione dissimulata di
utili ed il relativo computo quando - decidendo in materia di imposta
federale diretta - fruisce di libero potere d'esame, a maggior ragione non
sovverte tali deduzioni quando - statuendo in merito all'imposta cantonale -
il suo potere cognitivo è limitato al controllo dell'arbitrio.

10.
Ne segue pertanto che anche il ricorso di diritto pubblico si rivela
infondato e deve quindi essere respinto.
III. Sulle spese

11.
La tassa di giustizia va posta in maniera complessiva a carico della
ricorrente, che risulta soccombente sia nel ricorso di diritto amministrativo
sia nel ricorso di diritto pubblico (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Le cause 2A.573/2004 e 2P.250/2004 sono congiunte.

2.
I ricorsi sono respinti.

3.
La tassa di giustizia complessiva di fr. 12'000.-- è posta a carico della
ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione giuridica imposta federale diretta.

Losanna, 13 giugno 2005

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: