Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.237/2004
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2P.237/2004 /biz

Sentenza del 20 ottobre 2004
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, giudice presidente,
Betschart, Müller,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,

contro

Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.

art. 9 Cost. (ammonizione disciplinare),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione
del 16 agosto 2004 del Consiglio di disciplina notarile
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
L'avvocato e notaio A.________ è stato incaricato di provvedere
all'iscrizione a registro di commercio di una modifica nella composizione di
un consiglio d'amministrazione. A tal fine, egli ha presentato all'Ufficio
dei registri di Lugano un'istanza di deposito di firma datata 12 febbraio
2004, trasmessagli dal firmatario mediante un fax del giorno precedente sul
quale, con brevetto pure dell'11 febbraio, ha apposto l'attestazione di
autenticità della firma che ne risulta. Il 18 febbraio 2004 l'Ufficiale dei
registri ha respinto la domanda d'iscrizione ed ha segnalato il comportamento
del notaio al Consiglio di disciplina notarile.

B.
Preso atto della reiezione del ricorso interposto contro il rifiuto
dell'iscrizione e raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione
del 16 agosto 2004 il Consiglio di disciplina notarile ha sanzionato
A.________ con un ammonimento. In sostanza, l'autorità gli ha rimproverato di
aver dichiarato autentica una riproduzione, anziché una firma originale; ha
inoltre censurato il fatto che la dichiarazione d'autenticità porti una data
precedente a quella del documento in cui figura la firma autenticata.

C.
Il 20 settembre 2004 A.________ ha introdotto un ricorso di diritto pubblico
davanti al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento del giudizio
cantonale, lamentando la violazione dell'art. 9 Cost.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
L'atto impugnato è una decisione finale di ultima istanza cantonale (art. 127
cpv. 1 della legge ticinese sul notariato, del 23 febbraio 1983; LN), che
colpisce il ricorrente in maniera diretta nei suoi interessi giuridicamente
protetti (art. 88 OG). Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è quindi
di principio ammissibile (sentenza 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000; in: RDAT
II-2001 n. 11, consid. 1).

2.
2.1 Dalla pronuncia impugnata risulta che il ricorrente è stato ammonito, in
primo luogo, per aver contravvenuto all'art. 87 LN. Questa norma disciplina
l'autentica di firma, stabilisce cioè i requisiti necessari affinché il
notaio possa certificare - come indica il cpv. 1 - l'autenticità delle firme
e dei segni a mano degli incapaci a firmare, apposti su documenti concernenti
rapporti giuridici che, per la loro validità, non chiedono l'atto pubblico.
Tali requisiti si focalizzano sugli accertamenti necessari
all'identificazione dell'autore della firma (art. 87 cpv. 1 n. 1 e n. 2 LN).
Secondo il Consiglio di disciplina notarile, la dichiarazione di autenticità
presupporrebbe inoltre che il notaio disponga della firma autografa
originale. Una firma trasmessa per telefax, come quella autenticata nel caso
concreto, non potrebbe essere considerata originale, ma soltanto una
riproduzione.

2.2 Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la deduzione dell'autorità
cantonale non risulta arbitraria (sulla nozione di arbitrio: DTF 129 I 8
consid. 2.1, 49 consid. 4). Considerata la natura di atto pubblico della
dichiarazione di autenticità e il particolare valore probatorio che assume
(Ernst A. Kramer/Bruno Schmidlin, in: Berner Kommentar, Vol. VI/1/1, 3a ed.,
Berna 1986, n. 39 ad art. 13 CO), non è infatti infondato limitare una simile
certificazione esclusivamente a firme originali. La nozione stessa di
autenticità richiama invero tale principio. È proprio per garantire la
veridicità materiale, e quindi la forza probante dell'attestazione notarile,
che l'art. 87 LN impone esigenze severe quanto all'accertamento dell'autore e
dell'origine di una firma; nella medesima ottica non è certo fuori luogo,
nell'interpretazione della norma, attenersi a criteri rigorosi pure riguardo
alla firma come tale. Anche la dottrina sottolinea del resto l'esigenza di
originalità della firma da autenticare (Christian Brückner, Schweizerisches
Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 3317), oppure precisa che la stessa deve
essere olografa, vale a dire fatta di propria mano dal firmatario (art. 14
cpv. 1 CO; Etienne Bourgnon, La légalisation des signatures en droit suisse
et international, in: RNRF 68/1987 pag. 73 segg., in part. pag. 88). I
medesimi requisiti valgono altresì per la sottoscrizione di un ricorso, in
particolare dinanzi al Tribunale federale. Secondo consolidata
giurisprudenza, tali condizioni non sono soddisfatte né mediante fotocopia
(DTF 112 Ia 173 consid. 1), né nel caso di trasmissione via telefax (DTF 121
II 252 consid. 3 e 4). Non è insostenibile considerare che le ragioni di
sicurezza e di prevenzione di possibili abusi alla base di questa prassi
debbano applicarsi, per analogia, anche alla dichiarazione notarile di
autenticità di una firma, visti gli effetti che ne derivano. Laddove biasima
il notaio ricorrente per aver autenticato una firma su un documento ricevuto
via fax, il giudizio cantonale resiste pertanto alle censure ricorsuali.

3.
3.1 Al ricorrente è stato in secondo luogo rimproverato di aver apposto la
dichiarazione di autenticità sul retro di un'istanza di deposito di firma
sulla quale figura una data posteriore. L'autentica è in effetti datata 11
febbraio 2004, mentre l'istanza porta la data del giorno seguente. Benché
l'11 febbraio il ricorrente abbia in realtà autenticato la firma sulla copia
del documento ricevuta via fax quello stesso giorno, secondo l'autorità
cantonale egli ha comunque suscitato l'impressione di un'attestazione a
priori, su un foglio bianco, nuocendo all'immagine del notaio quale pubblico
funzionario.

3.2 Anche sotto l'aspetto qui in esame, occorre considerare che l'essenza
stessa della procedura di autenticazione risiede nel valore probatorio che ne
risulta. In particolare, in relazione alla tenuta del registro di commercio,
essa ha come scopo di consentire l'iscrizione delle modifiche richieste sulla
base di dati certi ed inequivocabili (Christof Bläsi, Protokolle als
Anmeldungsbelege für das Handelsregister & Beglaubigung der
Firmaunterschrift, in: Annuario del Registro di Commercio, 1994, pag. 81
segg., in part. pag. 88). Il brevetto notarile e il documento sottoscritto a
cui si riferisce devono perciò essere chiari e coerenti, evitando, per quanto
possibile, dubbi e malintesi, che intaccano l'attendibilità della
certificazione. In questo senso, non è quindi esigibile soltanto che la
dichiarazione di autenticità sia posteriore all'effettiva sottoscrizione del
relativo atto. È altresì quantomeno sostenibile pretendere che tale
dichiarazione porti una data successiva a quella in cui la sottoscrizione
sembrerebbe anche solo apparentemente avvenuta. Pure in questa eventualità vi
è infatti il rischio di suscitare l'impressione di un'inammissibile
autenticazione "in bianco" (Christian Brückner, op. cit., n. 3255). Nel caso
specifico, considerata l'incongruenza delle date di cui si è detto, non è
infondato ritenere che dall'insieme degli atti risulti una tale impressione.
Anche se il controverso documento non era destinato al pubblico, ma "solo"
all'Ufficio dei registri, è comunque lecito dedurre che la fiducia nella
funzione notarile ne risulti incrinata. Nemmeno da questo profilo il giudizio
impugnato appare quindi arbitrario.

4.
Tenuto conto che le pene disciplinari vanno commisurate in funzione della
gravità della colpa e delle possibili conseguenze derivanti dalle mancanze ai
doveri professionali (art. 127 cpv. 1 LN), l'autorità cantonale ha ritenuto
adeguata, nel caso specifico, la sanzione dell'ammonizione. Anche questa
valutazione è perlomeno sostenibile. Non è in effetti errato ravvisare una
certa negligenza nell'agire del ricorrente, che vanta una lunga e provata
esperienza quale notaio. Le regole che egli ha disatteso in materia di
autentica di firma sono invero dei principi logici e basilari, che non gli
potevano ragionevolmente sfuggire ed avrebbero dovuto indurlo a maggior
cautela. Non è peraltro decisivo che questi principi non siano esplicitamente
consacrati dal testo legale o dalla giurisprudenza pubblicata. Non porta a
diversa conclusione nemmeno l'allegazione ricorsuale secondo cui le autorità
preposte alla tenuta dei registri, di fronte al mancato ossequio di
determinate formalità e a possibili violazioni dei doveri professionali da
parte dei notai, si limitino in taluni casi a sollecitare le dovute
rettifiche. Per quanto questa tesi possa apparire verosimile, questa Corte
non può che limitarsi a verificare l'arbitrarietà, o meno, delle infrazioni
accertate e delle sanzioni irrogate dall'autorità disciplinare cantonale. Del
resto, occorre considerare che l'ammonizione è la sanzione meno grave
prevista dall'art. 127 cpv. 1 LN. È quindi plausibile ritenere che, adottando
questo provvedimento, l'autorità preposta abbia tenuto conto sia della
pluridecennale ed ineccepibile carriera del ricorrente, sia della concreta
assenza di pregiudizi rilevanti derivanti dal comportamento sanzionato.

5.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela
manifestamente infondato e va pertanto respinto secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 36a OG. Le spese seguono la soccombenza (art.
156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti
(art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente e al Consiglio di disciplina
notarile del Cantone Ticino.

Losanna, 20 ottobre 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: