Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.230/2004
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2P.230/2004 /bom

Sentenza del 27 settembre 2004
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 8, 9 e 29 Cost. (revoca licenza di circolazione),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza
del 6 agosto 2004 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.  ________ è stato alle dipendenze della B.________ SA di Locarno che,
immatricolandola a proprio nome, gli ha tra l'altro messo a disposizione
l'autovettura Mercedes-Benz E 320 targata TI XXX. Nel corso del mese di
gennaio 2003 la ditta ha rescisso il rapporto d'impiego. L'interessato, che
ha contestato il provvedimento in sede giudiziaria, è comunque rimasto in
possesso del veicolo, invocando un presunto diritto di ritenzione.

B.
Sollecitata dalla B.________ SA e constatata l'indisponibilità
dell'ex-dipendente al cambiamento di detentore, con risoluzione del 28 maggio
2004 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha annullato la licenza
di circolazione dell'autovettura menzionata. Ha altresì assegnato ad
A.________ un termine di cinque giorni per restituire detta licenza e le
relative targhe. Questa decisione è stata confermata, su ricorso, dapprima
dal Consiglio di Stato, il 22 giugno 2004, ed in seguito dal Tribunale
cantonale amministrativo, il 6 agosto seguente.

C.
Il 13 settembre 2004 A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale
un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che il giudizio cantonale sia
annullato, che al gravame venga accordato effetto sospensivo e che egli venga
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 I 337 consid.
1; 129 II 453 consid. 2, 225 consid. 1), indipendentemente da come siano
intitolati (DTF 126 II 506 consid. 1b; 124 I 223 consid. 1a).

In concreto, il ricorso è rivolto contro il giudizio di ultima istanza
cantonale relativo ad un provvedimento con carattere di decisione ai sensi
dell'art. 5 PA. Esso è infatti fondato sul diritto pubblico della
Confederazione e, più precisamente, sulla legge federale sulla circolazione
stradale, del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01). La fattispecie non integra
inoltre gli estremi dei casi previsti agli art. 99-102 OG. Di conseguenza,
l'impugnativa è ammissibile quale ricorso di diritto amministrativo, giusta
gli art. 97 e segg. OG (cfr. anche art. 24 cpv. 2 LCStr), e non, come invece
adduce il ricorrente, quale ricorso di diritto pubblico, che ha natura
sussidiaria (art. 84 cpv. 2 OG). Con il ricorso di diritto amministrativo può
ad ogni modo essere fatta valere anche la violazione dei diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid.
3).

2.
2.1 Di principio, sul permesso di circolazione deve figurare il nome del
detentore del veicolo; in caso di passaggio ad un altro detentore deve
pertanto essere chiesta una nuova licenza (art. 11 cpv. 3 LCStr; André
Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire,
3a ed., Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 11; René Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, 2a ed., Berna 2002, n. 245).
La qualità di detentore non dipende comunque dalla formale iscrizione nel
permesso di circolazione, né dalla proprietà del veicolo, ma si determina
secondo le circostanze di fatto. È considerato detentore chi effettivamente e
durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa
adoperare a proprie spese o nel proprio interesse (art. 78 cpv. 1
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, del 27
ottobre 1976 [OAC; RS 741.51]; DTF 129 III 102 consid. 2, con numerosi
riferimenti).

2.2  Nel caso di specie, la Corte cantonale ha rettamente considerato che il
ricorrente è divenuto detentore dell'autovettura, dopo la contestata
cessazione del rapporto di lavoro. In effetti, se in precedenza non ne poteva
far uso che per conto della ditta, la quale conservava la facoltà di
determinare l'utilizzo del veicolo, in seguito, ed ormai da più di un anno e
mezzo, egli ne ha di fatto assunto pieno ed indipendente controllo, contro la
volontà dell'azienda. Di riflesso, la B.________ SA non è più detentrice
dell'automobile e può quindi giustamente richiedere che la licenza di
circolazione a suo nome sia annullata. Dal momento che la detenzione è una
situazione puramente fattuale, poco importa di sapere se il contratto di
lavoro sia stato disdetto in maniera abusiva e se il ricorrente possa
effettivamente prevalersi di un diritto di ritenzione. Del resto, un tale
diritto potrebbe semmai permettere all'insorgente di veder soddisfatti
eventuali crediti mediante il prodotto della realizzazione dell'auto (art.
898 CC), ma non potrebbe comunque costringere la ditta a mantenere
l'immatricolazione del veicolo. In sostanza, la controversia di natura
contrattuale tra le parti è quindi irrilevante ai fini del presente giudizio.
Dal profilo amministrativo, il ricorrente non può che restituire la licenza
di circolazione e le targhe (art. 106 cpv. 3 OAC) oppure adoperarsi per
ottenere il cambiamento di detentore. Sollecitato dalla Sezione della
circolazione, egli si è però opposto a quest'ultima eventualità, non
volendosi assumersi gli oneri delle tasse di circolazione e dei premi
assicurativi. In ogni caso, in questa sede egli non può esigere, sulla base
delle pretese civilistiche fatte valere nei confronti della società, che
quest'ultima resti detentrice del veicolo, sopportandone i relativi oneri, e
continui parimenti a lasciare il medesimo a sua disposizione.

2.3  L'annullamento della licenza di circolazione pronunciato dall'autorità
dipartimentale e confermato dalle istanze cantonali di ricorso va pertanto
condiviso. Attribuendo al ricorrente la qualifica di attuale detentore del
veicolo, i giudici cantonali non sono certamente incorsi nell'arbitrio. Nella
loro decisione non è inoltre ravvisabile alcuna violazione del diritto alla
parità di trattamento, che il ricorrente invoca, in maniera del tutto
inappropriata, sostenendo che tale pronuncia tutela semplicemente la parte
contrattuale con maggiori mezzi.

3.
3.1 Sulla scorta dei motivi che precedono, l'impugnativa, trattata come
ricorso di diritto amministrativo, va pertanto respinta. La causa,
sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura semplificata
di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione del presente giudizio, l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo, contenuta nel gravame, diviene priva
d'oggetto.

3.2  Dal momento che il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di
esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza
giudiziaria deve essere respinta (art. 152 OG). Le spese seguono la
soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 27 settembre 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: