Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.216/2004
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


2P.216/2004 /bom

Sentenza del 5 ottobre 2004
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Merkli,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Comune di G.________,
ricorrente, rappresentato dal Municipio,

contro

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. F.________,
tutte patrocinate dall'avv. Rosemarie Weibel,

art. 8 Cost. (contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto
d'impiego; autonomia comunale),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 6 luglio 2004 del
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.  ________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ sono
docenti di scuola dell'infanzia impiegate del Comune di G.________. Con
petizioni del 13 marzo 2000 esse hanno convenuto in giudizio dinanzi al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino il Municipio del Comune datore di
lavoro e il Consiglio di Stato. Richiamando l'art. 39 cpv. 1 del Regolamento
dei dipendenti dello Stato, del 13 dicembre 1995 (RDS), secondo il quale le
docenti e i docenti di scuola dell'infanzia con refezione hanno diritto,
oltre al pasto gratuito, ad un supplemento di stipendio annuo pari a fr.
2'000.--, esse hanno, in sintesi, addotto una violazione dell'art. 8 cpv. 1 e
3 Cost. nonché dell'art. 3 della legge federale sulla parità dei sessi, del
24 marzo 1996 (LPar; RS 151.11) e chiesto un adattamento del loro salario
base, rispettivamente dell'indennità di refezione, per gli ultimi cinque anni
e per il futuro.

B.
Con sentenza del 6 luglio 2004 la Corte cantonale ha respinto le petizioni,
in quanto dirette nei confronti dello Stato del Cantone Ticino, e le ha
parzialmente accolte, in quanto dirette nei confronti del Comune di
G.________. I giudici ticinesi hanno considerato, in sostanza, che vi era una
disparità di trattamento salariale, proibita dall'art. 8 cpv. 1 Cost., tra le
docenti di scuola dell'infanzia con refezione e le loro colleghe senza
refezione. Hanno invece negato che il trattamento salariale delle docenti di
scuola dell'infanzia con e senza refezione fosse lesivo del principio della
parità di trattamento tra i sessi di cui agli art. 8 cpv. 3 Cost. e 3 LPar se
paragonato a quello dei docenti di scuola elementare senza refezione, la
sorveglianza di detta attività non rientrando per questi ultimi tra i loro
obblighi lavorativi. Hanno ugualmente considerato che non vi era disparità di
trattamento, sia dal profilo del capoverso 1 che da quello del capoverso 3
dell'art. 8 Cost., tra i docenti di scuola elementare e le loro colleghe di
scuola dell'infanzia per quanto riguarda l'indennità ricevuta per le ore di
refezione, siccome la retribuzione percepita dalle seconde risultava
nettamente superiore a quella ricevuta dai primi.
Constatato quindi che l'art. 39 cpv. 1 RDS era discriminatorio ai sensi
dell'art. 8 cpv. 1 Cost. e che le richieste d'indennizzo non erano
prescritte, i giudici ticinesi hanno condannato il Comune di G.________ a
versare a ciascuna delle attrici un'indennità a far tempo dal 1° luglio 1994
calcolata moltiplicando lo stipendio annuo effettivamente versato
(comprensivo dell'indennità di fr. 2'000.-- per la refezione) per il fattore
0.109 e sottraendo dall'importo così ottenuto la somma di fr. 3'618.--. Su
tale indennità era poi dovuto un interesse del 5% all'anno calcolato dalle
scadenze mensili delle singole rate di salario.

C.
Il 3 settembre 2004 il Comune di G.________, rappresentato dal Municipio, ha
inoltrato un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, con
cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Invoca l'autonomia
comunale e rimprovera alla Corte cantonale di averla violata: in effetti la
competenza comunale di istituire o meno una refezione scolastica sarebbe
stata misconosciuta. Fa valere poi che alle proprie dipendenze lavorerebbero
unicamente delle docenti di scuola dell'infanzia con refezione ciò che gli
avrebbe permesso di evitare ogni discriminazione tra di loro. Insta poi
affinché sia concesso l'effetto sospensivo al proprio gravame.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II
225 consid. 1, 453 consid. 2 e riferimenti).

1.1  Al punto 5 del dispositivo della sentenza querelata viene indicato che
nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è proponibile il ricorso
di diritto amministrativo. È vero che la Corte cantonale - negandone la
disattenzione - ha vagliato la fattispecie anche dal profilo dell'art. 3 LPar
il quale, nell'ambito dei rapporti d'impiego di diritto pubblico, costituisce
diritto pubblico federale direttamente applicabile, impugnabile con ricorso
di diritto amministrativo (art. 97 OG in relazione con l'art. 5 PA, art. 13
LPar; DTF 125 I 14 consid. 2b; 124 II 409 consid. 1d). Sennonché, nella
fattispecie, il Comune ricorrente, oltre a non invocare detta norma,
circoscrive espressamente l'oggetto del litigio al solo tema della
discriminazione salariale, proibita dall'art. 8 cpv. 1 Cost., che deriverebbe
dall'applicazione di disposti di diritto cantonale, segnatamente dall'art. 39
cpv. 1 RDS, quesito sul quale è peraltro essenzialmente fondato il giudizio
contestato. Il presente gravame non concerne quindi - neppure indirettamente
- l'applicazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 3 LPar, di modo
che, essendo escluso il ricorso di diritto amministrativo (cfr. DTF 124 I 223
consid., 1a/dd), solo il ricorso di diritto pubblico entra in linea di conto
nel caso specifico (art. 84 cpv. 2 OG).

1.2  Il Municipio ha presentato il gravame in nome del Comune: come già
rilevato dal Tribunale federale, in vertenze di carattere amministrativo una
simile competenza di rappresentanza gli spetta anche senza autorizzazione del
legislativo (DTF 116 Ia 252 consid. 2 e rinvii).

1.3  La sentenza impugnata costringe il Comune ricorrente, quale datore di
lavoro di impiegate comunali, ad aumentare il loro trattamento salariale e lo
tocca pertanto nella sua qualità di detentore del pubblico potere. Sotto il
profilo dell'art. 88 OG, è quindi legittimato ad invocare una lesione della
propria autonomia. Sapere se questa sussista e sia stata disattesa è una
questione di merito, non di legittimazione (DTF 129 I 410 consid. 1.1; 128 I
3 consid. 1c e rispettivi rinvii). La tempestività del ricorso è pacifica
(art. 89 cpv. 1 OG) e la sentenza impugnata è finale ai sensi dell'art. 87 OG
(cfr. art. 68 LOrd). Il ricorso è pertanto, sotto gli accennati profili,
ammissibile.

2.
2.1 Giusta l'art. 50 cpv. 1 Cost., l'autonomia comunale è garantita nella
misura prevista dal diritto cantonale. Questa disposizione conferma di
massima la giurisprudenza, formatasi sotto il dominio della precedente
Costituzione e alla quale ci si può quindi riferire (cfr. DTF 128 I 3 consid.
2a), secondo cui spetta ai Cantoni stabilire se e in che misura i Comuni
beneficiano di autonomia. Per consolidata prassi un Comune beneficia di
un'autonomia tutelabile in quelle materie che la legislazione cantonale non
regola in modo esaustivo, ma lascia in tutto o in parte all'ordinamento del
Comune, conferendogli una notevole libertà di decisione. Non importa, a
questo riguardo, che la materia ove il Comune pretende di essere autonomo sia
regolata dal diritto federale, cantonale o comunale. Decisiva è la latitudine
dell'autonomia assicurata al Comune, nella materia specifica, dalla
costituzione o dalla legislazione cantonale (DTF 129 I 410 consid. 2.1 e
riferimenti).

2.2 Quando il ricorso con cui si invoca la violazione dell'autonomia comunale
è fondato su norme di diritto costituzionale, il Tribunale federale esamina
liberamente la decisione impugnata; esso restringe invece la sua competenza
all'arbitrio per quelle di rango inferiore, l'apprezzamento delle prove e la
constatazione dei fatti rilevanti (DTF 129 I 410 consid. 2.3 e rinvii).

3.
3.1 Secondo l'art. 16 cpv. 2 Cost./TI il Comune è autonomo nei limiti della
costituzione e delle leggi. Questo principio è espresso anche all'art. 1
della legge organica comunale del Cantone Ticino, del 10 marzo 1987 (LOC). In
materia scolastica, l'art. 1 cpv. 1 e 2 della legge sulla scuola, del 1°
febbraio 1990 (LSc) stabilisce che la scuola pubblica è un'istituzione
educativa al servizio della persona e della società, istituita e diretta dal
Cantone con la collaborazione dei Comuni. Le competenze specifiche delle
autorità e degli organi comunali sono definite dalla legge medesima o dalle
leggi speciali (art. 9 cpv. 2 LSc). Secondo l'art. 52 LSc il rapporto
d'impiego dei docenti delle scuole cantonali e comunali è disciplinato dalla
legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15
marzo 1995 (LOrd; cfr. pure art. 1 cpv. 1 lett. b della medesima). Per i
docenti delle scuole comunali, la nomina e l'incarico sono di competenza del
Municipio (art. 2 cpv. 1 lett. b LOrd combinato con l'art. 7 cpv. 1 lett. a
della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 7
febbraio 1996, LSIE), che vengono conferiti in conformità a quanto stabilito
dalla già citata legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti; quest'ultima contiene anche le relative norme concernenti la loro
assunzione (art. 8 cpv. 1 LSIE). Per i docenti titolari delle scuole
dell'infanzia e delle scuole elementari e per i docenti di sostegno
pedagogico, lo stipendio è a carico dei Comuni e dei consorzi e viene
sussidiato dal Cantone in base alla legge sulla compensazione intercomunale e
secondo specifici criteri (art. 12 cpv. 1 LSIE e art. 34 della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 5 novembre 1954,
LStip). La pianta e la classificazione degli impiegati dello Stato e dei
docenti viene invece stabilita dal Consiglio di Stato (art. 1a LStip). In
altre parole, la classificazione dei docenti (cfr. Regolamento concernente le
funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato, del 17 febbraio
2004, segnatamente alla rubrica "Ufficio delle scuole comunali"), le classi
di stipendio, i supplementi e le indennità da loro percepiti (art. 2 LStip;
cfr. pure l'art. 39 RDS), così come l'orario lavorativo e la definizione
dell'onere di lavoro (art. 78 e 79 cpv. 1 Lord e art. 3 LSc; cfr. pure art.
21 e 37 cpv. 3 LSIE, art. 39 cpv. 1 del rispettivo regolamento di
applicazione, RALSIE) sono fissati dalla normativa cantonale, la quale in
proposito è dettagliata, completa e contiene criteri vincolanti. Per quanto
concerne in particolare il trattamento salariale, segnatamente per quanto
concerne il minimo e il massimo nonché l'aumento annuo di ogni classe di
stipendio (cfr. art. 3 LStip), gli eventuali supplementi ed indennità
percepiti, i Comuni ticinesi non sono quindi abilitati a scostarsi dalla
legge cantonale determinante.
Da quanto testé esposto discende che sebbene i docenti e le docenti di scuola
dell'infanzia siano degli impiegati comunali, i criteri per determinare la
loro retribuzione sono esaurientemente disciplinati dal diritto cantonale: in
proposito i Comuni non fruiscono di autonomia tutelabile.

3.2  Nel caso concreto il Comune ricorrente invoca una lesione della propria
autonomia, in quanto la competenza comunale di istituire o meno una refezione
scolastica sarebbe stata misconosciuta dalla Corte cantonale. È vero che in
ambito scolastico, come peraltro già riconosciuto dal Tribunale federale, le
competenze dei Comuni ticinesi si riferiscono tra l'altro all'organizzazione
delle refezioni (cfr. sentenza 1P.6/1999 del 4 maggio 1999 pubblicata in:
RDAT 1999 II n. 18 pag. 62 e segg.) che, per quanto riguarda le scuole
dell'infanzia, i Municipi sono comunque di regola chiamati ad istituire (art.
37 cpv. 1 LSIE). Sennonché in concreto non è in discussione la questione di
sapere se il Comune ricorrente deve organizzare o meno una refezione
scolastica, incaricando o meno i docenti e le docenti della relativa
attività. Oggetto del contendere è invece il quesito di sapere se la
normativa cantonale che disciplina il trattamento salariale dei docenti e
delle docenti di scuola dell'infanzia con refezione disattenda il principio
della parità di trattamento sancito dall'art. 8 cpv. 1 Cost. se si effettua
un confronto con la retribuzione salariale dei docenti e delle docenti di
scuola dell'infanzia senza refezione. Quesito, sia rilevato di transenna, che
è stato risolto dalla Corte cantonale mediante l'applicazione a livello
cantonale di un criterio uniforme di determinazione dello stipendio, valevole
nei confronti di tutti i docenti di scuola dell'infanzia. Orbene, come già
accennato in precedenza, la retribuzione dei e delle docenti di scuola
dell'infanzia è disciplinata in modo esaustivo dal diritto cantonale ed al
riguardo i Comuni non fruiscono di autonomia tutelabile.

3.3  Dalle premesse considerazioni discende che siccome non si ravvisa, per
quanto concerne l'oggetto del contendere, alcuna autonomia comunale,
un'eventuale violazione della medesima risulta esclusa d'acchito. Non occorre
quindi dirimere il merito della controversia. Visto quanto precede, il
ricorso va respinto.

4.
4.1 Con l'evasione dell'impugnativa, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

4.2  Visto l'esito del ricorso, le spese processuali vanno poste a carico del
Comune ricorrente, che nella vertenza vanta chiaramente interessi pecuniari
(art. 156 cpv. 1 e 2 a contrario, 153 e 153a OG). Non si giustifica assegnare
ripetibili alle controparti, le quali non sono state invitate a presentare
osservazioni, né ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al rappresentante, rispettivamente alla patrocinatrice delle
parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino così come al Consiglio
di Stato del Cantone Ticino (per informazione).

Losanna, 5 ottobre 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: