Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.145/2004
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2P.145/2004 /viz

Sentenza del 25 novembre 2004
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Betschart, Hungerbühler, Müller, Yersin,
Merkli, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

X. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Franco Felder,

contro

Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

art. 27 e 49 Cost. (Decreto legislativo sul controllo delle tariffe di
smaltimento nelle discariche d'inerti),

ricorso di diritto pubblico contro il decreto legislativo adottato dal Gran
Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 19 aprile 2004.

Fatti:

A.
Il 12 settembre 2003 il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Divisione dell'ambiente, ha concesso alla X.________ SA l'autorizzazione per
la gestione della prima tappa della discarica per materiali inerti sul Comune
di Y.________, in zona Z.________. Al punto 3 del dispositivo venivano
fissate le tariffe di deposito (da fr. 9.-- a fr. 12.-- il metro cubo per il
materiale di scavo e da fr. 11.-- a fr. 14.-- il metro cubo per quello di
demolizione), valide fino al 31 dicembre 2004, ritenuto che dopo tale data le
stesse potevano essere riviste a seconda dell'evoluzione dei prezzi di
mercato nonché dei costi di gestione e costruzione della discarica. Al punto
8 veniva imposto il versamento di una garanzia bancaria di fr. 200'000.-- al
fine di garantire la buona esecuzione delle opere costruttive e di
sistemazione finale. Il 29 settembre successivo la X.________ SA ha impugnato
i suddetti punti 3 e 8 del dispositivo dinanzi al Consiglio di Stato
ticinese; la procedura è tuttora pendente.

B.
Il 19 aprile 2004 il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha
adottato il decreto legislativo sul controllo delle tariffe di smaltimento
nelle discariche d'inerti, del seguente tenore:
"Art. 1 Il Consiglio di Stato verifica periodicamente e può adeguare
d'ufficio le tariffe applicate nelle discariche per materiali inerti tenendo
conto segnatamente dei seguenti criteri:
a) i principi di causalità, dell'equivalenza, della copertura dei costi e
della trasparenza;
b) le prestazioni specifiche dell'esercente;
c) l'evoluzione dei costi;
d) la possibilità di realizzare equi benefici.
Art. 2 Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate al
Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il
presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli
atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Art. 4 Il presente decreto legislativo verrà integrato nella LALAPmb al
momento della sua messa in vigore."
Il decreto, apparso nel Foglio ufficiale ticinese n. 33 del 23 aprile 2004, è
stato pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
n. 29 del 18 giugno 2004 ed è entrato in vigore il medesimo giorno.

C.
Il 2 giugno 2004 la X.________ SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale
un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che il decreto legislativo sia
annullato. Adduce, in sintesi, la violazione degli art. 27 e 49 Cost.
Chiamato ad esprimersi il Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del
Gran Consiglio, ha chiesto la reiezione del gravame. Nella replica del 9
agosto 2004 e nella duplica del 14 settembre successivo le parti si sono
confermate nelle loro richieste.

D.
Con decreto presidenziale del 24 giugno 2004 è stata accolta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II
225 consid. 1, 453 consid. 2; 129 III 107 consid. 1 e rispettivi richiami).

1.1 Il presente ricorso di diritto pubblico, anche se prematuro poiché
proposto prima della pubblicazione del decreto contestato nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi è, conformemente alla prassi,
ammissibile alla luce dell'art. 89 cpv. 1 OG (DTF 125 II 440 consid. 1b; 106
Ia 396 consid. 1).

1.2 Il decreto impugnato, limitando l'esercizio dell'attività economica della
ricorrente, la colpisce nei suoi interessi giuridicamente protetti: la sua
legittimazione ad agire è quindi pacifica e non dà adito a dubbi (art. 88
OG).

1.3 Giusta l'art. 90 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve soddisfare
rigorosamente determinati requisiti di forma: oltre alla designazione del
decreto o della decisione impugnati (lett. a), esso deve contenere le
conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella
concisa dei diritti costituzionali o della norma giuridica che si pretendono
violati, specificando in che cosa consista la violazione (lett. b).
Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente
sulle censure sollevate dal ricorrente, a condizione che esse siano
sufficientemente sostanziate (DTF 129 III 626 consid. 4; 117 Ia 412 consid.
1c e rispettivi riferimenti). È alla luce di questi principi che dev'essere
vagliata la presente impugnativa.

2.
La ricorrente si richiama in primo luogo alla preminenza del diritto federale
sancita dall'art. 49 cpv. 1 Cost. Sostiene che l'art. 31c della legge
federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)
affida l'eliminazione dei rifiuti della costruzione in modo inderogabile
all'economia privata. Il decreto querelato, il quale interviene nel gioco
della libera concorrenza dell'economia privata, sarebbe quindi incompatibile
con tale disposto. A suo parere, il Cantone non sarebbe abilitato ad
intervenire nemmeno nell'ipotesi in cui il mercato fosse turbato da gestori
di discariche aventi una posizione dominante o che praticassero prezzi
abusivi, eventualità che essa comunque contesta. Queste situazioni sarebbero
infatti rette in modo esclusivo dalla legge federale del 6 ottobre 1995 sui
cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart; RS 251) e dalla legge
federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS
942.20). La ricorrente lamenta inoltre la violazione delle citate normative
in quanto il decreto litigioso, invece di riferirsi alle autorità federali
ivi menzionate, designa il Tribunale cantonale amministrativo quale autorità
di ricorso.

2.1 Per il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49
cpv. 1 Cost.), che costituisce un diritto costituzionale individuale, i
Cantoni non sono autorizzati a legiferare nelle materie disciplinate
esaustivamente dal diritto federale; negli altri campi possono emanare norme
giuridiche che non violino né il senso né lo spirito del diritto federale e
non pregiudichino la sua realizzazione. Chiamato a pronunciarsi sull'asserita
violazione della citata norma, il Tribunale federale esamina con piena
cognizione la compatibilità del disposto cantonale con il diritto federale
(DTF 130 I 279 consid. 2.2 e numerosi rinvii).

2.2 L'art. 31c LPAmb disciplina il regime di smaltimento degli "altri
rifiuti", ossia, per opposizione al precedente art. 31b, dei rifiuti che non
sono urbani. Tra questi vi sono i rifiuti edili, rispettivamente i materiali
inerti definiti dall'art. 9 dell'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10
dicembre 1990 (OTR; RS 814.600), che sono oggetto del decreto impugnato (cfr.
Messaggio del Consiglio federale concernente la modificazione della legge
federale sulla protezione dell'ambiente del 7 giugno 1993 [di seguito:
Messaggio] in: FF 1993 II 1213 segg., segnatamente pag. 1263-1264; Pierre
Tschannen in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2002, 2a ed., nota 8
all'art. 31c). Secondo l'art. 31c cpv. 1 LPAmb, lo smaltimento di questi
rifiuti incombe al detentore, il quale può incaricare terzi. Per "gli altri
rifiuti" il diritto federale non ha quindi instaurato un monopolio statale,
come per lo smaltimento dei rifiuti urbani (cfr. art. 31b cpv. 1 LPAmb) e
lascia questo compito all'economia privata (Tschannen, op. cit., nota 10
all'art. 31c). L'art. 31c cpv. 2 LPAmb impone tuttavia ai Cantoni di
facilitarne se necessario lo smaltimento con provvedimenti adeguati, in
particolare definendo comprensori di raccolta. Premesse queste considerazioni
la fondatezza della censura d'incostituzionalità dipende quindi dalla
compatibilità o meno della disciplina ticinese con questa norma federale.

2.3 Dal Messaggio del Consiglio federale risulta che l'art. 31c cpv. 2 LPAmb
consente ai Cantoni d'intervenire sia per creare le condizioni necessarie
affinché l'economia privata possa svolgere il suo ruolo nel campo
dell'eliminazione degli "altri rifiuti" sia per evitare che si creino
posizioni di monopolio a favore dei gestori delle discariche. Tra le misure
possibili è menzionata, oltre alla definizione di comprensori di raccolta
prevista espressamente dalla normativa federale, la stipulazione di contratti
che regolino i diritti e i doveri delle imprese e dei loro clienti; è poi
ritenuto opportuno che questi contratti trattino "anche le questioni
concernenti i prezzi, il diritto dell'autorità di controllare la contabilità
e di essere consultata" (cfr. Messaggio, pag. 1264). La possibilità per i
Cantoni di controllare i prezzi, in particolare d'imporre delle tariffe, è
ammessa nel suo principio anche da Jean-Baptiste Zufferey (Les matériaux
d'excavation et les déblais non pollués: pour une élimination qui réconcilie
environnement et économie, in: Droit de la construction, 4/1998, pag. 111 e
segg., in part. pag. 116 n. 4; cfr. anche il parere del medesimo autore del 3
dicembre 2003, doc. M, prodotto dalla ricorrente).
Il decreto impugnato, con il quale il legislatore ticinese pone le basi per
la verifica e l'adeguamento delle tariffe delle discariche per materiali
inerti, s'inserisce pertanto nel quadro normativo che l'art. 31c LPAmb ha
delegato ai Cantoni ed è compatibile con il diritto federale. Ciò è
sufficiente per concludere che esso non disattende l'art. 49 cpv. 1 Cost.

2.4 Come rilevato in precedenza, la ricorrente ritiene che l'art. 49 Cost.
sia violato anche perché eventuali abusi di mercato potrebbero essere
corretti soltanto applicando due altre leggi federali, ossia la legge
federale sui cartelli e quella sulla sorveglianza dei prezzi. Sennonché
l'unico disposto che menziona e commenta in modo sufficiente (art. 90 cpv. 1
lett. b OG) è l'art. 3 cpv. 1 LCart. Afferma che il Cantone Ticino non
potrebbe appoggiarvisi perché, da un lato, il decreto impugnato non fissa un
regime dei prezzi di carattere statale e, dall'altro, le imprese che
gestiscono le discariche non eseguono compiti pubblici.
Questi argomenti, infondati, vanno respinti. La norma citata definisce
infatti unicamente il campo di applicazione della legge federale sui cartelli
(DTF 129 II 497 consid. 2.4 in fine): essa non delimita affatto competenze
materiali federali e cantonali. L'art. 3 cpv. 1 LCart preclude in effetti
l'applicazione della legge laddove i legislatori federale o cantonale hanno
voluto restringere la concorrenza per determinati beni o servizi, le
restrizioni cantonali dovendo beninteso rientrare nella sfera di competenza
legislativa cantonale e rispettare il diritto superiore, in particolare la
libertà economica (DTF 129 II 497 consid. 3.3.4; Pierre Tercier, Le nouveau
droit des cartels in: La nuova legge sui cartelli, Commissione ticinese per
la formazione permanente dei giuristi (CFPG) n. 22/1999, Lugano, pag. 32 e
seg.; Roger Zäch, Das neue schweizerische Kartellgesetz, Zurigo 1996, pag.
8).

2.5 Infine, è ugualmente infondata la censura secondo cui sarebbe
incompatibile con il diritto federale la via di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo istituita dal decreto litigioso. Le norme
procedurali menzionate dalla ricorrente, ossia gli art. 18 e segg. LCart,
segnatamente gli articoli da 39 a 41 LCart, regolamentano l'intervento della
Commissione della concorrenza ed i rimedi giuridici contro le decisioni che
essa pronuncia. Orbene, queste procedure non hanno nulla a vedere con il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo instaurato dal decreto in esame
contro le decisioni che il Consiglio di Stato ticinese prenderà in materia di
tariffe applicabili nelle discariche per materiali inerti.

3.
La ricorrente fa poi valere una violazione dell'art. 27 Cost., il quale
garantisce la sua libertà economica, rispettivamente degli art. 36 e 94 cpv.
4 Cost. che regolano le condizioni alle quali sono ammissibili per il  primo,
restrizioni, e per il secondo, deroghe, alla suddetta libertà. Afferma che il
decreto contestato non poggerebbe su di una base legale, non perseguirebbe
interessi pubblici sufficienti e sarebbe sproporzionato.

3.1 Come illustrato in precedenza la facoltà dei Cantoni di controllare i
prezzi praticati nelle discariche di materiali inerti è prevista nel suo
principio dall'art. 31c LPAmb. Le critiche d'incostituzionalità del decreto
adottato dal Gran Consiglio ticinese si riferiscono pertanto indirettamente
al diritto federale su cui poggia. Esse si scontrano quindi con l'art. 191
Cost., in forza del quale le leggi federali sono determinanti per il
Tribunale federale. Per analogia con quanto accade con le cosiddette
ordinanze dipendenti del Consiglio federale, questa Corte può esaminare
soltanto se il decreto legislativo cantonale rispetti i limiti posti dalla
delega del legislatore federale (DTF 128 II 112 consid. 9b; Jean-François
Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo 2003, note 12 a 14 all'art.
190; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. I, Berna 2000, pag. 657 a 659). È sotto questa riserva che vanno
esaminate le censure ricorsuali.

3.2 La ricorrente ammette che il decreto impugnato costituisce una base
legale nel senso dell'art. 36 cpv. 1 Cost. Asserisce però che, trattandosi di
una misura di politica economica che interferisce sulla libera concorrenza e
deroga al principio della libertà economica, l'art. 94 cpv. 4 Cost.
imporrebbe una base costituzionale, la quale mancherebbe nel caso specifico.
Sennonché, come il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare, l'art.
94 Cost. fissa gli scopi che devono essere perseguiti dai poteri pubblici e
si rivolge al legislatore. Salvo eccezioni non realizzate in concreto, la
ricorrente non può pertanto appellarsi al citato disposto come se fosse una
norma che le garantirebbe diritti costituzionali (cfr. sentenza inedita
2P.134/2003 del 6 settembre 2004, consid. 5.2): in proposito la sua
argomentazione sfugge ad un esame di merito.
A titolo abbondanziale va comunque osservato che la ricorrente ha ragione
quando afferma che il controllo dei prezzi costituisce una misura di
carattere economico (cfr. Zufferey, op. cit., nota 4 pag. 116). Sono di
questa natura anche altre misure che i Cantoni possono adottare in esecuzione
dell'art. 31c cpv. 2 LPAmb quale, ad esempio, la definizione di comprensori
di raccolta prevista espressamente da detto disposto, che restringe la
libertà contrattuale e può perfino condurre alla creazione di monopoli
privati garantiti dallo Stato (cfr. Messaggio, pag. 1264; Tchannen, op. cit.,
note 20 e 21 all'art. 31c). Il mandato costituzionale per questi interventi,
che intaccano la libertà economica, è verosimilmente contenuto implicitamente
(cfr. Aubert/Mahon, op. cit., n. 21 all'art. 94; Auer/Malinverni/Hottelier,
op. cit., vol. II, n. 669) nell'art. 74 Cost., il quale attribuisce alla
Confederazione la competenza generale per legiferare in materia di protezione
dell'ambiente; basti pensare che il legislatore federale ha creato un
monopolio statale per lo smaltimento dei rifiuti urbani (art. 31b LPAmb). Non
occorre tuttavia in concreto approfondire questi temi.

3.3 La ricorrente sembra sostenere che il legislatore cantonale avrebbe
oltrepassato il quadro della delega federale indicando, tra i criteri da
prendere in considerazione nella verifica e nell'adeguamento delle tariffe,
il principio di causalità, allorché, a suo parere, il diritto federale
considererebbe soltanto un imprecisato principio della detenzione. La
critica, ancorché poco comprensibile, è manifestamente infondata. Il
principio di causalità è ancorato infatti nell'art. 74 cpv. 2 Cost., il quale
prevede che i costi di rimozione degli effetti nocivi o molesti per
l'ambiente sono a carico di chi li causa. Detto principio è ripreso all'art.
2 LPAmb ed è esplicitato all'art. 32 cpv. 1 LPAmb il quale, per quanto
concerne l'eliminazione dei rifiuti, pone i costi a carico del detentore.
Orbene, questa regola vale per lo smaltimento sia dei rifiuti urbani sia
degli "altri rifiuti" (cfr. Messaggio, pag. 1265).

3.4 Sempre con riferimento alla questione della base legale la ricorrente si
diffonde su asserite difficoltà d'interpretazione concernenti i destinatari e
il tipo di rifiuti colpiti dal decreto impugnato, il principio della
copertura dei costi e gli equi benefici consentiti ai gestori delle
discariche. Questi argomenti sono privi di pertinenza. La normativa cantonale
va interpretata alla luce del diritto federale da cui deriva. Orbene
quest'ultimo definisce chiaramente sia la nozione di discarica (cfr. art. 3
cpv. 5 OTR) sia i rifiuti che sono autorizzati nelle discariche per materiali
inerti (cfr. OTR, allegato 1 n. 1, 11 e 12). Per il resto la ricorrente si
limita ad ipotizzare disparità e ingiustizie che potrebbero essere commesse.
Si tratta quindi di questioni che non possono essere valutate ora in modo
astratto, ma che potranno, se del caso, essere vagliate nell'ambito di
gravami presentati contro atti concreti di applicazione del decreto
legislativo.

4.
A parere della ricorrente la restrizione della libertà economica imposta ai
gestori delle discariche sarebbe priva d'interesse pubblico e sproporzionata.
Essa afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità cantonali,
non vi sarebbe in Ticino una situazione di monopolio di fatto o di abuso di
posizione dominante da parte sua o di altri gestori, motivo per cui non vi
sarebbe nemmeno la necessità di adottare un provvedimento estremo come
l'imposizione dei prezzi. Nell'ipotesi in cui una simile misura fosse invece
necessaria, occorrerebbe allora attenuarne gli effetti negativi obbligando i
detentori a depositare i rifiuti nelle discariche situate in una zona
determinata.

4.1 Come già esposto, la facoltà dei Cantoni d'intervenire sui prezzi è
voluta dal diritto federale. L'interesse pubblico di un intervento del genere
è d'altronde ovvio, dal momento che prezzi troppo alti possono di fatto
spingere i detentori a sbarazzarsi dei loro rifiuti senza utilizzare le
discariche previste dalla legge. È vero che, come osserva la ricorrente, i
gestori di queste infrastrutture potrebbero rinunciare all'esercizio se
dovessero vedersi diminuire eccessivamente le possibilità di guadagno.
Scompensi simili non priverebbero però d'interesse il controllo dei prezzi;
obbligherebbero tutt'al più il Cantone, che ha una responsabilità sussidiaria
in questo campo, ad occuparsi direttamente dei compiti legati allo
smaltimento dei rifiuti che l'economia privata non sarebbe più in grado di
assumere (cfr. Messaggio, pag. 1253 e 1264 seg.; Tschannen, op. cit., n. 11 e
17 all'art. 31c).

4.2 Il legislatore federale ha lasciato ai Cantoni un largo margine di
apprezzamento nella scelta dei provvedimenti idonei a risolvere in modo
ecologico il problema dei rifiuti (cfr. Messaggio pag. 1264 seg.; Tschannen,
op. cit., n. 18 all'art. 31c). Uno di questi provvedimenti è la definizione
di comprensori di raccolta obbligatori nel senso dell'art. 31c cpv. 2 LPAmb,
a cui allude la ricorrente. Il controllo dei prezzi può, ma non deve
necessariamente andare di pari passo. Esso non è nemmeno subordinato
all'accertamento di una posizione dominante acquisita da uno o più gestori.
Anzi, come illustrato in precedenza (cfr. consid. 3.2), il legislatore era
anche consapevole che erano proprio questi provvedimenti demandati ai Cantoni
che potevano condurre a delle situazioni di monopolio di fatto (cfr.
Messaggio, pag. 1264).
Le altre censure concernenti la proporzionalità si riferiscono ancora
all'applicazione futura del decreto impugnato, il quale istituisce unicamente
il principio della verifica e dell'adeguamento dei prezzi da parte del
Consiglio di Stato. Come già spiegato, l'esame concreto del carattere
proporzionato o eccessivo dei prezzi - se del caso di una forchetta di prezzi
- potrà essere effettuato soltanto quando l'esecutivo cantonale attuerà la
volontà del legislatore. In proposito il ricorso si rivela pertanto
irricevibile.

5.
Ne segue che il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è
ammissibile, dev'essere respinto.

6.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si
concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato, per
sé e in rappresentanza del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino.

Losanna, 25 novembre 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: