Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.133/2004
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2P.133/2004 /biz

Sentenza del 7 marzo 2005
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
B.________,
A.C.________ e B.C.________,
ricorrenti,

contro

Comune di Bioggio, rappresentato dal Municipio,
6934 Bioggio,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via Bossi 3, 6901 Lugano.

contributi provvisori di costruzione per opere
di canalizzazione e depurazione delle acque,

ricorso di diritto pubblico contro le decisioni LALIA 84/2002 e LALIA 85/2002
emesse il 20 aprile 2004
dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con risoluzione del 19 aprile 1999 il Consiglio comunale di Bioggio ha
adottato il piano generale di smaltimento (PGS), in sostituzione del piano
generale delle canalizzazioni (PGC) in vigore dal 1972. Nel contempo ha
autorizzato il prelievo di contributi di costruzione nella misura del 70% del
costo delle sole opere compiute e da compiersi dopo il 1994. Il Municipio di
Bioggio ha quindi inoltrato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino
un'istanza di esonero dal prelievo dei citati contributi per le
infrastrutture realizzate tra il 1975 e il 1993 incluso. Il PGS è stato
approvato dal Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria
e dell'acqua, il 7 marzo 2000. L'istanza di esonero è stata invece respinta
dal Consiglio di Stato il 27 giugno 2000. Il Municipio ha quindi ridefinito i
dati di calcolo e, il 5 marzo 2001, il Consiglio comunale, dopo aver deciso
di dedurre dal piano finanziario i costi delle opere consortili e le spese
per le opere eseguite nel 1978, ha autorizzato il prelievo di contributi
provvisori di costruzione nella misura del 60% della spesa residua, con una
percentuale del 1.43% sul valore di stima. Dopo di che il Municipio ha dato
avvio alla procedura per l'imposizione dei contributi provvisori di
costruzione degli impianti comunali di canalizzazione e di depurazione delle
acque, in virtù degli art. 96 e segg. della legge ticinese del 2 aprile 1975
d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8
ottobre 1971 (LALIA). Esso ha quindi pubblicato, durante il periodo dal 18
febbraio al 19 marzo 2002, il prospetto dei contributi, inviando nel contempo
ad ogni singolo proprietario interessato un estratto del medesimo.

B.
All'epoca A.________ era proprietario della parcella xxx, mentre A.C.________
e B.C.________ erano comproprietari in ragione di ½ ciascuno della parcella
yyy. Per questi fondi il Municipio di Bioggio ha stabilito l'ammontare dei
contributi provvisori a fr. 2'550.55, rispettivamente a complessivi fr.
4'886.90. I reclami presentati contro queste decisioni sono stati respinti
con due decisioni del 20 agosto 2002. Le decisioni sono quindi state
confermate su ricorso dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino con
due sentenze del 20 aprile 2004.

C.
Il 19 maggio 2004 A.C.________ e B.C.________, quali usufruttuari, e
B.________, come nuovo proprietario del fondo yyy, nonché A.________, hanno
presentato dinanzi al Tribunale federale un unico ricorso di diritto
pubblico. Rimproverano alla Corte cantonale di non aver tenuto conto delle
problematiche particolari della loro situazione e, richiamandosi ad un
giudizio del Consiglio di Stato del 9 aprile 1991, adducono che non possono
essere allacciati alla rete comunale delle fognature e, di conseguenza, che
non possono essere chiamati a pagare i contributi esatti. In via subordinata
domandano che il Municipio sia invitato a proporre un'altra soluzione
sostenibile dal profilo finanziario affinché possano allacciarsi. Infine
chiedono la sospensione del pagamento per un servizio non ricevuto ed
asseriscono che un'ipoteca legale giusta l'art. 107 LALIA non può essere
accesa per contributi provvisori.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione ticinese si è
riconfermato nei motivi della sentenza impugnata e ne ha domandato la
conferma, mentre il Municipio di Bioggio ha chiesto la reiezione in ordine e
nel merito del gravame.

D.
Con decreto presidenziale del 1° giugno 2004 è stata respinta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e
richiami).

1.1 L'atto querelato è una decisione di ultima istanza cantonale (art. 104
cpv. 1 LALIA), impugnabile mediante ricorso di diritto pubblico fondato sulla
pretesa violazione di norme costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). Detto
rimedio è stato in concreto presentato tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG).

1.2 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto
pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni
che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio
generale. La circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede
cantonale è irrilevante (DTF 123 I 279 consid. 3b; 121 I 267 consid. 2).
Questo rimedio è quindi aperto solamente a chi è toccato dal provvedimento
nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti (DTF 126 I 81 consid.
3b; 116 Ia 177 consid. 3a).
La legittimazione di A.________, proprietario colpito in maniera diretta nei
suoi interessi giuridicamente protetti, è pacifica e non dà adito a dubbi.
Per quanto li concerne A.C.________, B.C.________ ed B.________ si limitano a
presentarsi quali usufruttuari, rispettivamente proprietario del fondo yyy,
senza fornire alcuna delucidazione sulle modalità del trapasso di proprietà
(dalla sentenza contestata risulta che A.C.________ e B.C.________ erano i
proprietari del fondo in questione) né spiegazioni riguardo all'usufrutto, di
cui ora dichiarano di godere. Sennonché, giusta l'art. 97 LALIA sono soggetti
all'imposizione il proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti
dall'opera (lett. a) e il titolare di diritti reali limitati che ritrae
dall'opera un incremento di valore del suo diritto (lett. b). Nel caso
concreto, a prima vista, tutti i ricorrenti sembrano quindi essere
legittimati ad agire. Non occorre tuttavia approfondire il quesito, dato che,
per i motivi esposti di seguito, il gravame, in quanto ammissibile, va
comunque respinto.

1.3 Eccettuati casi qui non realizzati, il ricorso di diritto pubblico ha
funzione meramente cassatoria. In quanto i ricorrenti chiedono più del
semplice annullamento della decisione impugnata, il gravame è inammissibile
(DTF 129 I 129 consid. 1.2.1; 126 II 377 consid. 8c e riferimenti).

1.4 I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di non aver indicato i
termini e le vie di ricorso. A torto. Al riguardo va ricordato che il ricorso
di diritto pubblico non comporta una semplice continuazione della procedura
cantonale, ma costituisce un rimedio di diritto indipendente e straordinario
che apre una nuova procedura, volta a far esaminare se la decisione
dell'ultima istanza cantonale, di per sé definitiva, violi i diritti
costituzionali dei cittadini (DTF 118 III 37 consid. 2a e riferimenti).

2.
Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione. Il
ricorrente deve indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti costituzionali
o le norme giuridiche che pretende lesi e deve spiegare in cosa consiste la
violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sul cosiddetto "principio
dell'allegazione" in generale cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). In altri
termini, il ricorso deve sempre contenere una chiara ed esauriente
motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, e in quale misura, la
decisione impugnata lede i diritti costituzionali invocati dalla parte
ricorrente (DTF 110 Ia 1 consid. 2a; cfr. pure DTF 127 I 38 consid. 3c; 126 I
235 consid. 2a; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b
e rinvii). Il ricorrente non può semplicemente affermare che il giudizio
impugnato sarebbe arbitrario o limitarsi a formulare una critica generica o
di carattere appellatorio, come se il Tribunale federale fosse un'istanza
abilitata a rivedere liberamente il fatto e il diritto e a ricercare la
corretta interpretazione e applicazione della normativa cantonale (DTF 107 Ia
186 consid. 2b). Egli deve indicare in modo compiuto e preciso quali norme o
principi generali del diritto sono stati applicati in modo manifestamente
errato, oppure non sono stati applicati, e specificare perché l'atto
impugnato è palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione
effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il
sentimento di giustizia ed equità (sulla nozione di arbitrio, cfr. DTF 127 I
54 consid. 2b, 60 consid. 5a e relativi riferimenti). La cognizione del
Tribunale federale è dunque limitata alle censure di natura costituzionale
esplicitamente sollevate dal ricorrente.

3.
3.1 I ricorrenti rimproverano al Tribunale di espropriazione di non aver
tenuto conto della problematica particolare del loro caso. Richiamandosi alla
decisione del Consiglio di Stato del 9 aprile 1991 (emanata quando era in
vigore il PGC) la quale, da un lato, annullava l'obbligo loro imposto di
allacciarsi alle canalizzazioni a monte dei loro fondi, siccome era prevista
all'epoca la costruzione di canalizzazioni a valle e un allacciamento alle
medesime risultava essere la soluzione la più convincente e, dall'altro, li
autorizzava ad utilizzare nel frattempo il loro pozzo perdente, gli
insorgenti sostengono che, tenuto conto del notevole dislivello, del lungo
tratto di distanza nonché dei costi eccessivi che dovrebbero sopportare, non
possono ora essere obbligati ad allacciarsi a monte (la canalizzazione a
valle essendo stata soppressa nel PGS vigente) e, di conseguenza, nemmeno a
versare contributi. Affermano di non ritrarre alcun incremento di valore
dall'opera comunale e fanno valere di aver dovuto effettuare importanti
investimenti per predisporre un'adeguata evacuazione delle acque sulla base
dell'allora vigente PGC mediante il pozzo perdente maggiorato imposto dal
Municipio.

3.2 In concreto è dubbio che una simile motivazione soddisfi le esigenze
poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. consid. 2). Quand'anche si volesse
da ciò prescindere, va osservato che le argomentazioni sollevate dai
ricorrenti sono prive di pertinenza. In primo luogo si rileva che dinanzi al
Tribunale di espropriazione essi si sono limitati a menzionare la situazione
particolare dei loro fondi, senza tuttavia sollevare precise censure in
proposito, i loro argomenti giuridici riferendosi manifestamente ad altri
quesiti specificatamente elencati. Essi non possono quindi formulare critiche
al riguardo (sull'argomento, cfr. DTF 118 III 37 consid. 2a). Ciò posto è
d'uopo innanzitutto osservare che il giudizio governativo prevedeva
unicamente una situazione transitoria: un allacciamento avrebbe comunque
dovuto essere effettuato non appena sarebbe stato costruito il tratto di
canalizzazione a valle dei fondi interessati. Occorre poi rammentare che
nella già citata decisione governativa del 9 aprile 1991 era stata
espressamente riservata la facoltà delle competenti autorità comunali di
modificare, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge determinante,
il proprio PGC, segnatamente di sopprimere dallo stesso il tratto di
canalizzazione previsto a valle dei fondi dei ricorrenti. Ciò che è stato
fatto quando, con risoluzione del 19 aprile 1999, il Consiglio comunale di
Bioggio ha adottato il PGS (in sostituzione del PGC), risoluzione che - come
rilevato dal Municipio nella propria risposta - i ricorrenti non hanno
tempestivamente contestato. È quindi invano che essi si richiamano alla
decisione governativa del 9 aprile 1991.

4.
4.1 Oggetto del contendere sono contributi provvisori di costruzione per opere
di canalizzazione e depurazione delle acque, cioè contributi mediante i quali
il proprietario fondiario deve compensare il vantaggio - cioè la possibilità
di collegare il proprio fondo alla rete comunale delle fognature - che deriva
per lui dalla costruzione degli impianti comunali di canalizzazione e di
depurazione delle acque. Giusta l'art. 96 cpv. 1 LALIA, il Comune deve
imporre contributi di costruzione per l'esecuzione degli impianti comunali
(cfr. anche l'art. 55 lett. c LALIA). I contributi dei proprietari devono
coprire i costi di costruzione della rete delle canalizzazioni in una misura
non inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo (art. 96 cpv. 2
LALIA). Soggetti all'imposizione sono il proprietario dei fondi serviti o che
possono essere serviti dall'opera e il titolare di diritti reali limitati che
ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto (art. 97 lett. a e
b LALIA). Incombe al Municipio delimitare il comprensorio d'imposizione (art.
98 LALIA) nonché prelevare i contributi, i quali possono essere provvisori (e
vengono calcolati, tra l'altro, sulla base del costo preventivo dell'opera,
cfr. art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA) oppure definitivi (e sono allora
calcolati, tra l'altro, sulla base del costo consuntivo dell'opera, cfr. art.
99a cpv. 1 prima frase LALIA). In entrambi i casi i contributi non possono
superare il 3% del valore di stima dei fondi (art. 99 cpv. 2 LALIA). A
garanzia del pagamento spetta al Comune un'ipoteca legale a carico del fondo
per cui il contributo è stato imposto, la cui iscrizione decade entro un anno
dal giudizio definitivo sull'importo del contributo (art. 107 cpv. 1 e 4
LALIA).

4.2 Come emerge dalla sentenza impugnata oggetto di disamina sono contributi
provvisori, i quali vengono percepiti prima della conclusione delle opere di
canalizzazione per consentirne il finanziamento e che sono calcolati sulla
base del costo preventivo ed in proporzione al valore ufficiale di stima,
ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del
valore di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto.
Non è invece in discussione l'obbligo in quanto tale di allacciarsi alla rete
comunale delle fognature, il quale - sia rilevato di transenna - è
imperativamente previsto dalla legislazione federale, segnatamente dagli art.
10 cpv. 1 lett. a ed 11 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale del 24
gennaio 1991 sulla protezione delle acque [LPAc; RS 814.20] quando, come in
concreto ed esposto di seguito, i fondi sono situati nella zona edificabile,
nonché dalla normativa cantonale determinante, cioè dall'art. 44 LALIA (cfr.
ugualmente l'art. 94 cpv. 2 lett. c LALIA).

4.3 Nel giudizio contestato i giudici cantonali, dopo aver rilevato che il
comprensorio imponibile corrispondeva ai limiti del PGS, il quale ricalcava
la zona edificabile del piano regolatore del Comune, hanno ricordato che il
principio dell'assoggettamento e il contributo come tali non erano
condizionati all'avvenuto compimento dell'opera né all'appartenenza del fondo
ad uno specifico bacino imbrifero e nemmeno all'allacciamento effettivo alla
canalizzazione. Essendo i contributi esigibili sin dall'inizio dei lavori
(art. 105 e 106 LALIA), occorreva ed era invece sufficiente che il fondo
appartenesse al comprensorio imponibile delimitato dal PGS. Secondo la Corte
cantonale, era parimenti irrilevante che un fondo fosse edificato o no,
siccome il valore di stima già considerava la sua peculiare natura, di modo
che non vi era motivo di attuare un'ulteriore distinzione riconducibile allo
sfruttamento dei terreni, fossero essi residenziali, industriali, artigianali
o prativi. I giudici ticinesi hanno poi precisato che le canalizzazioni non
servivano soltanto gli scarichi delle acque luride, bensì erano finalizzate
anche ad assorbire le acque meteoriche le quali potevano provenire da
semplici tettoie, superfici adibite a strada, posteggi o prati. Infine hanno
rilevato che le canalizzazioni non andavano costruite a seconda delle
sollecitazioni che in dato momento provenivano dalle proprietà allacciate o
che potevano essere allacciate, bensì dovevano tener conto della potenziale
raccolta di acque di scarico. Orbene, una simile argomentazione non appare
manifestamente insostenibile, anzi risulta provvista di fondamento oggettivo,
e va pertanto condivisa. Infatti non appare inficiata d'arbitrio l'opinione
secondo cui il principio dell'assoggettamento e il contributo come tali non
dipendono dall'allacciamento effettivo alla canalizzazione, poiché è
sufficiente che il fondo appartenga al comprensorio imponibile delimitato dal
PGS - ciò che è manifestamente il caso dei mappali dei qui ricorrenti - ma
corrisponde invero al tenore della normativa applicabile in concreto. Al
riguardo ci si può limitare a ricordare che i contributi litigiosi possono
essere prelevati, in via di principio, già al momento in cui il proprietario
ha la possibilità di allacciare il suo fondo alle infrastrutture, come emerge
peraltro chiaramente dal tenore dell'art. 97 LALIA: la circostanza che il
fondo sia allacciato o no non è quindi determinante. Infine, si può
aggiungere che nonostante l'esistenza del pozzo perdente, l'allacciamento
all'impianto collettivo fognante appare essere l'unico modo per garantire una
corretta depurazione delle acque e permette per di più di evitare eventuali
problemi dovuti, ad esempio, ad un cattivo funzionamento dell'installazione
privata.

4.4 Visto quanto precede, il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui
è ammissibile, dev'essere respinto.

5.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste in parti uguali a carico dei
ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG).
Al Comune resistente, il quale non si è fatto assistere da un avvocato, e ad
autorità vincenti non vanno accordate ripetibili per la sede federale (art.
159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, con
vincolo di solidarietà.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di Bioggio e al Tribunale di
espropriazione del Cantone Ticino.

Losanna, 7 marzo 2005

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: