Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.114/2004
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2P.114/2004 /viz

Sentenza del 17 dicembre 2004
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler e Müller,
cancelliere Bianchi.

X. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dagli avv. Giacomo Talleri e Massimo de'Sena,

contro

Y.________ SA,
patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati,
Municipio di Sorengo, 6924 Sorengo,
patrocinato dall'avv. Franco Ramelli,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 8, 9 e 29 Cost. (appalto pubblico/opere di canalizzazione e di
soprastruttura stradale),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza
del 9 marzo 2004 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 57 del 18 luglio
2003, il Municipio di Sorengo ha posto a concorso l'esecuzione di opere di
canalizzazione e di soprastruttura stradale nelle zone Campagna e Dobbie
(separazione delle acque chiare dalle acque scure e relativa pavimentazione).
Il capitolato d'appalto elencava la documentazione da allegare ed avvertiva
che la mancata presentazione con l'offerta anche di un solo documento
richiesto avrebbe comportato l'immediata esclusione dell'offerta stessa dal
concorso. Le ditte interessate erano invitate ad annunciarsi entro il 31
luglio 2003 e, ricevuti gli atti d'appalto entro il 22 agosto, avrebbero
dovuto inoltrare le offerte entro il 22 settembre seguente.
Il 26 agosto 2003 l'ingegnere consulente del comune ha inviato alle ditte che
avevano ritirato il capitolato un complemento agli atti d'appalto. Nel
medesimo si specificava che potevano venir eseguite da un subappaltante le
opere di canalizzazione oppure quelle di pavimentazione, ma non entrambe, e
si precisava che l'offerente doveva indicare il subappaltante, con le
relative opere affidategli, allegando un documento al capitolato d'appalto.

B.
Entro il termine di scadenza del concorso sono state inoltrate undici
offerte, fra cui quelle delle ditte X.________ SA e Y.________ SA. Nessuna
delle due ha specificato di voler ricorrere a subappaltanti.
Con scritto del 27 novembre 2003, l'ingegnere consulente ha chiesto alle
ditte concorrenti, in caso di subappalto delle opere di pavimentazione, di
fornire entro il 5 dicembre il nominativo della relativa impresa ed una serie
di documenti riguardo alla medesima. La Y.________ SA ha risposto che avrebbe
eseguito in proprio anche tali lavori, mentre la X.________ SA ha espresso
l'intenzione di subappaltarli, riservandosi la scelta tra cinque ditte e
producendo per ognuna la documentazione richiesta.

C.
Preso atto del rapporto di valutazione dell'ingegnere consulente, che
classificava al primo rango le due ditte citate con 539 punti ciascuna, con
decisione del 17 dicembre 2003 il Municipio di Sorengo ha aggiudicato i
lavori alla Y.________ SA per l'importo di fr. 1'148'376.80.
Impugnata dalla X.________ SA, la delibera è stata confermata dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 9 marzo 2004. Secondo la
Corte cantonale l'offerta di tale ditta andava in realtà esclusa poiché
sprovvista delle indicazioni sul subappalto al momento della sua
presentazione. Irrilevante era perciò il punteggio leggermente superiore
conseguito (539.148 a 538.640), così come la preferenza accordata
all'aggiudicataria sostanzialmente in base ad un criterio non preannunciato,
come il mancato ricorso a subappaltanti.

D.
Il 30 aprile 2004 la X.________ SA ha inoltrato al Tribunale federale un
ricorso di diritto pubblico, con il quale chiede l'annullamento della
sentenza cantonale. Censura la violazione degli art. 8, 9 e 29 Cost.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si è riconfermato nel
proprio giudizio, mentre il Municipio di Sorengo e la ditta aggiudicataria
hanno chiesto che il gravame, nella misura in cui fosse ammissibile, sia
respinto.

E.
Con decreto presidenziale del 26 maggio 2004 è stata accolta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo formulata nell'impugnativa.

Diritto:

1.
Proposto tempestivamente contro una decisione di natura finale fondata sul
diritto cantonale e resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 36
della legge ticinese del 20 febbraio 2001 sulle commesse pubbliche, LCPubb),
il ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile a livello federale,
è di principio ammissibile dal profilo degli art. 84 e segg. OG (DTF 125 II
86 consid. 3b).
Avendo partecipato senza successo alla procedura d'aggiudicazione, la
ricorrente dispone di un interesse giuridicamente protetto, ai sensi
dell'art. 88 OG, che le consente di sollevare, nell'ambito del citato
rimedio, censure riferite non soltanto al modo con il quale si è svolta la
procedura, ma anche al merito delle decisioni adottate dalla committente (DTF
125 II 86 consid. 4).

2.
2.1 In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico, il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il
diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dall'insorgente e
solo se le stesse sono sufficientemente sostanziate: il ricorso deve perciò
contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre
se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il
ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III
626 consid. 4; 129 I 185 consid. 1.6, 113 consid. 2.1). È anche alla luce di
questi principi che deve essere esaminata l'ammissibilità dell'impugnativa.

2.2 Nel caso specifico, la ricorrente incentra le proprie critiche sulla
mancanza di trasparenza del procedimento di concorso, sostenendo che
l'aggiudicazione è stata decisa in base ad un criterio non preannunciato
negli atti di gara, quale l'intenzione dei concorrenti di far capo, o meno, a
dei subappaltanti. La Corte cantonale si è invero espressa a questo
proposito; per le medesime ragioni invocate nel ricorso, ha in effetti
definito insostenibile la raccomandazione dell'ingegnere, seguita dalla
stazione appaltante, di privilegiare la ditta resistente perché prevedeva di
eseguire essa stessa le opere di pavimentazione. I giudici ticinesi hanno
tuttavia ritenuto irrilevante questa raccomandazione: in ogni caso
l'insorgente non poteva pretendere l'assegnazione dei lavori perché aveva
presentato un'offerta incompleta, che avrebbe quindi dovuto venir esclusa.

Le considerazioni ricorsuali vertono dunque, per l'essenziale, su una
questione che non è neppure litigiosa, dato che il punto di vista
dell'insorgente a tale riguardo coincide con quello del Tribunale
amministrativo. Queste critiche, che potevano semmai apparire giustificate
nell'ambito dell'impugnativa cantonale, costituiscono per di più delle nuove
allegazioni, inammissibili nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per
violazione del divieto d'arbitrio (DTF 129 I 74 consid. 4.6; 127 I 145
consid. 5c/aa; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde,
2a ed., Berna 1994, pag. 370).

La ricorrente si confronta quindi solo a tratti con le ragioni che hanno
determinato la reiezione del gravame in sede cantonale. Nella limitata misura
in cui contesta la sua esclusione, essa non illustra peraltro in maniera
veramente dettagliata e puntuale in che modo il giudizio impugnato sarebbe
lesivo dei diritti costituzionali che invoca. Considerato il particolare
rigore che s'impone dal profilo della motivazione del ricorso di diritto
pubblico, soprattutto quando viene fatta valere la disattenzione del divieto
d'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b), è quindi
perlomeno dubbio che il gravame risulti ammissibile. In ogni caso, la
questione può rimanere aperta, dal momento che l'impugnativa andrebbe
comunque respinta nel merito.

3.
3.1 La ricorrente ritiene innanzitutto che la tesi della sua esclusione
proceda da un'applicazione arbitraria degli art. 26 LCPubb e 31 del
regolamento di applicazione della LCPubb, del 1° ottobre 2001 (RLCPubb). La
prima norma prescrive che gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto in modo completo e tempestivo (cpv. 1) e che il committente esclude
dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali
rilevanti (cpv. 2). Il secondo disposto precisa poi che il capitolato
d'appalto deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte (cpv. 1) e
che eventuali allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente
all'offerta (cpv. 3).

3.1.1 Secondo la giurisprudenza, una decisione non è arbitraria, giusta
l'art. 9 Cost., per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella
adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo
è, invece, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un
chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di
giustizia e di equità. Di conseguenza, il Tribunale federale si scosta dalla
soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale solo se questa risulta del
tutto insostenibile o destituita di qualsiasi fondamento serio e oggettivo ed
inoltre quando il giudizio impugnato è arbitrario nel suo risultato e non
solo nella sua motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173
consid. 3.1).

3.1.2 La ricorrente sostiene di aver ottemperato ai suoi obblighi di
concorrente inoltrando il capitolato entro il 22 settembre 2003 e rispondendo
alla sollecitazione ulteriore dell'ingegnere del comune entro il 5 dicembre
seguente. Essa non contesta però di non aver fornito alcuna indicazione
sull'intenzione di subappaltare i lavori già al momento della presentazione
dell'offerta, malgrado le richieste in tal senso contenute nel complemento
agli atti d'appalto del 26 agosto 2003. È vero che l'oggetto della commessa e
le condizioni che disciplinano la gara vanno di principio definite in maniera
esaustiva nel bando di concorso e nella relativa documentazione (Vinicio
Malfanti, Principali novità introdotte dalla legge sulle commesse pubbliche,
in: RDAT I-2001 pag. 439 segg., in part. pag. 448). Tuttavia, considerati i
tempi e le modalità con cui, nel caso specifico, sono stati chiesti i
ragguagli complementari, non è perlomeno insostenibile ritenere che la
completezza delle offerte andava valutata pure in funzione dei medesimi. Lo
scritto supplementare del consulente del committente non lasciava infatti
spazio ad alcun equivoco interpretativo. Esso è inoltre stato inviato
soltanto pochi giorni dopo la trasmissione degli atti di gara - avvenuta
entro il 22 agosto ai concorrenti che si erano annunciati entro il 31 luglio
- e quasi un mese prima della scadenza del concorso. La trasparenza del
procedimento e le opportunità di successo dei singoli offerenti non ne sono
dunque state realmente pregiudicate.

Ammessa l'assenza d'arbitrio nel giudicare incompleta l'offerta della
ricorrente, non risulta poi infondato concludere che la lacuna in questione
ne imponesse l'esclusione. Tale conseguenza, oltre che espressamente prevista
dal capitolato, deriva in effetti da un'applicazione senza dubbio ragionevole
dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb. Vista la quantità di miscela bituminosa
necessaria per la pavimentazione e l'importanza certamente non trascurabile
di queste opere per rapporto al complesso dei lavori, era in effetti lecito
considerare l'offerta carente su un aspetto rilevante e, di riflesso,
l'esclusione rispettosa del principio di proporzionalità.

3.2 La ricorrente lamenta poi la violazione del principio della buona fede
(DTF 129 II 361 consid. 7.1, con numerosi riferimenti) in relazione alle
richieste supplementari rivoltele dall'ingegnere del committente il 27
novembre 2003. In pratica sostiene che questa comunicazione ulteriore avrebbe
in qualche modo legittimato il ricorso a dei subappaltanti, anche se una
simile modalità operativa fosse stata annunciata soltanto a questo stadio.

Secondo il Tribunale amministrativo, l'attribuzione di un effetto di
sanatoria alla controversa sollecitazione dell'ingegnere avrebbe disatteso il
principio della parità di trattamento e il divieto di modificare le offerte
dopo la loro apertura. Tali considerazioni non appaiono prive di pertinenza,
dal momento che determinati concorrenti, negligenti al momento dell'inoltro
dell'offerta, sarebbero stati riammessi a partecipare all'aggiudicazione al
pari di chi avrebbe per contro scrupolosamente osservato le prescrizioni di
gara. A ciò si aggiunga che quand'anche lo scritto del 27 novembre 2003
avesse potuto suscitare un'aspetta tiva legittima, non a torto l'offerta
della ricorrente poteva comunque apparire incompleta. Di fronte alla
richiesta di indicare il nominativo della ditta subappaltante, essa ha
infatti menzionato ben cinque imprese, tra cui avrebbe poi scelto
l'esecutrice effettiva dei lavori. In tal modo, l'insorgente non ha pertanto
fornito con la dovuta precisione tutti gli elementi determinanti per la
valutazione della sua offerta. In queste circostanze, poco importa sapere se
queste differenti opzio ni costituissero o meno delle varianti esecutive ai
sensi dell'art. 29 LCPubb. Non è neppure di rilievo accertare se la
ricorrente fosse stata in grado, al momento di presentare l'offerta, di
eseguire in proprio le opere di pavimentazione, né se abbia effettivamente
deciso di far capo a delle imprese esterne soltanto traendo spunto dal
controverso scritto. La censura non permette quindi di sovvertire il giudizio
di esclusione.

3.3 La ricorrente si richiama pure al principio di uguaglianza (DTF 130 I 65
consid. 3.6; 129 I 113 consid. 5.1, 265 consid. 3.2). Tale precetto
risulterebbe disatteso poiché tutti gli offerenti che hanno fornito la
documentazione richiesta in un secondo tempo dal consulente del committente
avrebbero dovuto venir esclusi dalla gara d'appalto. Visto che la commessa
non è stata attribuita a nessuno di questi concorrenti, la critica appare già
di primo acchito destituita di fondamento.

3.4 In virtù di quanto sin qui esposto, il giudizio impugnato, laddove
conclude che l'offerta della ricorrente avrebbe dovuto venir esclusa, non
appare dunque lesivo dei diritti costituzionali invocati. Tale giudizio si
fonda invero su una motivazione differente da quella della decisione di
delibera. L'autorità comunale si è infatti espressa nel senso
dell'estromissione della ricorrente non a quel momento, ma soltanto con la
risposta al Tribunale amministrativo. L'insorgente non pretende comunque che
questo modo di procedere, operando una sostituzione della motivazione, violi
il diritto. Tutelata l'esclusione, non occorre evidentemente esaminare, oltre
alle critiche in merito ai criteri di aggiudicazione (cfr. consid. 2.2),
nemmeno l'asserito diniego di giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.) per la mancata
pronuncia dell'istanza cantonale sul miglior punteggio ottenuto dalla
ricorrente.

4.
La ricorrente rimprovera infine ai giudici cantonali di essere incorsi
nell'arbitrio, ponendo a suo carico tassa di giustizia e ripetibili. Sostiene
che, tenendo conto delle richieste complementari rivoltele il 27 novembre
2003, poteva supporre di vantare validi motivi di ricorso. Dal momento che il
Tribunale amministrativo ha ritenuto sbagliato il comportamento del
consulente del committente in tale circostanza, l'impugnativa in sede
cantonale sarebbe in pratica da ricondurre ad un errore del comune. Gli oneri
processuali avrebbero perciò dovuto venir accollati all'autorità comunale.

Anche su questo aspetto, la motivazione del gravame non appare pienamente
conforme ai requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, già perché la
ricorrente non indica quali norme del diritto cantonale disciplinano la
questione litigiosa e sarebbero pertanto state applicate in maniera
arbitraria. Ad ogni modo, il risultato a cui è pervenuta la Corte cantonale
non integra gli estremi dell'arbitrio. Come esposto, quest'ultima ha tutelato
la delibera non per le ragioni addotte in quella sede, che non ha condiviso,
ma procedendo ad una sostituzione dei motivi. Ciò non toglie che la
ricorrente sia comunque risultata soccombente, poiché le sue domande di
giudizio sono state integralmente respinte. In queste circostanze, è vero che
non sarebbe stato del tutto insostenibile prescindere dall'aggravio delle
spese giudiziarie all'insorgente, che ha di per sé contestato con successo la
debole motivazione della decisione di prima istanza. Tuttavia, considerato
per di più il vasto margine di apprezzamento di cui gode l'autorità cantonale
nella fissazione degli oneri processuali (DTF 125 V 408 consid. 3a; 118 Ia
133 consid. 2b), il rispetto del criterio fondamentale della soccombenza non
appare certo gravemente lesivo di un principio giuridico chiaro ed
indiscusso, né manifestamente iniquo. Nel loro ammontare, incontestato in
quanto tale, tassa e ripetibili appaiono peraltro fissati in maniera prudente
e ragionevole. Pure su questo punto, la sentenza avversata resiste perciò
alle censure ricorsuali.

5.
5.1 In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto
respinto, nella misura in cui è ammissibile, con la conseguente conferma del
giudizio impugnato.

5.2 Data la soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico della
ricorrente (art. 156 cpv. 1, art. 153 cpv. 1 e art. 153a OG). La stessa va
parimenti astretta a rifondere un'indennità per ripetibili alla ditta
resistente, rappresentata da un legale, così come al Comune di Sorengo, il
quale si è pure fatto assistere da un patrocinatore e che, in ragione delle
sue dimensioni, è privo di un servizio giuridico proprio (art. 159 cpv. 1 e 2
OG; DTF 125 I 182 consid. 7, con riferimenti).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico della ricorrente, che
rifonderà alla Y.________ SA e al Comune di Sorengo un'indennità di fr.
2'000.-- ciascuno, a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 17 dicembre 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: