Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.95/2004
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1P.95/2004 /viz

Sentenza del 14 gennaio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali, Féraud, Presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller,

contro

Comune di San Vittore, 6534 S. Vittore,
opponente, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Andrea
Toschini,
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
La Presidenza, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira.

art. 9, 29 cpv. 1 e 2 Cost. (ammontare delle ripetibili),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 21 gennaio 2004
dalla Presidenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

Fatti:

A.
Il 3 gennaio 2004 A.________ e un altro insorgente hanno inoltrato al
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni un ricorso contro la
decisione 24 novembre 2003 del Comune di S. Vittore concernente
l'approvazione di un piano di quartiere. Con scritto del 20 gennaio 2004, il
Comune comunicava alla Corte cantonale che il Municipio, nella seduta del 19
gennaio 2004, aveva deciso di revocare l'approvazione dell'impugnato piano di
quartiere, allo scopo di rivalutarne alcuni aspetti e procedere alla sua
ripubblicazione in sede comunale, per cui i ricorsi sarebbero divenuti privi
d'oggetto.

B.
Con decisione del 21 gennaio 2004 la Presidenza del Tribunale amministrativo
ha stralciato i ricorsi perché divenuti privi di oggetto. Non sono state
prelevate spese giudiziarie. Il Comune è stato obbligato a versare a
A.________ fr. 800.-- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 3).

C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale. Chiede di annullarne il dispositivo n. 3 e di rinviare
gli atti al Tribunale amministrativo per nuovo giudizio. Dei motivi si dirà,
in quanto necessario, nei considerandi.
Con decreto presidenziale del 4 marzo 2004 la procedura, precedentemente
sospesa perché la ricorrente aveva presentato al Tribunale amministrativo,
quale Corte costituzionale, anche un ricorso secondo l'art. 55 cpv. 2 n. 1
Cost./GR, è stata riassunta, il rimedio esperito essendo stato dichiarato
irricevibile.

D.
La Corte cantonale propone di respingere, in quanto ammissibile, il gravame;
il Comune di S. Vittore di respingerlo.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1).

1.2 La legittimazione della ricorrente (art. 88 OG) è pacifica. Il gravame è
diretto contro una decisione cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG),
visto che contro una decisione di stralcio dai ruoli non può essere
interposto ricorso procedurale secondo l'art. 76 della legge sul Tribunale
amministrativo, del 9 aprile 1967 (LTA; vedi al riguardo PTA 1989 n. 85).

1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale
statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano
sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente
motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed
eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei
suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid.
2.1, 129 I 113 I consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c) o perché il criticato
accertamento dei fatti, o la valutazione delle prove, sarebbero
manifestamente insostenibili e quindi arbitrari (cfr., sulla nozione di
arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a pag.
70). Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla
la decisione impugnata quando essa sia insostenibile e quindi arbitraria non
solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1,
128 I 177 consid. 2.1).

2.
2.1 La ricorrente fa valere una lesione del diritto di essere sentito (art. 29
cpv. 2 Cost.), perché l'istanza precedente ha emanato la decisione impugnata
senza informarla previamente della lettera con la quale il Municipio
comunicava alla Corte cantonale la revoca dell'approvazione del piano
litigioso. Ciò le avrebbe impedito di illustrare in dettaglio il tempo
impiegato dal suo legale per la preparazione del ricorso.

2.2 La ricorrente non fa tuttavia valere che, secondo la prassi cantonale,
l'inoltro di una nota spese costituirebbe la regola: in effetti, di massima,
le ripetibili vengono fissate direttamente dai tribunali. Per di più, nulla
le impediva di produrre al Tribunale amministrativo, unitamente all'inoltro
del ricorso, anche la nota spese del suo legale. Neppure sostiene che,
secondo la prassi cantonale, dinanzi al Tribunale amministrativo che di
massima decide la controversia senza dibattimento (art. 43 LTA), ai
ricorrenti verrebbe concretamente offerta la possibilità di esprimersi
sull'ammontare delle ripetibili prima dell'emanazione della sentenza. La
ricorrente nemmeno sostiene che, sempre secondo la prassi cantonale, avrebbe
avuto la facoltà di replicare (art. 60 LTA) e che, pertanto, poteva ancora
inoltrare la nota d'onorario in quell'ambito.
Limitandosi a richiamare l'art. 29 cpv. 2 Cost., ella non dimostra che questa
norma imporrebbe ai tribunali, prima di pronunciare una sentenza, di invitare
espressamente gli insorgenti a formulare le loro pretese sull'ammontare di
eventuali ripetibili, peraltro dovute solo quando siano espressamente
previste dalla normativa cantonale (cfr. sentenza 1P.451/2002 del 27 novembre
2002, consid. 2, apparsa in RDAT I-2003 n. 46). In questo ambito la
ricorrente non ha d'altra parte richiamato l'art. 42 cpv. 2 LTA, secondo cui
quando si nega a una parte la visione di un atto si potrà usarlo a suo
discapito solo dopo averla informata oralmente o per iscritto del suo
contenuto essenziale e dopo averle dato modo di pronunciarsi e di produrre
controprove. Del resto tale questione non è decisiva, ritenuto che, come si
vedrà, litigioso non è il quesito del diritto all'assegnazione delle
ripetibili, ma soltanto il loro ammontare.

2.3 Infine, la ricorrente non fa valere che l'istanza inferiore avrebbe
applicato in maniera arbitraria l'art. 48 cpv. 1 LTA, sul quale si fonda la
decisione impugnata. Secondo questa norma, il presidente decide nel decreto
di stralcio circa l'attribuzione di ripetibili "salvo accordo delle parti".
La ricorrente non sostiene che questa norma imporrebbe di fissare alle parti
un termine per produrre un eventuale accordo, ciò che del resto parrebbe
riferirsi alla loro intesa sulle spese e ripetibili nell'ambito di una
transazione.
Né la ricorrente sostiene che la normativa cantonale prevederebbe una
soluzione analoga a quella disciplinata a livello federale dall'art. 72 PC
(in relazione con l'art. 40 OG), secondo cui, quando una lite diventa
senz'oggetto o priva di interesse giuridico per le parti, il tribunale,
uditele, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e
statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato
delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (cfr., al
riguardo, DTF 118 Ia 488 consid. 4a, 114 Ia 332 consid. 3).

3.
3.1 Nel merito, la ricorrente fa valere che l'importo riconosciutole a titolo
di ripetibili violerebbe il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e il diritto
alla parità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.).
3.2 Nella decisione impugnata è stato rilevato che, secondo l'art. 61 LTA, se
l'autorità inferiore non ha già deciso in sede di ricorso, essa ha la facoltà
di modificare la sua decisione nel senso delle richieste del ricorrente sino
alla fine dello scambio degli scritti (cpv. 1). Il Tribunale amministrativo
ha ritenuto che una siffatta modifica può essere rappresentata anche dal
ritiro della criticata decisione comunale: ne ha concluso che, in tal caso,
il ricorso diventa privo d'oggetto e dev'essere stralciato dai ruoli
conformemente all'art. 48 LTA.

3.3 Nella fattispecie, il diritto della ricorrente all'assegnazione di
ripetibili, ch'ella fonda sull'art. 41 della legge sulla procedura nelle
pratiche amministrative e costituzionali, del 3 ottobre 1982 (LPAC), secondo
cui su richiesta l'autorità di ricorso può riconoscere alla parte vincente
ripetibili a carico della parte perdente, e sull'art. 75 LTA, secondo cui il
Tribunale amministrativo decide, tra l'altro, l'attribuzione delle
ripetibili, è stato ammesso. Litigioso è soltanto il loro importo.

3.4 La ricorrente sostiene che l'istanza precedente nel determinare l'importo
delle ripetibili non avrebbe considerato i criteri elaborati dalla prassi
cantonale, segnatamente la natura e l'importanza della causa, le difficoltà
fattuali e giuridiche, il tempo impiegato dal legale, la qualità del suo
lavoro, il numero delle sedute, delle trattative e delle istanze alle quali
ha partecipato, il risultato ottenuto e la responsabilità assunta (PTA 1996
n. 112). La ricorrente accenna, da un lato, al fatto che, quale proprietaria
di una particella sita a monte del piano di quartiere litigioso, quest'ultimo
è importante per lei e, dall'altro lato, in maniera del tutto generica, alla
complessità delle procedure nell'ambito della pianificazione del territorio
che comporterebbe la necessità di far capo a un legale. Rileva che il suo
legale per i colloqui con lei, lo studio preliminare della situazione, le
verifiche presso la cancelleria comunale, il sopralluogo e la stesura del
gravame, di 19 pagine, ha impiegato 22 ore e 15 minuti, da onorare sulla base
di una tariffa oraria di fr. 250.--. In una nota spese e prestazioni inviata
alla ricorrente - semplicemente allegata al ricorso di diritto pubblico e non
presentata all'istanza inferiore - è stato fatturato un importo totale di fr.
6'670.50. La ricorrente non fa comunque valere che questa sarebbe la somma
che l'istanza inferiore avrebbe dovuto attribuirle. Ella rileva soltanto che
le ripetibili accordatele non coprirebbero nemmeno i costi delle verifiche e
dei sopralluoghi esperiti (quattro ore), motivo per il quale la decisione
impugnata sarebbe insostenibile.

3.5 Adducendo semplicemente, in maniera del tutto generica e imprecisa, la
complessità delle procedure concernenti la pianificazione del territorio e
della situazione concreta, la ricorrente non dimostra che l'autorità
inferiore non avrebbe preso in considerazione i criteri sviluppati dalla
prassi cantonale. Limitandosi a rilevare che era necessario analizzare in
dettaglio tutte le lacune, incongruenze e violazioni dei principi legali che
reggono la materia, ella non precisa affatto il contenuto del gravame
inoltrato al Tribunale amministrativo, rimedio peraltro neppure allegato al
ricorso di diritto pubblico quale mezzo di prova, anche se lo stesso figura
nondimeno nell'incarto cantonale. Il Tribunale federale, che non deve
esaminare d'ufficio tali questioni (art. 90 OG), non può quindi valutare se
l'ammontare delle ripetibili litigiose sia o meno proporzionato all'impegno
necessario per la preparazione e la stesura del ricorso; ciò tenuto conto
anche del fatto che, secondo la prassi cantonale non contestata dalla
ricorrente, non sussiste un diritto a una retribuzione completa, ma soltanto
adeguata, delle ripetibili (PTA 1996 n. 112 consid. 3). La ricorrente
disattende inoltre che, secondo la giurisprudenza, la decisione con cui si
fissa l'ammontare dell'indennità per ripetibili non dev'essere, in linea di
principio, motivata (DTF 111 Ia 1 consid. 2a).

3.6 Esprimendosi sul risultato ottenuto, la ricorrente sostiene, senza
tuttavia dimostrarlo, che revocando l'approvazione del contestato piano il
Comune avrebbe integralmente riconosciuto la fondatezza degli argomenti
esposti nel suo gravame, ma non illustrati nel ricorso di diritto pubblico.
Nella sua presa di posizione del 15 marzo 2004, l'istanza inferiore rileva
che il Comune non ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, la revoca
dell'approvazione del piano essendo intervenuta soprattutto per la
commissione di errori formali. Nelle osservazioni del 3 maggio 2004 il Comune
adduce che la ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere l'annullamento
del piano di quartiere per la violazione delle norme della legge edilizia
concernenti l'obbligo di una seconda esposizione, le censure materiali
essendo prive di fondamento e quindi non necessarie. Aggiunge, poi, che il
risultato ottenuto sarebbe unicamente di natura procedurale, la ricorrente
potendo riproporre i suoi argomenti in sede di opposizione dinanzi
all'autorità comunale nell'ambito della seconda esposizione pubblica.
Ricordato che la ricorrente non si è espressa sul contenuto degli argomenti
contenuti nel gravame presentato dinanzi al Tribunale amministrativo, il
Tribunale federale non può valutare se il citato assunto ricorsuale sia o
meno fondato (art. 90 OG) e se, pertanto, le censure materiali erano
effettivamente decisive e i costi di patrocinio, che hanno comportato,
necessari. Non spetta infatti al Tribunale federale esaminare d'ufficio
questa questione: ciò a maggior ragione ritenuto che il piano di quartiere
litigioso era stato oggetto anche di un altro ricorso che ha potuto influire
sulla decisione di revoca.

3.7 Non applicando gli stessi criteri su cui si fonda la decisione pubblicata
nella PTA 1996 n. 112, la Presidenza avrebbe inoltre violato il diritto alla
parità ed equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.). Con questo rilievo,
la ricorrente non dimostra tuttavia che l'istanza precedente avrebbe cambiato
la propria prassi in maniera arbitraria (al riguardo cfr. DTF 127 I 49
consid. 3c in fine), né che, trattando fattispecie analoghe in maniera
differente, avrebbe leso il principio della parità di trattamento (DTF 125 I
1 consid. 2b/aa, 166 consid. 2a). In effetti, la ricorrente né sostiene né
dimostra che in casi analoghi, in materia di pianificazione del territorio,
la prassi cantonale riconoscerebbe un'indennità per ripetibili ben superiore
all'importo forfettario accordatole. Del resto, nell'invocato giudizio,
concernente peraltro un'altra fattispecie, segnatamente il ritiro di un
permesso di soggiorno, le ripetibili erano state aumentate a fr. 600.--.

4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese
e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 1'000.-- per ripetibili della
sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni.

Losanna, 14 gennaio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: