Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.87/2004
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1P.87/2004 /bom

Sentenza del 21 giugno 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb e Pont Veuthey, giudice supplente,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luigi Mattei,

contro

dott. B.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari e dall'avv. Renzo Galfetti,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,
Corte delle assise correzionali di Lugano, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6900 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

procedimento penale (accertamento dei fatti e valutazione delle prove),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 30 dicembre 2003 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto
B.________ colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o
inetta a resistere e di tentata coazione sessuale. Secondo la Corte,
l'accusato aveva, il 16 ottobre 1995, a Lugano, nel suo studio medico,
compiuto la congiunzione carnale con A.________, in quel momento inetta a
resistere siccome sotto l'influsso del farmaco "Dormicum” somministratole per
una gastroscopia; sempre nel suo studio medico, il 21 marzo 1995, B.________
aveva cercato di costringere con la forza C.________, ancora lievemente
intontita per gli effetti del "Dormicum” somministratole prima della
gastroscopia, a toccargli i genitali. L'accusato è stato condannato alla pena
di due anni di detenzione e all'interdizione dell'esercizio della professione
di medico per un periodo di due anni, quest'ultima pena essendo stata sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni; egli è pure stato
condannato a versare ad A.________ fr. 25'000.-- a titolo di riparazione
morale e fr. 85'000.-- per ripetibili, a C.________ fr. 10'000.-- a titolo di
riparazione morale e fr. 20'000.-- per ripetibili.

B.
Adita da B.________, la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza dell'8 novembre
2001, ha parzialmente accolto, in quanto ammissibile e non divenuto privo
d'oggetto, il ricorso e prosciolto l'imputato dall'accusa di tentata coazione
sessuale nei confronti di C.________. Riguardo all'accusa di atti sessuali
con persona incapace di discernimento o inetta a resistere nei confronti di
A.________, ha rinviato gli atti ad un'altra Corte delle assise correzionali
per un nuovo giudizio secondo i considerandi. In relazione a quest'ultima
imputazione la CCRP ha sostanzialmente considerato lacunosa la ricostruzione
effettuata dalla prima Corte di quanto avvenuto la mattina del 16 ottobre
1995 nello studio medico.

C.
Dopo che un ricorso di C.________ contro la sentenza della CCRP è stato, in
quanto ammissibile, accolto dal Tribunale federale, gli atti sono per finire
stati rinviati dalla stessa CCRP ad un'altra Corte delle assise correzionali
per un nuovo giudizio anche riguardo all'accusa di tentata coazione sessuale.
Il 29 ottobre 2002 la nuova Corte ha quindi nuovamente statuito su entrambe
le imputazioni, prosciogliendo B.________ da entrambe le accuse. Circa il
reato di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a
resistere riguardante A.________, la Corte ha ritenuto avvenuta la visita
medica esterna preliminare, contestata invece dalla denunciante e già negata
dalla precedente Corte del primo processo. Tale fatto, valutato tenendo conto
delle ulteriori circostanze e del principio "in dubio pro reo”, incrinava la
credibilità della denunciante e avvalorava quella dell'accusato.

D.
Con sentenza del 30 dicembre 2003 la CCRP ha dichiarato inammissibile un
ricorso di A.________ contro il giudizio assolutorio di primo grado. La Corte
cantonale ha ritenuto non sufficientemente motivate le diverse censure
d'arbitrio e inammissibile, siccome tardiva, una censura di violazione del
diritto di essere sentito.

E.
A.________ impugna dinanzi al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo
di annullarlo e di rinviare gli atti alla Corte cantonale perché annulli a
sua volta la sentenza di primo grado e trasmetta gli atti ad un'altra Corte
di merito per un nuovo giudizio. La ricorrente fa essenzialmente valere un
arbitrario accertamento dei fatti e un'arbitraria valutazione delle prove.
Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

F.
La Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Il
Procuratore generale postula l'accoglimento del gravame, mentre B.________
chiede di respingerlo nella misura della sua ammissibilità.

Diritto:

1.
1.1 Contro un giudizio penale reso dall'ultima istanza cantonale è di
principio ammissibile, per fare valere la violazione di diritti
costituzionali dei cittadini e censurare quindi, in particolare, un
accertamento arbitrario dei fatti e un'arbitraria valutazione delle prove, il
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 84 cpv. 1 lett. a OG,
art. 86 cpv. 1 OG, art. 269 cpv. 2 PP). Nel primo processo la ricorrente è
stata riconosciuta vittima di un reato contro la sua integrità sessuale
secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV. Visto che l'accusato è stato in seguito
prosciolto dall'accusa di tale reato, la ricorrente può presentare un ricorso
di diritto pubblico contro la sentenza assolutoria in applicazione dell'art.
8 cpv. 1 LAV in relazione con l'art. 88 OG (cfr. DTF 126 I 97 consid. 1a;
sentenza 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 1.2). Il ricorso, tempestivo
(art. 89 cpv. 1 OG), è quindi, sotto i citati aspetti, ammissibile.

1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano
in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e
rinvii). Ove la ricorrente chiede più dell'annullamento della decisione
impugnata, segnatamente l'annullamento del giudizio di primo grado da parte
della CCRP, con il rinvio degli atti ad un'altra Corte di merito per un nuovo
giudizio, il gravame è inammissibile.

2.
La CCRP ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato da
A.________, invero allora patrocinata da un altro legale, senza esaminare nel
merito, nemmeno in via abbondanziale, nessuna delle censure da lei sollevate
(cfr. sentenza impugnata, pag. 42 segg.). In tale circostanza, spettava
quindi alla ricorrente, addurre in questa sede perché la Corte cantonale,
accertando in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, a torto non
sarebbe entrata nel merito delle censure (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134
consid. 2; sentenza 1P.105/ 2001 del 28 maggio 2001, consid. 5a, pubblicata
in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). La ricorrente si limita invece a
criticare genericamente il modo di operare della CCRP, ma non spiega, con una
motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'ultima istanza
cantonale, a meno di incorrere nell'arbitrio, avrebbe dovuto trattare nel
merito le censure da lei presentate nel ricorso per cassazione. Né essa si
confronta con l'esposta giurisprudenza del Tribunale federale su questo tema.
ll ricorso di diritto pubblico in esame, che non adempie le citate esigenze e
fa "ampio riferimento” al ricorso del Procuratore pubblico, ritenuto dalla
ricorrente "più completo e organico”, è quindi inammissibile.
Tanto più che anche il ricorso per cassazione della pubblica accusa è stato
ritenuto dalla CCRP in gran parte appellatorio e quindi inammissibile, sicché
la maggior parte delle argomentazioni riproposte in questa sede dalla
ricorrente non è nemmeno stata oggetto di un esame di merito dinanzi
all'ultima istanza cantonale. Il Tribunale federale non può pertanto
sostituirsi a quest'ultima nell'ambito della presente procedura ricorsuale.

3.
3.1 Comunque, la ricorrente critica essenzialmente il metodo adottato in
concreto dalla prima Corte, la quale, in luogo di valutare complessivamente
la credibilità dei racconti delle parti, verificandola poi con i punti di
riscontro realmente accertati, ha eseguito una ricostruzione nel dettaglio
della fattispecie, fondandosi su tempi imprecisi e accertando in modo
superficiale lo svolgimento della visita esterna preliminare. Ora, il metodo
seguito dalla prima Corte, e confermato nella sentenza impugnata, è
innanzitutto riconducibile alla decisione di rinvio dell'8 novembre 2001
della stessa CCRP, non esplicitamente censurata dalla ricorrente in questa
sede (cfr. art. 87 cpv. 3 OG; DTF 106 Ia 229 consid. 3b e c). In tale
sentenza, i Giudici cantonali avevano infatti, tra l'altro, ritenuto
arbitrario che, nell'ambito del primo processo, la Corte di merito avesse
negato, nonostante l'annotazione nella cartella clinica, lo svolgimento di
una visita preliminare. Avevano inoltre imposto ulteriori accertamenti
riguardo agli intervalli in cui l'atto sarebbe stato compiuto, segnatamente
al fine di stabilire se l'accusato avesse avuto il tempo materiale per
compierlo. Comunque, a prescindere da queste considerazioni, visti la
particolare situazione in cui sarebbe stato commesso il reato, il carico di
lavoro nello studio medico e i tempi ristretti delle diverse operazioni, come
pure l'assunzione da parte della ricorrente di un farmaco suscettibile di
provocare amnesie e alterare le sue percezioni, non è ravvisabile arbitrio
nel solo fatto di avere voluto propendere, al fine di stabilire l'effettiva
situazione del reato dal profilo temporale e dello spazio, per una
ricostruzione dettagliata dello svolgimento dei fatti nel periodo
determinante. L'arbitrio non si realizza in effetti quando un'altra soluzione
potrebbe entrare in considerazione o sarebbe addirittura preferibile, ma
unicamente quando la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile, in
contraddizione manifesta con una norma o un principio giuridico indiscusso o
chiaramente lesiva del sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8
consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii).

3.2 A sostegno della propria tesi la ricorrente ripropone poi sostanzialmente
le argomentazioni già presentate dal Procuratore pubblico dinanzi alla Corte
cantonale e da quest'ultima ritenute per la massima parte inammissibili. Essa
critica i vari accertamenti dei primi Giudici riguardo alle diverse finestre
temporali, trascurando invero il fatto che solo il giudizio della CCRP, quale
ultima istanza cantonale, costituisce l'oggetto del presente litigio (art. 86
cpv. 1 OG; DTF 125 I 492 consid. 1a/cc). La ricorrente sostiene, in
particolare, che non vi sarebbero ragioni per ritenerla giunta allo studio
medico proprio tra le 9.05 e le 9.06, potendo esservi arrivata anche alle
9.10. Né sarebbe dimostrato che è entrata nello studio privato alle 9.10,
essendo possibile un momento successivo; anche l'orario di uscita da tale
locale sarebbe incerto e approssimativo, la contestata ricostruzione al
minuto fondandosi su dati imprecisi, dai quali non sarebbe possibile trarre
risultati attendibili. La ricorrente critica inoltre gli accertamenti
relativi agli intervalli temporali successivi alla gastroscopia da lei
subita, proponendo, tra l'altro, tempi più ridotti rispetto a quelli ritenuti
dalla prima Corte per l'esecuzione della biopsia sul paziente B.W. e per
percorrere il tratto che separa la sala colonscopie dallo studio privato del
gastroenterologo. Espone anche la possibilità che il medico avrebbe atteso
quattro minuti per lo sviluppo di entrambe le fotografie dello stomaco di
questo paziente, invece dei due minuti accertati dai Giudici per lo sviluppo
della sola prima fotografia, di per sé già utilizzabile. La ricorrente
contesta pure l'orario (10.10) in cui sarebbe giunto nello studio medico il
paziente F.B. e il tempo da lui speso con il gastroenterologo. Sostiene,
inoltre, che non sarebbe noto come quest'ultimo abbia impiegato il suo tempo
nell'intervallo dalle 10.13 alle 10.23, disattendendo al proposito, tra
l'altro, il fatto che la prima Corte ha escluso la commissione del reato
nell'intervallo tra le 10.15 e le 10.25.41, poiché l'accusato era occupato
con F.B. La ricorrente lamenta anche la mancata presa in considerazione della
possibilità di un rapporto sessuale a cavallo del colloquio telefonico tra il
gastroenterologo e il dott. D.________ e sostiene che la rilevanza data dalla
Corte di merito ai dettagli temporali avrebbe d'altra parte, in modo
insostenibile, comportato gli accertamenti dell'avvenuta visita preliminare e
della particolare durata dell'amnesia retrograda provocata dal "Dormicum”.
Presentando e sviluppando le sue argomentazioni la ricorrente accenna
tuttavia, come si è già rilevato, soltanto marginalmente e in modo generico
al loro sostanziale mancato esame di merito da parte della CCRP. Essa
ripropone, per finire, le considerazioni della pubblica accusa nel gravame
dinanzi all'ultima istanza cantonale, limitandosi così ad esporre una
propria, differente prospettiva, opponendola ai fatti accertati in sede
cantonale, ma senza dimostrare in quale misura l'autorità avrebbe
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o
avrebbe omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova
importante, idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, sulla
base degli elementi raccolti, avrebbe fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 129 I 8 consid. 2.1). Né queste esigenze sono adempiute laddove la
ricorrente censura una scorretta valutazione delle ulteriori circostanze,
tale critica presupponendo per di più di non considerare sia la ricostruzione
temporale degli eventi, sia l'avvenuta visita preliminare, sia le deduzioni
relative all'amnesia provocata dal "Dormicum”.

4.
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico deve essere dichiarato
inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La
ricorrente è inoltre tenuta a versare alla controparte un'indennità a titolo
di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente, che
rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili
della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, alla Corte
delle assise correzionali di Lugano e alla Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 giugno 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: