Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.743/2004
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


1P.743/2004 /biz

Sentenza del 3 febbraio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
B.________,
avv. C.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,

contro

Studio legale D.________,
Studio legale E.________,
avv. F.________,
opponenti,
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
via Emilio Bossi 3, 6901 Lugano.

ordinanza di dissuggellamento,

ricorso di diritto pubblico contro l'ordinanza emanata il
13 dicembre 2004 dalla Pretura del distretto di Lugano.

Fatti:

A.
Con petizione del 25 novembre 2004 A.________ e B.________ hanno promosso
dinanzi alla Pretura del distretto di Lugano una causa ordinaria appellabile
contro l'avv. F.________ e il rispettivo studio legale. Con l'allegato
introduttivo gli attori hanno prodotto alcuni documenti in busta chiusa,
adducendo che il loro esame era riservato al Pretore.

B.
Su istanza del 2 dicembre 2004 dei convenuti, che chiedevano di potere
visionare tutti gli atti, il Pretore ha ordinato il 13 dicembre 2004, dopo
avere sentito gli attori, il dissuggellamento dei documenti prodotti in busta
chiusa, dichiarandoli nel contempo liberamente accessibili alle controparti.
Egli ha rilevato che i documenti litigiosi non riguardavano segreti
industriali e commerciali e potevano quindi essere consultati liberamente dai
convenuti. Il Giudice ha altresì negato agli attori la facoltà di ritirare
determinati documenti, siccome prodotti in causa e divenuti pertanto prova
comune.

C.
A.________, B.________ e l'avv. C.________ impugnano con un ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale l'ordinanza pretorile, chiedendone
l'annullamento. Chiedono inoltre di concedere al gravame l'effetto sospensivo
e di sospendere la presente procedura. I ricorrenti fanno valere la
violazione del divieto dell'arbitrio, del diritto di essere sentito, del
principio della buona fede e del principio attitatorio. Dei motivi si dirà,
per quanto necessario, nei considerandi.

D.
Il Pretore non ha presentato osservazioni, mentre le controparti postulano la
reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II
388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.2 L'ordinanza processuale impugnata, concernente le modalità di assunzione
di determinate prove, non è appellabile (art. 95 CPC/TI; cfr. anche sentenza
4P.163/1999 del 26 ottobre 1999, consid. 2a/aa, pubblicata in Rep. 1999, pag.
70) e costituisce pertanto una decisione emanata dall'ultima istanza
cantonale (art. 86 cpv. 1 OG). In quanto misura adottata nel quadro del
procedimento istruttorio, essa non pone fine al processo ed è quindi di
natura incidentale (DTF 99 Ia 437 consid. 1, cfr. inoltre DTF 129 I 313
consid. 3.2, 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b). In tal caso, secondo
l'art. 87 cpv. 2 OG, il ricorso è ammissibile solo se la decisione impugnata
può cagionare agli interessati un pregiudizio irreparabile di natura
giuridica. Premesso che, secondo la giurisprudenza, un provvedimento
incidentale sulle prove non arreca di massima alla parte un danno
irreparabile (DTF 99 Ia 437 consid. 1; sentenza 1P.79/2000 del 28 maggio
2001, consid. 1d e riferimenti, pubblicata in RDAT II-2001, n. 54, pag. 208
segg.), visto l'esito del ricorso, nel caso concreto la questione di sapere
se un simile pregiudizio possa eventualmente risultare non deve essere
ulteriormente esaminata.

1.3 In quanto parti nella procedura cantonale, A.________ e B.________, ad
eccezione dell'avv. C.________ che non ha tale veste, sono legittimati
secondo l'art. 88 OG a fare valere la pretesa violazione di diritti di parte
dinanzi al Pretore (DTF 129 I 337 consid. 1.3 e rinvii).

2.
2.1 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso, oltre alla designazione
della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente
(lett. a), come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei
diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di un ricorso
di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto,
ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sono
sufficientemente motivate (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 127 I 38
consid. 3c pag. 43, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c,
119 Ia 197 consid. 1d).

2.2 Nella misura in cui i ricorrenti criticano genericamente, con
considerazioni di carattere appellatorio, la decisione impugnata, come se il
Tribunale federale fosse abilitato a rivedere liberamente il fatto e il
diritto ed a ricercare la migliore interpretazione e applicazione del diritto
cantonale, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è
pertanto inammissibile. In effetti, segnatamente per sostenere l'arbitrio,
non è sufficiente contrapporre il proprio parere a quello espresso dalla
precedente autorità, ma occorre presentare un'esauriente motivazione
giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale
misura la decisione impugnata leda i ricorrenti nei loro diritti
costituzionali (DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43).

2.3 In particolare, laddove i ricorrenti invocano il principio della buona
fede, essi criticano in modo generico il diniego della facoltà di ritirare
unilateralmente i documenti già prodotti, ma non sostengono che il Pretore
avrebbe rilasciato loro assicurazioni concrete in tal senso (cfr., sul
principio della buona fede, DTF 125 I 267 consid. 4c e rinvio). Né i
ricorrenti fanno al proposito valere un'applicazione arbitraria dell'art. 187
CPC/TI, secondo cui un mezzo di prova fa fede non solo per chi lo ha
prodotto, ma anche contro di lui e non vi si può rinunciare senza il consenso
di tutte le parti e del giudice. Il ricorso di diritto pubblico è inoltre
inammissibile laddove i ricorrenti fanno valere a titolo indipendente una
pretesa violazione del principio attitatorio (cfr. art. 78 CPC/TI), che non
costituisce un diritto costituzionale dei cittadini ai sensi dell'art. 84
cpv. 1 lett. a OG. Del resto, questo principio si riferisce alle incombenze
delle parti nel processo civile (cfr., sul principio, Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad
art. 78)

3.
3.1 Secondo l'art. 185 cpv. 2 CPC/TI, il giudice ha tra l'altro la facoltà di
prendere conoscenza di un mezzo di prova con esclusione della controparte, o
di ambedue le parti, per garantire i segreti industriali o commerciali della
parte interessata. Al proposito i ricorrenti si limitano ad accennare al
segreto professionale dell'avvocato, questi peraltro nemmeno legittimato a
ricorrere (cfr. consid. 1.3), ma non precisano per quali motivi la
fattispecie dovrebbe ricadere sotto la tutela di segreti commerciali ed
industriali. D'altra parte, il solo fatto che il Pretore non abbia applicato
per analogia tale disposizione al caso concreto, che non riguardava simili
segreti, non è certo di per sé costitutivo di arbitrio. Una decisione non è
in effetti arbitraria per il semplice fatto che un'altra soluzione, diversa
da quella adottata dall'autorità cantonale, sia immaginabile o addirittura
preferibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Del resto, i ricorrenti nemmeno
indicano in modo concludente per quali ragioni i documenti in questione
dovrebbero essere oggetto del segreto professionale o, ancora, dovevano
necessariamente essere prodotti.

3.2 Nemmeno il diritto di essere sentito dei ricorrenti, che assicurava loro
la facoltà di esprimersi prima che fosse presa una decisione che li toccava
nella loro situazione giuridica (DTF 129 V 73 consid. 4.1, 127 III 576
consid. 2c rinvii), è stato in concreto disatteso dal Pretore. Questi ha in
effetti, prima di emanare l'ordinanza impugnata, accordato agli attori la
possibilità di esprimersi sull'istanza del 2 dicembre 2004 con cui i
convenuti chiedevano di potere visionare liberamente tutti i documenti
prodotti. Di tale facoltà essi hanno peraltro fatto uso presentando le
osservazioni del 7 dicembre 2004.

4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei
ricorrenti, in solido (art. 156 e 159 OG). Visto l'esito del gravame, i
documenti litigiosi, prodotti in modo inconsueto dai ricorrenti, vengono
ritornati direttamente alla Pretura.
Il presente giudizio rende prive d'oggetto la domanda di effetto sospensivo e
quella di sospensione contenute nel gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in
solido, che rifonderanno in solido alle controparti un'indennità complessiva
di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al patrocinatore delle
controparti e alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.

Losanna, 3 febbraio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: