Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.717/2004
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


1P.717/2004 /viz

Sentenza del 12 agosto 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz e Eusebio,
cancelliere Bianchi.

A. ________ e B.________,
ricorrenti, patrocinate dall'avv. Anne Schweikert,

contro

Y.________ SA,
Municipio di Caslano, 6987 Caslano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 6 cpv. 1 CEDU, art. 9, 26 e 29 cpv. 2 Cost.
(ordine di presentare una domanda di costruzione
in sanatoria),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza
del 26 ottobre 2004 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel 1971 la ditta X.________ SA ha ottenuto il permesso di costruire un
capannone ad uso deposito sulla part. n. xxx RFD di Caslano, ora di proprietà
di A.________ e B.________. Dopo l'approvazione, nel 1973, della sistemazione
interna di una parte del fabbricato, nel 1975 è stata concessa la licenza
edilizia per la realizzazione di alcuni appartamenti sopra l'ultimo dei sei
elementi costituenti il capannone. Il 16 marzo 1978 è infine stata
autorizzata, imponendo l'adempimento di determinate condizioni, una variante
del precedente progetto, in modo da permettere di insediare negli spazi
sottostanti agli appartamenti una fabbrica di bottoni. Alla fine del 1978,
terminato l'ampliamento dell'edificio, questi spazi sono invece stati
affittati ad un mobilificio per utilizzarli quale deposito e come locali
espositivi. Nel 1984 è subentrata quale locataria una società che si occupava
della produzione, in particolare, di penne a sfera e di accendini, a cui dal
1989 è a sua volta subentrata un'azienda attiva nella fabbricazione e nella
vendita di macchine d'ufficio. Nel 1993 in questi locali si è infine
installata la Y.________ SA, che stampa materie plastiche e realizza stampi.

B.
All'epoca della costruzione dello stabile, il fondo su cui è ubicato era
inserito nella zona D del piano regolatore comunale. Con la revisione di
quest'ultimo, entrata in vigore nel 1987, il sedime è stato assegnato alla
zona residenziale estensiva (R2). Per quanto concerne le aziende esistenti
all'interno delle zone residenziali, il nuovo piano regolatore ha prescritto
il loro spostamento nella zona artigianale/industriale in caso di cambiamento
del tipo di produzione o di miglioramenti sostanziali di natura tecnologica
con forti investimenti di capitali; ha inoltre ammesso l'utilizzo dei
fabbricati esistenti soltanto per attività compatibili con la residenza.

C.
Con scritto del 16 ottobre 2002 alcuni inquilini della parte residenziale
dell'edificio si sono lamentati presso l'autorità comunale delle vibrazioni e
del rumore provocati dai macchinari impiegati dalla Y.________ SA, segnalando
che l'attività dell'azienda era stata estesa anche alle ore notturne.
Esperiti alcuni accertamenti, con decisione del 14 maggio 2003 il Municipio
di Caslano ha ingiunto alle proprietarie dello stabile di presentare una
domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione dei
locali in questione da deposito a spazi da adibire ad attività industriale.
Impugnata dalle proprietarie interessate, la risoluzione municipale è stata
confermata dapprima dal Consiglio di Stato, il 17 agosto 2004, ed in seguito
dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 26 ottobre
successivo.

D.
ll 3 dicembre 2004 A.________ e B.________ hanno inoltrato un ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale, con il quale chiedono l'annullamento
della decisione dell'ultima istanza cantonale, con conseguente rinvio degli
atti per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. Lamentano la violazione
degli art. 6 n. 1 CEDU, nonché 9, 26 e 29 cpv. 2 Cost.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nella
motivazione e nelle conclusioni della propria sentenza, il Consiglio di Stato
si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre il Municipio di Caslano
postula la reiezione del gravame. La Y.________ SA ha rinunciato a presentare
osservazioni.

E.
Con decreto presidenziale del 19 gennaio 2005 al ricorso è stato conferito
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II
137 consid. 1, 58 consid. 1).

1.1 Fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini
e presentato in tempo utile da persone legittimate a ricorrere contro una
decisione emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale, il rimedio
esperito è di per sé ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a,
86, 88 e 89 OG.

1.2 La ricevibilità del ricorso appare per contro più problematica dal
profilo dei requisiti posti dall'art. 87 OG.

1.2.1 Secondo detta norma, nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° marzo 2000
(RU 2000 417), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le
decisioni pregiudiziali ed incidentali notificate separatamente dal merito
soltanto se le stesse riguardano la competenza o le domande di ricusazione
(cpv. 1), rispettivamente se possono cagionare un pregiudizio irreparabile
(cpv. 2). Se non adempiono questi presupposti, le decisioni pregiudiziali o
incidentali possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la
decisione finale (cpv. 3).
Per costante giurisprudenza, una decisione è finale se pone termine alla
lite, fatte salve eventuali possibilità d'impugnazione ad autorità di
giudizio superiori; poco importa che la decisione sia fondata su ragioni di
merito oppure su motivi procedurali. Sono per contro incidentali le decisioni
che riguardano soltanto una fase del procedimento, assumendo una funzione
strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concludere la vertenza; pure
queste decisioni possono avere indifferentemente per oggetto una questione
formale o materiale, giudicata anteriormente alla decisione finale (DTF 129 I
313 consid. 3.2; 129 III 107 consid. 1.2.1; 128 I 215 consid. 2; 123 I 325
consid. 3b). Un pregiudizio è poi irreparabile, nel senso dell'art. 87 OG,
quando è suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel
merito non permetterebbe di eliminare completamente. Tale danno deve inoltre
essere di carattere giuridico. Non sono perciò sufficienti semplici
inconvenienti di fatto, come per esempio un prolungamento dei tempi
procedurali o un aumento dei costi legati alla causa (DTF 129 III 107 consid.
1.2.1; 128 I 177 consid. 1.1; 127 I 92 consid. 1c).

1.2.2 In concreto, la Corte cantonale ha confermato la necessità di
promuovere una procedura di rilascio del permesso di costruzione in relazione
ai locali occupati dalla Y.________ SA. L'attività produttiva della
conduttrice sarebbe infatti sostanzialmente diversa da quelle delle aziende
insediate in precedenza nei medesimi locali e non risulterebbe inoltre
legittimata dalla generica utilizzazione autorizzata negli anni settanta.
Ora, il controverso ordine di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria non risolve di per sé il quesito determinante a cui è connesso,
ovvero quello della compatibilità o meno dell'attività industriale
concretamente esplicata per rapporto ai disposti pianificatori applicabili.
Tale ordine implica unicamente l'esigenza di dare avvio ad una procedura
formale che, con la collaborazione delle proprietarie, permetta di verificare
compiutamente proprio gli aspetti di legittimità materiale degli interventi e
che si risolverà nel rilascio o nel diniego della licenza edilizia (sentenza
1P.206/1992 del 27 novembre 1992, in: RDAT I-1994 n. 58, consid. 2c; Adelio
Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 1265). La stessa autorità comunale,
nelle proprie osservazioni, precisa del resto che dall'ingiunzione litigiosa
non può essere in alcun modo dedotta la sua intenzione di negare
l'autorizzazione. Certo, nel giudizio impugnato appare accertata in via
definitiva ed in termini apparentemente perentori l'esistenza di un
cambiamento di destinazione rilevante dal profilo della polizia delle
costruzioni. Ciononostante è d'uopo osservare che sovente è soltanto
nell'ambito di una valutazione più approfondita, come quella derivante
dall'esame di una domanda di licenza edilizia, che è possibile cogliere
appieno le implicazioni giuridiche di una determinata utilizzazione delle
costruzioni (Christian Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zurigo 1991, n.
211) e, di riflesso, la sussistenza stessa di un cambiamento di destinazione.
In ogni caso, la decisione con cui l'ultima istanza cantonale statuisce
definitivamente su uno o più punti litigiosi, ma non su tutti, integra
comunque gli estremi di un provvedimento incidentale, perlomeno nell'ottica
dell'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (DTF 127 I 92 consid. 1b;
123 I 325 consid. 3b; 116 II 80 consid. 2b; 106 Ia 226 consid. 2).

1.2.3 Come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire, seppure in casi
non del tutto analoghi a quello in esame, il gravame è quindi diretto contro
una sentenza che concerne una decisione comunale di natura interlocutoria. Un
simile giudizio, riferito ad un aspetto parziale che non pone fine alla
controversia, non costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG,
né appare suscettibile di cagionare un  pregiudizio irreparabile di natura
giuridica (sentenza 1P.206/1992 del  27 novembre 1992, in: RDAT I-1994 n. 58,
consid. 2c; senten     za 1A.72/2000 del 30 novembre 2000, consid. 3b/bb-cc).
Contro un'eventuale decisione dell'ultima istanza cantonale, che dovesse
negare definitivamente la licenza edilizia o comunque risultar loro
sfavorevole, le ricorrenti potranno se del caso riproporre le odierne censure
nell'ambito di un nuovo ricorso di diritto pubblico.
Il mancato riconoscimento del carattere di decisione finale alla sentenza
impugnata risulta conforme alle finalità dell'art. 87 OG, adottato per
esigenze di economia processuale. Detta norma vuole infatti evitare che il
Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura, ma sia
chiamato ad esprimersi con un'unica decisione su tutto il complesso della
vertenza (DTF 128 I 177 consid. 1.1; 123 I 325 consid. 3b; 122 I 39 consid.
1a/aa; 117 Ia 251 consid. 1b). Questa soluzione permette altresì alle parti
di comprendere la portata e gli effetti di un procedimento nella sua
globalità, prima di decidere se presentare un ricorso di diritto pubblico. La
possibilità di impugnare ogni decisione parziale relativa ad una questione di
merito mediante un ricorso di diritto pubblico separato implicherebbe un
aumento dei gravami, che disattenderebbe pertanto sia il principio di
economia processuale sia lo stesso interesse effettivo delle parti (DTF 123 I
325 consid. 3b; 117 Ia 88 consid. 3b).

2.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso si avvera di
conseguenza inammissibile.
La tassa di giustizia va posta a carico delle ricorrenti, in solido, secondo
soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 e 7 OG). Non risultano
adempiute le condizioni che giustifichino l'assegnazione di ripetibili (art.
159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico delle ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice delle ricorrenti, alla Y.________ SA, al
Municipio di Caslano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 12 agosto 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: