Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.671/2004
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1P.671/2004 /viz

Sentenza dell'8 settembre 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann e Eusebio,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mario Verga,

contro

B.________,
C.________,
opponenti,
Comune di Coldrerio, rappresentato dal Municipio,
6877 Coldrerio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio
del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.

art. 8, 9, 26 e 50 Cost. (revisione del piano regolatore, attribuzione di un
fondo alla zona edificabile),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
l'8 ottobre 2004 dal Tribunale della pianificazione
del territorio del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. ________ è proprietario del mappale n. xxx di Coldrerio, ubicato in
località Vigna, inedificato e di complessivi 6'059 mq. A nord-ovest di questo
sedime, separata da una strada agricola, vi è la particella n. yyy, su cui i
comproprietari in parti uguali C.________ e B.________ hanno edificato due
case unifamiliari contigue.
Il piano regolatore comunale (PR) del 1976 inseriva il fondo n. xxx in zona
residua. La revisione generale del piano stesso, adottata dal Consiglio
comunale il 21 marzo 1996, ne prevedeva invece l'attribuzione, per la maggior
parte, alla zona residenziale estensiva (R2). Con risoluzione del 27 agosto
1997, il Consiglio di Stato ha tuttavia negato l'approvazione del nuovo
assetto pianificatorio della zona R2 in località Vigna ed ha invitato il
Municipio ad elaborare una variante volta alla riduzione della zona
edificabile a favore delle peculiarità agricole del comprensorio.

B.
Il 20 giugno 2001 il Consiglio comunale ha adottato la necessaria variante
del piano regolatore. Per quanto qui interessa, la porzione edificabile della
particella n. xxx è stata limitata a 1'450 mq, concentrati nella fascia a
ridosso della strada agricola, di cui è stata prevista la trasformazione in
carrozzabile; la restante parte del fondo è invece stata attribuita alla zona
agricola e di protezione del paesaggio.
Con decisione del 1° ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha approvato le
modifiche del piano regolatore, respingendo nel contempo i ricorsi presentati
da B.________ e C.________ contro, tra l'altro, il parziale inserimento in
zona edificabile del mappale n. xxx.

C.
Adito dai soccombenti, con giudizio dell'8 ottobre 2004 il Tribunale della
pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT) ne ha parzialmente
accolto l'impugnativa, annullando in particolare l'inclusione di una parte
del fondo n. xxx in zona residenziale estensiva. Questa attribuzione ex novo
non risponderebbe infatti alle prevedibili necessità di terreni fabbricabili,
considerato il persistente sovradimensionamento delle aree edificabili del
Comune. Il sedime non si troverebbe inoltre in un comparto già ampiamente
edificato. Alla prospettata assegnazione osterebbero infine anche
significative esigenze di protezione paesaggistica, nonché la comprovata
idoneità agricola del fondo.

D.
Il 18 novembre 2004 A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale, chiedendo di annullare la predetta sentenza cantonale
nella misura in cui concerne la particella n. xxx. Lamenta la violazione
della garanzia della proprietà, della parità di trattamento, del divieto
d'arbitrio e dell'autonomia comunale.

E.
Chiamati ad esprimersi, il TPT si riconferma nella propria sentenza, il
Municipio di Coldrerio dichiara di condividere le argomentazioni contenute
nel ricorso, mentre il Consiglio di Stato chiede di respingere il gravame. Ad
analoga conclusione giungono pure entrambi gli opponenti, atteso che
B.________ postula parimenti l'irricevibilità, in ordine, dell'impugnativa.
In sede di replica, rispettivamente duplica, il ricorrente e il citato
opponente hanno precisato le proprie tesi, riconfermandosi nelle precedenti
conclusioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58
consid. 1 e rinvii).

1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione resa da un'autorità di
ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico, con cui viene
eccepita la pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, è di
massima ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 OG,
come pure in virtù dell'art. 34 cpv. 3 della legge federale sulla
pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]).

1.2 Dal momento che la decisione impugnata concerne direttamente il regime
pianificatorio di un fondo di proprietà del ricorrente, questi dispone
pacificamente della potestà ricorsuale ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 129 I
337 consid. 1.3; 119 Ia 362 consid. 1a). Le critiche sollevate al riguardo da
uno degli opponenti sono pertanto infondate.

1.3 Per ragioni di competenza, i giudici cantonali non hanno formalmente
assegnato una nuova destinazione all'area in discussione. Il loro giudizio ne
esclude comunque in via definitiva l'inserimento non solo in zona
residenziale estensiva, bensì, inequivocabilmente, anche in qualunque altro
comparto edificabile. In tale misura la decisione impugnata è pertanto di
natura finale. Di conseguenza il ricorso di diritto pubblico è ammissibile
anche dal profilo dell'art. 87 OG (sentenza 1P.550/2000 del 15 febbraio 2001,
in: RDAT II-2001 n. 63, consid. 1c; sentenza 1P.641/2002 del 21 marzo 2003,
in: RDAT II-2003 n. 52, consid. 1.2 non pubbl.; cfr. anche DTF 116 Ia 221
consid. 1e).

1.4 Gli atti di causa risultano sufficientemente chiari ed esaustivi per
potersi pronunciare sul gravame senza esperire un nuovo sopralluogo, dopo
quello effettuato in sede cantonale. La relativa richiesta dell'insorgente va
pertanto respinta (art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a; 122 II 274 consid.
1d).

2.
2.1 Il ricorrente sostiene innanzitutto che l'esclusione dalla zona
edificabile della porzione del suo fondo originariamente inseritavi
dall'autorità comunale sarebbe lesiva del diritto di proprietà (art. 26
Cost.). Da una parte adduce che tale terreno, a prescindere dalla sua
ubicazione a sud dell'attuale strada agricola, costituirebbe un indubbio
compendio del comparto edificabile che lo attornia su tre lati. D'altra parte
rileva che il Comune, indipendentemente dallo specifico azzonamento
litigioso, avrebbe comunque operato significative riduzioni delle zone
residenziali, dimostrando quindi la sua determinazione ad attenersi ai
principi pianificatori.

2.2 Alla stregua di ogni altra restrizione di diritto pubblico della
proprietà, il mancato inserimento di un fondo nella zona edificabile è di
regola compatibile con la garanzia costituzionale invocata soltanto se si
fonda su una base legale sufficiente, se è giustificato da un interesse
pubblico preponderante e se è conforme al principio della proporzionalità
(art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2).
Il Tribunale federale esamina di massima liberamente tali questioni, salvo
imporsi un certo riserbo, poiché non è un'autorità superiore di
pianificazione, in presenza di situazioni locali meglio conosciute e valutate
dall'autorità cantonale; esso si astiene inoltre dall'interferire in quesiti
di spiccato apprezzamento, quali sono in genere l'istituzione o la
delimitazione delle zone edificabili. L'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove vengono comunque esaminati unicamente sotto il
ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 129 I 337 consid. 4.1 e rinvii).

2.3 I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'utilizzazione
funzionale del suolo e un'abitabilità razionale del territorio, compito
costituzionale che spetta ai Cantoni secondo l'art. 75 cpv. 1 Cost. A questo
riguardo devono essere delimitate in primo luogo le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono,
secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già
edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari
all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Di massima, un
terreno che adempie le esposte esigenze va attribuito alla zona edificabile,
a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione
sulla pianificazione del territorio intende salvaguardare (cfr. in
particolare gli art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso parzialmente o
totalmente nel territorio fuori della zona edificabile (DTF 118 Ia 151
consid. 4b e rinvii).

2.4 Dal profilo dell'art. 15 lett. a LPT, l'area edificabile include
essenzialmente il territorio edificato ristretto, oltre eventualmente a
singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la
zona edificata, in genere già urbanizzate e di superficie relativamente
ridotta (DTF 122 II 326 consid. 6a-c/aa, 455 consid. 6a; 121 II 417 consid.
5a; sentenza 1A.162/2001 del 13 marzo 2002, in: RDAT II-2002 n. 78, consid.
3.1).
A questo riguardo, il TPT ha rilevato che il terreno oggetto della
controversia si trova ai margini del comprensorio residenziale sviluppatosi
nelle località Castello e Bongio, oltre la strada agricola che storicamente
funge da limite funzionale tra la zona edificabile, a monte, e l'area verde,
a valle. Ha poi aggiunto che il sedime, di natura essenzialmente agricola, si
integra per ubicazione e funzione in quest'ampia area verde estesa verso sud
fino all'autostrada A2.
L'esame del piano delle zone evidenzia che la porzione del fondo per la quale
il ricorrente si aggrava rappresenta effettivamente un'area periferica per
rapporto ai terreni della vicina zona residenziale estensiva. La tesi
ricorsuale secondo cui questa parte del mappale è attorniata su tre lati
dalla zona edificabile deve invero venir relativizzata. Su due lati la strada
agricola delinea infatti realmente una sorta di confine morfologico naturale
delle zone, indipendentemente dal fatto che le due vie su cui si innesta, di
diverso orientamento, presentino costruzioni da entrambi i versanti. Il terzo
lato, poi, è breve, situato a relativa distanza dall'unico edificio esistente
dalla stessa parte e delimitato infine da una particella lunga e stretta che
assume a sua volta, per certi versi, il carattere di un passaggio. Per
contro, sull'ampio fronte orientato verso la zona agricola non sono
ravvisabili elementi paesaggistici di rottura della connessione funzionale
tra il terreno in questione e la superficie circostante. Non si può dunque
ragionevolmente sostenere che questo appezzamento costituisca un'isola
inedificata all'interno di un comparto edificato. Sulla base dei pertinenti
accertamenti della Corte cantonale, si deve perciò concludere che tale area
non figura in un comprensorio già edificato in larga misura ai sensi
dell'art. 15 lett. a LPT. Decisivi in senso opposto non appaiono né
l'urbanizzazione del fondo, comunque da perfezionare mediante la prevista
trasformazione della strada agricola (DTF 122 II 326 consid. 6a, 455 consid.
4a; 117 Ia 434 con sid. 3g), né il prezzo, superiore a quello di un terreno
agricolo, pa   gato nel 1992 dal ricorrente per l'acquisto della particella
(sentenza 1A.129/2002 del 9 aprile 2003, consid. 3.4, riassunta in: URP 2003
pag. 369).

2.5 Con riferimento all'art. 15 lett. b LPT, ossia alle prevedibili necessità
insediative nei prossimi quindici anni, il ricorrente non critica in maniera
diretta e puntuale le deduzioni dei giudici cantonali sull'esistente
sovradimensionamento delle zone edificabili del Comune. Egli omette in
particolare di esprimersi sul rapporto tra la contenibilità del piano
regolatore ed il tasso di crescita della popolazione. Di per sé la censura -
sollevata soprattutto in relazione alla pretesa violazione dell'autonomia
comunale (cfr. consid. 3) - non adempie pertanto le rigorose esigenze di
motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG ed è quindi inammissibile (DTF 130
I 26 consid. 2.1; 129 I 185 consid. 1.6; 125 I 71 consid. 1c).
Nondimeno va comunque rilevato che, secondo i dati riportati nel giudizio
impugnato e nel rapporto di pianificazione del maggio 2001, la popolazione di
Coldrerio è passata da 2'070 residenti nel 1980, a 2'524 nel 1995 e a 2'606
nel 1999. L'incremento è dunque stato di circa il 26% in poco meno di 20
anni. La contenibilità teorica del piano regolatore è invece stata valutata
in 6'300 unità insediative, di cui 5'077 abitanti, ciò che corrisponderebbe
quindi pressoché ad un raddoppio della popolazione. In tali circostanze,
considerato l'interesse generale ad impedire la formazione di zone
edificabili troppo vaste (DTF 117 Ia 434 consid. 3e), la conclusione
dell'istanza inferiore appare sorretta da ragioni pertinenti. Certo, le
autorità comunali hanno già attuato un'importante riduzione della zona
edificabile rispetto al piano regolatore del 1976: 30'000 mq complessivi con
il piano regolatore del 1996 e, tra l'altro, ulteriori 6'400 mq solo in
località Vigna con la variante del 2001. Tuttavia, a ragion veduta, nemmeno
la porzione settentrionale del mappale n. xxx risulta prevedibilmente
necessaria all'edificazione ai sensi dell'art. 15 lett. b LPT (cfr., per
analogia, sentenza 1P.18/1996 del 28 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 52,
consid. 5d). Per di più, nel caso in esame, la scelta pianificatoria del
Comune appare in controtendenza rispetto all'obiettivo perseguito di
ridimensionamento del comprensorio edificabile. Non si tratterebbe infatti di
mantenere in zona residenziale un terreno già assegnatovi secondo il
precedente piano regolatore, peraltro antecedente all'entrata in vigore della
LPT, ma di inserirvi ex novo un fondo in precedenza in zona residua.

2.6 Oltre a rimarcare i pregi paesaggistici dell'area in cui è ubicato il
sedime, invero contestati nel gravame, il TPT ha aggiunto che l'attribuzione
alla zona residenziale è contraria anche agli indirizzi pianificatori di
rango cantonale. In effetti, a prescindere dal fatto che, come rilevato dal
ricorrente, l'azzonamento deciso dal Comune sia stato avallato da tutti i
servizi cantonali, tale comparto è annoverato dalla scheda 3.2 del piano
direttore fra i terreni idonei all'utilizzazione agricola. Esso è inoltre
definito come adatto alla campicoltura e alla viticoltura dal catasto delle
idoneità agricole.

2.7 In considerazione di tutti questi aspetti, il rifiuto di assegnare una
parte del fondo alla zona edificabile si avvera di conseguenza fondato su una
corretta applicazione delle norme pianificatorie, risponde ad un sufficiente
interesse pubblico, prevalente su quello del ricorrente all'edificazione, e
rispetta inoltre il principio di proporzionalità. Le criticate limitazioni
dell'uso della proprietà sono infatti idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e non eccedono i limiti dell'indispensabile (DTF 129 I 337 consid.
4.2; 128 II 340 consid. 4).

3.
3.1 Il ricorrente ravvisa inoltre la violazione dell'autonomia comunale (art.
50 cpv. 1 Cost.; art. 16 cpv. 2 Cost./TI). Sostiene che, sovvertendo l'esito
della variante pianificatoria adottata dal Consiglio comunale e approvata dal
Consiglio di Stato, il TPT non avrebbe rispettato l'ampio margine
d'apprezzamento che compete ai Comuni nella delimitazione delle zone
edificabili.

3.2 L'insorgente è legittimato ad invocare, anche se solo a titolo
ausiliario, detta garanzia costituzionale, visto che l'autorità comunale ha
espressamente dichiarato di condividere le argomentazioni ricorsuali (DTF 119
Ia 214 consid. 2c; 116 Ia 221 consid. 1e; 107 Ia 96 consid. 1c). Nel merito,
la censura è tuttavia infondata. Pur nei limiti che s'impongono allorché
occorre valutare aspetti locali, l'istituto dell'autonomia comunale non
consente in effetti di pregiudicare interessi di rango superiore e di
tutelare una situazione contraria al diritto, qual'è la soluzione
pianificatoria adottata in prima istanza. Secondo costante giurisprudenza,
l'esistenza di zone edificabili sovradimensionate, rilievo del resto nella
fattispecie sostanzialmente incontestato (cfr. consid. 2.5), non è infatti
solo inopportuna, ma anche illegale (DTF 117 Ia 302 consid. 4b; 116 Ia 221
consid. 3b; 115 Ia 384 consid. 4a; 114 Ia 254 consid. 3; sentenza 1P.550/2000
del 15 febbraio 2001, in: RDAT II-2001 n. 63, consid. 4; sentenza 1P.18/1996
del 28 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 52, consid. 5d). Inoltre, come già
osservato, l'azzonamento sollecitato dal ricorrente non solo non adempie i
requisiti dell'art. 15 LPT in quanto tali; esso concerne per di più un
terreno che il piano direttore qualifica come idoneo all'agricoltura e, in un
contesto di sovradimensionamento della zona edificabile, implicherebbe
l'assegnazione alla stessa di un fondo che precedentemente non vi faceva
parte. Da tali circostanze discende che la Corte cantonale non è intervenuta
in una questione di opportunità, ma, a giusto titolo, ha considerato
l'attribuzione litigiosa contraria al diritto.

4.
Il ricorrente si richiama pure al diritto all'uguaglianza di trattamento
(art. 8 cpv. 1 Cost.), in base al quale, riferendosi in particolare alle
particelle n. zzz e n. kkk, chiede di venir trattato come gli altri
proprietari nella stessa situazione.

4.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio
dell'uguaglianza dinanzi alla legge (DTF 131 I 1 consid. 4.2; 130 I 65
consid. 3.6; 129 I 346 consid. 6) ha una portata necessariamente limitata
nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare delle
zone, è necessario poterle delimitare: non è quindi insostenibile trattare
differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi
per conformità e posizione (DTF 121 I 245 consid. 6e/bb; 117 Ia 302 consid.
4b; 116 Ia 193 consid. 3b). L'invocato principio si identifica in sostanza
con il divieto dell'arbitrio (che, così come concretamente addotto, si
confonde anche con la censura di violazione della garanzia della proprietà):
per non essere definita arbitraria, la delimitazione delle zone deve fondarsi
su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (DTF 117 Ia 434 consid. 3e;
115 Ia 384 consid. 5b).

4.2 Anche su questo punto l'ammissibilità del ricorso dal profilo dell'art.
90 cpv. 1 lett. b OG appare alquanto dubbia, poiché il ricorrente non indica
in quale misura il suo terreno, al di là della prossimità geografica, sarebbe
comparabile a quelli da lui menzionati. In ogni caso, questi ultimi
presentano chiaramente caratteristiche diverse. Tutti e due erano infatti
assegnati alla zona residenziale già dal piano regolatore del 1976 ed
entrambi racchiudono entro il loro perimetro una casa d'abitazione. Evidente,
al riguardo, è la situazione del mappale n. kkk. Sostanzialmente simile è
però anche quella del fondo n. zzz, al cui interno è stata creata mediante
lottizzazione la particella n. www, sulla quale è poi stato di per sé
realizzato l'edificio a carattere abitativo. D'altronde, nonostante l'assetto
pianificatorio previgente, l'ampio mappale n. zzz è stato posto per ca.
16'000 mq in zona agricola e di protezione del paesaggio, mentre è stato
mantenuto in zona residenziale soltanto per la porzione delimitata dal
prolungamento ideale dei confini della nuova particella n. www. Visto che le
situazioni poste a confronto sono differenti, non può esserne dedotta la
violazione del diritto alla parità di trattamento. Le ragioni precedentemente
esposte attestano comunque che la controversa esclusione dalla zona
edificabile e la distinzione tra le zone nel comparto in discussione non
integrano gli estremi dell'arbitrio.

5.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in
cui è ammissibile, va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 OG), mentre non risultano
adempiute le condizioni che giustifichino l'assegnazione di ripetibili (art.
159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, agli opponenti, al Municipio
di Coldrerio, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del
territorio del Cantone Ticino.

Losanna, 8 settembre 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: