Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.658/2004
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1P.658/2004 /biz

Sentenza del 24 maggio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Eusebio, Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Nicola Delmuè,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Matteo Baggi,
Municipio di Malvaglia, 6713 Malvaglia,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

art. 9 Cost. (licenza edilizia),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 5 ottobre 2004 del
Tribunale cantonale amministrativo.

Fatti:

A.
B. ________ è proprietario della particella xxx di Malvaglia, attribuita alla
zona residenziale R3, sulla quale sorgevano due rustici. II 14 ottobre 1998
aveva ottenuto il permesso per trasformare quello più grande (subalterno A)
in abitazione su due piani, quello più piccolo (subalterno C) in locale hobby
al primo piano e lavanderia e locale tecnico al piano terreno. II progetto
iniziale prevedeva anche la costruzione di un ripostiglio a valle dello
stabile più piccolo, al quale il richiedente aveva però rinunciato a seguito
dell'opposizione della vicina A.________, proprietaria della particella yyy.

Negli anni seguenti B.________ ha eseguito lavori nel subalterno C senza
chiedere permessi: ha trasformato il locale hobby in soggiorno con cucina, ha
aggiunto sul retro un atrio con servizi e ha sistemato nel sottotetto
mansardato una piccola camera da letto. Verso iI confine a valle con il fondo
della vicina egli ha inoltre costruito un ripostiglio simile, tranne che per
il tetto piano, a quello al quale aveva rinunciato nel 1998.

B.
II 18 dicembre 2003, in seguito all'intervento della vicina, B.________ ha
chiesto al Municipio di Malvaglia il rilascio del permesso "in sanatoria" per
le opere abusive. A.________ si è opposta, ma il Municipio ha nondimeno
rilasciato la licenza di costruzione il 24 marzo 2004, subordinandola alla
condizione che il tetto piano del ripostiglio non fosse utilizzato come
terrazza.

La vicina si è rivolta al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale,
con decisione del 13 luglio 2003, ha annullato la licenza di costruzione.
L'Esecutivo cantonale ha qualificato come costruzione principale lo stabile C
trasformato e ha considerato il cambiamento di destinazione incompatibile sia
con l'ordinamento cantonale concernente la riparazione e il mantenimento
degli edifici esistenti in contrasto con il nuovo diritto sia con le
disposizioni comunali sulle distanze dai confini. II Governo cantonale ha
inoltre stabilito che il ripostiglio, inteso come costruzione accessoria, è
sovradimensionato rispetto all'edificio principale.

Questa decisione è stata annullata con sentenza 5 ottobre 2004 emanata su
ricorso di B.________ dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha
confermato la licenza edilizia 24 marzo 2004.

C.
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto
pubblico dell'11 novembre 2004. Chiede, oltre alla concessione dell'effetto
sospensivo, l'annullamento della sentenza cantonale. Il Municipio di
Malvaglia, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo non
hanno formulato particolari osservazioni. B.________ propone la reiezione del
ricorso.

Con decreto presidenziale del 10 dicembre 2004 il Presidente della I Corte di
diritto pubblico ha respinto la domanda di concessione dell'effetto
sospensivo.

Diritto:

1.
1.1
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).

1.2 Il litigio verte sul permesso di costruire in zona edificabile fondato su
disposizioni del diritto cantonale e comunale: il ricorso di diritto
pubblico, volto contro una decisione dell'ultima istanza cantonale, è quindi
per principio ammissibile (art. 34 cpv. 1 LPT e 86 cpv. 1 OG).

1.3 Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta a colui che è colpito
dalla decisione impugnata nei suoi interessi personali e giuridicamente
protetti; il ricorso di diritto pubblico non persegue infatti la salvaguardia
di semplici interessi di fatto o quelli pubblici di portata generale (DTF 126
I 43 consid. 1a, 121 I 267 consid. 2). Neppure il semplice richiamo al
divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) conferisce, di per sé, la legittimazione
a presentare un tale ricorso (DTF 126 I 81, 129 I 217 consid. 1.3).

Il vicino è legittimato a interporre ricorso di diritto pubblico contro il
rilascio di una licenza edilizia quando invochi la violazione di disposizioni
destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei
vicini, come è segnatamente il caso per le norme concernenti le dimensioni,
le distanze dai confini, l'indice di sfruttamento, l'altezza e il numero dei
piani degli edifici (DTF 127 I 44 consid. 2c-d e rinvii, 117 Ia 18 consid 3b,
112 Ia 413 e rinvii). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione
di queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della
costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Anche sotto
questo profilo il gravame è ammissibile, visto che la ricorrente, in
sostanza, lamenta la violazione di norme che stabiliscono le dimensioni e le
distanze dai confini degli edifici.

1.4 L'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e
quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si
pretendono violati; deve inoltre precisare in cosa consista l'asserita
violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). II ricorrente deve spiegare quale
diritto costituzionale, se del caso non scritto, è stato leso dall'autorità
cantonale. Se è invocata la violazione dell'art. 9 Cost. nell'applicazione
del diritto cantonale non è sufficiente affermare che la sentenza impugnata è
arbitraria; il ricorrente deve designare con precisione la norma del diritto
cantonale che a suo giudizio è stata applicata in modo errato o che non è
stata applicata del tutto e deve spiegare dettagliatamente perché la sentenza
impugnata è manifestamente insostenibile, in palese contrasto con la
situazione di fatto, con un principio giuridico riconosciuto oppure con il
sentimento di equità. Nella procedura di ricorso di diritto pubblico il
Tribunale federale non deve ricercare d'ufficio motivi non addotti o non
sufficientemente sostanziati nel ricorso (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130
I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c).

La ricorrente rileva che il gravame è fondato sulla violazione dell'art. 9
Cost. e che l'autorità cantonale avrebbe applicato in modo arbitrario gli
art. 18 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966 (LPamm), 70 della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT), 39 del
regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE) e
2 CC. Di queste norme, soltanto l'art. 39 RLE è ripreso nella motivazione del
ricorso, nella misura che si vedrà. La violazione delle altre disposizioni
non è affatto spiegata, per cui, sotto questo punto di vista, il ricorso è
inammissibile per carenza di motivazione.

1.5 AI termine del gravame la ricorrente postula l'esperimento di un
sopralluogo. La domanda, immotivata, non può essere accolta: gli atti di
causa sono del resto sufficienti per chiarire la situazione, sicché il
sopralluogo né è necessario né si giustifica (art. 95 OG; DTF 123 II 248
consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d).

2.
2.1
II Tribunale cantonale amministrativo ha ricordato inizialmente i tratti
distintivi delle costruzioni accessorie secondo l'art. 8.5 delle norme di
attuazione del piano regolatore di Malvaglia (NAPR) e ha indicato le distanze
dal confine ch'esse devono mantenere, che in forza degli art. 9.2 e 9.3 NAPR
sono inferiori per rispetto a quelle valide per le costruzioni principali. La
Corte cantonale ha in seguito osservato che, contrariamente a quanto ritenuto
dal Consiglio di Stato e dall'opponente, lo stabile subalterno C andava
considerato come costruzione principale già prima dell'intervento in
contestazione. Riferendosi anche all'art. 38 cpv. 1 della legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE) i giudici cantonali hanno precisato che è
determinante l'idoneità oggettiva all'uso abitativo, che ne comporta peraltro
anche il computo ai fini della superficie utile lorda. Nel caso specifico il
locale hobby, avente un'ampia finestra sul lato ovest e una più piccola sul
lato sud, si prestava fin dall'inizio all'abitazione e non poteva di
conseguenza essere considerato accessorio; tanto più che la norma appena
citata esclude dal computo della superficie utile lorda soltanto i locali di
svago delle abitazioni plurifamiliari, non i locali hobby di quelle
monofamiliari come quella in esame.

2.2 La ricorrente sostiene che l'affermazione del Tribunale cantonale
amministrativo, secondo la quale il subalterno C ha sempre avuto la natura di
una costruzione principale, sarebbe arbitraria. Al momento del rilascio
dell'autorizzazione per il riattamento il locale hobby era stato considerato
accessorio sia dal proprietario sia dal Municipio di Malvaglia e solo per
tale ragione esso poté sorgere a confine, in conformità con l'art. 9.3 NAPR.

2.3 Queste critiche prescindono dalle due motivazioni specifiche sviluppate
dall'autorità cantonale per giustificare la qualifica di costruzione
principale, segnatamente la possibilità oggettiva di utilizzare il locale
hobby per l'abitazione e il computo nel calcolo della superficie utile lorda
secondo l'art. 38 cpv. 1 LE (Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n.
1126 all'art. 38 LE, pag. 519). Su questo punto la motivazione del ricorso,
che non dimostra l'arbitrarietà degli argomenti posti a fondamento del
contestato giudizio, non rispetta i dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.
Il semplice rinvio al carattere accessorio dell'edificio, dato per scontato
dal proprietario e dal Municipio al momento del rilascio della licenza
edilizia del 1998, non rende di per sé arbitrari gli argomenti dell'autorità
cantonale. La ricorrente medesima afferma d'altronde che il subalterno C era
stato adibito a "locale uso hobby e studio", destinazione che appariva anche
nella relazione tecnica del 5 maggio 1998. Nel diritto ticinese la
costruzione accessoria è quella che è priva di destinazione autonoma, che sta
in un rapporto di subordinazione funzionale con l'edificio principale e che
per sua natura non è di principio destinata all'abitazione o al lavoro
(Scolari, op. cit., n. 849 all'art. 11 LE, pag. 412; Marco Lucchini,
Compendio giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 153). Non è pertanto
arbitrario negare il carattere accessorio a un edificio nel quale si
praticano hobby e si studia né è insostenibile ritenere che entrambe le
attività pertengano all'abitazione o al lavoro.

3.
3.1
Posto il carattere principale dell'edificio, l'autorità cantonale ha
esaminato la trasformazione eseguita dal proprietario alla luce dell'art. 39
RLE. Questa norma permette la riparazione e la manutenzione dei manufatti
esistenti che contrastano con il diritto nuovo, con esclusione dei lavori di
trasformazione sostanziali; precisa che possono essere autorizzate anche
trasformazioni più importanti se il contrasto con il nuovo diritto non
pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini
(cpv. 1). I giudici cantonali hanno ritenuto che le opere abusive, sebbene
eccedano la semplice manutenzione, non sono tuttavia sostanziali, perché non
hanno trasformato una costruzione accessoria in edificio principale, ma hanno
semplicemente migliorato l'abitabilità del locale, dotandolo di servizi
autonomi. Hanno aggiunto che iI contrasto dell'edificio preesistente con il
regime delle distanze non pregiudica d'altronde in modo apprezzabile sia
l'interesse pubblico sia quello dell'opponente, dal momento che la larghezza
del suo fondo in quel punto è molto esigua e che il disturbo di un locale
abitabile adibito a soggiorno con servizi non è superiore a quello provocato
da un locale nel quale si praticano hobby.

3.2 La ricorrente afferma che la sentenza impugnata lederebbe in modo
arbitrario l'art. 39 RLE laddove considera che la trasformazione in
discussione non è sostanziale e non produce ripercussioni negative più gravi
di quelle del locale hobby. Aggiunge che "la genesi" di questa norma
impedirebbe di autorizzare senza riserve la trasformazione delle opere in
contrasto con il diritto vigente qualora non siano pregiudicati in modo
apprezzabile gli interessi pubblici o dei vicini, "poiché una simile
facilitazione, che viola manifestamente i limiti della tutela delle
situazioni acquisite, dovrebbe essere ancorata in una esplicita norma di
legge", non in un regolamento di applicazione.

3.3 L'unico argomento concreto proposto dalla ricorrente a sostegno della
censura d'arbitrio è che la trasformazione di una costruzione accessoria in
un edificio destinato all'abitazione è necessariamente sostanziale. Quanto
appena esposto al considerando 2 sul carattere principale del manufatto
litigioso - rimasto invariato - rende infondato questo argomento.

Inammissibili, perché prive di ogni motivazione, sono invece le critiche
volte contro l'accertamento del disturbo uguale arrecato al vicino
dall'edificio contestato prima e dopo la trasformazione. Infine, il Tribunale
cantonale amministrativo non ha affatto ammesso senza riserve la costruzione
o il risanamento di opere esistenti in contrasto con il diritto vigente: come
detto, esso ha enunciato le condizioni che l'art. 39 RLE pone per tali opere
e ha spiegato i motivi per i quali esse sono adempiute nel caso specifico,
segnatamente, da una parte, poiché si tratta di una trasformazione non
sostanziale e, dall'altra, per l'assenza di un pregiudizio apprezzabile per
l'interesse pubblico o privato. È quindi infondata anche la censura di
arbitrio nell'interpretazione della citata norma cantonale.

4.
4.1 La Corte cantonale ha esaminato anche la legittimità del ripostiglio
costruito a valle del subalterno C. Ha stabilito in primo luogo che si tratta
di una costruzione accessoria, dal momento che ha una funzione subalterna per
rispetto a quella dei due edifici residenziali che sorgono sul medesimo fondo
e che, essendo completamente aperta verso sud, non si presta all'abitazione o
al lavoro. In secondo luogo ha considerato ch'essa rispetta le dimensioni
fissate dall'art. 8.5 NAPR per queste costruzioni e stabilito che non è
sovradimensionata per rispetto alle esigenze delle due case d'abitazione.

4.2 La ricorrente sostiene che il manufatto è sproporzionato avuto riguardo
alle esigenze oggettive della casa subalterno C, che può essere abitata da
una sola persona. Si tratterrebbe in sostanza di una "costruzione autonoma"
che violerebbe manifestamente le distanze legali imposte dalle NAPR.
L'autorità cantonale - conclude la ricorrente - sarebbe caduta nell'arbitrio
anche perché non avrebbe considerato che il ripostiglio avrebbe una
comunicazione diretta con il subalterno C, ciò che ne escluderebbe il
carattere accessorio.

4.3 Ancora una volta alla ricorrente sfugge la vera motivazione del giudizio
impugnato che, come rettamente rilevato anche dall'opponente, ha valutato la
funzione subalterna e le dimensioni del ripostiglio per rispetto ai due
edifici principali, subalterni A e C. Gli argomenti della ricorrente non
reggono, perché il suo raffronto considera esclusivamente il subalterno C.
Gli accenni alle misure eccessive del ripostiglio sono invece inammissibili
per carenza di motivazione (art. 90 OG), giacché non spiegano con quale norma
del diritto cantonale o comunale esse sarebbero manifestamente in contrasto.

4.4 Sono infine irricevibili anche le critiche aventi per tema la
comunicazione diretta realizzata tra la costruzione accessoria e l'edificio
principale, ritenuto che si tratta di argomenti che la ricorrente non aveva
sottoposto all'ultima istanza cantonale. Infatti, nella procedura di ricorso
di diritto pubblico non si possono addurre, di massima, fatti nuovi, far
valere nuove censure o produrre nuovi documenti (art. 86 cpv. 1 OG; DTF 129 I
49 consid. 3, 128 I 354, 120 Ib 20 consid. 5c, 118 Ia 20 consid. 5a; Walter
Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994,
pag. 369).

5.
Per i motivi che precedono il gravame si rivela per buona parte
inammissibile, per il resto infondato. Le spese seguono la soccombenza (art.
156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, iI ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000,-- è posta a carico della ricorrente, che
rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili della
sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Malvaglia, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 24 maggio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: