Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.631/2004
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


1P.631/2004 /biz

Sentenza del 28 dicembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte
e presidente del Tribunale federale,
Féraud, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dalla lic. iur. Ursula Imberti e dall'avv. Fabrizio
Keller,

contro

Comune di Grono, 6537 Grono, rappresentato dal Municipio e patrocinato
dall'avv. Andrea Toschini,
opponente
Governo del Cantone dei Grigioni, Casa Grigia, Reichsgasse 35, 7001 Coira,
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
1a Camera, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira.

art. 5, 9 e 29 cpv. 1 Cost. (votazione comunale concernente la revisione
della pianificazione; attribuzione di una particella alla zona per edifici e
impianti pubblici),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 17 agosto 2004 dal
Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni.

Fatti:

A.
ll 26 novembre 2000 l'Assemblea comunale di Grono ha adottato la revisione
totale della pianificazione locale. In tale ambito, la particella n. 600,
sita in località "Monda", è stata attribuita alla zona edificabile,
segnatamente in zona ampliamento del nucleo 3. Il Comune ha quindi inoltrato
gli atti al Governo del Cantone dei Grigioni per approvazione. Alcuni
insorgenti hanno impugnato la decisione assembleare, limitatamente
all'inserimento della particella n. 600 nella zona edilizia, postulandone
l'attribuzione alla zona per edifici e impianti pubblici, e riguardo al fondo
n. 93. Il 27 febbraio 2001 il Municipio di Grono ha proposto al Governo di
respingere i ricorsi; l'8 maggio 2002 ha per contro chiesto all'Esecutivo
cantonale di sospendere la procedura riguardo alle due citate particelle, per
permettergli di riesaminare la situazione pianificatoria, con riferimento
alla prospettata costruzione di edifici scolastici e amministrativi.

B.
Il 9 luglio 2002 il Governo ha approvato, con alcune riserve, la nuova
pianificazione e, in accoglimento della proposta comunale, ha sospeso fino a
nuovo avviso la procedura di approvazione riguardo ai detti due fondi. Con
decisione del 31 ottobre 2003 il Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni, ritenuta una violazione del diritto di essere sentito di alcuni
interessati, ha annullato la decisione intermedia governativa. La Corte
cantonale ha stabilito altresì che il Governo non poteva sospendere
l'approvazione dei piani e dei ricorsi pendenti. Con sentenza del 15 gennaio
2004 il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 87 OG, ha dichiarato
inammissibile un ricorso presentato dal Comune contro questa decisione (causa
1P.764/2003).

C.
Dal 17 ottobre al 17 novembre 2003 il Comune, ritenendo l'ubicazione
dell'edificio scolastico sulla particella n. 600 la miglior soluzione, ha
esposto pubblicamente il completamento della revisione totale della
pianificazione relativa a questo fondo. Una richiesta di annullamento di
questa procedura, presentata tra l'altro da A.________, è stata respinta dal
Comune il 20 febbraio 2004. Il 1° marzo seguente il Consiglio comunale di
Grono ha preavvisato favorevolmente la proposta del Municipio di sottoporre
al popolo la revoca della decisione approvata con la votazione popolare del
26 novembre 2000 e di attribuire la particella n. 600 alla zona edifici e
impianti pubblici. Contro questa decisione A.________ ha inoltrato un gravame
di vigilanza al Governo, chiedendo di annullare la votazione popolare
prevista per il 14 marzo 2004. Mediante decisione del 9 marzo 2004,
l'Esecutivo cantonale non ha dato seguito all'istanza. Nella votazione
popolare, l'azzonamento della particella è stato approvato con 216 voti
favorevoli e 61 contrari. Avverso la convalida della votazione popolare,
l'insorgente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo. La Corte
cantonale, statuendo il 17 agosto 2004, ha respinto il gravame.

D.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto pubblico
secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 85 lett. a OG al Tribunale federale.
Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullarla e di rinviare
l'incarto alla Corte cantonale per nuovo giudizio. Dei motivi si dirà, in
quanto necessario, nei considerandi.
Al ricorso è stato conferito effetto sospensivo in via supercautelare.

Il Tribunale amministrativo e il Governo cantonale propongono di respingere
il ricorso, il Comune di Grono, con osservazioni del 13 dicembre 2004, di
respingerlo in quanto ammissibile.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1).

1.2 Il ricorrente, con un unico allegato, presenta un ricorso di diritto
pubblico per violazione del diritto di voto secondo l'art. 85 lett. a OG e un
ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali dei
cittadini ai sensi dell'art. art. 84 cpv. 1 lett. a OG.

1.3 La sua legittimazione, pacifica riguardo al ricorso per violazione del
diritto di voto, in quanto cittadino attivo del Comune di Grono (DTF 129 I
185 consid. 1.3), non lo è affatto per quanto concerne l'altro rimedio. Al
riguardo, il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua
legittimazione e a dimostrarla (DTF 125 I 173 consid. 1b, 253 consid. 1c;
cfr. anche DTF 130 IV 43 consid. 1.4), si limita semplicemente a richiamare
gli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost. e 88 OG.

1.3.1 La legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico si
definisce unicamente sulla base dell'art. 88 OG, senza riguardo alla
circostanza che il ricorrente avesse, in sede cantonale, qualità di parte
(DTF 125 I 253 consid. 1b, 118 Ia 112 consid. 2a). Questa norma attribuisce
il diritto di ricorrere ai privati o agli enti collettivi lesi nei loro
diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che
rivestono carattere obbligatorio generale. Nel caso di una decisione
concreta, tale legittimazione spetta unicamente a chi è toccato nei suoi
interessi giuridicamente tutelati, vale a dire, di regola, in quegli
interessi privati ai quali il diritto costituzionale assicura la protezione
(DTF 129 I 217 consid. 1 e rinvii). Il ricorrente deve inoltre avere un
interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione impugnata. Gli
incombe, inoltre, addurre i fatti che considera idonei a fondare la sua
legittimazione, affinché il Tribunale federale possa stabilire se e in che
misura la decisione impugnata leda, in maniera attuale e personale, i suoi
interessi giuridicamente protetti (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 115 Ib 505
consid. 2 pag. 508 in alto). L'art. 88 OG esclude l'azione popolare a tutela
dell'interesse generale; il ricorso di diritto pubblico né è infatti
destinato a salvaguardare interessi meramente fattuali né quelli pubblici di
portata generale (DTF 130 I 82 consid. 1.3, 121 I 267 consid. 2, 120 Ib 27
consid. 3a). Neppure il semplice richiamo al divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.) conferisce, di per sé, la legittimazione a presentare un tale ricorso
(DTF 126 I 81, 129 I 217 consid. 1.3).
1.3.2 Il ricorrente non sostiene d'essere il proprietario dei fondi litigiosi
o vicini; neppure fa valere di poter vantare altri diritti sugli stessi, che
potrebbero essere pregiudicati dalla criticata revisione: secondo la costante
prassi, egli non è pertanto legittimato a far valere che questa violerebbe
norme tendenti a proteggere l'interesse pubblico, segnatamente riguardo
all'applicazione dell'art. 37 della legge sulla pianificazione del Cantone
dei Grigioni, del 20 maggio 1973 (LPT/GR; DTF 119 Ia 362 consid. 1b, 116 Ia
193 consid. 1b, 433 consid. 2a; cfr. pure DTF 127 I 44 consid. 2c in fine).
Il ricorrente non si prevale di nessuna norma tendente a tutelarlo in maniera
particolare, ma, fondandosi in sostanza sulle disposizioni relative
all'adeguamento dei piani delle zone in caso di notevole cambiamento delle
circostanze (art. 21 cpv. 2 LPT) e sui principi pianificatori cui devono
attenersi le autorità (art. 3 LPT), adduce soltanto la salvaguardia di
interessi pubblici generali (DTF 114 Ia 378 consid. 4, 113 Ia 241 consid. 1b
e 1c, 106 Ia 329 consid. 1 e 2a-b, 333 consid. 1a-b).

1.3.3 Le critiche ricorsuali concernenti l'asserita violazione del principio
di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.), del divieto dell'arbitrio e della
protezione della buona fede (art. 9 Cost.), riguardo all'asserita motivazione
contraddittoria delle due decisioni emanate dal Tribunale amministrativo e al
suo preteso cambiamento di posizione, come pure quelle inerenti alla mancata
parità ed equità di trattamento delle particelle n. 600 e n. 93 (art. 29 cpv.
1 Cost.), non possono quindi essere esaminate nel merito. Ciò vale, in gran
misura, anche per le censure attinenti all'asserita lesione dell'art. 37
LPT/GR, in particolare riguardo alla revisione proposta dal Comune prima
dell'approvazione governativa di quella ancora pendente. Infine, il
ricorrente, che non è legittimato nel merito, non lo è nemmeno per far valere
che la motivazione della decisione impugnata non sarebbe sufficiente, non
abbastanza differenziata o errata nel merito (DTF 129 I 217 consid. 1.4, 118
Ia 232 consid. 1c). L'accenno alla lesione del principio della separazione
dei poteri, riconosciuto quale diritto individuale dei cittadini e
determinato dal diritto cantonale (DTF 128 I 113 consid. 2c, 123 I 41 consid.
5), non adempie inoltre le esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett.
b OG.

1.3.4 Il ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti
costituzionali è inammissibile anche per il mancato esaurimento del corso
delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). In effetti, nella misura in cui
il ricorrente intende contestare nel merito la revisione del piano delle zone
riguardo alla particella litigiosa, egli può presentare, se del caso, gravame
al Governo (art. 37a cpv. 1 LPT/GR); la decisione governativa può poi ancora
essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo (art. 61 cpv. 2 LPT/GR).

1.3.5 Per di più, ritenuto che il Governo cantonale, per quanto attiene alla
particella n. 600, non ha ancora approvato né la pianificazione adottata nel
2000 né la revisione del 2004, al ricorrente fa difetto un interesse pratico
e attuale all'esame di merito di queste misure pianificatorie. Certo, quale
parte nella procedura cantonale, egli sarebbe abilitato a fare valere una
pretesa violazione dei suoi diritti di parte dinanzi alla precedente istanza
(DTF 129 II 297 consid. 2.3, 126 I 81 consid. 3b, 112 Ia 377 consid. 2); una
siffatta lesione non è stata comunque addotta e la stessa sarebbe ammissibile
solo nella misura in cui sussista un interesse pratico e attuale (DTF 129 II
297 consid. 2.2).

2.
2.1 Nei ricorsi fondati sull'art. 85 lett. a OG il Tribunale federale esamina
con piena cognizione le norme costituzionali federali e cantonali, nonché le
disposizioni del diritto cantonale di rango inferiore, che sono in stretta
relazione con il diritto di voto o ne precisano il contenuto o la portata
(DTF 129 I 185 consid. 2, 123 I 41 consid. 6b, 120 Ia 194 consid. 2). Per
contro, esso esamina l'applicazione del restante diritto cantonale e
l'accertamento dei fatti solo con cognizione limitata all'arbitrio (DTF 121 I
334 consid. 2b). In casi di interpretazione manifestamente dubbia, il
Tribunale federale si attiene all'opinione espressa dall'istanza cantonale
superiore (DTF 121 I 357 consid. 3).

2.1.1 Per costante giurisprudenza, i ricorsi per violazione dei diritti
politici e i ricorsi relativi alle elezioni e votazioni cantonali, in cui
rientrano anche quelle comunali (DTF 129 I 185 consid. 1.1, 120 Ia 194
consid. 1a e b), sottostanno alle stesse esigenze procedurali degli altri
ricorsi di diritto pubblico; il ricorso deve pertanto precisare in che
consista la violazione dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche
invocati (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 129 I 185 consid. 1.6, 121 I 334
consid. 1b, 357 consid. 2d).

2.1.2 La libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che
siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo
affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa
(art. 34 cpv. 2 Cost.; DTF 129 I 232 consid. 4.2, 125 I 441 consid. 2a, 124 I
55 consid. 2a, 121 I 138 consid. 3). Da questo principio deriva, secondo la
giurisprudenza, che l'autorità può informare, in maniera non neutrale ma
oggettiva ed equilibrata, i cittadini sull'oggetto della votazione. Essa
viola il suo obbligo di informarli in maniera obiettiva quando fornisce
indicazioni errate sullo scopo e sulla portata dell'oggetto o quando non
menziona elementi importanti per la decisione dei cittadini (DTF 129 I 232
consid. 4.2.1, 119 Ia 271 consid. 3b; sentenza 1P.136/2004 del 28 luglio
2004, consid. 3 con numerosi riferimenti anche alla dottrina, destinata a
pubblicazione in DTF 130 I 290).

2.1.3 Riguardo all'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata,
il ricorrente rileva che detta esposizione non sarebbe sufficientemente
dettagliata, per cui si renderebbero necessarie alcune precisazioni. Con
quest'accenno egli non dimostra tuttavia che i fatti sarebbero stati
accertati in maniera arbitraria; essi sono quindi vincolanti per il Tribunale
federale. Per di più, nella procedura di ricorso di diritto pubblico non si
possono addurre, di massima, fatti nuovi, far valere nuove censure o produrre
nuovi documenti (DTF 118 Ia 20 consid. 5a; Karl Spühler, Die Praxis der
staatsrechtlichen Beschwerde, Zurigo, 1994, pag. 53 seg. n. 109 e 110).

2.2 Il ricorrente ravvisa una violazione dell'art. 37 cpv. 2 LPT/GR
sostenendo che il Comune non avrebbe informato correttamente gli aventi
diritto di voto riguardo alle citate vertenze giudiziarie, in particolare sul
fatto che il Municipio, chiedendo al Governo di sospendere l'esame della
procedura di approvazione rispetto alle particelle n. 600 e n. 93, avrebbe
inteso revocare la decisione assembleare del 26 novembre 2000; la popolazione
non sarebbe inoltre stata informata sulla circostanza che il Tribunale
amministrativo ha annullato detta sospensione. Nel messaggio del 2 marzo 2004
il Municipio non avrebbe inoltre menzionato le considerazioni della Corte
cantonale sul rispetto delle regole di procedura e nemmeno precisato che la
risoluzione assembleare del 26 novembre 2000, in assenza dell'approvazione
governativa, non era ancora cresciuta in giudicato, ciò che sarebbe stato
fondamentale per permettere ai cittadini di farsi un'idea precisa
sull'oggetto in votazione. Il Municipio non li avrebbe d'altra parte
informati sui motivi della richiesta sospensione, né avrebbe spiegato perché
proponeva di revocare la decisione assembleare unicamente riguardo al fondo
n. 600. L'informazione sarebbe quindi stata incompleta.

2.3 L'art. 37 cpv. 1 LPT/GR recita che l'emanazione e la modifica della legge
edilizia, del piano delle zone, dei piani generali delle strutture e dei
piani generali di urbanizzazione sono sottoposte alla votazione comunale. Il
suo secondo capoverso dispone che prima della votazione la sovrastanza
comunale informa opportunamente gli aventi diritto di voto e consente agli
interessati di esprimere desideri e formulare proposte. Essa istruisce in
forma adeguata e usuale nel luogo sulle possibilità di informarsi e
presentare delle istanze. Il suo terzo capoverso prevede, tra l'altro, che la
legge edilizia e il piano delle zone, nonché la modifica di questi atti
legislativi, richiedono l'approvazione del Governo ed entrano in vigore con
il decreto di approvazione. La procedura di approvazione dev'essere
effettuata con sollecitudine, al massimo entro sei mesi.

2.4 La censura di informazione insufficiente dei cittadini sul progetto loro
sottoposto sarebbe di per sé ammissibile (DTF 117 Ia 66 consid. 1d/dd).

2.4.1 Anche in tale ambito il ricorrente si limita tuttavia a richiamare la
disciplina pianificatoria sancita dall'art. 37 LPT/GR, norma che concreta le
garanzie previste dall'art. 4 LPT, secondo cui le autorità con compiti
pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle
pianificazioni previste da quella legge (cpv. 1) e provvedono a un'adeguata
partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (cpv. 2). Nella
sede federale, il ricorrente non può tuttavia prevalersene, per carenza di
legittimazione (cfr. DTF 115 Ia 89 consid. 2a, 114 Ia 233 consid. 2c/ce pag.
240, 111 Ia 164 consid. 2d; sentenza 1P.556/1996 del 31 gennaio 1997, consid.
1b/bb, apparsa parzialmente in RDAT II-1997 n. 20). Informazione e
partecipazione rispondono alle aspirazioni democratiche dello Stato di
diritto e sono legate al riconoscimento della natura politica dell'emanazione
dei piani: nel senso cioè, che quanto concerne tutti deve risultare da
un'appropriata e larga partecipazione della popolazione (DFGP/UPT, Commento
LPT, n. 3 all'art. 4). Le asserite irregolarità, che sarebbero state commesse
in violazione dell'art. 37 LPT/GR nel processo di formazione della volontà e
della conseguente soluzione sfociata nel criticato azzonamento, devono
infatti essere contestate, alla stregua delle censure riguardanti i piani di
utilizzazione, nel quadro della procedura d'approvazione e di decisione
stabilita dalla LPT e dalla LPT/GR (sentenza 1P.409/1998 del 15 marzo 1999,
consid. 3c e d). Nel contesto in esame, il ricorso è pertanto in gran parte
inammissibile.

2.4.2 Esso sarebbe comunque infondato. Certo, nel messaggio del 2 marzo 2004
per la votazione comunale del 14 marzo successivo, il Municipio, invitando i
cittadini ad approvare sia la revoca della decisione adottata riguardo alla
particella n. 600 nella votazione popolare del 26 novembre 2000 sia
l'azzonamento di questo fondo, si è limitato a rilevare che contro la sua
attribuzione alla zona ampliamento nucleo 3 "sono tuttora pendenti due
gravami". Questa indicazione era tuttavia sufficiente per informare i
cittadini sul fatto che la risoluzione del 26 novembre 2000, oggetto di
ricorsi, non era cresciuta in giudicato. Nella decisione impugnata, il
Tribunale amministrativo ha ritenuto che ulteriori chiarimenti inerenti a
detta procedura non erano necessari, visto che, con il suo precedente
giudizio, si era limitato a revocare la sospensione della procedura di
approvazione decretata dal Governo. I giudici cantonali hanno inoltre
ritenuto che indubbiamente il popolo era stato informato in maniera
sufficiente dai mass media locali circa la situazione giuridica creatasi in
seguito alla nota controversia (cfr. sul tema sentenza 1P.136/2004, consid.
5.3, citata). Il ricorrente non contesta questa conclusione. Ne segue che,
anche per questo motivo, la decisione impugnata non viola la costituzione.
Nel citato messaggio sono del resto indicate le strategie politiche
all'origine del contestato azzonamento: segnatamente la costruzione di un
nuovo edificio per la scuola dell'infanzia, il trasferimento degli uffici
amministrativi e l'utilizzazione dell'attuale palazzo scolastico quale sede
per le scuole elementari. L'accenno ricorsuale, secondo cui il Comune non ha
informato i cittadini sul fatto che il suo ricorso di diritto pubblico
proposto al Tribunale federale era stato dichiarato inammissibile non è
decisivo: l'esito di quel gravame non ha infatti avuto alcun influsso sulla
procedura pendente in sede cantonale.

2.5 Il ricorrente sostiene, a torto, che il risultato della votazione sarebbe
ininfluente per valutarne la relativa validità, adducendo che il cittadino
avrebbe il diritto di attendersi che il Comune non si intrometta nella
procedura di approvazione pendente dinanzi al Governo. I giudici cantonali
hanno ritenuto che 216 votanti hanno accettato l'azzonamento litigioso,
mentre soltanto 61 vi si sono opposti e concluso che un'eventuale
informazione incompleta riguardo alla situazione giuridica della particella
n. 600 non avrebbe influenzato in maniera decisiva l'esito della votazione.

2.5.1 Quando il Tribunale federale accerta l'esistenza di errori di
procedura, esso annulla la votazione soltanto quando le criticate
irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello
scrutinio. In questi casi, il cittadino non deve dimostrare che il vizio ha
avuto ripercussioni importanti sull'esito della votazione, essendo
sufficiente che una siffatta conseguenza sia possibile, ciò che il Tribunale
federale esamina, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie,
liberamente. In tale contesto, esso considera in particolare l'ampiezza della
differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel
quadro complessivo della votazione (DTF 129 I 185 consid. 8.1 pag. 204 e
rinvii, 119 Ia 271 consid. 3b).

2.5.2 L'asserito vizio non era decisivo per la votazione, ritenuto che i
cittadini sapevano che contro l'inserimento della particella n. 600 nella
zona edificabile erano stati inoltrati due ricorsi, che erano ancora
pendenti. Per i cittadini era quindi manifesto che, al momento in cui si
pronunciavano sulla revoca di tale inserimento e all'attribuzione della
particella alla zona per edifici e impianti pubblici, l'assetto
pianificatorio precedente non era ancora cresciuto in giudicato: questa
questione, che come si vedrà non è comunque decisiva, era stata altresì
evocata dai mass media locali. Tenuto conto anche della chiara e netta
differenza tra i voti favorevoli al nuovo azzonamento e quelli contrari, la
conclusione dei giudici cantonali può essere condivisa. Il ricorrente non fa
valere, d'altra parte, che gli interessati non avrebbero potuto esprimere
desideri e formulare proposte, come espressamente previsto dall'art. 37 cpv.
2 LPT/GR.

2.6 Infine, neppure l'accenno ricorsuale, secondo cui la pianificazione, non
ancora cresciuta in giudicato a dipendenza della mancata approvazione
governativa secondo l'art. 37 cpv. 3 LPT/GR, non avrebbe potuto essere
riesaminata, regge. Secondo l'art. 13 della legge sui comuni del Cantone dei
Grigioni, del 28 aprile 1974 (LC), invocato dal ricorrente, una risoluzione
dell'Assemblea comunale o adottata per urna può sempre essere riproposta,
riservati i diritti di terzi (cpv. 1). Tuttavia, prima della decorrenza di un
anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una
domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi
dei votanti (cpv. 2). Il ricorrente si limita a sostenere che, trattandosi di
una procedura a maggioranza qualificata, il Comune avrebbe dovuto indicare
che il quorum deliberativo era di due terzi. Ora, se, come sostenuto dal
ricorrente, la decisione dell'Assemblea del 2000 non era cresciuta in
giudicato, mal si comprende perché l'art. 13 cpv. 2 LC e il quorum ivi
previsto dovrebbe essere applicabile. Del resto, anche nell'ipotesi
contraria, la Corte cantonale ha ritenuto che l'azzonamento litigioso è stato
approvato con una maggioranza del 78%, largamente superiore a quella
richiesta dall'invocata norma. Il ricorrente non sostiene, del resto, che
l'art. 13 cpv. 2 LC imporrebbe una procedura in due fasi, segnatamente una
votazione sull'entrata in materia, necessitante della maggioranza qualificata
di due terzi dei votanti e, in seguito, se del caso, un'altra sull'oggetto in
votazione.

2.7 Le altre censure ricorsuali, concernenti le asserite conseguenze della
mancata approvazione governativa, sono inammissibili.

2.7.1 In sostanza, il ricorrente non contesta infatti tanto le modalità della
votazione litigiosa, quanto la procedura di merito del contestato
azzonamento. Ora, nel ricorso per violazione dei diritti politici presentato
contro l'organizzazione di una votazione popolare, di massima, non si può far
valere, come implicitamente preteso dal ricorrente, che l'autorità prima di
indire la votazione avrebbe dovuto esaminare se la proposta di azzonamento,
in assenza dell'approvazione governativa del precedente assetto
pianificatorio, era conforme al diritto superiore. In effetti, il ricorso per
violazione dei diritti politici è ammissibile soltanto nella misura in cui
sia in discussione la legalità della procedura di voto o l'accertamento
dell'esito della votazione: tale rimedio non è invece dato per contestare,
come nella fattispecie, l'ammissibilità sostanziale del suo esito,
realizzatosi di per sé in maniera conforme al diritto. La legalità
sostanziale di una decisione di merito di un'autorità amministrativa o di
ricorso non può infatti essere, di massima, oggetto di un ricorso per
violazione dei diritti politici. Ciò vale anche per la censura, sulla quale è
incentrato il ricorso, secondo cui le istanze competenti non avrebbero ancora
emanato una siffatta decisione (DTF 117 Ia 66 consid. 1d/cc). Secondo la
giurisprudenza, tranne eccezioni qui non ricorrenti, la questione di sapere
se l'autorità cantonale possa negare o meno l'approvazione a un progetto
comunale non concerne infatti i diritti politici (DTF 113 Ia 241 consid. 2b e
rinvii, 111 Ia 134 consid. 3).

2.7.2 Il ricorrente impernia le sue critiche specificamente su questa
tematica. Egli sostiene che il Comune non avrebbe potuto indire la votazione
prima che il Governo, in applicazione dell'art. 37 LPT/GR, avesse approvato
la pianificazione adottata dal popolo il 26 novembre 2000 e aggiunge che la
Corte cantonale, non annullando la votazione del 14 marzo 2004, avrebbe
permesso al Comune di intromettersi in una procedura pendente e di sostituire
il proprio potere decisionale a quello dell'Esecutivo cantonale. Queste
censure non sono proponibili con un ricorso per violazione dei diritti
politici (DTF 116 Ia 66 consid. 1d/cc) e non possono d'altra parte, per
carenza di legittimazione, essere esaminate nel ricorso per violazione dei
diritti costituzionali.

3.
3.1 Ne segue che il ricorso per violazione dei diritti costituzionali dei
cittadini dev'essere dichiarato inammissibile, quello per violazione dei
diritti politici respinto in quanto ammissibile. Le spese processuali,
ridotte visto che in materia di ricorsi fondati sull'art. 85 lett. a OG non
si riscuotono, seguono la soccombenza. Il ricorrente dovrà rifondere
all'opponente, patrocinato da un legale, un'equa indennità per ripetibili
della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).

3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia, ridotta, di fr. 1'500.-- è posta a carico del
ricorrente, che rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 2'000.-- per
ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Governo e al Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera.

Losanna, 28 dicembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: