Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.60/2004
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1P.60/2004 /col

Sentenza del 28 gennaio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente,
Commissione di ricorso di II istanza per il raggruppamento di terreni nel
Comune di Gerra Verzasca (Valle), c/o avv. Marco Fiori, presidente,

raggruppamento dei terreni,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
il 1° dicembre 2003 dalla Commissione di ricorso di II istanza per il
raggruppamento di terreni nel Comune
di Gerra Verzasca (Valle).

Fatti:

A.
A. ________ è comproprietaria della quota di 82/100 del fondo part. n. xxx di
Gerra Verzasca, costituito in proprietà per piani originaria. Della rimanente
quota di 18/100 è comproprietaria la sorella B.________, che è inoltre
proprietaria della particella confinante n. yyy.
Nell'ambito della procedura di raggruppamento dei terreni del Comune di Gerra
Verzasca, A.________ ha impugnato il progetto di nuovo riparto dinanzi alla
Commissione di ricorso di I istanza (Commissione I), chiedendo tra l'altro
che fossero iscritti a favore della sua quota ed a carico di quella
dell'altra comproprietaria, rispettivamente a carico del fondo confinante,
due diritti di passo pedonali per accedere alla propria parte abitativa e al
solaio centrale. Con decisione del 30 agosto 2002 la Commissione I ha
parzialmente accolto il ricorso su alcuni aspetti qui non litigiosi e che non
occorre quindi rievocare. Riguardo ai prospettati diritti di passo ha
tuttavia respinto il gravame, ritenendo le richieste servitù non giustificate
dalle esigenze del nuovo riparto. Ha inoltre rilevato che, per l'eventuale
riconoscimento delle stesse, sarebbe se del caso spettato alla ricorrente
avviare una causa civile dinanzi all'autorità competente.

B.
A.________ ha impugnato questa decisione dinanzi alla Commissione di ricorso
di II istanza (Commissione II) ribadendo tra l'altro la richiesta di farsi
riconoscere i diritti di passo già richiesti in prima istanza, a suo dire
acquistati da tempo mediante prescrizione acquisitiva. Con decisione del 1°
dicembre 2003, la Commissione II ha lasciato indecisa la questione
dell'acquisizione dei diritti di passo pretesi dalla proprietaria, stabilendo
una servitù di passo pedonale attraverso i fondi vicini part. n. aaa e bbb,
così da consentire un accesso adeguato al fondo A.________ senza pregiudizio
per la controparte. La Commissione II ha per contro negato la costituzione di
un diritto di passo per accedere al solaio della ricorrente, essendo
tecnicamente possibile realizzare un accesso mediante un'apertura nel muro
divisorio esistente. Ha quindi parzialmente accolto il ricorso, obbligando la
controparte a versare alla ricorrente la somma complessiva di fr. 20'000.-- a
titolo di compensazione per la formazione dei nuovi accessi.

C.
A.________ impugna la decisione della Commissione II con un ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento. Postula
inoltre la modifica della decisione impugnata, nel senso di aumentare gli
indennizzi stabiliti nella stessa, e, subordinatamente, di ordinare
l'iscrizione dei diritti di passo da lei indicati. La ricorrente, delle cui
censure si dirà per quanto necessario nei considerandi, fa valere una
violazione degli art. 9, 26 e 29 Cost.

D.
La Commissione II chiede di dichiarare inammissibile il ricorso e,
subordinatamente, di respingerlo. Anche l'opponente postula la reiezione del
gravame. La ricorrente ha replicato alle osservazioni della Commissione II.
Con decreto del 27 febbraio 2004, confermato il 2 settembre 2004, è stata
respinta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel
ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II
388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è rivolto
contro una decisione cantonale di ultima istanza in materia di raggruppamento
dei terreni (art. 37 cpv. 5 della legge ticinese sul raggruppamento e la
permuta dei terreni, del 23 novembre 1970; LRPT) ed è fondato sulla pretesa
violazione di diritti costituzionali dei cittadini: esso è quindi di massima
ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 87 OG. La
legittimazione della ricorrente, in quanto proprietaria del fondo oggetto del
diniego del riconoscimento dei pretesi diritti reali, è data (art. 88 OG).

1.3 Con la riserva di eccezioni qui non adempiute, il ricorso di diritto
pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e
rinvii). In quanto la ricorrente chieda più dell'annullamento della sentenza
impugnata, segnatamente di ordinare l'iscrizione di pretesi diritti di passo
pedonali o l'aumento dell'indennità riconosciutale in sede cantonale, il
gravame è inammissibile.

1.4 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso, oltre alla designazione
della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente
(lett. a), come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei
diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
precisando in che consista la violazione (lett. b; cfr., sulle esigenze di
motivazione, DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43, 125 I 71 consid. 1c, 492
consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c). Nella misura in cui la ricorrente non si
limita a confrontarsi con le argomentazioni contenute nella decisione
impugnata, spiegando per quali ragioni esse violerebbero i diritti
costituzionali invocati, ma si diffonde in modo assai prolisso sull'iter
procedurale generale e sui motivi che fonderebbero l'acquisto per
prescrizione delle servitù da lei prospettate, il gravame non adempie gli
esposti requisiti di motivazione ed è quindi inammissibile.

1.5 Visto l'esito del ricorso, gli atti di causa sono sufficienti a chiarire
la situazione, sicché il sopralluogo chiesto dalla ricorrente non è
necessario né si giustifica (art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II
274 consid. 1d).

2.
2.1 La ricorrente rimprovera alla Commissione II di essere incorsa
nell'arbitrio per avere lasciato aperta la questione di sapere se fosse
competente ad accertare la pretesa costituzione per prescrizione acquisitiva
dei prospettati diritti di passo. Secondo la ricorrente, questo aspetto
avrebbe dovuto essere esaustivamente chiarito prima di esaminare se le
esigenze del nuovo riparto giustificassero un'eventuale cancellazione e
l'assegnazione di un indennizzo adeguato.

2.2 La Commissione II, rilevato che le servitù fatte valere dalla ricorrente
non risultavano iscritte nei precedenti registri catastali, ha ritenuto che
non occorresse esaminare la sua competenza ad accertare l'acquisto delle
stesse per prescrizione acquisitiva come sostenuto dalla ricorrente. Ha in
effetti considerato che i percorsi sinora praticati dalla ricorrente per
accedere all'edificio ed al solaio non risultavano comunque più giustificati
e potevano essere modificati o soppressi dalla stessa Commissione II in
applicazione dell'art. 20 LRPT e, per analogia, dell'art. 742 CC.

2.3 Giusta l'art. 20 cpv. 3 LRPT il progettista e la Commissione di ricorso
di prima e seconda istanza possono istituire o sopprimere servitù per le
esigenze del nuovo riparto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
richiamata pure nella decisione impugnata, tale disposizione consente, nel
quadro delle operazioni di raggruppamento dei terreni, di costituire a
favore, rispettivamente a carico, di fondi del nuovo riparto servitù di passo
necessario analoghe a quelle previste dall'art. 694 CC, segnatamente quando
siano indispensabili all'urbanizzazione delle particelle interessate
(sentenza 1P.559/2000 del 1° febbraio 2001, consid. 2b, pubblicata in RDAT
II-2001, n. 43, pag. 73 segg.). Contrariamente all'opinione della precedente
istanza, un simile caso non si realizza tuttavia nella fattispecie. In
discussione non era infatti l'eventuale istituzione di un diritto di passo
necessario per le esigenze del nuovo riparto, volto essenzialmente a
migliorare l'urbanizzazione del fondo della ricorrente. Tanto più che, al
proposito, la precedente istanza ha accertato che l'accesso alla proprietà
della ricorrente sarebbe assicurato dalla carraia comunale sita sulla part.
n. 1936 RT. Si trattava invece, in concreto, di stabilire l'esistenza o meno
di asseriti precedenti diritti di passo pedonali, che la ricorrente ritiene
acquistati per prescrizione, ma che l'opponente contesta (cfr. art. 731 cpv.
3 CC in relazione con l'art. 662 CC). Ora, la questione di sapere se le
servitù di passo pedonale litigiose fossero esistite o meno prima del nuovo
riparto non è strettamente correlata alla procedura di raggruppamento dei
terreni, ma è esclusivamente di carattere civile e deve essere risolta dal
giudice civile. All'autorità amministrativa spetta in effetti, sotto il
profilo del raggruppamento dei terreni, unicamente la decisione circa
l'eventuale soppressione o costituzione di servitù per le esigenze del nuovo
riparto (sentenza 1P.152/2002 del 4 luglio 2002, consid. 3.3-3.5, pubblicata
in ZBl 104/2003, pag. 437 segg.). Del resto, anche l'art. 33 cpv. 1 LRPT -
pur non escludendo possibili transazioni - prevede che, in relazione al
contenuto del progetto di nuovo riparto, quando un ricorso concerne una
questione di natura civile, alla parte interessata va assegnato un termine
perentorio per proporre la lite davanti al foro giudiziario competente
(sentenza 1P.666/1997 del 3 marzo 1998, consid. 4, pubblicata in RDAT
II-1998, n. 28, pag. 98 segg.).
Nella misura in cui ha manifestamente misconosciuto la portata civile delle
contestazioni sollevate dalla ricorrente dinanzi ad essa, la Commissione II
ha chiaramente disatteso le sue competenze in materia di raggruppamento dei
terreni ed è quindi incorsa nell'arbitrio (cfr., su questa nozione, DTF 129 I
8 consid. 2.1 e rinvii). In queste circostanze, a prescindere
dall'ammissibilità delle ulteriori censure sollevate (cfr. consid. 1.4), il
presente gravame non deve essere esaminato oltre.

3.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere accolto e la
decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati al Commissione II per
l'emanazione di un nuovo giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono
quindi poste a carico dell'opponente (art. 156 cpv. 1 OG). Alla ricorrente,
che non ha fatto capo al patrocinio di un avvocato, non si assegnano per
contro ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione
impugnata annullata.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dell'opponente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Commissione di ricorso di II istanza per il
raggruppamento di terreni nel Comune di Gerra Verzasca.

Losanna, 28 gennaio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: