Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.569/2004
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1P.569/2004 /biz

Sentenza del 18 gennaio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Flavio Amadò,

contro

Amministrazione federale delle dogane,
Monbijoustr. 40, 3003 Berna,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
Giudice della Pretura penale,
via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona.

richiesta di risarcimento,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
9 settembre 2004 dal Giudice della Pretura penale.

Fatti:

A.
Con decreto penale del 5 settembre 2000, la Direzione generale delle dogane
aveva inflitto a A.________ una multa di fr. 8'200.-- per ricettazione
doganale e fiscale. A seguito della richiesta di essere giudicato da un
tribunale, giusta l'art. 21 cpv. 2 DPA, il giudice della Pretura penale, con
giudizio del 10 dicembre 2003, lo ha prosciolto da ogni imputazione.

B.
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
adita il 26 marzo 2004 da A.________ con un'istanza di indennità ai sensi
dell'art. 317 CPP/TI, chiedente un indennizzo di fr. 28'189.95 per spese di
patrocinio e rimborsi, con sentenza del 17 giugno 2004 ha dichiarato
irricevibile l'istanza e l'ha trasmessa d'ufficio, per competenza, alla
Pretura penale. Con pronuncia del 9 settembre 2004 il giudice della Pretura
penale ha respinto un'analoga istanza del 12 luglio 2004, ritenendola
tardiva. Egli, fondandosi sulla giurisprudenza della Corte di cassazione
penale del Tribunale federale, ha statuito che la richiesta di indennità ai
sensi degli art. 99 e 101 DPA dev'essere formulata al più tardi in occasione
del dibattimento penale, ciò che non era avvenuto nella fattispecie.

C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico.
Chiede di annullarla e di rinviare l'incarto all'istanza precedente per una
nuova decisione nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere che la
Pretura penale avrebbe interpretato in maniera arbitraria sia gli art. 99 a
101 DPA sia la richiamata giurisprudenza del Tribunale federale.
Il Ministero pubblico della Confederazione e quello del Cantone Ticino, la
Direzione generale delle dogane e la Pretura penale, quest'ultima rinviando
alla propria decisione, rinunciano a formulare osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1, 129 I 185 consid. 1).

1.2 Secondo l'art. 84 cpv. 2 OG il ricorso di diritto pubblico, di natura
sussidiaria, è ammissibile solo se la pretesa violazione del diritto non può
essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o a
un'altra autorità federale. Se il gravame è fondato sulla violazione del
diritto federale, è ammissibile, secondo l'art. 269 cpv. 1 PP, unicamente il
ricorso per cassazione.

1.2.1 Le censure ricorsuali, secondo cui l'istanza precedente avrebbe
interpretato in maniera arbitraria gli art. 99 e 101 DPA, concernono,
manifestamente, l'applicazione del diritto federale. Nelle sentenze
6P.22/2003 e 6S.52/2003, decise con un unico giudizio del 2 maggio 2003,
concernente una causa ticinese e sulle quali si fonda la decisione impugnata,
la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha stabilito che,
secondo l'art. 79 cpv. 1 DPA, la sentenza resa dal tribunale cantonale
competente a giudicare nel merito deve indicare anche il diritto
all'indennità giusta gli art. 99 e 101 DPA (consid. 4.1 del ricorso per
cassazione); essa non ha ritenuto la tesi ricorsuale secondo cui con questa
soluzione l'accusato non potrebbe quantificare seriamente la propria
richiesta di indennità, prima di sapere se e in quale misura sarà prosciolto
dai reati imputatigli, per cui occorrerebbe concedergli un anno di tempo,
dopo la sentenza di assoluzione, per presentare la domanda d'indennità, in
analogia a quanto previsto dagli art. 317 e 320 CPP/TI. La Corte di
cassazione penale ha ritenuto che queste censure, pur se comprensibili, erano
infondate, visto che l'art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza sulle tasse e spese
nella procedura penale amministrativa (RS 313.32) prevede che l'imputato che
chiede un'indennità giusta gli art. 99 o 101 DPA deve inoltrare all'autorità
incaricata di stabilirla una distinta particolareggiata, menzionando in
particolare le spese del difensore, i disborsi e le altre spese e la perdita
di guadagno (cpv. 2 lett. a, b e c).

Ciò significa, secondo la Corte di cassazione penale, che il legislatore
federale non pretende che l'imputato formuli nel dettaglio la propria
richiesta di indennità già nel corso del procedimento giudiziario; basta che
nel dibattimento egli si riservi la possibilità di chiederla qualora fosse
prosciolto dalle accuse. Ricevuta la distinta, il tribunale giudicante potrà
quindi notificarla all'amministrazione per le necessarie osservazioni, come
imposto dall'art. 101 cpv. 2 DPA, e statuire in un secondo tempo
sull'indennità (consid. 4.2 del ricorso per cassazione; v. il consid. 4.3
riguardo alla non applicazione dell'art. 317 CPP/TI e il consid. 4.4 riguardo
alla DTF 109 IV 405).

1.2.2 Il ricorrente, richiamando l'art. 9 Cost., fa valere che la Pretura
penale avrebbe interpretato in maniera arbitraria la giurisprudenza appena
citata, aggiungendo "de facto" il requisito, a suo dire non previsto dal
legislatore federale, che l'interessato debba riservarsi la possibilità di
chiedere l'indennità già nell'ambito del dibattimento: essa avrebbe
interpretato in modo arbitrario anche gli art. 99 a 101 DPA, poiché, secondo
il ricorrente, sarebbe sufficiente inoltrare la domanda d'indennità nel corso
dell'anno successivo alla sentenza di assoluzione. Questa soluzione sarebbe
deducibile dall'art. 100 cpv. 1 DPA, secondo cui il diritto all'indennità
dell'imputato si estingue se non è fatto valere entro un anno dalla
notificazione dell'abbandono del procedimento o dacché la decisione è
divenuta esecutiva.

1.3 L'insorgente, patrocinato da un avvocato iscritto nel registro cantonale,
ha espressamente proposto un ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84
OG, nonostante fosse manifesto che l'interpretazione degli art. 99 e segg.
DPA, che disciplinano esaustivamente il diritto all'indennità, concerne
l'applicazione del diritto federale e ciò risultasse dalla giurisprudenza
richiamata nella decisione impugnata (DTF 106 IV 405 consid. 6; sentenza
6S.52/2003, citata; cfr. anche DTF 113 IV 101 consid. 2). La circostanza,
peraltro non rilevata dal ricorrente, che il giudice della Pretura penale
abbia indicato, erroneamente, la sentenza 6P.22/2003 invece della parallela
6S.52/2003, riferendosi tuttavia rettamente al considerando 4.2 di
quest'ultima, non è decisiva. In queste circostanze, una conversione
d'ufficio del rimedio giuridico esperito non può entrare in considerazione
(DTF 120 II 270; cfr. anche DTF 128 III 76 consid. 1d pag. 81/82; sentenza
1P.420/2003 del 24 settembre 2003, consid. 1.3). Le censure ricorsuali,
peraltro già esaminate e respinte dalla Corte di cassazione penale nella già
menzionata sentenza, attinenti unicamente all'asserita violazione del diritto
federale, non possono pertanto essere esaminate nel merito.

2.
Ne segue che il ricorso di diritto pubblico dev'essere dichiarato
inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione federale
delle dogane, al Ministero pubblico della Confederazione al Ministero
pubblico del Cantone Ticino e al Giudice della Pretura penale.

Losanna, 18 gennaio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: