Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.516/2004
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


1P.516/2004 /biz

Sentenza del 27 luglio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Francesca Gemnetti,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Franco Masoni,
Comune di Morcote, rappresentato dal Municipio,
6922 Morcote,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, Palazzo di
giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

revisione generale del piano regolatore,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 14 luglio 2004 dal Tribunale della pianificazione del territorio del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. ________ è proprietaria a Morcote, in località S. Antonio, del fondo part.
xxx di complessivi 4'379 m2. La particella, sulla quale sorge una casa di
abitazione, confina con il fondo inedificato part. yyy, di proprietà di
B.________, alla cui altezza termina una strada di servizio carrozzabile.
Il 20 marzo 2000 il Consiglio comunale ha adottato la revisione del piano
regolatore comunale, che prevedeva l'inserimento di una porzione di 2'410 m2
della particella xxx, nella parte ove sorge l'abitazione, in una zona di
protezione del complesso monumentale di Morcote. La superficie sul lato
opposto, di 1969 m2, confinante con la proprietà B.________, è invece stata
attribuita alla zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali (R2s),
gravata nel contempo con una fascia di rispetto di circa 15 m verso il
complesso monumentale. Il fondo yyy e un adiacente ampio settore del fondo
xxx, fino all'altezza della casa d'abitazione, sono inoltre stati attribuiti
a una zona esposta a pericoli naturali a rischio medio (zona II). Contro
l'assetto pianificatorio, A.________ è insorta dinanzi al Consiglio di Stato
del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento delle ulteriori limitazioni
edificatorie del fondo rispetto alla situazione pianificatoria previgente. Ha
altresì postulato la realizzazione di un accesso veicolare al suo fondo
mediante un collegamento con la strada di servizio attraverso la particella
confinante yyy.

B.
Con risoluzione del 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore, accogliendo parzialmente il gravame della proprietaria. Ha
ritenuto l'ampliamento della fascia di rispetto del complesso monumentale
lesivo dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e non
l'ha quindi confermato. Ha per contro considerato sufficiente l'accesso al
fondo A.________ tramite un percorso pedonale lungo circa 50 m dal termine
della strada di servizio. Il Governo ha inoltre sospeso l'approvazione
dell'attribuzione alla zona edificabile dei fondi esposti a pericoli
naturali, tra cui rientrava anche la maggior parte del fondo xxx, e fissato
al Comune un termine di tre anni per realizzare i necessari interventi di
premunizione, in assenza dei quali l'approvazione sarebbe stata negata.
L'esecutivo cantonale ha quindi sospeso l'approvazione dell'art. 31 delle
norme di attuazione del piano regolatore, che disciplinava l'edificazione
nelle zone esposte a pericoli naturali.

C.
Contro la decisione governativa, limitatamente al diniego del preteso accesso
veicolare, la proprietaria si è aggravata dinanzi al Tribunale della
pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT), ribadendo la
richiesta di un collegamento stradale alla via pubblica. Con giudizio del 14
luglio 2004 la Corte cantonale ha respinto in quanto ammissibile il gravame.
In considerazione del valore paesaggistico del comparto e della
configurazione dei luoghi, ha ritenuto adeguato il percorso pedonale
esistente e pertanto adempiuto il requisito dell'accesso sufficiente.

D.
La proprietaria impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale la sentenza del TPT, chiedendo di annullarla e di riconoscere il
principio di un collegamento veicolare del suo fondo con la via pubblica. Fa
valere una violazione del divieto dell'arbitrio, del principio della buona
fede e della garanzia della proprietà.

E.
La Corte cantonale si riconferma nella propria sentenza. La Divisione della
pianificazione territoriale, in rappresentanza del Consiglio di Stato, e il
Municipio di Morcote chiedono la reiezione del ricorso. La proprietaria
confinante si rimette al giudizio del Tribunale federale, non opponendosi di
principio a un eventuale accoglimento del gravame nella misura in cui
l'accesso stradale fosse realizzato allargando il percorso pedonale
esistente.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58
consid. 1, 129 I 337 consid. 1 e rinvii).

1.2 Il ricorso è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali
del cittadino ed è stato presentato tempestivamente contro una decisione
emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza: esso è di principio
ricevibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 89 cpv. 1 OG e 34
cpv. 3 LPT.

1.3 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto
pubblico spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei
loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che
rivestono carattere obbligatorio generale. Questo rimedio è quindi aperto
solamente a chi è toccato dal provvedimento nei suoi interessi personali e
giuridicamente protetti; il ricorso presentato nell'interesse generale o per
tutelare semplici interessi di fatto è per contro irricevibile (DTF 129 I 217
consid. 1, 126 I 81 consid. 3b e rinvii). La pretesa insufficienza
dell'accesso al fondo della ricorrente potrebbe comportare una limitazione
dell'utilizzazione della sua proprietà. Le norme riguardanti
l'urbanizzazione, oltre che perseguire degli scopi di interesse generale,
sono d'altra parte emanate anche a parziale tutela degli interessi del
privato, segnatamente dell'utilizzatore dell'accesso (DTF 115 Ib 347 consid.
1c/bb, 112 Ia 88 consid. 1b e rinvio). La ricorrente è quindi di per sé
legittimata a fare valere che il provvedimento litigioso lede i suoi diritti
costituzionali.

1.4 Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG, il Tribunale federale
esamina tuttavia le censure sollevate unicamente se il ricorrente ha un
interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente
all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41
consid. 2b e rinvii). Quest'esigenza assicura che il Tribunale federale
statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e
non soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a). Il Tribunale può tuttavia
rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale e
esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero
ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un
tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché
impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico
sufficientemente importante per risolverli (DTF 127 I 164 consid. 1a, 127 III
429 consid. 1b pag. 432, 125 I 394 consid. 4b).

1.5 La ricorrente lamenta un accesso insufficiente alla sua particella,
adducendo ch'essa sarebbe edificabile siccome parzialmente inserita nella
zona residenziale estensiva con prescrizioni speciali (R2s). Come visto,
risulta tuttavia che il Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione
dell'attribuzione alla zona edificabile dei fondi esposti a pericoli
naturali, tra i quali rientra un ampio settore adiacente al fondo part. yyy
della particella litigiosa, che interessa anche l'accesso in contestazione.
Il Governo ha quindi imposto al Comune di realizzare entro tre anni i
necessari interventi di premunizione, in assenza dei quali l'approvazione
sarebbe stata negata. Questa circostanza non è contestata, né seriamente
posta in discussione dalla ricorrente ed è stata rilevata dalla Corte
cantonale, che si è invero chiesta, lasciando tuttavia indeciso il quesito,
se, in attesa della decisione governativa sull'effettiva edificabilità del
fondo, non dovesse essere sospesa anche la domanda della ricorrente di creare
un accesso veicolare alla sua proprietà. Peraltro, adito dal Comune di
Morcote e da alcuni privati proprietari di fondi analogamente posti nella
zona esposta a pericoli naturali, con sentenze del 16 settembre 2004 il
Tribunale federale ha rilevato che, a quello stadio della procedura e nelle
condizioni esistenti, il diniego di assegnare tali fondi alla zona
edificabile rispondeva a un sufficiente interesse pubblico e non appariva
lesivo del principio della proporzionalità (cfr. sentenze 1P.591/2003,
1P.607/2003 e 1P.608/ 2003 del 16 settembre 2004).

1.6 La ricorrente non si esprime sul diniego dell'approvazione
dell'inserimento in zona edificabile del suo fondo a causa dell'esposizione a
pericoli naturali, né fa valere un eventuale cambiamento delle circostanze
che lo avevano giustificato. Nelle condizioni esposte non risulta quindi che
la particella litigiosa sia definitivamente attribuita alla zona edificabile,
sicché, a questo stadio della procedura, non può essere riconosciuto alla
ricorrente un interesse pratico ed attuale all'esame della questione
dell'accesso sufficiente, oggi prematura. Tale requisito deve infatti essere
valutato tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle
possibilità edificatorie nel comparto interessato e delle circostanze
concrete (DTF 121 I 65 consid. 3a e rinvii; sentenza 1P.319/2002 del 25
novembre 2002, consid. 3, pubblicata in RDAT I-2003, n. 59, pag. 211 segg.).
Un giudizio sulla sufficienza dell'accesso prima che siano stabilite
l'eventuale attribuzione definitiva del fondo litigioso alla zona edificabile
e le sue concrete possibilità di utilizzazione, si rivela pertanto in questa
sede soltanto teorico. La questione sollevata dalla ricorrente, limitata al
requisito dell'accesso veicolare al proprio fondo, non riveste d'altra parte
un'importante rilevanza generale e potrà se del caso essere esaminata qualora
dovesse ripresentarsi, segnatamente nell'evenienza in cui dovesse per finire
essere ammessa l'idoneità della particella all'edificazione (cfr. art. 15
LPT; sentenza 1P.591/2003, citata, consid. 3.5; sentenza 1P.607/2003, citata,
consid. 3.3 e 3.4).

2.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione
dell'art. 88 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si
assegnano ripetibili della sede federale alla controparte privata, che non ha
chiesto la reiezione del gravame, rimettendosi al giudizio del Tribunale
federale (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Non si assegnano ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Morcote, al
Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del
Cantone Ticino.

Losanna, 27 luglio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: