Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.513/2004
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1P.513/2004 /biz

Sentenza del 14 luglio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger e Eusebio,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
B.________,
C.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Paola Bottinelli Raveglia,

contro

Municipio di Minusio, via S. Gottardo 60,
casella postale 1670, 6648 Minusio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 9 e 29 Cost. (riesame ordine di demolizione),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza
del 9 agosto 2004 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. ________, B.________ e C.________ sono comproprietari della part. xxx RFD
di Minusio, su cui, verso la metà degli anni '90, è stato edificato un
immobile abitativo di 11 appartamenti. L'accesso veicolare al fondo prevedeva
la creazione di una piazzuola di scambio, che è però stata realizzata con
dimensioni ridotte rispetto a quelle indicate nei piani di costruzione.
Negato il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria, il 17 novembre 1995
il Municipio di Minusio ha ordinato ai proprietari di rettificare l'accesso
conformemente al progetto approvato. Detto ordine è stato confermato dapprima
dal Consiglio di Stato, il 17 aprile 1996, ed in seguito dal Tribunale
cantonale amministrativo, con decisione del 23 settembre seguente, cresciuta
in giudicato.

B.
Il 23 ottobre 1996 i proprietari citati hanno presentato un'istanza di
riesame al Municipio di Minusio, sostenendo che erano intervenuti importanti
mutamenti nella situazione viaria, tali da imporre la riconsiderazione della
decisione di rettifica. Il 5 dicembre successivo il Municipio ha risposto di
non poter sindacare quanto stabilito dalle autorità superiori. Con decisione
del 5 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
l'impugnativa interposta dagli interessati contro la risoluzione municipale.
Il 24 febbraio 1997 i soccombenti si sono aggravati dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo nel contempo la sospensione del
procedimento, poiché erano in corso delle trattative. Accertata l'attualità
dell'interesse all'evasione del ricorso, con sentenza del 9 agosto 2004
l'autorità adita lo ha respinto. In sostanza, la Corte cantonale ha
confermato l'inammissibilità dell'istanza di riesame in ragione del proprio
precedente giudizio sull'ordine di ripristino.

C.
Il 13 settembre 2004 A.________, B.________ e C.________ hanno inoltrato un
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui domandano
l'annullamento della predetta decisione cantonale, lamentando la violazione
degli art. 9 e 29 Cost.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nella
motivazione e nelle conclusioni della propria sentenza, il Consiglio di Stato
si rimette al giudizio di questa Corte, mentre il Municipio di Minusio
propone di dichiarare il gravame inammissibile.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58
consid. 1 e rinvii).

1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione resa da un'autorità di
ultima istanza cantonale, il ricorso, con cui viene eccepita la pretesa
violazione di diritti costituzionali dei cittadini, è di massima ammissibile
dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 89 OG.

1.3 In quanto proprietari del fondo sul quale è stato realizzato l'accesso
colpito dall'ordine di rettifica, i ricorrenti sono toccati nei loro
interessi giuridicamente protetti dal giudizio impugnato. Essi sono pertanto
legittimati a ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG. In ogni caso, essi
potrebbero comunque far valere le censure di cui essenzialmente si
prevalgono. A prescindere dalla legittimazione nel merito, le parti possono
infatti contestare la disattenzione di garanzie procedurali, costitutiva di
un diniego di giustizia formale (DTF 129 II 297 consid. 2.3; 129 I 337
consid. 1.3).

2.
2.1 Le autorità amministrative sono tenute a riconsiderare le proprie
decisioni nella misura in cui tale obbligo è disciplinato dal diritto
cantonale ed i relativi presupposti risultano adempiuti (DTF 120 Ib 42
consid. 2b; sentenza 2P.267/2000 del 12 aprile 2001, consid. 2b/aa). Al
riguardo il diritto amministrativo ticinese non prevede alcuna
regolamentazione specifica (sentenza 6A.10/1991 del 15 novembre 1991, in:
RDAT I-1992 n. 16, consid. 4a). Anche in tale eventualità un riesame può
comunque venir preteso, sulla base dell'art. 29 Cost., se le circostanze si
sono modificate in modo rilevante dopo la prima decisione, oppure se
l'interessato invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o
dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al momento della prima
decisione (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 consid.
3a; 109 Ib 246 consid. 4a; sentenza 2P.49/2001 del 18 agosto 2001, in: RDAT
I-2002 n. 38, consid. 3d/bb).

2.2 Come ha rilevato la Corte cantonale, oggetto di riesame nel senso
descritto, di per sé, possono essere unicamente le risoluzioni delle autorità
amministrative di prima istanza. Per contro, la riconsiderazione delle
decisioni degli organi giurisdizionali o giudiziari presuppone di principio
l'esistenza di un motivo di revisione (sentenza 2P.49/2001 del 18 agosto
2001, in: RDAT I-2002 n. 38, consid. 3d/cc; sentenza 2P.267/2000, consid.
2b/bb; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 4a ed., Zurigo 2002, n. 1830; André Grisel, Traité de
droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 947 seg.). Ciò implica, in
particolare, che l'autorità pronunciatasi su ricorso può eventualmente essere
chiamata a rivedere la propria decisione in caso di conoscenza a posteriori
di fatti preesistenti (cosiddetti pseudo-nova), ma non di fronte a
modificazioni successive delle circostanze (art. 137 lett. b OG; DTF 121 IV
317 consid. 2; 110 V 138 consid. 2; cfr. anche art. 35 lett. d della legge
ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 1 ad art. 35).
Nella seconda situazione vi è comunque un nuovo stato di fatto, sul quale le
competenti autorità non si sono ancora pronunciate: l'interessato deve perciò
presentare una richiesta di riesame all'autorità di prime cure. Dal momento
che la nuova istanza si fonda su premesse fattuali differenti, di principio,
la forza di cosa giudicata del precedente giudizio non osta al suo esame
(sentenza 2P.267/2000 del 12 aprile 2001, consid. 2b/bb; sentenza 2P.119/1997
del 24 luglio 1997, consid. 3a/aa; Elisabeth Escher, in: Geiser/Münch,
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, pag. 271
segg., n. 8.21 e nota 51; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992,
n. 2.2.3 ad art. 137; André Grisel, op. cit., pag. 948 seg.; Marco
Borghi/Guido Corti, loc. cit.; GAAC n. 60.37, consid. 1b e 1c).

2.3 Se l'autorità competente reputa che le premesse per procedere ad un
riesame della decisione non siano adempiute, può rifiutarsi di esprimersi
nuovamente sulla vertenza. In questo caso l'istante non dispone di nuove
facoltà di ricorso quanto al merito; egli può comunque insorgere contro la
ritenuta insussistenza dei requisiti per il riesame (DTF 109 Ib 246 consid.
4a; sentenza 2P.49/2001 del 18 agosto 2001, in: RDAT I-2002 n. 38, consid.
3d/bb).

3.
3.1 Nel caso di specie, qualche settimana dopo la sentenza del Tribunale
amministrativo del 23 settembre 1996, i ricorrenti hanno presentato una
domanda di riesame al Municipio di Minusio vertente sullo stesso oggetto,
ovvero l'obbligo di risistemazione della piazzuola di scambio all'ingresso
del loro fondo secondo la licenza edilizia approvata. Essi hanno rilevato che
proprio in quel periodo, o perlomeno dopo la chiusura dell'istruttoria del
precedente procedimento, la strada comunale d'accesso era stata declassata a
strada di quartiere e sulla stessa erano stati demarcati dei posteggi e
posati dei dossi per moderare la velocità. A loro giudizio, non da ultimo
sulla base di un rapporto peritale da loro prodotto, in considerazione di
tali modifiche la realizzazione dell'allargamento dell'accesso imposto non
avrebbe migliorato in alcun modo le possibilità di manovra dei veicoli.
Riferendosi ai principi giurisprudenziali allora dedotti dall'art. 4 vCost.,
hanno pertanto chiesto il riesame dell'ordine di rettifica per intervenuta
modifica rilevante delle circostanze. L'autorità comunale non è entrata nel
merito della richiesta. Nemmeno i successivi ricorsi al Consiglio di Stato,
dapprima, e al Tribunale amministrativo, poi, hanno sortito un diverso esito.

3.2 Da ciò il ricorso a questo Tribunale. Con una motivazione conforme ai
requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 185
consid. 1.6) e ribadendo le censure già formulate in sede cantonale, i
ricorrenti lamentano la disattenzione delle prerogative conferite dall'art.
29 Cost. e precisate dalla relativa prassi. Sostengono segnatamente che il
Tribunale cantonale amministrativo avrebbe violato dette garanzie poiché, al
pari delle istanze inferiori, ha confermato l'inammissibilità della loro
domanda di riesame, appellandosi esclusivamente alla propria sentenza con cui
aveva sancito l'obbligo di rettifica dell'accesso stradale.

3.3 Orbene, alla luce della citata giurisprudenza, la censura sollevata dai
ricorrenti appare fondata. Certo, il ricorso all'istituto del riesame non
deve condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni
amministrative cresciute in giudicato e a permettere di eludere i termini per
proporre i rimedi di diritto ordinari (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42
consid. 2b; 109 Ib 246 consid. 4a). In concreto tuttavia, l'esistenza di un
procedimento giudiziario concluso e l'affermazione che la sentenza di
un'autorità di ricorso può essere riveduta in linea di principio soltanto
mediante revisione, non permettevano da sole, senza ulteriori
approfondimenti, di giudicare irricevibile l'istanza di riesame. La domanda
era infatti stata correttamente presentata all'autorità competente a decidere
in prima istanza sui provvedimenti di rettifica in ambito edilizio. Essa era
inoltre basata su affermate nuove circostanze di importanza decisiva,
sopraggiunte dopo il giudizio del Tribunale amministrativo (veri nova). Se la
fattispecie sottoposta a giudizio si rivelasse significativamente differente
da quella su cui si era già espressa l'autorità ricorsuale, la sentenza
precedentemente emessa non avrebbe portata vincolante e nemmeno precluderebbe
un nuovo giudizio di merito. In tali circostanze, i giudici cantonali non
potevano pertanto soprassedere, nella decisione impugnata, dal pronunciarsi
sulla reale modifica della situazione di fatto e sulla relativa possibile
rilevanza, rispettivamente dall'esigere ulteriori accertamenti in merito.
Le sentenze di questo Tribunale citate dall'istanza inferiore a sostegno
della propria tesi (sentenza 2P.49/2001 del 18 agosto 2001, in: RDAT I-2002
n. 38; sentenza 2P.267/2000 del 12 aprile 2001) non permettono invero di
trarre le conclusioni pretese. Nel primo caso è infatti stato tutelato il
rifiuto del Consiglio di Stato di entrare nel merito di una domanda di
riesame indirizzatagli direttamente e concernente una propria decisione
emessa in qualità di organo giurisdizionale. Non si trattava dunque di
un'istanza rivolta all'autorità di prime cure. Nel secondo caso, pur essendo
la fattispecie analoga, il Tribunale federale, seppur a titolo abbondanziale,
ha addirittura verificato nel merito la rilevanza dei fatti addotti dagli
istanti.

3.4 Si deve pertanto concludere che il giudizio impugnato viola il diritto al
riesame garantito dalla Costituzione federale. Tale diritto è evidentemente
disatteso non solo quando l'autorità ritiene, a torto, irrilevanti o non
veramente nuove le circostanze fatte valere; lo è pure, a maggior ragione,
quando respinge l'istanza con argomenti che esulano da tale contesto. Il
vizio non può peraltro essere sanato in questa sede, già perché il Tribunale
federale non fruisce della stessa cognizione della Corte cantonale; in
effetti un eventuale riesame implica, tra l'altro, l'applicazione e
l'interpretazione di norme pianificatorie comunali, che il Tribunale federale
rivede unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 126 I 68
consid. 2; 124 II 132 consid. 2d; sentenza 1P.190/2002 del 24 giugno 2002,
in: RDAT II-2002 n. 64, consid. 2.2.2). Non trascurabile appare altresì il
fatto che, ad eccezione di un breve accenno nella decisione del Consiglio di
Stato, nessuna della istanze precedenti si è mai espressa sulla questione
realmente decisiva.

4.
4.1 Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso deve pertanto essere
accolto e la sentenza impugnata annullata.

4.2 Lo Stato del Cantone Ticino, i cui interessi pecuniari non sono in gioco,
è dispensato dal pagamento di spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Esso
verserà invece ai ricorrenti, assistiti da un'avvocata, un'indennità per
ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti un'indennità complessiva
di fr. 2000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Municipio di Minusio, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 14 luglio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: