Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.507/2004
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1P.507/2004 /biz

Sentenza del 21 giugno 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente,

contro

Comune di Lugano, 6900 Lugano,
rappresentato dal Municipio, palazzo Civico,
piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
Ufficio cantonale di accertamento del Cantone Ticino, Bellinzona, c/o
Tribunale d'appello, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona.

elezione del Consiglio comunale di Lugano per il quadriennio amministrativo
2004-2008 (sorteggio in
caso di parità di voti fra i candidati),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
24 agosto 2004 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 4 aprile 2004 si sono concluse le elezioni comunali a Lugano per
stabilire la composizione, tra l'altro, del Consiglio comunale per il
quadriennio amministrativo 2004-2008. Sulla base dello spoglio effettuato a
Bellinzona è risultato che in undici casi due subentranti di una stessa lista
avevano ottenuto il medesimo numero di voti, sicché l'ordine dei subentranti
è stato stabilito mediante sorteggio. A.________, cittadino attivo del Comune
di Lugano e delegato del partito popolare democratico presso l'Ufficio
cantonale di accertamento, ha presentato il 5 aprile 2004 un reclamo contro
le modalità del sorteggio, in particolare riguardo alla sua esecuzione
mediante sistema informatico.
Il reclamo è stato respinto lo stesso giorno dall'Ufficio cantonale di
accertamento, che ha contestualmente proceduto alla proclamazione dei
risultati. Questo Ufficio ha rilevato che la legge non precisava l'autorità
cui spettava il sorteggio né le modalità di svolgimento dello stesso. Ha
quindi ritenuto che, analogamente all'elaborazione dei dati di spoglio, anche
il sorteggio poteva validamente essere eseguito in forma automatizzata e che
il programma utilizzato, attivandosi automaticamente in caso di parità di
voti, escludeva ogni intervento umano, concludendo che la procedura di
sorteggio risultava immune da violazione del diritto (cfr. FU 29/2004, del 9
aprile 2004).

B.
Avverso i risultati dell'elezione A.________ è insorto il 17 aprile 2004
dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, contestando il rango di
successione dei subentranti sorteggiati sulle varie liste. Ha in particolare
criticato il fatto che il sorteggio non fosse stato eseguito personalmente
dal presidente dell'Ufficio cantonale di accertamento o da un suo membro. Ha
inoltre sostenuto che l'operazione, siccome eseguita elettronicamente, non
permetteva una verifica del risultato né garantiva la parità di trattamento
dei candidati. L'Esecutivo cantonale, con decisione del 24 agosto 2004, ha
respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'esecuzione del sorteggio non rientrava
nelle specifiche competenze dell'Ufficio di accertamento e che nulla impediva
di effettuare elettronicamente l'operazione. Al proposito ha rilevato che il
programma informatico utilizzato per lo spoglio e per il sorteggio era stato
introdotto negli anni ottanta e che da allora non aveva subito modifiche. Pur
riconoscendo che per i candidati a parità di voti che si trovano in ordine
alfabetico sulla stessa lista, la probabilità di essere sorteggiati non era
identica, il Governo ha ritenuto adeguato il sistema, poiché tale differenza
di probabilità è minima e un intervento umano è comunque escluso.

C.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
secondo l'art. 85 lett. a OG la decisione governativa, chiedendo di
annullarla. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere
sentito, siccome il Consiglio di Stato non si sarebbe espresso su due censure
sollevate. Ripropone inoltre le critiche sollevate contro il sistema di
sorteggio, sostenendo ch'esso sarebbe di competenza dell'Ufficio cantonale di
accertamento, che non consentirebbe una verifica del risultato e che
violerebbe il principio della parità di trattamento.

D.
Il Consiglio di Stato e il Comune di Lugano si rimettono al giudizio del
Tribunale federale. L'Ufficio cantonale di accertamento, invitato ad
esprimersi, non si è pronunciato sul ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58
consid. 1, 129 I 337 consid. 1 e rinvii).

1.2 Il ricorrente presenta un ricorso di diritto pubblico per violazione del
diritto di voto secondo l'art. 85 lett. a OG. Egli ha esaurito il corso delle
istanze cantonali (cfr. art. 164 cpv. 1 e 2 della legge sull'esercizio dei
diritti politici, del 7 ottobre 1998, LEDP). In quanto cittadino attivo del
Comune di Lugano, il ricorrente è di principio legittimato a presentare un
ricorso fondato sull'art. 85 lett. a OG (DTF 130 I 290 consid. 1.2, 129 I 185
consid. 1.3).
1.3
1.3.1Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG, applicabile anche al
ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di voto ai sensi
dell'art. 85 lett. a OG (DTF 116 Ia 359 consid. 2a, 114 Ia 427 consid. 1c,
104 Ia 226 consid. 1b), il Tribunale federale esamina le censure sollevate
unicamente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro
disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 127
III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii). Quest'esigenza assicura che il
Tribunale federale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su
questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a). Il
Tribunale può tuttavia rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un
interesse pratico e attuale e esaminare comunque il ricorso allorché i
quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o
in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice
costituzionale sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un
interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 127 I 164
consid. 1a, 127 III 429 consid. 1b pag. 432, 125 I 394 consid. 4b). Inoltre,
nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di
voto, quand'anche il Tribunale federale dovesse accertare l'esistenza di
errori di procedura, esso annulla la votazione soltanto quando le criticate
irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello
scrutinio (DTF 130 I 290 consid. 3.4 e 6, 129 I 185 consid. 8.1 pag. 204 e
rinvii).

1.3.2 Il ricorrente non si esprime sulle citate esigenze, né indica in
particolare, come gli spetterebbe (cfr. DTF 130 IV 43 consid. 1.4, 123 II 161
consid. 1d/bb pag. 165), su quali elementi, tenuto conto dei risultati
concreti dell'elezione in questione, si fonderebbe il suo interesse
all'annullamento della decisione impugnata. Egli accenna invero nel suo
gravame agli undici casi di parità di voti fra i candidati in cui si è reso
necessario il sorteggio, criticando la modalità con cui è stato stabilito il
rango di successione dei subentranti. Premesso che il ricorrente riconosce
che l'ordine di successione di B.________ e di C.________, primo e secondo
subentrante nella lista del partito socialista, è divenuto privo di oggetto,
poiché entrambi sono entrati in Consiglio comunale in sostituzione di due
candidati eletti alla carica di municipale, egli non sostiene che negli altri
casi di parità di voti personali un'entrata dei candidati in Consiglio
comunale, tenuto conto della loro posizione nella lista dei subentranti,
potrebbe verificarsi o sarebbe perlomeno verosimile. Un eventuale mutamento
del rango di successione dei candidati sorteggiati non toccherebbe comunque i
candidati già eletti, né l'ordine di entrata nel legislativo comunale dei
subentranti, perlomeno quattro per la lista Nuova Lugano Azzurra, che
potrebbero prioritariamente entrare in considerazione per assumere la carica.
In sostanza, un nuovo sorteggio sulla base di un criterio che garantisca ai
candidati la stessa probabilità di essere estratti, non influenzerebbe il
risultato dell'elezione. In tali circostanze, un interesse pratico e attuale
del ricorrente all'annullamento del giudizio impugnato non può essere
ammesso, sicché il suo gravame non deve essere esaminato nel merito. Il
ricorso rappresenta essenzialmente una critica generale e teorica sulle
modalità di sorteggio, segnatamente sul sistema elettronico utilizzato.

1.3.3 Le questioni sollevate dal ricorrente riguardo al sistema di sorteggio
- che del resto, secondo le osservazioni del Cancelliere alle quali rinvia il
Consiglio di Stato nella sua risposta, sono in fase di riesame - potranno,
dandosene i presupposti, essere esaminate tempestivamente quando dovessero
ripresentarsi. Segnatamente nel caso in cui, come visto, il rango di eletti e
subentranti dovesse influire sul risultato dell'elezione. Nelle citate
circostanze non sono quindi nemmeno date le condizioni poste dalla
giurisprudenza per rinunciare eccezionalmente, al requisito dell'interesse
pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata.

2.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Vista la natura
del procedimento (art. 85 lett. a OG), non si prelevano spese.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Lugano, all'Ufficio cantonale di
accertamento e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 21 giugno 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: