Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.49/2004
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1P.49/2004 /viz

Sentenza del 28 febbraio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Comune di Cureglia, 6944 Cureglia,
rappresentato dal Municipio,
ricorrente,

contro

Comune di Origlio, 6945 Origlio, rappresentato dal Municipio e patrocinato
dall'avv. Gardo Petrini,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via E. Bossi 3, 6901 Lugano.

approvazione del progetto definitivo per la posa di due barriere su un
sentiero in territorio di Origlio,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 9 dicembre 2003 dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il fondo part. n. 452 di Origlio forma un collegamento sterrato che si
diparte dalla strada di servizio part. n. 276 di Origlio in direzione ovest,
aggira la tenuta Donaggio (part. n. 454), continua lungo il confine con il
Comune di Lamone e prosegue nel territorio di Cureglia, portando nel nucleo
del paese, dietro la chiesa. Il tracciato è definito quale sentiero dal piano
regolatore comunale di Origlio, approvato dal Consiglio di Stato del Cantone
Ticino il 13 gennaio 1993.
Nel periodo dal 1° al 31 luglio 2002 sono stati pubblicati gli atti per la
posa su questo fondo, in territorio di Origlio, di due doppie barriere, l'una
all'imbocco e l'altra presso l'angolo sud a confine con i Comuni di Lamone e
Cureglia. Secondo la relazione tecnica, l'intervento è destinato ad impedire
il transito veicolare, se non di servizio, per permettere unicamente il
passaggio di pedoni, biciclette e cavalli.

B.
Durante il periodo di pubblicazione degli atti, il Comune di Cureglia si è
opposto al progetto chiedendo di negargli l'approvazione. Ha contestato
essenzialmente la chiusura del tracciato alla circolazione veicolare, visto
ch'esso servirebbe pure alcuni fondi sul suo territorio altrimenti non
raggiungibili con i veicoli. Ha pure rilevato che la chiusura del tracciato
agli automezzi comporterebbe un aumento del traffico sul suo territorio, in
particolare nella zona del nucleo; inoltre, dal profilo della
proporzionalità, si giustificherebbe di autorizzare il transito perlomeno ai
confinanti.

C.
Con decisione del 9 dicembre 2003 il Tribunale di espropriazione del Cantone
Ticino ha respinto l'opposizione e approvato il progetto definitivo. Ha
ritenuto che la posa delle barriere non alterava la funzione di sentiero
pedonale già sancita dal piano regolatore e costituiva una miglioria. Ha poi
rilevato che, contestando l'intervento progettato e quindi la
pedonalizzazione del percorso, l'opponente in sostanza rimetteva in
discussione il contenuto del piano regolatore, malgrado non fossero in
concreto dati i presupposti per un suo esame pregiudiziale. Il Tribunale di
espropriazione ha nondimeno ritenuto che il Comune di Origlio non avesse
disatteso il suo obbligo di coordinazione con i piani regolatori dei Comuni
vicini ed ha per finire considerato il progetto litigioso sorretto da un
sufficiente interesse pubblico e rispettoso del principio della
proporzionalità.

D.
Il Comune di Cureglia impugna questa decisione con un ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Fa valere una
violazione dell'autonomia comunale, della garanzia della proprietà, del
divieto dell'arbitrio e di garanzie procedurali. Il ricorrente contesta la
competenza del Tribunale di espropriazione ad approvare il progetto litigioso
e gli rimprovera un accertamento incompleto dei fatti, in particolare
riguardo alle insufficienti possibilità di accesso veicolare alternative.
Lamenta al proposito la mancata verbalizzazione delle risultanze del
sopralluogo e ravvisa una violazione dell'obbligo per i Comuni di coordinare
i loro piani regolatori.

E.
Il Tribunale di espropriazione si riconferma nella sua decisione, mentre il
Comune di Origlio chiede di respingere il ricorso.
Con decreto presidenziale del 19 febbraio 2004 al ricorso è stato conferito
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II
388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.2 Con la decisione impugnata il Tribunale di espropriazione ha respinto
l'opposizione del ricorrente e approvato il progetto definitivo relativo alla
posa di due barriere sul tracciato pedonale part. n. 452 di Origlio. Si
tratta di un giudizio finale emanato dall'ultima istanza cantonale secondo
l'art. 33 cpv. 4 della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983
(LStr).

1.3 La criticata decisione, che approva la posa delle contestate barriere,
potrebbe aggravare l'accesso a taluni fondi siti sul territorio del Comune
ricorrente, che non sarebbero adeguatamente serviti da un accesso veicolare
sul proprio territorio. La sentenza impugnata può quindi influire sulle
scelte del Comune ricorrente in materia pianificatoria, toccandolo nella sua
qualità di detentore del pubblico potere: esso è di principio legittimato,
giusta l'art. 88 OG, a invocare l'asserita violazione della propria autonomia
(DTF 114 Ia 466 consid. 1). Se l'autonomia sussista e sia stata disattesa è
questione di merito e non di legittimazione (DTF 129 I 410 consid. 1.1, 128 I
3 consid. 1c 136 consid. 1.2). Nondimeno, il Tribunale federale si pronuncia
nel merito solo se il Comune ricorrente invoca la sua autonomia conformemente
a quanto sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ia 73 consid. 2a, 80
consid. 1b, 315 consid. 1b; sentenza 1P.252/2000 del 15 dicembre 2000 nella
causa Comune di Cimo, consid. 2c/aa, pubblicata in RDAT II-2001 n. 1 pag. 3).

1.4 Prevalendosi della sua autonomia un Comune può fra l'altro esigere che le
autorità cantonali di ricorso o di vigilanza osservino da un lato i limiti
formali posti dalla legge e dall'altro applichino in modo corretto il diritto
materiale determinante. Il Comune può quindi invocare anche la lesione del
diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) e del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.), non però a titolo indipendente, ma soltanto in stretta connessione
con quella della sua autonomia (DTF 129 I 290 consid. 2.3, 410 consid. 2.3,
121 I 218 consid. 2a). Quando il ricorso con cui si fa valere la violazione
dell'autonomia comunale è fondato su norme di rango costituzionale, il
Tribunale federale esamina liberamente la decisione impugnata, mentre
restringe la sua cognizione all'arbitrio per quelle di rango inferiore,
l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti (DTF 129 I 290 consid.
2.3, 128 I 136 consid. 2.2).
1.5 Ove invoca la garanzia della proprietà, accennando ad un aumento del
traffico su un altro sentiero posto sul suo territorio ed attraverso il
nucleo, il ricorrente non risulta colpito dal provvedimento litigioso in modo
analogo ad un privato cittadino, trattandosi dell'utilizzo di beni destinati
all'uso comune. Anche sotto questo profilo entra del resto in discussione la
sua veste di pianificatore e in particolare il suo obbligo di coordinare la
sua pianificazione territoriale con quella del Comune vicino (art. 2 cpv. 1
LPT; DTF 96 I 466 consid. 2). Non essendo toccato in condizioni di parità con
i proprietari privati, il ricorrente non è abilitato a prevalersi della
garanzia della proprietà.

2.
2.1 Il ricorrente sostiene che, a torto, il Tribunale di espropriazione ha
tutelato l'interesse del Comune di Origlio nell'attuare la pedonalizzazione
del suo tracciato, ritenendo tra l'altro che il passaggio da Cureglia
rimaneva praticabile. Rileva che tale accesso, di per sé pedonale anche
secondo il suo piano regolatore, sarebbe accidentato, ripido e stretto e non
potrebbe sempre essere percorso con ogni tipo di veicolo, segnatamente in
condizioni meteorologiche avverse. Il ricorrente contesta inoltre di avere
rilasciato in passato licenze edilizie senza tenere conto dello stato di
urbanizzazione dei fondi interessati. Rileva, al proposito, che tali
autorizzazioni sarebbero state concesse prima dell'approvazione, il 13
gennaio 1993, del piano regolatore di Origlio, che ha attribuito al percorso
oggetto del litigio la qualifica di sentiero.

2.2 Le contestazioni sollevate dal ricorrente vertono su questioni di natura
pianificatoria, in particolare sulla mancata coordinazione del suo piano
regolatore con quello del vicino Comune di Origlio. Il Comune ticinese
fruisce di una specifica autonomia nell'ambito della pianificazione del
territorio (DTF 103 Ia 468 consid. 2; sentenza 1P.165/2001 del 20 settembre
2001 nella causa Comune di Ligornetto, consid. 3b, pubblicata in RDAT I-2002,
n. 56, pag. 362 segg.), che, in una certa misura, può essere limitata,
ritenuto l'obbligo di coordinare la pianificazione con il piano regolatore
del Comune confinante (art. 2 cpv. 1 LPT; DTF 114 Ia 466 consid. 1).
Tuttavia, il contenzioso in esame non riguarda la procedura pianificatoria,
ma l'approvazione del progetto definitivo relativo alla posa delle barriere
destinate ad attuare per questo collegamento la qualifica di sentiero già
sancita dal piano regolatore. Ora, il ricorrente non dimostra, con
un'argomentazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, in che misura la
legislazione cantonale gli conferirebbe un ampio spazio di intervento, entro
il quale fruirebbe di autonomia, nell'attuazione di provvedimenti
pianificatori contenuti nel piano regolatore del Comune vicino. Le
argomentazioni sollevate al proposito dal ricorrente si riferiscono del resto
alla destinazione del tracciato stabilita dal piano regolatore e non
all'opera progettata oggetto dell'approvazione. In tali circostanze, non
essendo dimostrata né ravvisabile un'autonomia del Comune ricorrente
nell'ambito oggetto del litigio, le censure di violazione del diritto di
essere sentito, del divieto dell'arbitrio e di garanzie procedurali generali,
non strettamente connesse con l'autonomia comunale, non devono essere
esaminate (cfr. DTF 129 I 410 consid. 2.3).
Di poi, ove accenna a una pretesa violazione del diritto al giudizio di un
tribunale fondato sulla legge e competente nel merito, il ricorrente si
limita a contestare genericamente la competenza del Tribunale di
espropriazione, ritenendo applicabile in concreto esclusivamente la legge
ticinese sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici, del 9 febbraio
1994 (LCPS), che non disciplinerebbe esplicitamente la questione. Premesso
che la censura non è stata sollevata dinanzi alla precedente istanza e non
può quindi essere esaminata in questa sede per il mancato esaurimento delle
istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), il Tribunale di espropriazione ha
esposto ai considerandi 3 e 4 del giudizio impugnato i motivi sui quali ha
fondato la propria competenza. Ora, il ricorrente non si confronta con tali
considerazioni, spiegando in particolare, con una motivazione conforme
all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 127 I 38 consid. 3c, 125 I 492
consid. 1b), per quali ragioni sarebbe manifestamente insostenibile e quindi
arbitrario considerare i percorsi pedonali come strade aperte al pubblico,
soggetti quindi anche alla legge cantonale sulle strade. Tanto più che,
secondo quest'ultima normativa, le aree utilizzate per la circolazione dei
pedoni rientrano esplicitamente nella nozione di strada (art. 2 e 6 LStr).

3.
Il percorso litigioso è inserito nel piano regolatore del Comune di Origlio
quale sentiero, sicché un eventuale transito veicolare sullo stesso non è di
per sé conforme alla sua destinazione pedonale (cfr. art. 17 LCPS; DTF 129 I
337 consid. 3). Criticando l'impedimento dell'accesso veicolare sul
collegamento attraverso il territorio di Origlio ed accennando all'art. 24
cpv. 3 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990,
che impone la coordinazione con i piani regolatori dei Comuni vicini, il
ricorrente, come visto, rimette in discussione il provvedimento
pianificatorio adottato da quest'ultimo Comune, disattendendo che la
costituzionalità del piano regolatore può essere contestata, in linea di
principio, solo al momento della sua adozione. Una contestazione successiva,
sollevata pregiudizialmente nell'occasione di un'applicazione concreta, può
avvenire solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato non si fosse
potuto rendere pienamente conto, al momento dell'adozione del piano, della
limitazione impostagli, quando la procedura non gli avesse offerto in quella
sede la possibilità di tutelare adeguatamente i suoi diritti e quando si
pretenda che le circostanze, in particolare l'interesse pubblico, che avevano
giustificato a suo tempo l'adozione del piano e le sue restrizioni, fossero
nel frattempo radicalmente mutate (cfr. DTF 123 II 337 consid. 3a, 121 II 317
consid. 12c pag. 346; sentenza 1P.38/2001 del 9 aprile 2001, citata in RDAT
II-2001, n. 42, pag. 172). Il ricorrente non sostiene esplicitamente che
queste condizioni sarebbero adempiute in concreto, né pretende che il
Tribunale di espropriazione le avrebbe negate in modo manifestamente
insostenibile e quindi arbitrario. La legalità del vincolo non può quindi
essere esaminata dal Tribunale federale nell'ambito della presente procedura,
limitata alla questione del progetto per la posa delle barriere.

4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Il
Comune ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio
delle sue attribuzioni ufficiali senza avere interessi pecuniari diretti, è
dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG).
Soccombente, esso dovrà però rifondere alla controparte, patrocinata da un
legale, un'equa indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Il ricorrente rifonderà al Comune di Origlio un'indennità di fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore del Comune di Origlio e al
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Losanna, 28 febbraio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: