Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.482/2004
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1P.482/2004 /col

Sentenza del 4 ottobre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino,
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Giudice della Pretura penale,
via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona.

contravvenzione alle norme della circolazione stradale (multa),

ricorso per cassazione (recte: ricorso di diritto pubblico) contro la
sentenza del 9 agosto 2004 del Giudice della Pretura penale.

Fatti:

A.
Con decisione del 5 dicembre 2003 l'Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione del Cantone Ticino ha inflitto una multa di fr. 150.-- a
A.________, poiché alla guida della vettura TI xxxxx, il 3 ottobre 2003 alle
ore 21.40, effettuava una manovra di inversione di marcia transitando su una
superficie vietata.

B.
L'interessato è insorto dinanzi al Giudice della Pretura penale il quale, con
giudizio del 9 agosto 2004, ha respinto il ricorso.

C.
A. ________ impugna questa pronunzia con atto designato quale ricorso per
cassazione al Tribunale federale. Chiede di accogliere il gravame e di
annullare la multa inflittagli. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei
considerandi.
Con lettera del 9 agosto 2004 il Presidente della I Corte di diritto pubblico
ha comunicato al ricorrente che il gravame non pareva adempiere le esigenze
di motivazione richieste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla relativa
giurisprudenza, invitandolo ad esprimersi sul mantenimento dell'impugnativa e
a versare, se del caso, l'anticipo per le spese processuali presunte. Il 18
settembre 2004 il ricorrente ha ribadito di voler fare esaminare il gravame e
ha chiesto di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 306 consid. 1.1, 65 consid. 1).

1.2  Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio giuridico
esperibile visto che si tratta (implicitamente) dell'asserita violazione dei
diritti costituzionali dei cittadini e del diritto cantonale e non federale
(v. art. 269 PP), il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure
sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve
quindi contenere le conclusioni del ricorrente (art. 90 cpv. 1 lett. a OG),
come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando
in che consista la violazione (lett. b): il ricorso deve quindi contenere
un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché
ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente
nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid.
2a, 125 I 71 consid. 1c).

1.3  Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice
cantonale del merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 118 Ia
28 consid. 1b e rinvii). Per motivarne l'arbitrarietà non basta criticare
semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria,
per quanto sostenibile, dei fatti o una propria valutazione delle prove.
Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili, si
trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista
manifesta, violino gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 127 I 38 consid. 2b pag. 41, 54 consid. 2b). Secondo
costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata
quando essa sia insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel
risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1).

2.
2.1 Il ricorrente, senza richiamare alcuna norma giuridica né il divieto
dell'arbitrio (art. 9 Cost.), adduce semplicemente che gli accertamenti
istruttori, sui quali ha potuto esprimersi, sarebbero stati mal interpretati
dal giudice della Pretura penale e dovrebbero pertanto essere chiariti. Al
riguardo si limita a sostenere che il giudice, dopo aver acquisito agli atti
una dichiarazione del datore di lavoro, ossia della moglie del ricorrente,
non l'avrebbe ritenuta decisiva. Con questo accenno il ricorrente, che
confonde il quesito dell'assunzione di un mezzo di prova con quello,
susseguente, dell'apprezzamento probatorio, non dimostra perché la
conclusione dell'istanza precedente di fondarsi sulle dichiarazioni
dell'agente e non su quelle di sua moglie, come si vedrà, non suffragate dal
committente dell'asserito lavoro, sarebbe insostenibile e quindi arbitraria.

2.2  Nella decisione impugnata, rilevato che il ricorrente ha sostenuto che
al
momento dei fatti, avvenuti in via Tesserete a Lugano alle ore 21.40, sarebbe
stato impegnato per lavoro a Castione, è stato ritenuto che l'agente
denunciante, pur non avendo potuto individuare il conducente, ha dichiarato
d'aver riconosciuto con sicurezza la vettura Mazda targata TI xxxxx
effettuare la contestata manovra e ha escluso  un'errata lettura della targa.
Il 12 maggio 2004 l'insorgente è stato invitato a precisare, in applicazione
dell'obbligo di collaborazione, presso quale ditta o committente avrebbe
lavorato la sera dei fatti. Il 24 maggio 2004 egli ha trasmesso alla Pretura
penale la richiesta dichiarazione del datore di lavoro, una ditta attiva nel
campo pubblicitario che posiziona teloni mobili nelle zone stabilite dai
clienti; ha aggiunto che la moglie, che ha sottoscritto la dichiarazione,
quella sera si trovava al proprio domicilio, reputando quindi veramente
improbabile che altre persone circolassero con la sua autovettura.

2.3  L'istanza precedente, ricordato che gli accertamenti di polizia non
fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e di attendibilità, ha
ritenuto nondimeno che l'insorgente non aveva addotto circostanze
suscettibili di confutare le constatazioni dell'agente denunciante,
rifiutandosi senza valido motivo di indicare il committente dell'asserito
lavoro svolto quella sera a Castione, l'accennata esigenza di protezione dei
dati non potendo ostarvi nell'ambito di un procedimento penale. Ciò impediva
al giudice di verificare, per il tramite di un terzo indipendente, la
versione dei fatti sostenuta dal ricorrente. Quest'ultimo non critica né
dimostra perché quest'argomentazione sarebbe addirittura insostenibile, visto
inoltre che i teloni pubblicitari sono esposti al pubblico.

2.4  Certo, il ricorrente fa valere che il giudice avrebbe dovuto udire un
testimone da lui indicato, invece di rinunciare ad assumere questo mezzo di
prova: al riguardo egli rileva tuttavia semplicemente di non sapere su quale
base legale è stato ritenuto che l'assunzione di questa prova è stata chiesta
tardivamente. Questa censura è manifestamente infondata e dev'essere
respinta.
Nella decisione impugnata l'istanza precedente ha infatti precisato che
l'audizione del teste (e il confronto diretto con l'agente) è stata chiesta
tardivamente, richiamando espressamente l'art. 4 cpv. 3 lett. b della legge
di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994: secondo questa
norma, il ricorso dinanzi alla Pretura penale deve contenere, oltre a una
concisa esposizione dei fatti, anche l'indicazione dei mezzi di prova
richiesti. Il ricorrente, che peraltro non adduce alcun motivo che gli
avrebbe impedito di richiedere tempestivamente l'assunzione di questo mezzo
di prova, non spiega perché, dichiarando tardiva la richiesta, il giudice
avrebbe applicato in maniera arbitraria la citata disposizione.
La dichiarazione scritta del testimone, prodotta con il presente ricorso,
sulla base della quale il ricorrente chiede di riesaminare la causa,
costituisce un documento nuovo ed è quindi inammissibile, ritenuto che nella
procedura di ricorso di diritto pubblico non si possono addurre, di massima,
fatti nuovi, far valere nuove censure o produrre nuovi documenti (DTF 118 Ia
20 consid. 5a; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde,
Zurigo, 1994, pag. 53 seg. n. 109 e 110).

2.5  Il ricorrente, che non spiega perché l'istanza precedente avrebbe
accertato i fatti o valutato le prove in maniera arbitraria, non si confronta
con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né indica
per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto, in particolare perché
sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie. In tale misura il
ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile per carenza di
motivazione.

3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria, priva
di motivazione riguardo all'indigenza dell'istante, dovendo essere respinta
anche perché il ricorso non aveva alcuna possibilità di esito favorevole.
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG il Tribunale federale dispensa infatti, a
domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano
dovere avere esito sfavorevole dal pagare le spese processuali. L'indigenza è
data quando l'istante possa versare le spese processuali e le ripetibili
solamente facendo capo al minimo vitale necessario al suo sostentamento. Ora,
spetta di principio all'istante dimostrare lo stato di bisogno e allegare
alla domanda i ragguagli sul reddito, il patrimonio, l'insieme degli oneri
finanziari e le sue necessità attuali (DTF 125 IV 161 consid. 4).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione del Cantone
Ticino e al Giudice della Pretura penale.

Losanna, 4 ottobre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: