Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.477/2004
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1P.477/2004 /viz

Sentenza del 28 gennaio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

G. ________,
ricorrente,

contro

Comune di Sementina, 6514 Sementina,
rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. dott. Stefano
Ghiringhelli,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via Bossi 3, 6901 Lugano,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

anticipata immissione in possesso,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 settembre 2004
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
G. ________ è proprietaria della particella n. xxx di Sementina, di 24'871
m2, sita in località "Ciossetto". Il piano regolatore comunale approvato il
12 aprile 1988 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha inserito circa
15'600 m2 del fondo nella zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP),
destinata alla costruzione di un centro scolastico e culturale, di sale
multiuso, di una chiesa e di altre infrastrutture di interesse pubblico,
compreso un posteggio; la superficie restante è stata inclusa nella zona
residenziale estensiva (R3b), rispettivamente nella zona del nucleo
tradizionale (NV). Il menzionato vincolo di attrezzature ed edifici pubblici
corrisponde essenzialmente al vincolo già sancito dal precedente piano
regolatore, approvato dal Governo il 6 aprile 1973.
Con atto del 20 maggio 1988 i membri della comunione ereditaria fu
C.________, allora proprietari della particella, si erano aggravati dinanzi
al Consiglio di Stato, contestando l'attribuzione di parte del fondo alla
zona AP-EP, chiedendone l'inserimento nella zona residenziale intensiva R4:
la richiesta è stata respinta dal Governo contestualmente all'approvazione
del piano regolatore. La comunione ereditaria ha impugnato la decisione
governativa dinanzi al Gran Consiglio, che ha tuttavia stralciato dai ruoli
il ricorso in seguito al ritiro da parte della proprietaria.
Frattanto, l'11 maggio 1988 gli eredi C.________, cui è poi subentrata quale
nuova proprietaria del fondo G.________, avevano notificato al Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina le pretese di indennità,
fatte valere contro il Comune di Sementina, per espropriazione materiale.
L'indennità attribuita, anche in seguito alla pronuncia del 6 giugno 1995 del
Tribunale federale che aveva stabilito i tassi variabili di interesse, è
stata di fr. 936'000.-- per il terreno (in ragione di fr. 60.-- il m2) e di
fr. 1'235'522,50 per gli interessi, calcolati dal 6 aprile 1973 (cfr.
sentenza 1A.14/1995 del 6 giugno 1995, parzialmente pubblicata in RDAT
I-1996, n. 46, pag. 130 segg.). L'importo complessivo è poi stato versato.

B.
Il 4 maggio 1998 il Comune di Sementina ha promosso dinanzi al Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di
espropriazione formale della superficie della particella n. xxx gravata dal
vincolo, offrendo un'indennità di fr. 234'000.--, pari a fr. 15.-- il m2. La
proprietaria si è opposta all'espropriazione, ha postulato una modificazione
dei piani e chiesto un'indennità espropriativa in natura, subordinatamente di
fr. 50.-- al m2 per il terreno espropriato, nonché un'indennità di fr.
273'600.-- per la svalutazione della frazione residua e un ulteriore importo
di fr. 10'000.-- per la sistemazione del vigneto. Con istanza del 25 maggio
1999 il Comune di Sementina ha chiesto l'anticipata immissione in possesso
limitatamente a una superficie di 7'250 m2, al fine di realizzare una
palestra e una sala multiuso per le società locali, opere previste nella
prima fase di realizzazione del progetto. La proprietaria si è opposta alla
richiesta.
Mediante sentenza del 23 agosto 1999 il Tribunale di espropriazione ha
respinto l'opposizione all'espropriazione, la domanda di modifica dei piani e
la richiesta d'intersecazione da un memoriale dell'espropriante di
un'espressione ritenuta dalla proprietaria sconveniente e offensiva; ha
invece accolto l'istanza di anticipata immissione in possesso e ordinato
l'allestimento di un inventario dettagliato riguardo alle specie, all'età e
alle potenzialità produttive dei ceppi di vigna presenti sulla superficie
colpita dall'espropriazione formale.

C.
Questa sentenza è stata impugnata dall'espropriata dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, cui sono state sostanzialmente sottoposte le
censure già sollevate in prima istanza. Con giudizio del 4 febbraio 2002 la
Corte cantonale ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la sentenza
del Tribunale di espropriazione limitatamente alla concessione
dell'anticipata immissione in possesso, negata siccome il Comune non
disponeva ancora della licenza edilizia per avviare la costruzione. Il
Tribunale federale, con sentenza del 5 agosto 2002, ha  respinto in quanto
ammissibile un ricorso presentato dall'espro     priata contro il giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo (causa 1P.132/2002).

D.
Rilasciata nel frattempo definitivamente la licenza edilizia per la
realizzazione del progetto e ripresa la procedura di stima, con decisione del
18 dicembre 2003 il Tribunale di espropriazione ha accordato al Comune
l'anticipata immissione in possesso di circa 15'699 m2 del fondo part. n. xxx
di Sementina a partire dal 1° gennaio 2004.
Con sentenza del 16 settembre 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha
respinto nella misura della sua ammissibilità un ricorso con cui
l'espropriata impugnava la decisione del Tribunale di espropriazione,
contestando essenzialmente l'ampiezza della superficie oggetto
dell'anticipata immissione in possesso siccome superiore a quella gravata dal
vincolo AP-EP. La Corte cantonale ha ritenuto che la decisione della prima
istanza, in attesa della misurazione definitiva, si fondava ancora su una
valutazione approssimativa della superficie espropriata e non comportava
quindi per l'espropriata un pregiudizio irreparabile. La superficie indicata
in circa 15'699 m2 nel decreto relativo all'anticipata immissione in possesso
era comunque sufficientemente precisa in quella fase della procedura,
l'estensione esatta potendo ancora essere precisata nella decisione di stima.

E.
L'espropriata impugna con un ricorso di diritto pubblico del 20 ottobre 2004
al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di
riformarlo nel senso di limitare la superficie oggetto dell'anticipata
immissione in possesso a circa 15'600 m2. La ricorrente fa valere una
violazione degli art. 8, 9, 26 e 29 Cost. e di disposizioni del diritto
cantonale. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

F.
La Corte cantonale, espressa qualche perplessità riguardo al comportamento
processuale della ricorrente, si riconferma nel proprio giudizio, mentre il
Comune di Sementina chiede di dichiarare irricevibile il ricorso e comunque
di respingerlo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II
388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.1 Con il ricorso di diritto pubblico la ricorrente chiede in particolare di
ridurre la superficie oggetto dell'anticipata immissione in possesso (circa
15'699 m2 secondo quanto stabilito dal Tribunale di espropriazione) a circa
15'600 m2. Fatte salve eccezioni qui non adempiute, il ricorso di diritto
pubblico ha però natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e
rinvii), per cui le conclusioni ricorsuali che eccedono l'annullamento della
sentenza impugnata sono inammissibili.

1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è rivolto
contro una decisione cantonale di ultima istanza (art. 53 della legge
ticinese di espropriazione, dell'8 marzo 1971, LEspr/TI) ed è fondato sulla
pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini: esso è quindi di
massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 OG.

1.3 La decisione impugnata, relativa all'anticipata immissione in possesso,
non mette fine alla causa, il procedimento di stima essendo ancora pendente
dinanzi al Tribunale di espropriazione. Essa concerne solo una fase della
procedura espropriativa e costituisce quindi una decisione di natura
incidentale (cfr. DTF 129 I 313 consid. 3.2, 128 I 215 consid. 2, 123 I 325
consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza
di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una
domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto
pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata può causare un danno
irreparabile di natura giuridica secondo l'art. 87 cpv. 2 OG. Se il ricorso
di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non
è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può
essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art.
87 cpv. 3 OG).

1.4 Sia l'opposizione all'espropriazione sia la domanda di modifica dei
piani sono in concreto già stati respinti con un giudizio definitivo (cfr.
sentenza del 5 agosto 2002 nella causa 1P.132/2002), sicché ora rimane aperta
unicamente la procedura di stima (cfr. art. 45 LEspr/TI). In tali
circostanze, l'anticipata immissione in possesso non comporta di principio un
pregiudizio irreparabile di natura giuridica per la ricorrente (cfr., per il
caso contrario, qui non in discussione, DTF 110 Ib 52 consid. 1a pag. 54/55).
L'art. 51 cpv. 1 LEspr/TI prevede peraltro esplicitamente, per l'immissione
in possesso anticipata, l'assenza di un danno irreparabile per il caso in cui
sulle opposizioni all'espropriazione e sulle domande di modifica dei piani
non sia stata ancora presa una decisione definitiva (cfr. pure l'art. 76 cpv.
4 della legge federale sulla espropriazione, del 20 giugno 1930, LEspr).
D'altra parte, la ricorrente non contesta l'anticipata immissione in possesso
in quanto tale, ma si limita a criticare l'estensione della superficie
oggetto del provvedimento. Né essa dimostra che l'anticipata immissione in
possesso impedirebbe all'autorità chiamata a statuire di esaminare
adeguatamente il quesito dell'indennità espropriativa. Premesso che una
misurazione definitiva può anche essere eseguita in una fase successiva della
procedura (cfr. art. 54 segg. LEspr/TI), l'ammontare dell'indennizzo dipende
dalla superficie espropriata, sicché la critica sollevata dalla ricorrente
relativa all'esatta estensione del comparto, potrebbe ancora essere fatta
valere nell'ambito del procedimento di stima.
Infine, l'argomentazione della ricorrente secondo cui l'espropriante potrebbe
ora costruire più vicino al suo altro fondo, confinante con quello
espropriato, non concerne la procedura espropriativa, ma il rispetto di
disposizioni edilizie sulle distanze e non fonda quindi l'esistenza di un
danno irreparabile riguardo all'autorizzata anticipata immissione in
possesso.

2.
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico dev'essere dichiarato
inammissibile in applicazione dell'art. 87 cpv. 2 OG. Le spese e le
ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della
ricorrente (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente, che
rifonderà al Comune di Sementina un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di
ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore del Comune di Sementina, al
Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 28 gennaio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: