Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.465/2004
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1P.465/2004 /viz

Sentenza del 15 agosto 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Aeschlimann, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luca Beretta Piccoli,

contro

Comune di Origlio, 6945 Origlio,
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del
territorio,
Servizi generali, via Canonico Ghiringhelli 19,
casella postale 1066, 6501 Bellinzona,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via Bossi 3, 6901 Lugano,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

espropriazione formale,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 23 giugno 2004 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. ________ è proprietaria della particella n. xxx di Origlio, sita
direttamente sulla riva occidentale del lago di Origlio e confinante a monte
con il percorso pedonale che lo costeggia. Il fondo ha una superficie di
1'464 m2 ed è censito come spiaggia boscata e rongia.
Il 20 dicembre 1991 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha adottato un
piano regolatore cantonale di protezione del lago di Origlio. Lo specchio
d'acqua e la fascia di terreno limitrofo che lo circonda, nella quale è
incluso anche il fondo part. n. xxx, è stata inserita in una zona di
protezione restrittiva della natura. Secondo le norme di attuazione del piano
regolatore tale comprensorio costituisce un monumento naturale, in cui devono
essere salvaguardati e promossi i valori naturalistici ed ambientali
caratteristici delle zone umide, soggetto a vincolo di espropriazione a
favore dello Stato.

B.
Dopo la concessione da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino il 18
novembre 1995 del credito per l'attuazione del provvedimento pianificatorio,
segnatamente per l'acquisto dei fondi interessati dallo stesso, nel dicembre
del 1996 lo Stato ha promosso la procedura di espropriazione formale,
offrendo per l'esproprio della particella n. xxx un'indennità di fr.
7'320.--, pari a fr. 5.-- al m2. La proprietaria si è opposta
all'espropriazione ritenendola non sorretta da un sufficiente interesse
pubblico e lesiva del principio della proporzionalità; in via subordinata ha
chiesto che il fondo fosse unicamente gravato con una servitù personale a
favore dello Stato e del Comune di Origlio. Per il caso in cui tali richieste
non fossero accolte, la proprietaria ha comunque postulato un'indennità di
fr. 40.-- al m2.
Con sentenza del 3 novembre 2003 il Tribunale di espropriazione ha respinto
l'opposizione all'espropriazione e la domanda di modifica dei piani. Ha
essenzialmente rilevato che la proprietaria rimetteva in discussione il
provvedimento pianificatorio, che avrebbe invece dovuto essere contestato
all'atto della sua adozione. Ha comunque ritenuto inattuabile la prospettata
alternativa di costituire una servitù.

C.
Adito dalla proprietaria, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha
respinto il ricorso con giudizio del 23 giugno 2004. Ha rilevato che la
pubblica utilità del vincolo pianificatorio era stata regolarmente accertata
nell'ambito della procedura di adozione del piano regolatore di protezione
del lago di Origlio e ritenuto che in concreto non si realizzavano le
condizioni per riesaminarla. Ha inoltre considerato che il corretto
perseguimento degli scopi di protezione previsti dalla misura pianificatoria
imponeva l'intera acquisizione della proprietà del fondo, sicché un
intervento espropriativo meno incisivo in applicazione del principio della
proporzionalità non era nemmeno concepibile.

D.
L'espropriata si aggrava con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale contro questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere una
violazione della garanzia della proprietà e del divieto dell'arbitrio. La
ricorrente contesta essenzialmente l'estensione dell'espropriazione,
ritenendo che per l'attuazione delle misure pianificatorie sarebbe
sufficiente la costituzione sul fondo di una servitù personale a favore
dell'ente pubblico.

E.
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza, mentre lo Stato chiede
di respingere in quanto ricevibile il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58
consid. 1, 129 I 337 consid. 1 e rinvii).

1.2 Con la sentenza impugnata il Tribunale cantonale amministrativo ha
statuito, nell'ambito della procedura d'espropriazione formale promossa dallo
Stato del Cantone Ticino, sull'opposizione all'espropriazione e sulla domanda
di modificazione dei piani. Il quesito dell'indennità non è stato affrontato
in applicazione dell'art. 45 della legge ticinese di espropriazione, dell'8
marzo 1971 (LEspr/TI), né tanto meno risolto, la procedura di stima essendo
rimasta sospesa nella sede cantonale sino alla definitiva soluzione di detti
due quesiti. Su questi punti il giudizio litigioso emana dall'ultima istanza
cantonale ed è definitivo. Il ricorso, tempestivo, è quindi, dai citati
profili, ammissibile (art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG). La
proprietaria del fondo espropriato può d'altra parte prevalersi di un
interesse giuridicamente protetto ed è quindi legittimata a ricorrere secondo
l'art. 88 OG.

1.3 Poiché gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione, il
sopralluogo e l'audizione di testimoni non sono necessari, né si
giustificano: ulteriori prove non vengono quindi assunte (art. 95 OG; DTF 123
II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d).

2.
2.1 La ricorrente non contesta la fondatezza dell'espropriazione formale nel
principio, ma ne critica - dal profilo della proporzionalità - unicamente
l'estensione giuridica. Sostiene che la costituzione di una servitù personale
a carico del suo fondo ed a favore dell'ente pubblico sarebbe sufficiente per
attuare le misure previste dal piano regolatore; non si giustificherebbe per
contro di espropriare l'intero diritto di proprietà.

2.2 L'espropriazione è compatibile con la garanzia della proprietà, sancita
dall'art. 26 Cost., soltanto se si fonda su una base legale sufficiente, se è
giustificata da un interesse pubblico preponderante e se rispetta il
principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.; cfr. DTF 129 I 337
consid. 4.1 e rinvii). Insistendo sulla possibilità di optare per la
costituzione di una servitù, che rappresenterebbe un provvedimento meno
incisivo rispetto all'espropriazione totale del fondo, la ricorrente contesta
essenzialmente che sia in concreto rispettato il principio della
proporzionalità. È questo, peraltro, l'unico aspetto ad essere stato
esaminato nel merito dalla precedente istanza. Questa Corte esamina
liberamente l'esigenza della proporzionalità, valutando tuttavia con un certo
riserbo le circostanze locali, meglio conosciute dalle autorità cantonali, e
le questioni di spiccato apprezzamento. Esamina invece sotto il ristretto
profilo dell'arbitrio l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(DTF 129 I 337 consid. 4.1 e rinvii).

2.3 Il principio della proporzionalità esige che le misure adottate dallo
Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a
soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei
privati (DTF 129 I 337 consid. 4.2 in fine, 128 II 340 consid. 4 e rinvii).
In materia espropriativa, ciò non significa tuttavia che la restrizione della
proprietà debba limitarsi a quanto è assolutamente indispensabile alla
realizzazione dell'intervento d'interesse pubblico, potendo per contro
estendersi a quanto è necessario, dal profilo tecnico e da quello giuridico,
all'esecuzione adeguata del provvedimento in discussione. L'interesse
pubblico impone infatti che i rapporti giuridici siano regolati in modo
chiaro, semplice e preciso, alfine di evitare difficoltà ulteriori e oneri
sproporzionati (DTF 105 Ib 187 consid. 6a e rinvii; sentenza 1P.139/2000 del
26 maggio 2000, consid. 4d, pubblicata in RDAT I-2001, n. 30, pag. 114
segg.).
2.4 Nella misura in cui la ricorrente si confronta anche in questa sede con
il contenuto del piano regolatore di protezione del lago di Origlio,
esponendo in particolare la sua interpretazione delle finalità sancitevi,
essa mira in sostanza a rimettere in discussione il provvedimento
pianificatorio alla base dell'intervento espropriativo. Non adduce tuttavia,
tanto meno con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr.
DTF 127 I 38 consid. 3c e rinvii), che sarebbero in concreto adempiute le
condizioni poste dalla giurisprudenza per giustificare eccezionalmente un
esame pregiudiziale del vincolo pianificatorio (cfr. DTF 123 II 337 consid.
3a, 121 II 317 consid. 12c pag. 346; sentenza 1P.38/2001 del 9 aprile 2001,
citata in RDAT II-2001, n. 42, pag. 172). Né la ricorrente dimostra che tali
condizioni sarebbero state negate in modo manifestamente insostenibile, e
quindi arbitrario, dalla Corte cantonale. Laddove la ricorrente ridiscute
anche in questa sede la portata del vincolo pianificatorio, il suo gravame è
quindi inammissibile.

2.5 Risulta dalle norme di attuazione del piano regolatore che il
comprensorio in cui è inserito il fondo litigioso costituisce un monumento
naturale in cui devono essere salvaguardati e promossi i valori naturali e
ambientali caratteristici delle zone umide e in cui sono vietati interventi e
attività che potrebbero compromettere l'integrità della flora, della fauna e
dei biotopi ed alterare il paesaggio. È in particolare esclusa qualsiasi
occupazione o edificazione, anche temporanea, fatta eccezione per limitati
interventi di modesta entità e di aspetto naturale per il consolidamento
della riva (cfr. art. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore).
Questi elementi risultano essere stati rilevati dalla Corte cantonale, che ha
rettamente afferrato la portata della misura alla base dell'intervento
espropriativo.
Nelle esposte circostanze, le limitazioni alla proprietà della ricorrente
risultano quindi tali da svuotarne fondamentalmente le prerogative.
L'esigenza di conservare il fondo nel suo stato naturale e il divieto di
eseguirvi qualsiasi intervento di una certa entità o di occuparlo anche solo
temporaneamente implicano in sostanza l'impossibilità per la ricorrente di
usare e godere i diritti essenziali inerenti alla sua proprietà, ponendola in
una situazione simile a quella in cui verrebbe a trovarsi un qualsiasi terzo.
La costituzione a carico del fondo di una servitù a favore dell'ente pubblico
in tali condizioni non avrebbe quindi senso, rendendo tra l'altro necessaria
una dettagliata regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la proprietaria
del fondo gravato e non escludendo comunque possibili controversie future
legate alle concrete modalità di utilizzazione della particella. Un'adeguata
esecuzione del provvedimento pianificatorio giustifica quindi
l'espropriazione totale dei diritti di proprietà, in modo tale da
disciplinare chiaramente e semplicemente i rapporti giuridici, non soltanto
nei confronti della ricorrente, ma anche dei suoi successori in diritto. Che
la ricorrente abbia finora rispettato i valori naturalistici ed ambientali
del fondo, permettendone altresì l'accesso al pubblico, non è quindi
decisivo, poiché, come visto, una soluzione globale come quella prevista
consente appunto di evitare possibili contestazioni anche in una prospettiva
futura (cfr. sentenza 1A.313/ 1995 del 12 aprile 1996, consid. 3b,
parzialmente pubblicata in ZBl 98/ 1997, pag. 323 segg.). L'espropriazione
litigiosa, adottata peraltro dall'autorità cantonale anche nei confronti
degli altri proprietari di fondi, posti sulla riva del lago di Origlio, in
una situazione analoga a quella della ricorrente, risulta quindi rispettosa
del principio della proporzionalità.
Poiché detto principio non è stato disatteso, non occorre esaminare se, come
ritenuto dalla Corte cantonale, la possibilità di imporre solamente una
servitù fosse già di per sé esclusa dal vincolo pianificatorio stesso.

3.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art.
156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Comune di Origlio, ai
Servizi generali del Dipartimento del territorio, al Tribunale di
espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 agosto 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  Il cancelliere: