Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.461/2004
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1P.461/2004 /bom

Sentenza del 7 settembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
istante,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Elvezio Lorenzetti,
Comune di Locarno, rappresentato dal Municipio,
6600 Locarno,
Perito distrettuale di Locarno C.________,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

revisione della sentenza 1P.343/2004 del 14 luglio 2004.

Fatti:

A.
Con sentenza dell'11 maggio 2004 il Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino ha respinto un ricorso inoltrato da A.________ contro l'approvazione
di una permuta generale postulata dal Comune di Locarno in corrispondenza di
una zona industriale di interesse cantonale.

B.
Il Tribunale federale, statuendo il 14 luglio 2004 (causa 1P.343/2004) ha
dichiarato inammissibile, per mancato versamento dell'anticipo, un ricorso di
diritto pubblico del 16 giugno 2004 presentato da A.________ contro la
predetta decisione.

C.
Mediante scritto del 4 agosto 2004 A.________, criticando l'obbligo
impostogli con la citata sentenza di rifondere ripetibili all'opponente,
chiede la revisione di questo giudizio e di esaminare il suo ricorso nel
merito. Con lettera del 5 agosto successivo il Presidente della I Corte di
diritto pubblico ha comunicato all'istante che lo scritto non pareva
soddisfare le esigenze poste dalla legge a una domanda di revisione. Il 23
agosto 2004 l'istante ha ribadito la sua domanda, completandola.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1  Questa Corte è competente per rendere il giudizio richiesto (DTF 96 I
279
consid. 2). Affinché il Tribunale federale possa occuparsi di una domanda di
revisione, non occorre che le condizioni poste dagli art. 136 o 137 OG siano
adempiute, ma basta invece che il richiedente lo pretenda e che l'istanza
soddisfi i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96
I 279 consid. 1).

1.2  Una sentenza di inammissibilità può essere oggetto di una domanda di
revisione (DTF 118 II 477); secondo l'attuale giurisprudenza, è inoltre
consentito di proporre una domanda di revisione unicamente contro il
dispositivo relativo alle spese e ripetibili, ove l'invocato motivo di
revisione si riferisca direttamente alla loro liquidazione (DTF 111 Ia 154
consid. 2 e rinvii; cfr., per la prassi precedente, DTF 88 II 60).

2.
2.1 Secondo l'art. 136 OG, la revisione di una sentenza del Tribunale
federale
è ammissibile quando sono state violate le norme sulla composizione del
Tribunale (lett. a), quando il Tribunale ha aggiudicato a una parte sia più
di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che una speciale norma
legale lo consenta, sia meno di quanto la controparte abbia riconosciuto
(lett. b), quando non è stato deciso su singole conclusioni (lett. c) e
quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che
risultano dagli atti (lett. d).

2.2  Queste condizioni non sono chiaramente adempiute nella fattispecie. In
effetti, l'istante, che non richiama nessuno dei motivi appena citati, fa
valere, in sostanza, che il Tribunale federale non avrebbe potuto obbligarlo
a versare all'opponente, che aveva tempestivamente presentato le proprie
osservazioni al ricorso, un'indennità di fr. 500.-- per ripetibili della sede
federale, visto che il gravame è stato dichiarato inammissibile e non è stato
pertanto esaminato nel merito. La censura, che attiene peraltro alla
criticata applicazione del diritto ed è quindi inammissibile, manifestamente
non regge.

2.3  Come rilevato nella lettera del 5 agosto 2004, l'inoltro di un ricorso
dà
avvio alla procedura di istruzione della causa (art. 91 OG), che implica in
particolare l'invito al versamento dell'anticipo per le spese giudiziarie
presunte (art. 150 cpv. 1 OG) e lo scambio degli scritti, ossia l'invito alle
controparti a presentare le loro osservazioni (art. 93 OG), per garantire il
loro diritto di essere sentite e di potersi esprimere sul gravame. Poiché il
ricorrente, per motivi non meglio precisati, ha ritirato l'invito al
pagamento del 18 giugno 2004 soltanto il giorno seguente al termine
fissatogli, ossia il 3 luglio 2004, e non ha versato l'anticipo richiesto,
l'impugnativa è stata dichiarata inammissibile conformemente a quanto
stabilito dall'art. 150 cpv. 4 OG. Quale parte soccombente, il ricorrente era
quindi tenuto, in applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, a sostenere le spese
causate all'opponente.

La circostanza che il gravame, per il mancato versamento dell'anticipo, non
ha potuto essere esaminato nel merito non implica manifestamente, sempre
secondo la costante prassi e contrariamente alla tesi, infondata,
dell'istante, che la controparte debba assumersi le spese inutilmente
cagionate dall'inoltro del ricorso. L'istante sostiene, del resto a torto,
che, attribuendo le ripetibili litigiose, il ricorso sarebbe stato esaminato
parzialmente e in maniera contraddittoria, nel merito: il Tribunale federale
non ha invero, visto l'esito del gravame, esaminato né si è espresso sulle
osservazioni dell'opponente.

2.4  Il ricorrente disattende infatti che la circostanza che il ricorso è
stato dichiarato inammissibile e non è stato esaminato nel merito non è,
contrariamente alla sua tesi, decisiva, visto che, anche in tale evenienza,
egli risultava chiaramente quale parte soccombente. Ora, secondo la costante
giurisprudenza, le spese inutili, tra cui rientrano anche le ripetibili, sono
sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 in relazione con l'art. 159
cpv. 1 OG). Il Tribunale federale decide d'ufficio il quesito
dell'attribuzione di un'indennità per ripetibili, potendola accordare anche
quando la parte vincente non l'abbia formalmente richiesta: l'opponente aveva
comunque espressamente chiesto l'attribuzione di una congrua indennità.
Secondo l'art. 159 cpv. 1 OG, il Tribunale federale decide in effetti se e in
quale misura le spese della parte vincente saranno sostenute da quella
soccombente; di regola, quest'ultima è tenuta a rimborsare tutte le spese
indispensabili causate dalla contestazione (art. 156 cpv. 2 OG; DTF 111 Ia
154 consid. 4 e 5). Decisivo al riguardo è l'esito del ricorso, il motivo per
cui esso è dichiarato inammissibile o respinto non essendo, di massima,
determinante, potendo essere, se del caso, preso in considerazione per
fissare l'ammontare dell'indennità. Pertanto, se un rimedio si rivela
inammissibile, la parte che lo ha presentato deve assumersi tutte le spese
cagionate dall'inoltro del gravame (DTF 122 III 495 consid. 4; Thomas Geiser,
in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n.

1.28 a, cfr. anche n. 1.18, 1.21 e 1.25).

2.5  Con la sentenza del 14 luglio 2004 la I Corte di diritto pubblico ha
dichiarato inammissibile il ricorso per mancato versamento dell'anticipo,
rilevando che il ricorrente non aveva postulato né una proroga del termine né
aveva chiesto l'assistenza giudiziaria: l'istante non può pretendere di
sanare ora, con una domanda di revisione, che costituisce un rimedio di
diritto straordinario, le carenze del suo precedente agire ed esigere che il
gravame sia esaminato nel merito. Infatti egli, limitandosi ad accennare al
fatto che l'art. 150 cpv. 1 OG non sarebbe determinante in maniera assoluta,
non dimostra affatto perché la decisione di inammissibilità non sarebbe
corretta.

3.
Ne segue che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione deve essere
respinta.
Le spese processuali, ridotte viste le condizioni finanziarie dell'istante,
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), ritenuto che una
eventuale domanda di assistenza giudiziaria avrebbe dovuto essere respinta la
domanda essendo dall'inizio priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG).
Considerata la natura del litigio e la situazione finanziaria dell'istante si
può tuttavia, eccezionalmente, rinunciare a prelevare una tassa di giustizia.

Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitata a
presentare una risposta visto che la domanda di revisione era manifestamente
infondata (art. 143 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale, visto l'art. 143 cpv. 1 OG,

pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.

2.
Non si preleva tassa di giustizia.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Comune di
Locarno, al Perito distrettuale di Locarno C.________ e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 7 settembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: