Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.45/2004
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1P.45/2004 /viz

Sentenza del 28 febbraio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Comune di Lamone, 6814 Lamone,
rappresentato dal Municipio,
ricorrente,

contro

Comune di Origlio, 6945 Origlio, rappresentato dal Municipio e patrocinato
dall'avv. Gardo Petrini,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via E. Bossi 3, 6901 Lugano.

approvazione del progetto definitivo per la posa di due barriere su un
sentiero in territorio di Origlio,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 9 dicembre 2003 dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il fondo part. n. 452 di Origlio forma un collegamento sterrato che si
diparte dalla strada di servizio part. n. 276 di Origlio in direzione ovest,
aggira la tenuta Donaggio (part. n. 454), continua lungo il confine con il
Comune di Lamone e porta infine a Cureglia. Il tracciato è definito quale
sentiero dal piano regolatore comunale di Origlio, approvato dal Consiglio di
Stato del Cantone Ticino il 13 gennaio 1993.
Nel periodo dal 1° al 31 luglio 2002 sono stati pubblicati gli atti per la
posa su questo fondo, in territorio di Origlio, di due doppie barriere, l'una
all'imbocco e l'altra presso l'angolo sud a confine con i Comuni di Lamone e
Cureglia. Secondo la relazione tecnica, l'intervento è destinato ad impedire
il transito veicolare, se non di servizio, per permettere unicamente il
passaggio di pedoni, biciclette e cavalli.

B.
Durante il periodo di pubblicazione degli atti, il Comune di Lamone si è
opposto al progetto ed ha subordinatamente chiesto di modificare i piani. Ha
contestato essenzialmente la chiusura del tracciato al traffico veicolare,
visto ch'esso servirebbe pure alcuni fondi sul territorio di Lamone,
altrimenti non raggiungibili con i veicoli. Al proposito ha ritenuto
l'interesse suo e dei Comuni di Cureglia e Cadempino, pure confinanti, al
mantenimento di un accesso veicolare prevalente rispetto a quello di Origlio
alla pedonalizzazione il fondo.

C.
Con decisione del 9 dicembre 2003 il Tribunale di espropriazione del Cantone
Ticino ha respinto l'opposizione e approvato il progetto definitivo. Ha
ritenuto che la posa delle barriere non alterava la funzione di sentiero
pedonale già sancita dal piano regolatore e costituiva una miglioria. Ha poi
rilevato che, contestando l'intervento progettato e quindi la
pedonalizzazione del percorso, l'opponente in sostanza rimetteva in
discussione il contenuto del piano regolatore, malgrado non fossero in
concreto dati i presupposti per un suo esame pregiudiziale. Il Tribunale di
espropriazione ha nondimeno ritenuto che il Comune di Origlio non avesse
disatteso il suo obbligo di coordinazione con i piani regolatori dei Comuni
vicini ed ha per finire considerato il progetto litigioso sorretto da un
sufficiente interesse pubblico e rispettoso del principio della
proporzionalità.

D.
Il Comune di Lamone impugna questa decisione con un ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Propone inoltre di
accogliere la sua opposizione al progetto e di negare di conseguenza allo
stesso l'approvazione. Il ricorrente fa valere una violazione degli art. 9 e
29 Cost. Rimprovera all'Autorità cantonale un accertamento incompleto dei
fatti, riguardo alle insufficienti possibilità di accessi alternativi ai
fondi siti sul suo territorio vicini al tracciato litigioso, e contesta
essenzialmente l'interesse alla pedonalizzazione del percorso.

E.
Il Tribunale di espropriazione si riconferma nella sua decisione mentre il
Comune di Origlio chiede di respingere il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II
388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.2 Con la decisione impugnata il Tribunale di espropriazione ha respinto
l'opposizione del ricorrente e approvato il progetto definitivo relativo alla
posa di due barriere sul tracciato pedonale part. n. 452 di Origlio. Si
tratta di un giudizio finale emanato dall'ultima istanza cantonale secondo
l'art. 33 cpv. 4 della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983.

1.3 La criticata decisione, che approva la posa delle contestate barriere,
potrebbe aggravare l'accesso a taluni fondi siti sul territorio del Comune
confinante e qui ricorrente, non direttamente serviti mediante un accesso
veicolare sul proprio territorio. La sentenza impugnata può quindi influire
sulle scelte del Comune ricorrente in materia pianificatoria, toccandolo
nella sua qualità di detentore del pubblico potere: esso è di principio
legittimato, giusta l'art. 88 OG, a invocare l'asserita violazione della
propria autonomia (DTF 114 Ia 466 consid. 1). Se l'autonomia sussista e sia
stata disattesa è questione di merito e non di legittimazione (DTF 129 I 410
consid. 1.1, 128 I 3 consid. 1c 136 consid. 1.2). Nondimeno, il Tribunale
federale si pronuncia nel merito solo se il Comune ricorrente invoca la sua
autonomia conformemente a quanto sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF
114 Ia 73 consid. 2a, 80 consid. 1b, 315 consid. 1b; sentenza 1P.252/2000 del
15 dicembre 2000 nella causa Comune di Cimo, consid. 2c/aa, pubblicata in
RDAT II-2001 n. 1 pag. 3).

1.4 Prevalendosi della sua autonomia un Comune può fra l'altro esigere che le
autorità cantonali di ricorso o di vigilanza osservino da un lato i limiti
formali posti dalla legge e dall'altro applichino in modo corretto il diritto
materiale determinante. Il Comune può quindi invocare anche la lesione del
diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) e del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.), non però a titolo indipendente, ma soltanto in stretta connessione
con quella della sua autonomia (DTF 129 I 290 consid. 2.3, 410 consid. 2.3,
121 I 218 consid. 2a). Quando il ricorso con cui si fa valere la violazione
dell'autonomia comunale è fondato su norme di rango costituzionale, il
Tribunale federale esamina liberamente la decisione impugnata, mentre
restringe la sua cognizione all'arbitrio per quelle di rango inferiore,
l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti (DTF 129 I 290 consid.
2.3, 128 I 136 consid. 2.2).
1.5 Con la riserva di eccezioni qui non adempiute, il ricorso di diritto
pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e
rinvii). In quanto il ricorrente chieda più dell'annullamento della sentenza
impugnata, segnatamente di accogliere la sua opposizione e di negare
l'approvazione al progetto, il gravame è inammissibile.

2.
2.1 Il ricorrente sostiene che, a torto, il Tribunale di espropriazione
avrebbe ritenuto l'interesse del Comune di Origlio, a realizzare il sentiero
conformemente al piano regolatore, preponderante rispetto all'interesse dei
privati proprietari di fondi vicini e dei Comuni confinanti a beneficiare di
un accesso veicolare. Rileva che il tratto di percorso compreso tra le
barriere misurerebbe al massimo 400 m e che il Municipio di Origlio avrebbe
atteso dieci anni dal momento dell'adozione del piano regolatore prima di
avviare la realizzazione dell'opera litigiosa. Il ricorrente osserva inoltre
che, già in passato, il Municipio di Origlio gli avrebbe prospettato
l'eventuale asfaltatura della strada, riconoscendone quindi implicitamente il
carattere veicolare. Secondo il ricorrente, il contenuto del piano regolatore
sarebbe in tali circostanze ormai superato.

2.2 Il Comune ticinese fruisce di una specifica autonomia nell'ambito della
pianificazione del territorio (DTF 103 Ia 468 consid. 2; sentenza 1P.165/2001
del 20 settembre 2001 nella causa Comune di Ligornetto, consid. 3b,
pubblicata in RDAT I-2002, n. 56, pag. 362 segg.), che, in una certa misura,
può essere limitata, ritenuto l'obbligo di coordinare la pianificazione con
il piano regolatore del Comune confinante (art. 2 cpv. 1 LPT; DTF 114 Ia 466
consid. 1). Tuttavia, il contenzioso in esame non riguarda la procedura
pianificatoria, ma l'approvazione del progetto definitivo relativo alla posa
delle barriere destinate ad attuare per questo collegamento la qualifica di
sentiero già sancita dal piano regolatore. Ora, il ricorrente non dimostra,
con un'argomentazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, in che misura
la legislazione cantonale gli conferirebbe un ampio spazio di intervento,
entro il quale fruirebbe di autonomia, nell'attuazione di provvedimenti
pianificatori contenuti nel piano regolatore del Comune vicino. Le
argomentazioni sollevate al proposito dal ricorrente si riferiscono del resto
alla destinazione del tracciato stabilita dal piano regolatore e non
all'opera progettata oggetto dell'approvazione. In tali circostanze, non
essendo dimostrata né ravvisabile un'autonomia del Comune ricorrente
nell'ambito oggetto del litigio, le censure di violazione del diritto di
essere sentito e del divieto dell'arbitrio, come pure il preteso accertamento
incompleto dei fatti, non strettamente connesse con l'autonomia comunale, non
devono essere esaminate (cfr. DTF 129 I 410 consid. 2.3).

3.
Il percorso litigioso è inserito nel piano regolatore del Comune di Origlio
quale sentiero, sicché un eventuale transito veicolare sullo stesso non è di
per sé conforme alla sua destinazione pedonale (cfr. art. 17 della legge
ticinese sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici, del 9 febbraio
1994; DTF 129 I 337 consid. 3). Criticando il mancato accesso veicolare ed
accennando all'art. 24 cpv. 3 della legge cantonale di applicazione della
LPT, del 23 maggio 1990, che impone la coordinazione con i piani regolatori
dei Comuni vicini, il ricorrente solleva argomentazioni di natura
pianificatoria, disattendendo che la costituzionalità del piano regolatore
può essere contestata, in linea di principio, solo al momento della sua
adozione. Una contestazione successiva, sollevata pregiudizialmente
nell'occasione di un'applicazione concreta, può avvenire solo in via
eccezionale, ossia quando l'interessato non si fosse potuto rendere
pienamente conto, al momento dell'adozione del piano, della limitazione
impostagli, quando la procedura non gli avesse offerto in quella sede la
possibilità di tutelare adeguatamente i suoi diritti e quando si pretenda che
le circostanze, in particolare l'interesse pubblico, che avevano giustificato
a suo tempo l'adozione del piano e le sue restrizioni, fossero nel frattempo
radicalmente mutate (cfr. DTF 123 II 337 consid. 3a, 121 II 317 consid. 12c
pag. 346; sentenza 1P.38/2001 del 9 aprile 2001, citata in RDAT II-2001, n.
42, pag. 172). Il ricorrente non sostiene esplicitamente che queste
condizioni sarebbero adempiute in concreto, né pretende che il Tribunale di
espropriazione le avrebbe negate in modo manifestamente insostenibile e
quindi arbitrario. La legalità del vincolo non può quindi essere esaminata
dal Tribunale federale nell'ambito della presente procedura, limitata alla
questione del progetto per la posa delle barriere.

4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Il
Comune ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio
delle sue attribuzioni ufficiali senza avere interessi pecuniari diretti, è
dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG).
Soccombente, esso dovrà però rifondere alla controparte, patrocinata da un
legale, un'equa indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Il ricorrente rifonderà al Comune di Origlio un'indennità di fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore del Comune di Origlio e al
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Losanna, 28 febbraio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: