Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.421/2004
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1P.421/2004 /bom

Sentenza del 6 settembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Reeb, Féraud,
cancelliere Gadoni.

Comunione ereditaria fu A.________, composta da:
B.________,
C.________,
D.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Stefano Pizzola,

contro

E.________,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo
di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

procedimento penale (istanza di promozione dell'accusa),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 22 giugno 2004 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 19 settembre 2003 la comunione ereditaria fu A.________ ha presentato una
denuncia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti di
E.________ per una pretesa falsa testimonianza in relazione alla sua attività
di perito nell'ambito di una procedura giudiziaria dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo.
Con decreto del 10 novembre 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino
(PP), ritenuti assenti motivi sufficienti per promuovere l'accusa, ha
pronunciato il non luogo a procedere.

B.
Contro questo decreto, la denunciante ha presentato, il 24 novembre 2003,
un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, statuendo il 22 giugno
2004, l'ha respinta. La Corte cantonale ha negato l'esistenza di seri e
concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato.

C.
La comunione ereditaria impugna questa sentenza con un ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla. In
via subordinata postula il rinvio degli atti al PP affinché assuma le prove
necessarie a chiarire la fattispecie. La ricorrente fa valere la violazione
dell'art. 307 CP, del diritto di essere sentito e l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione anticipata delle prove. Dei
motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337
consid. 1 e rinvii).

1.1 Contro la decisione impugnata, emanata da un'autorità cantonale di ultima
istanza (art. 86 cpv. 1 OG, art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI), la via del
ricorso di diritto pubblico è di principio data per fare valere la violazione
di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG, art. 269
PP). Nella misura in cui i ricorrenti censurano una violazione del diritto
penale federale, sostenendo in particolare che sarebbe in concreto adempiuto
il reato di falsa testimonianza (art. 307 CP), il gravame non verte su
un'eventuale lesione di garanzie costituzionali ed è pertanto inammissibile.

1.2  Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto
pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni
che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio
generale. La circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede
cantonale è irrilevante (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per
costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui
manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto
alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di
massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti
procedimenti penali ov'erano interessati; non sono in particolare legittimati
a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un
procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura
dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti solo allo Stato
ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi
dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii;
sentenza del 21 dicembre 1999 nella causa B., consid. 3, pubblicata in RDAT
I-2000, n. 52, pag. 496 segg.; sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2000, n. 53, pag. 498 segg.; Gérard Piquerez, Procédure
pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820
segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità
cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto
dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare
le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b; sentenza
del 6 dicembre 1999, citata). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche
dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (cfr. DTF 128
I 218 consid. 1.1, 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a).

1.3  Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o
il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie
procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli
conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego
di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad
esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito,
ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la
possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta,
a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267
consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un
interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su
aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla
procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette
tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente,
il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi
riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza,
quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua
irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di
motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305
consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti
essere distinto da quello sul merito che tuttavia, come visto, il leso o il
denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e
rinvii).

2.
Trattandosi del reato di falsa testimonianza, i ricorrenti non sono lesi
direttamente nella loro integrità fisica o psichica e non hanno quindi la
qualità di vittima ai sensi della LAV. Questa circostanza è, perlomeno
implicitamente, riconosciuta dagli stessi ricorrenti, i quali sono pertanto
di massima abilitati a fare valere unicamente un eventuale diniego di
giustizia formale. Essi lamentano tuttavia la mancata audizione da parte
delle autorità cantonali dei testimoni da loro indicati, che avrebbero
permesso di ulteriormente chiarire la fattispecie, segnatamente per quanto
concerne i reperti archeologici effettivamente esaminati dal perito e la
deliberata menzogna di quest'ultimo su tale fatto di causa. Criticano inoltre
l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento anticipato delle prove eseguito
dal PP e dalla CRP, sostenendo altresì che, per il chiarimento della
decisione sulla promozione dell'accusa, si giustificava quantomeno di
ordinare al PP la completazione delle informazioni preliminari (art. 186 cpv.
4 CPP/TI). In sostanza, i ricorrenti rimettono in discussione la valutazione
della Corte cantonale, che ha negato l'esistenza di seri indizi di
colpevolezza a carico del perito e ritenuto che non occorreva quindi
esaminare se dovessero essere assunte altre prove o approfondite quelle già
acquisite. Ora, sollevando tali contestazioni, i ricorrenti intendono in
realtà - attraverso la via del ricorso di diritto pubblico - far rivedere il
merito della decisione impugnata, ciò a cui non hanno invece diritto,
mancando loro la legittimazione.

3.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non è
stata invitata a presentare una risposta, non si assegnano ripetibili della
sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla controparte, al Ministero
pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 6 settembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: