Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.380/2004
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1P.380/2004 /biz

Sentenza del 28 dicembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Nay, Reeb,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nicola Fornara,

contro

B.________ e C.________,
opponenti, entrambe patrocinate dall'avv. Renata Loss Campana,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

procedimento penale,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 maggio 2004
dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 5 settembre 2003 A.________ è stato riconosciuto colpevole dalla Corte
delle assise criminali di T.________ sedente in Lugano di ripetuti atti
sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuta violenza
carnale, ripetuta infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti e ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose
per la salute. Secondo i giudici egli aveva tra l'agosto del 2000 e il
novembre del 2001 reiteratamente compiuto atti sessuali con la nipote
B.________, nata nel 1988, nella propria abitazione a R.________, all'interno
della sua autovettura e nel suo rustico a Q.________. L'imputato aveva
altresì, usando violenza, minacce, pressioni psicologiche e rendendola inetta
a resistere, ripetutamente costretto la nipote a subire atti sessuali e la
congiunzione carnale.
La Corte ha inoltre accertato ch'egli aveva ripetutamente offerto e ceduto
gratuitamente alla nipote un'imprecisata quantità di marijuana.
Personalmente, o per il tramite di D.________, egli le aveva inoltre
consegnato un'imprecisata quantità di tale stupefacente ch'essa aveva poi
assunto e, in un'occasione, presso il bar X.________ di R.________, egli le
aveva anche ordinato e messo a disposizione un imprecisato numero di
bottigliette di Smirnoff (una bevanda alcolica contenente vodka), che la
minorenne aveva poi bevuto fino a sentirsi male. I giudici hanno infine
ritenuto che l'imputato aveva, tra il settembre del 2001 e il 26 giugno 2002,
consumato personalmente un'imprecisata quantità di cocaina, marijuana e
hashish.

A. ________ è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e al
versamento alla vittima di complessivi fr. 57'148,75 a titolo di riparazione
del torto morale e di rifusione delle spese legali. Nei suoi confronti è
inoltre stato ordinato un trattamento ambulatoriale da eseguire già durante
l'espiazione della pena. La Corte delle assise criminali ha rinviato la madre
della vittima, pure costituitasi parte civile, al foro civile per fare valere
le sue pretese di risarcimento.

B.
Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza del 21 maggio
2004, ha parzialmente accolto il ricorso, limitatamente alla condanna per
ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti relativa ai
consumi personali del ricorrente. Ha in effetti dichiarato prescritta
l'azione penale riguardo ai consumi di droga dal settembre 2001 al 21 maggio
2002 e ha prosciolto l'imputato, relativamente ai consumi dal 22 maggio 2002
al 26 giugno 2002, in mancanza di riscontri affidabili su un'eventuale
commissione del reato in quel limitato intervallo temporale. Per il resto,
nella misura in cui non era inammissibile o divenuto privo di oggetto, la
CCRP ha respinto il ricorso.

C.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 5 luglio 2004 al
Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di ordinare la
sua immediata scarcerazione. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il ricorrente fa
valere una violazione degli art. 9, 32 Cost. e dell'art. 6 n. 2 CEDU. Delle
motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

D.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Il procuratore pubblico del
Cantone Ticino e le parti civili postulano la reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.1 Il ricorrente, sostenendo essenzialmente che le autorità cantonali si
sarebbero a torto fondate esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima,
che ritiene contraddittorie ed inaffidabili, lamenta l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, oltre una
violazione del principio "in dubio pro reo". Trattandosi della pretesa
violazione di diritti costituzionali del cittadino, queste censure sono
proponibili con il ricorso di diritto pubblico (art. 269 cpv. 2 PP), mentre
non lo sarebbero nel ricorso per cassazione (art. 268 segg. PP), che il
ricorrente - nella sua veste di accusato (art. 270 lett. a PP) - non ha
comunque presentato (DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36,
120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b; Robert
Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea
2002, pag. 505 seg.).

1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza
cantonale e fondato essenzialmente su una pretesa violazione dei diritti
costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di massima
ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La
legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).

2.
2.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di
merito, il cui operato è già stato esaminato nei limiti delle facoltà che le
competevano dalla CCRP, dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 118
Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio (art. 9 Cost.), non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione
propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto
dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle
prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto
con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in
modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale
federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è
insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129
I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e
rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è
arbitrario solo quando l'Autorità abbia manifestamente disatteso il senso e
la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione
presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto
delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2 Il principio "in dubio pro reo", desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e
dall'art. 6 n. 2 CEDU, significa che il giudice penale non può dichiararsi
convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio,
sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La
massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza
assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici sono sempre
possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è
disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi
globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla
colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito
un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni
l'imputato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze
probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili
dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a,
120 Ia 31 consid. 2c e d).

3.
3.1 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti
posti in discussione nel presente gravame era simile e almeno pari a quello
del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art.
288 lett. c CPP/TI; sentenza impugnata, consid. 2): solo la decisione della
CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella
dell'autorità precedente può quindi formare oggetto del presente ricorso.
Certo, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto
pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita
dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria dall'ultima
istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli
non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi
all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la
motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del
litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una
valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il
Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di
ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha
a torto negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001
del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti, pubblicata in RDAT II-2001, n.
58, pag. 227 segg.).
3.2 Nella misura in cui si limita a riproporre le identiche censure
presentate dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, senza
confrontarsi esplicitamente e puntualmente con le motivazioni addotte
dall'ultima istanza cantonale, il gravame si rivela inammissibile: lo è in
modo particolare laddove tali censure corrispondano a una testuale
riproduzione delle argomentazioni contenute nel ricorso per cassazione
dinanzi alla CCRP. Nell'ambito del presente ricorso di diritto pubblico non
basta infatti affermare che la decisione della Corte di merito sarebbe
arbitraria e di riflesso lo sarebbe anche quella dell'istanza superiore, che
l'ha confermata. Occorre piuttosto dimostrare per quali ragioni la CCRP
avrebbe a torto negato l'arbitrarietà della decisione sottoposta al suo
giudizio, ossia perché, nell'ambito di una valutazione oggettiva di tutte le
risultanze probatorie, avrebbe confermato una sentenza di condanna nonostante
l'esistenza di dubbi rilevanti e insopprimibili sulla colpevolezza
dell'accusato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). D'altra parte, la CCRP ha
ritenuto appellatorie diverse censure e non le ha quindi esaminate nel
merito: spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90
cpv. 1 lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo
arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto
rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134
consid. 2; sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a; cfr., in generale
sull'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43, 125 I 492
consid. 1b). Ove il ricorrente non dimostri ciò, ma riproponga le
argomentazioni di carattere materiale fatte valere davanti all'ultima istanza
cantonale, il gravame è parimenti inammissibile.

4.
4.1 Il ricorrente lamenta l'assenza di riscontri riguardo alla versione resa
dalla vittima sulla quantità di marijuana da lui consumata, rispettivamente
fornita alla minorenne. Rileva che le sue dichiarazioni su questo aspetto,
relative a quantitativi assai ridotti, sarebbero sostanzialmente confermate
dal fornitore della sostanza: la Corte di merito avrebbe nondimeno ritenuto
poco convincente la loro versione senza spiegarne le ragioni e sarebbe quindi
incorsa nell'arbitrio.

4.2 Ora, a prescindere dal fatto che, per quanto riguarda il consumo
personale del ricorrente, l'accusa di ripetuta contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti è per finire definitivamente caduta dinanzi
all'ultima istanza cantonale, la CCRP ha rilevato che il ricorrente non aveva
spiegato perché la prima Corte sarebbe caduta nell'arbitrio credendo alla
nipote quando affermava ch'egli le aveva fornito marijuana in quantità ben
superiore, ancorché imprecisata, ma comunque sufficiente per consentirle di
fumare vari spinelli al giorno durante i soggiorni a R.________ tra l'estate
del 2000 e il novembre 2001. La CCRP ha quindi ritenuto inammissibile la
critica ricorsuale. Essa ha anche ritenuto inammissibile il ricorso per
cassazione laddove il ricorrente non si confrontava con le diffuse
motivazioni che avevano indotto la prima Corte a ritenere che i fatti
incriminati si fossero svolti come indicato dalla vittima e non come asseriva
l'imputato. Ha al riguardo riconosciuto che il fornitore dello stupefacente
aveva ridimensionato il suo coinvolgimento e che i primi giudici non gli
avevano creduto: ha tuttavia rilevato che, al proposito, il ricorrente non
censurava arbitrio. In questa sede il ricorrente non adduce, come gli sarebbe
spettato (cfr. consid. 3.2), l'arbitrarietà delle carenze di motivazione
ravvisate dalla CCRP nel suo ricorso per cassazione, né sostiene
esplicitamente che tale gravame adempiva, dal profilo formale, le esigenze
poste dalla legge e dalla giurisprudenza.
Comunque, come rilevato dalla CCRP, la Corte di merito ha invero puntualmente
esposto le circostanze dei contatti avuti dalla vittima con lo stupefacente
(cfr. sentenza di primo grado, pag. 19 segg.) e ha ampiamente motivato le
ragioni per cui l'ha ritenuta credibile, privilegiando la sua versione dei
fatti rispetto a quella fornita dall'accusato, il quale aveva reso
dichiarazioni sistematicamente menzognere, ammettendo, segnatamente riguardo
alla questione dei rifornimenti di canapa e delle consegne alla nipote,
unicamente quanto non poteva più essere negato sulla base delle risultanze
istruttorie e cercando comunque di minimizzare le sue responsabilità (cfr.
sentenza di primo grado, pag. 77-79 segg.).
4.3 La CCRP ha inoltre riconosciuto che l'esatta quantità di stupefacente
offerta alla ragazza non era stata specificata dalla prima Corte, per la
quale si trattava di una quantitativo sufficiente per consentirle di fumare
vari spinelli al giorno nel periodo trascorso a R.________ considerato
nell'atto di accusa. Ha rilevato che tale quantitativo era comunque stato
ritenuto ragguardevole, tanto da ridurre la giovane in uno stato di torpore e
spossatezza da permettere all'imputato di abusarne. Nella commisurazione
della pena, i primi giudici hanno rilevato che il ricorrente aveva compiuto i
reati sessuali sull'arco di quindici mesi e per un numero imprecisato di
volte, ma almeno due volte al mese per più di un anno, approfittando della
debolezza fisica causata appunto dallo stupefacente. Premesso che il
ricorrente non sostiene che il quantitativo della sostanza, non esattamente
indicato nemmeno nell'atto di accusa, potesse essere maggiormente precisato
in un caso come il presente, la CCRP poteva, senza incorrere nell'arbitrio,
ritenere che i giudici cantonali, spiegando comprensibilmente le circostanze
del reato, avevano circoscritto con sufficiente precisione la quantità di
canapa messa a disposizione della nipote da parte del ricorrente prima di
abusarne.

5.
5.1 Secondo il ricorrente, la Corte delle assise criminali prima, e la CCRP
poi, sarebbero incorse nell'arbitrio non ravvisando contraddizioni nel
resoconto della vittima riguardo agli abusi sessuali. Sostiene infatti che
quest'ultima, nelle sue dichiarazioni predibattimentali, avrebbe situato
temporalmente la prima violenza la sera della visita a D.________, mentre al
dibattimento l'avrebbe collocata in un'altra occasione.

5.2 Formulata dinanzi alla CCRP in termini analoghi a quelli esposti nel
presente gravame, la critica è stata ritenuta dalla Corte cantonale
insufficientemente motivata e pertanto inammissibile. Il ricorrente non
spiega in questa sede, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett.
b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario
l'assenza dei presupposti formali e non avrebbe eseguito l'esame di merito
della critica. A prescindere da ciò, come rilevato dalla CCRP, la prima Corte
ha tenuto conto del ripensamento della vittima sulla questione della visita a
D.________ la sera della prima violenza, ma l'ha considerato per finire
ininfluente visti il tempo trascorso, gli effetti dello stupefacente e la
possibile confusione riconducibile al ricordo di azioni ripetute.
Determinante era in effetti, secondo i primi giudici, il fatto che la
collocazione nel tempo del primo abuso era sempre rimasta costante e soltanto
il contorno era diventato confuso. D'altra parte, la prima Corte ha fondato
la credibilità della vittima su una valutazione complessiva, spiegata e
motivata, degli elementi disponibili, sicché, senza pronunciare una decisione
manifestamente insostenibile, i giudici cantonali potevano non attribuire un
peso decisivo all'esitazione dimostrata dalla vittima al dibattimento
relativamente all'esatta collocazione della visita a D.________.

5.3 La CCRP ha altresì dichiarato appellatoria, e non l'ha quindi esaminata
nel merito, la critica del ricorrente che riteneva anomale le modalità di
commissione della prima violenza all'interno della vettura. In particolare,
secondo il ricorrente, il fatto che la vittima abbia opposto resistenza solo
quand'egli si sarebbe avventato su di lei per penetrarla e non prima, per
esempio quand'egli si stava spogliando o mettendo il preservativo, ne
sminuirebbe la credibilità: ciò ove si consideri anche che la moglie
dell'accusato, solita a mettere a letto personalmente la nipote, non aveva
mai notato nulla. Riproposta in termini identici in questa sede, la censura,
esclusivamente di merito, è nuovamente inammissibile. D'altra parte, per
motivare l'arbitrio, non è sufficiente contrapporre all'argomentazione
contestata una propria versione alternativa pur se teoricamente sostenibile.

6.
6.1 Il ricorrente non ritiene credibile il racconto della ragazza, secondo cui
egli avrebbe ottenuto il suo silenzio con la minaccia di rivelare alla madre
il suo consumo di spinelli. Egli sottolinea, al proposito, che la nipote
aveva riferito il 12 luglio 2002 al magistrato dei minorenni che della droga
non le importava, temendo piuttosto le minacce rivolte alla sua famiglia.

6.2 Tuttavia, come accertato dalla CCRP, i primi giudici hanno rilevato che
le dichiarazioni della giovane sulla natura delle minacce erano praticamente
rimaste costanti, avendo la stessa sempre parlato della minaccia di rivelare
alla madre il suo consumo di stupefacenti e di danneggiare la sua famiglia:
solo la prima era tuttavia stata realmente percepita dalla giovane, siccome
effettivamente concreta, mentre la seconda era rimasta latente. I primi
giudici hanno inoltre diffusamente spiegato perché l'incongruenza della
risposta fornita su questo aspetto al magistrato dei minorenni, per essere
dipesa dal modo e dalle circostanze in cui la domanda era stata formulata,
non fosse decisiva (cfr. sentenza di primo grado, pag. 71). Né dinanzi alla
CCRP né in questa sede il ricorrente si confronta con l'analisi operata dalla
Corte di merito sulla formulazione della domanda del magistrato dei minorenni
e sulla risposta data dalla vittima, spiegando per quali ragioni, le puntuali
argomentazioni contenute al proposito nella prima sentenza, che hanno per
finire condotto i giudici a negare una contraddizione della vittima,
sarebbero non soltanto discutibili, ma addirittura insostenibili.

7.
7.1 Il ricorrente ritiene contraddittorio ed inaffidabile anche il racconto
della vittima riguardo al secondo abuso, avvenuto nella camera da letto
dell'abitazione coniugale. Sottolinea come la nipote avesse inizialmente
sostenuto ch'egli aveva sottomano un preservativo, mentre successivamente
aveva invece affermato ch'egli era sceso a prenderlo in automobile e, in
seguito ancora, che talvolta egli teneva i profilattici sul comodino, oppure
interrompeva l'atto per andare a prenderli nella vettura. Ch'egli avrebbe
interrotto gli atti sessuali dopo essersi già spogliato per scendere in auto
sarebbe, sempre secondo il ricorrente, insostenibile, e che i profilattici si
sarebbero trovati sul comodino lo sarebbe a maggior ragione poiché egli
avrebbe dovuto renderne conto alla moglie, con la quale non li utilizzava,
ritenuto ch'essa aveva subito un intervento di sterilizzazione. Il ricorrente
rileva poi una contraddizione nel fatto che la vittima, solo al dibattimento,
ha dichiarato ch'egli avrebbe gettato i preservativi usati nella pattumiera
della cucina, dopo averli avvolti nella carta, mentre in precedenza aveva
detto di non sapere cosa ne facesse. Ritiene inoltre irrilevanti le
indicazioni della vittima sull'acquisto dei preservativi presso il
distributore del bar X.________.

7.2 Premesso che, nuovamente, le argomentazioni ricorsuali sono state
considerate sostanzialmente appellatorie e quindi inammissibili dalla CCRP,
quest'ultima autorità ha nondimeno rilevato che la prima Corte aveva ritenuto
nel suo giudizio che le dichiarazioni della ragazza non erano del tutto
congruenti su questo aspetto. Tuttavia, i giudici cantonali hanno anche
considerato che le descrizioni fornite dalla vittima relativamente
all'ubicazione del distributore di preservativi, alle caratteristiche della
loro confezione e alla loro collocazione nel vano della plancia della vettura
risultavano puntualmente confortate da riscontri oggettivi. Senza incorrere
nell'arbitrio, i giudici cantonali potevano considerare rilevanti anche
queste circostanze e ritenere che la credibilità complessiva della vittima
non fosse sminuita dall'incertezza, non decisiva, sull'esatta ubicazione dei
preservativi prima dell'abuso e sulla loro pretesa riposizione nella
spazzatura della cucina.

8.
8.1 Il ricorrente ravvisa arbitrio anche nelle argomentazioni addotte dai
giudici cantonali sui motivi che avrebbero spinto la vittima a ritornare da
lui dopo i primi abusi. Sostiene che, come confermerebbe del resto la
testimonianza della cognata, egli non avrebbe mai forzato la nipote con le
minacce a recarsi nuovamente a R.________, tant'è che lei non si sarebbe mai
lamentata dei soggiorni, inviando addirittura spontaneamente agli zii una
cartolina dal corso di sci e scrivendo che sentiva la loro mancanza.

8.2 Anche su questo punto il ricorso per cassazione è stato ritenuto
essenzialmente inammissibile dalla CCRP, che non l'ha quindi esaminato.
Comunque, la prima Corte nel suo giudizio ha riportato, oltre alle
dichiarazioni della vittima, secondo cui lo zio la cercava insistentemente
chiamandola quando era sola a casa, anche le dichiarazioni della madre della
vittima e del patrigno, dalle quali risulta che la vittima non si sarebbe
opposta in modo apparentemente chiaro a recarsi ulteriormente a R.________,
ma nemmeno avrebbe chiesto esplicitamente di andarci. Ha nondimeno rilevato
che l'imputato aveva contattato la cognata, dicendole che la figlia gli aveva
chiesto se poteva recarsi da lui, tale circostanza risultando confermata
dalla stessa cognata che non aveva però verificato se egli le raccontasse la
verità. La prima Corte ha quindi rilevato che, per finire, la ragazza tornava
a R.________ sia perché ciò faceva comodo alla madre, che lavorava durante il
fine settimana, sia perché temeva che il ricorrente attuasse le sue minacce.
I primi giudici potevano pertanto concludere, in modo non manifestamente
insostenibile, che la vittima non si recasse a R.________ del tutto
spontaneamente, bensì che vi andasse perché in sostanza non vedeva
alternative. Certo, l'accenno del ricorrente alla cartolina inviata dal corso
di sci non è stato esplicitamente affrontato dai giudici cantonali. Tuttavia,
premesso che la garanzia del diritto di essere sentito, invero non
esplicitamente invocata dal ricorrente, non impone all'autorità di
confrontarsi diffusamente con ogni allegazione sollevata potendosi limitare
ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97
consid. 2b e rinvii), i giudici cantonali hanno, sulla base delle esposte
argomentazioni, ritenuto tale questione sostanzialmente irrilevante,
respingendo quindi implicitamente la tesi della difesa. D'altra parte, la
prima Corte non ha escluso che i soggiorni a R.________ avessero per la
vittima anche dei risvolti piacevoli, visto che poteva anche sentirsi
gratificata dal rapporto con lo zio che, in fin dei conti, era l'unico adulto
ad occuparsi di lei, a parlarle, a dedicarle tempo ed attenzioni,
permettendole altresì di fumare e bere quasi liberamente. Ritenere, nelle
esposte circostanze, che l'assenza di un'opposizione apparentemente chiara a
ritornare a R.________ non inficiasse la credibilità della vittima nel suo
complesso, non può essere considerato manifestamente insostenibile.

8.3 Quanto alla pretesa assenza di minacce da parte del ricorrente ed
all'asserita mancanza di motivi atti a farlo ritenere temibile agli occhi
della nipote, da lui ribadite anche in questa sede, la CCRP ha rettamente
rilevato che il ricorrente si limitava a riaffermare il proprio punto di
vista, opponendolo agli accertamenti della prima Corte, senza tuttavia
sostanziare l'arbitrio (cfr., sulla questione delle minacce, anche il consid.
6). D'altra parte, il ricorrente non si è confrontato né si confronta con
l'assunto secondo cui egli si poneva allo stesso livello della vittima
nell'intento cosciente di avvicinarvisi, raccogliendone le confidenze,
ordinandole bevande alcoliche e procurandole sostanze stupefacenti.
Conservava comunque, per il resto, la sua autorità derivante dal fatto di
essere adulto e zio, tant'è che quando la nipote voleva uscire dal bar
X.________ per fumare uno spinello doveva chiedergli il permesso (cfr.
sentenza di primo grado, pag. 72 seg.).
8.4 Nel seguito della decisione impugnata, la Corte cantonale ha ritenuto
appellatorie, e non le ha quindi esaminate nel merito, anche le critiche
sollevate dal ricorrente riguardo alle modalità dei successivi abusi (cfr.
sentenza impugnata, consid. 20 in relazione con la sentenza di primo grado,
consid. 16.8). Il ricorrente si limita in questa sede a sostenere che la
CCRP, considerando singoli elementi isolatamente, non avrebbe eseguito una
valutazione complessiva: egli non spiega perché il suo gravame per cassazione
sarebbe stato rispettoso delle esigenze di motivazione. La critica non deve
pertanto essere esaminata ulteriormente. Il ricorso di diritto pubblico
nemmeno adempie le esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG,
laddove il ricorrente sostiene che la CCRP non si sarebbe soffermata più di
tanto sulla questione della sua credibilità, sostanzialmente negata dai primi
giudici sulla base di ampie considerazioni e valutazioni (cfr. sentenza
impugnata, consid. 21 in relazione con la sentenza di primo grado, pag. 59
segg. e 77-79).

9.
Il ricorrente accenna inoltre alla particolarità anatomica del "terzo
testicolo", sostenendo che la descrizione resa al proposito dalla vittima
contrasterebbe con quanto accertato dal medico legale. A ragione la CCRP ha
però rilevato che il ricorrente si limitava a prospettare il suo punto di
vista personale, disquisendo sul significato attribuibile ad alcune
precisazioni della ragazza al dibattimento, su quello di alcune constatazioni
del medico legale e su talune testimonianze, senza tuttavia dimostrare la
manifesta insostenibilità delle argomentazioni che hanno convinto i primi
giudici del fatto che la vittima poteva avere notato la citata particolarità
anatomica solamente durante le pratiche sessuali. Del resto, su questo
aspetto, la Corte di merito ha riportato nel suo giudizio le dichiarazioni
della vittima e del medico legale, concludendo in modo non arbitrario che le
stesse non divergevano (cfr. sentenza di primo grado, pag. 61 segg. e 74). La
prima istanza ha altresì indicato i motivi per cui ha ritenuto irrilevante il
fatto che la vittima non abbia notato per contro la piccola cicatrice sul
pene (cfr. sentenza di primo grado, pag. 74): con questi motivi, il
ricorrente non si confronta.

10.
Il ricorrente sostiene che l'inutilizzabilità, accertata dalla Corte di
merito, della perizia di credibilità, comporterebbe l'arbitrarietà del
giudizio di colpevolezza, fondato sulle dichiarazioni e sulla personalità
della vittima, non però suffragate da una valutazione medica. Secondo il
ricorrente, l'infanzia, le vicissitudini personali e il notevole consumo di
stupefacenti in giovane età, sarebbero indicativi di una possibile patologia
e avrebbero quantomeno imposto ulteriori approfondimenti sullo stato psichico
della vittima.

10.1 L'accennata pretesa mancata registrazione su supporto video della prima
audizione della vittima non è stata fatta valere dinanzi alla precedente
istanza, sicché la censura non può essere esaminata in questa sede per il
mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). D'altra
parte, il fatto che la perizia di credibilità sia per finire stata ritenuta
inutilizzabile dai giudici cantonali, non impediva loro di procedere
autonomamente a una valutazione delle dichiarazioni della vittima. La
valutazione della credibilità delle vittime compete infatti innanzitutto al
giudice, che farà capo a rapporti peritali solo quando circostanze
particolari lo giustificano (DTF 129 I 49 consid. 4 pag. 57, 128 I 81 consid.
2 pag. 86). Ciò può essere segnatamente il caso quando si tratta di
dichiarazioni di bambini frammentarie o difficilmente interpretabili, quando
esistano seri indizi di disturbi psichici oppure quando elementi concreti
fanno ritenere che la persona interrogata sia stata influenzata da un terzo
(DTF 129 IV 179 consid. 2.4 pag. 184 e riferimenti).

10.2 Il ricorrente ribadisce che la vittima presenterebbe caratteristiche
indicative di una possibile patologia, trattandosi di una ragazza dal passato
tormentato, fatto di abbandoni, con un rapporto conflittuale con la madre,
tanto da dovere essere collocata presso una famiglia affidataria prima e
presso una struttura specializzata poi. Queste circostanze dovrebbero,
secondo il ricorrente, indurre a valutare le dichiarazioni della vittima con
prudenza. Egli sottolinea inoltre che la nipote ha iniziato a scappare di
casa alla fine della quinta elementare per girovagare nei bar di S.________
con amici più grandi di lei, dandosi alle sigarette e, dopo la prima media,
agli spinelli, arrivando a fumare importanti quantità di marijuana all'età di
tredici anni: ciò imporrebbe, secondo il ricorrente, di esaminare
accuratamente la sua struttura mentale al fine di escludere eventuali
disturbi.
Vista l'inutilizzabilità della perizia, la prima Corte ha valutato
autonomamente la credibilità della vittima sulla base di un esame
complessivo, circostanziato ed approfondito delle sue dichiarazioni, con le
quali, come ha rilevato la CCRP, il ricorrente non si confrontava. In
particolare, la prima istanza ha tenuto conto del travaglio della vittima e
delle circostanze che l'hanno indotta a rivelare gli abusi. Ha poi rilevato
che la stessa aveva reso una versione dei fatti sostanzialmente lineare,
univoca e coerente in quattro audizioni dinanzi al magistrato dei minorenni
ed al dibattimento. Il racconto denotava sofferenza, ma il tono era pacato e
privo di enfasi e drammatizzazioni. La vittima non accusava indistintamente
il ricorrente anche di ciò che non gli era imputabile, differenziando per
esempio il diverso genere di prevaricazioni subite, l'assenza di abusi in
occasione di talune visite a R.________ e il fatto che non era comunque stato
il ricorrente ad iniziarla al consumo di stupefacenti. La vittima rispondeva
altresì con prontezza alle domande, senza esitazioni nemmeno ai quesiti che
non poteva prevedere, quali la luminosità della camera da letto e taluni
aspetti relativi ai preservativi; manteneva costanti nel tempo anche le
risposte alle domande riguardanti dettagli marginali. I primi giudici hanno
poi rilevato, sulla base di un esame puntuale delle dichiarazioni della
vittima, che i fatti oggettivamente verificabili erano confermati da
ulteriori riscontri, mentre gli elementi, che per la loro natura non potevano
trovare una convalida oggettiva, vertevano su aspetti che non potevano non
essere stati effettivamente vissuti, risultando altresì logici e
sostanzialmente costanti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 66 segg.). Ora,
sollevando le citate argomentazioni, riguardanti in generale l'infanzia
problematica e il consumo di stupefacenti della vittima, il ricorrente non
indica lacune manifeste nelle dichiarazioni di quest'ultima né rende
ravvisabili seri e concreti indizi di disturbi psichici o ulteriori motivi
che l'avrebbero condizionata nelle deposizioni e che imporrebbero
l'esecuzione di una nuova perizia di credibilità. Né simili circostanze
risultano in concreto seriamente ipotizzabili sulla base delle audizioni agli
atti, segnatamente sul modo, risultante dalle videoregistrazioni, con cui la
vittima ha risposto alle domande del magistrato dei minorenni. Ritenendo non
necessario un ulteriore referto, e rinunciando quindi ad assumerlo, i giudici
cantonali non sono pertanto incorsi nell'arbitrio.

10.3 Per il resto il ricorrente ripropone le argomentazioni sollevate dinanzi
alla CCRP, segnatamente che, a torto, i primi giudici avrebbero ravvisato un
elemento di credibilità della vittima nella sua infanzia travagliata.
Premesso che, come visto, l'affidabilità delle sue deposizioni è stata
fondata su una valutazione globale, spiegata e motivata, degli elementi
disponibili, rettamente la CCRP ha rilevato che i primi giudici non avevano
creduto alla ragazza per la sua infanzia difficile, ma per la sofferenza e
l'angoscia che l'hanno indotta alle confidenze e alla reazione che ne era
seguita, con la fuga dall'istituto e le rivelazioni a un assistente sociale
cui s'era rivolta in precedenza. Egli ribadisce che, pure a torto, i primi
giudici avrebbero ritenuto la vittima credibile perché non l'ha accusato di
averla iniziata agli spinelli, disattendendo tuttavia che, al proposito, la
CCRP ha altresì rilevato che la prima istanza aveva anche considerato ch'egli
non abusava di lei ogni fine settimana né pretendeva sempre tutto in
occasione di ogni abuso. Né le autorità cantonali sono incorse nell'arbitrio
per avere tenuto conto, nell'ambito di una valutazione complessiva della
credibilità della vittima, del fatto che le sue dichiarazioni risultavano
confortate da riscontri oggettivi.
Quanto agli ulteriori elementi che, secondo i primi giudici, suffragavano le
dichiarazioni della vittima e che per la loro natura non potevano essere
oggettivamente verificabili, il ricorrente ripresenta censure già ritenute
appellatorie, e quindi inammissibili, dall'ultima istanza cantonale (sentenza
impugnata, consid. 25), sicché non occorre qui ulteriormente esaminarle (art.
90 cpv. 1 lett. b OG).

11.
Il ricorso di diritto pubblico deve quindi essere respinto, nella misura
della sua ammissibilità. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 OG deve essere
respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di esito
favorevole (art. 152 cpv. 1 OG; DTF 122 I 267 consid. 2b). Le spese sono
quindi poste a suo carico, in considerazione della sua soccombenza (art. 156
cpv. 1 OG). Vista la situazione finanziaria del ricorrente, viene tuttavia
prelevata una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 OG).
Egli è inoltre tenuto a versare alle controparti, vincenti, un'indennità
complessiva di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale (art.
159 cpv. 1 OG). Nel caso in cui tali ripetibili non potessero essere
riscosse, un'indennità di patrocinio sarà versata alla patrocinatrice delle
opponenti dalla Cassa del Tribunale federale, visto che l'esito favorevole
delle loro conclusioni e la loro situazione finanziaria giustificano di
accogliere la domanda di assistenza giudiziaria (art. 152 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente è respinta.

3.
La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.-- è posta a carico del
ricorrente.

4.
Il ricorrente rifonderà alle controparti un'indennità complessiva di fr.
1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

5.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle controparti è accolta.
Qualora le ripetibili non potessero venire riscosse, la Cassa del Tribunale
federale verserà all'avv. Renata Loss Campana fr. 1'500.-- a titolo di
indennità di patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale.

6.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 28 dicembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: