Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.356/2004
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1P.356/2004 /bom

Decisione del 2 luglio 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Crameri.

A. ________,
istante, patrocinato dall'avv. Marco Alberto Guidicelli,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino,
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Giudice della Pretura penale, via dei Gaggini 1,
6500 Bellinzona.

art. 35 OG; restituzione per inosservanza di un termine,

domanda di restituzione per inosservanza del termine nella causa 1P.232/2004.

Fatti:

A.
Con sentenza dell'11 maggio 2004 (causa 1P.232/2004) il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile, per mancato versamento dell'anticipo richiesto, un
ricorso sottopostogli da A.________ avverso una decisione del Giudice della
Pretura penale.

B.
Mediante scritto del 16 maggio 2004 A.________ ha comunicato al Tribunale
federale di non aver potuto ritirare l'invito al pagamento dell'anticipo per
motivi di salute. Con lettera del 19 maggio 2004 il Presidente della I Corte
di diritto pubblico ha informato l'istante che lo scritto non pareva
adempiere le esigenze poste dalla giurisprudenza a una domanda di
restituzione per inosservanza del termine, invitandolo ad esprimersi sul
mantenimento o meno della domanda.

C.
Il 23 giugno 2004 l'istante rileva di mantenere l'istanza, completata con
ulteriori osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 OG, la restituzione per l'inosservanza di un
termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è
stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato. La
domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni
da che questo è cessato. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto
omesso. La decisione è presa in base a una procedura scritta senza
deliberazione pubblica (art. 35 cpv. 2 OG).

1.2 L'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di
carattere straordinario, che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi. Secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1
OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di
agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità
soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (DTF 119 II 86 consid.
2a). L'assenza di colpa deve d'altronde essere manifesta (DTF 114 Ib 56,
consid. 2 inedito, in Pra 77/1988, n. 152 pag. 540 segg.; cfr., per l'analoga
prassi ticinese, Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 all'art. 12, pag. 60).

1.3 L'istante rileva, allegando un certificato medico, ch'egli è stato
ricoverato per malattia all'ospedale dal 26 al 30 aprile 2004, dove, il 27
aprile 2004 è stato sottoposto a un intervento operatorio d'urgenza. Per
ragioni mediche, egli è stato dimesso il venerdì pomeriggio 30 aprile 2004,
anziché al mattino presto dello stesso giorno, come inizialmente previsto.

1.4 La giurisprudenza ammette in particolare che una grave malattia contratta
improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35
OG. Occorre, però, che non solo l'interessato medesimo sia stato impedito di
agire entro il termine stabilito, ma che inoltre egli non sia stato in grado
d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (DTF 119 II
86 consid. 2a, 114 II 181 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a con rinvii). Che la
persona in questione sia stata impedita d'incaricare un terzo di agire in sua
vece entro il termine fissato presuppone, comunque, che essa, malgrado il suo
impedimento, sia stata in grado di rendersi conto della necessità di
provvedere in tal senso. Non appena sia oggettivamente e soggettivamente
esigibile ch'essa agisca personalmente o che affidi a un terzo la
salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi
dell'art. 35 cpv. 1 OG (DTF 119 II 86 consid. 2a).

1.5 In caso di malattia, soltanto quella che si manifesta alla fine del
termine fissato e che impedisce la parte di difendere personalmente i propri
interessi o di far capo tempestivamente ai servizi di un terzo costituisce un
impedimento senza colpa. Considerata la libertà di redigere e di effettuare
l'atto processuale alla scadenza del termine di ricorso o di quello fissato
dal giudice, non può in effetti essere preteso dalla persona ammalata
suscettibile di guarire che agisca anticipatamente perché ignora se sarà in
grado di ricorrere tempestivamente prima della fine del temine fissato (DTF
112 V 255 consid. 2a pag. 256 e rinvii; causa 1P.319/1998, sentenza dell'8
febbraio 1999, consid. 2a e b, apparsa in RDAT II-1999, n. 8 pag. 32; Jean
François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. I, Berna 1990, n. 2.3, 2.4 e 2.7 all'art. 35).

1.6
Nell'ambito della causa 1P.232/2004, l'istante era stato invitato, il 21
aprile 2004, a fornire un anticipo di fr. 2'000.-- per le spese giudiziarie
presunte (art. 150 cpv. 1 e 4 OG) entro il 5 maggio seguente. Egli rileva
d'aver incaricato, il 28 aprile 2004, una vicina di casa di verificare se
nella propria casella postale giacesse della corrispondenza: essendo il caso,
egli sostiene d'aver chiesto al funzionario postale di trattenere gli invii
sino al 30 aprile seguente. Aggiunge di essersi presentato alla posta il 1°
maggio seguente, ma che gli invii sarebbero stati rispediti ai mittenti la
sera del giorno precedente. Dal timbro postale apposto sul retro dell'invio
litigioso risulta tuttavia, anche se ciò non è decisivo, ch'esso è stato
rispedito al Tribunale federale il 5 maggio seguente.

1.6.1 La circostanza che le dimissioni dell'istante dall'ospedale sono
avvenute soltanto il pomeriggio del 30 aprile 2004 (verso le 14.00 a suo
dire) e non in mattinata, può costituire un impedimento imprevisto, ma non
certo imprevedibile, ritenuto che, notoriamente, un eventuale prolungamento
di una degenza ospedaliera, in seguito a complicazioni, a questioni
organizzative o ad altri motivi, non costituisce un fatto eccezionale e del
tutto imprevedibile. Neppure la circostanza che, come precisato dall'istante,
il 30 aprile 2004 i collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici tra
l'ospedale sito a Lugano e Tesserete non sarebbero stati ottimali, può
costituire, manifestamente, un motivo di restituzione del termine.

1.6.2 Decisiva è comunque la circostanza che, la prospettiva della degenza e
quindi l'ospedalizzazione per la malattia essendo intervenuta all'inizio del
termine fissato, l'istante poteva senz'altro incaricare un terzo di compiere
l'atto di procedura necessario, segnatamente di ritirare l'invio litigioso,
operazione che non doveva essere eseguita personalmente. Egli ha, infatti,
incaricato una vicina di controllare la propria corrispondenza, ma ha omesso
di concederle la facoltà di ritirarla, ciò che gli avrebbe permesso di
effettuare il versamento richiesto entro il 5 maggio seguente o di chiedere
una proroga del termine di versamento. Visto che nella fattispecie era
oggettivamente e soggettivamente esigibile che l'istante affidasse, in
maniera effettiva, a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi,
l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG era cessato
(vedi, per analoghi casi di degenze ospedaliere, DTF 119 II 86 consid. 2a,
114 II 181 consid. 2, 112 V 255).

2.
Ne segue che la domanda di restituzione per inosservanza del termine
dev'essere respinta. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 35 cpv. 2 OG, il Tribunale federale
pronuncia:

1.
La domanda di restituzione del termine è respinta.

2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dell'istante.

3.
Comunicazione al patrocinatore dell'istante, alla Sezione della circolazione
del Cantone Ticino e al Giudice della Pretura penale.

Losanna, 2 luglio 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: