Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.353/2004
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1P.353/2004 /viz

Sentenza del 25 febbraio 2005
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Fonjallaz,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,
viale Franscini 3, 6500 Bellinzona,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

indennità a seguito del proscioglimento dell'accusato,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 12 maggio 2004 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con decreto d'accusa dell'8 aprile 2002 il Procuratore pubblico del Cantone
Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di circolazione in stato di ebrietà e
di infrazione alle norme della circolazione stradale e ne ha proposto la
condanna a dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di tre anni, e al pagamento di una multa di fr. 1'000.--.
Gli rimproverava di avere, a Bellinzona, il 10 febbraio 2002, condotto la sua
autovettura VW Polo in stato di leggera ubriachezza e di avere, circolando in
tale condizione, negligentemente perso la padronanza del veicolo, sbandato
sulla sua destra e urtato così contro un palo dell'illuminazione.
L'accusato ha interposto opposizione al decreto. Gli atti del procedimento
sono quindi stati trasmessi dal Procuratore pubblico all'allora competente
Pretore del distretto di Bellinzona per il dibattimento, durante il quale il
difensore ha chiesto il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di
circolazione in stato di ebrietà. Egli ha per contro ammesso l'infrazione
alle norme della circolazione stradale e chiesto che fosse inflitta soltanto
una multa ridotta. Con giudizio del 3 giugno 2002, detto Pretore ha
riconosciuto l'accusato autore colpevole di entrambe le infrazioni, riducendo
tuttavia la pena detentiva a sei giorni, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, siccome il reato di circolazione in stato di
ebrietà non sarebbe stato commesso contemporaneamente alla perdita di
padronanza del veicolo, bensì precedentemente, in occasione di uno
spostamento effettuato un'ora e mezza prima dell'incidente.

B.
Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con giudizio del 25 novembre
2002, ha annullato la sentenza pretorile nella misura in cui condannava
l'imputato per circolazione in stato di ebrietà e rinviato gli atti al
Pretore viciniore per una nuova decisione nel senso dei considerandi. La CCRP
ha rilevato che l'accusato era stato condannato per una fattispecie non
contemplata nel decreto di accusa, sicché spettava ad altro Pretore
riprendere la procedura, contestando all'imputato la nuova imputazione,
garantendogli il diritto di essere sentito. Il nuovo giudizio doveva poi
commisurare la pena tenendo conto della condanna per l'infrazione alle norme
della circolazione stradale non impugnata dall'accusato e quindi cresciuta in
giudicato. La CCRP gli ha quindi assegnato un'indennità di fr. 800.-- a
titolo di ripetibili, a carico dello Stato del Cantone Ticino.

C.
Investito del procedimento, con sentenza del 18 marzo 2003 il giudice della
Pretura penale ha per finire prosciolto l'imputato dall'accusa di
circolazione in stato di ebrietà. Ritenuta la condanna per contravvenzione
alle norme della circolazione stradale, pronunciata dal Pretore del distretto
di Bellinzona il 3 giugno 2002 e cresciuta in giudicato, il nuovo giudice gli
ha inflitto una multa di fr. 350.--.

D.
Il 1° aprile 2003 A.________ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) una domanda d'indennità secondo
l'art. 317 CPP/TI, chiedendo la rifusione delle spese di patrocinio di
complessivi fr. 3'494,40.
La Corte cantonale, statuendo il 12 maggio 2004, ha respinto l'istanza. Ha
ritenuto che il versamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 317 CPP/TI
presupponeva il proscioglimento totale dell'accusato, ciò che in concreto non
si realizzava, visto ch'egli, in relazione allo stesso complesso di fatti,
era comunque stato condannato per l'imputazione di contravvenzione alle norme
della circolazione stradale. Secondo la CRP, gli art. 317 segg. CPP/TI non
prevederebbero il versamento di un'indennità proporzionata al grado di
proscioglimento dell'accusato, l'assegnazione di eventuali ripetibili essendo
del resto disciplinata dall'art. 9 cpv. 6 CPP/TI.

E.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
questo giudizio, chiedendo di annullarlo. In via subordinata postula il
riconoscimento dell'indennità esposta dinanzi alla CRP. Il ricorrente fa
valere l'arbitrio nell'applicazione dell'art. 317 CPP/TI. Sostiene che, non
avendo mai contestato l'infrazione alle norme della circolazione stradale per
la perdita di padronanza del veicolo, la procedura verteva solo sull'accusa
di circolazione in stato di ebrietà, dalla quale è stato infine totalmente
prosciolto.

F.
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero
pubblico chiede la reiezione del ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza
cantonale e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del
cittadino, il ricorso è di massima ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv.
1 lett. a, 86, 87 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica
(art. 88 OG).

1.2 Con la riserva di eccezioni qui non adempiute, il ricorso di diritto
pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e
rinvii). In quanto il ricorrente chieda più dell'annullamento della sentenza
impugnata, segnatamente di riformarla in via subordinata e di riconoscergli
l'indennità chiesta in sede cantonale, il gravame è inammissibile. D'altra
parte la CRP ha respinto la domanda dell'istante perché egli non sarebbe
stato "prosciolto" ai sensi dell'art. 317 CPP/TI: essa non ha quindi
esaminato la nota professionale presentata dal legale, sicché il giudizio
sull'ammontare di un eventuale indennizzo sarebbe in questa sede comunque
prematuro per il mancato esaurimento delle istanze cantonali (cfr. art. 86
cpv. 1 OG).

2.
2.1 Il ricorrente rimprovera alla CRP di essere incorsa nell'arbitrio per
avere manifestamente disatteso la portata dell'art. 317 CPP/TI, omettendo di
considerare che le imputazioni nei suoi confronti riguardavano due
fattispecie distinte, che una soltanto era stata da lui impugnata ed era per
finire sfociata in un proscioglimento. Rileva, in sostanza, che riguardo
all'accusa di circolazione in stato di ebrietà, l'unica litigiosa, egli
sarebbe stato oggetto di un'assoluzione piena. Sostiene, inoltre, che in modo
arbitrario la Corte cantonale avrebbe equiparato la fattispecie litigiosa al
caso in cui un accusato è condannato per un reato meno grave rispetto a
quello inizialmente imputato.

2.2 Per giurisprudenza costante una decisione è arbitraria quando violi
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando
contrasti in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell'equità. Il Tribunale federale, nell'ambito di un ricorso di diritto
pubblico per arbitrio, esamina unicamente se l'applicazione del diritto
attuata dall'autorità cantonale sia oggettivamente sostenibile, ritenuto che
non può essere ravvisato arbitrio nella circostanza che un'altra soluzione
sarebbe immaginabile o addirittura preferibile; il Tribunale si scosta dalla
soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale solamente se essa appaia
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo. Inoltre,
l'annullamento del giudizio impugnato si giustifica unicamente quando esso è
arbitrario nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 129 I 8
consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii).

2.3 Secondo l'art. 317 CPP/TI, l'accusato prosciolto ha diritto a
un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del
risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. La
CRP, rilevato che i lavori preparatori non precisavano la nozione di
"proscioglimento" dell'art. 317 CPP/TI, ha ritenuto che un'indennità si
giustificava solo nel caso di proscioglimento totale, ciò che non si
realizzava tuttavia in concreto, il ricorrente essendo comunque stato
riconosciuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e
condannato al pagamento di una multa e delle spese processuali. La Corte
cantonale ha al proposito rammentato di avere già negato il requisito del
"proscioglimento", e di avere quindi rifiutato il versamento di un'indennità,
in un caso di derubricazione da violazione grave (art. 90 n. 2 LCStr) a
violazione semplice (art. 90 n. 1 LCStr) delle norme della circolazione
stradale.

2.4 Esaminando l'applicazione da parte della Corte di giustizia ginevrina
dell'art. 379 cpv. 1 CPP/GE, che pure prevede la possibilità di versare
un'indennità all'accusato che ha subito un pregiudizio nell'ambito di un
procedimento penale conclusosi con un'assoluzione o un abbandono, il
Tribunale federale ha ritenuto non arbitrario negare di principio un simile
indennizzo quando la qualifica di omicidio intenzionale dei fatti incriminati
sia stata derubricata in quella, meno grave, di omicidio colposo. La Corte
ginevrina considerava infatti quale "proscioglimento" essenzialmente la
decisione che accertava l'infondatezza dell'azione penale, ciò che non
comprendeva l'ipotesi di una diversa qualifica giuridica dei fatti
incriminati, essendo in tal caso il perseguimento penale di principio
giustificato. Il Tribunale federale ha considerato che tale interpretazione
restrittiva della nozione di proscioglimento corrispondesse al senso
attribuibile all'art. 379 cpv. 1 CPP/GE e non fosse quindi costitutiva di
arbitrio (cfr. sentenza 1P.263/1997 del 12 novembre 1997, consid. 2,
pubblicata in SJ 1998, pag. 333 segg.).
In concreto, tuttavia, non si è confrontati a un caso di derubricazione, il
ricorrente essendo stato perseguito per gli specifici e distinti reati di
infrazione alle norme della circolazione stradale e di guida in stato di
ebrietà ed essendo stato definitivamente prosciolto dal secondo capo
d'imputazione. Certo, entrambe le accuse riguardavano reati in materia di
circolazione stradale che sarebbero stati commessi dal ricorrente in vicine
circostanze di tempo e di luogo, segnatamente a Bellinzona il mattino del 10
febbraio 2002. Le fattispecie perseguite erano quindi connesse nella fase
dell'inchiesta, in cui gli atti d'indagine erano comunque giustificati anche
solo per quanto concerne l'imputazione di infrazione alle norme della
circolazione stradale, ammessa dallo stesso ricorrente e poi confermata con
giudizio di colpevolezza. Una connessione era inoltre data in occasione del
primo dibattimento, quando l'imputazione di guida in stato di ebrietà
rimproverata all'accusato era ancora riferita al momento della perdita di
padronanza del veicolo.
Con il giudizio del Pretore del distretto di Bellinzona, al ricorrente è
tuttavia stata prospettata una nuova fattispecie riguardo all'imputazione di
guida in stato di ebrietà, dimostratasi per finire infondata e sfociata nel
proscioglimento. Tale nuova fattispecie ha imposto l'avvio di specifici atti
di procedura per la difesa dell'accusato, segnatamente un ricorso per
cassazione alla CCRP e un secondo dibattimento davanti al giudice della
Pretura penale, che gli hanno quindi comportato un dispendio supplementare di
un certo rilievo. Del resto, per quanto concerne lo specifico capo
d'imputazione di guida in stato di ebrietà, poiché la nuova fattispecie non
era contemplata nel decreto d'accusa, di per sé si sarebbe imposta
l'emanazione di un nuovo decreto (cfr. art. 250 cpv. 4 CPP/TI) e quindi una
procedura distinta. Ciò non si è in concreto verificato semplicemente perché
il ricorrente vi aveva, perlomeno implicitamente, rinunciato (cfr. sentenza
CCRP del 25 novembre 2002, consid. 4; cfr. inoltre Rep. 1999, pag. 360
segg.).
Nelle esposte circostanze, la procedura successiva al primo dibattimento,
vertente essenzialmente sulla nuova fattispecie relativa all'accusa di guida
in stato di ebrietà, ha assunto una portata propria, sostanzialmente
indipendente rispetto a quella che ha comportato la condanna per la
contravvenzione alle norme della circolazione stradale e con la quale, dopo
il primo processo, non può quindi più essere considerata strettamente
connessa (cfr. Ruth Wallimann Baur, Entschädigung und Genugtuung durch den
Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen
Untersuchungsverfahren, tesi, Zurigo 1998, pag. 41/42; Alex Zindel, Kosten-
und Entschädigungsfolgen im Strafverfahren des Kantons Zürich, tesi, Zurigo
1972, pag. 97 seg.). Visto il maggiore aggravio derivato al ricorrente per
l'accusa, autonoma, oggetto del proscioglimento e rilevata l'evidente
differenza tra la pena inizialmente proposta (dieci giorni di detenzione
sospesi condizionalmente per tre anni oltre a una multa di fr. 1'000.--) e la
condanna finale (multa di fr. 350.--), la decisione di negare di principio al
ricorrente un'indennità per gli atti successivi al primo processo risulta per
finire insostenibile nel risultato. A proposito, non da ultimo, si può
rilevare che, in caso di revisione di un processo penale, l'art. 319 CPP/TI
prevede il diritto a un'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI non soltanto
quando in seguito alla revisione intervenga un'assoluzione, ma anche quando
sia pronunciata una pena inferiore a quella subita: ora, quest'ultima
evenienza può verificarsi, oltre nel caso in cui ai fatti imputati venga data
una qualifica giuridica diversa, con conseguenze punitive meno gravi, anche
quando l'imputato sia prosciolto da talune accuse.

2.5 Neppure è determinante il fatto che il ricorrente abbia ottenuto dinanzi
alla CCRP un'indennità per ripetibili e che ulteriori ripetibili avrebbero
eventualmente potuto essere riconosciute anche dalle autorità giudicanti di
prima istanza. L'indennità prevista dall'art. 317 segg. CPP/TI si fonda
infatti su una normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere
generale dell'art. 9 cpv. 6 CPP/TI, che disciplina la possibilità per
l'autorità giudicante di assegnare ripetibili nell'ambito della decisione
sulle spese (cfr. rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale
per l'esame del CPP/TI). Del resto, nella nota professionale prodotta dinanzi
alla CRP con l'istanza d'indennità, il patrocinatore del ricorrente ha
correttamente dedotto le ripetibili già riconosciute.

3.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere accolto e la
sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese (art. 156 cpv. 1 OG),
mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità per ripetibili
della sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione
impugnata è annullata.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr.
2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 febbraio 2005

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: