Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.338/2004
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1P.338/2004 /viz

Sentenza dell'11 agosto 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Hungerbühler e Eusebio,
cancelliere Bianchi.

A. B.________,
B.________ sagl,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Fabrizio Filippo Monaci,

contro

Dipartimento delle finanze e dell'economia
del Cantone Ticino, Sezione della logistica,
via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 5, 9 e 29 Cost., art. 6 CEDU (appalto pubblico/
bando di concorso per la fornitura e la posa di finestre
in alluminio),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza
del 23 marzo 2004 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 2/3 del 9
gennaio 2004, la Sezione della logistica del Dipartimento cantonale delle
finanze e dell'economia ha messo a concorso la fornitura e la posa delle
finestre in alluminio occorrenti per un nuovo stabile amministrativo a
Locarno. Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, oltre a riportare una
serie di clausole generali, completava la descrizione delle opere richieste
con un elenco delle prescrizioni tecniche applicabili e con alcuni disegni
relativi, in particolare, a dettagli dei serramenti.

B.
Il 22 gennaio 2004 contro il bando di concorso sono insorti, davanti al
Tribunale amministrativo ticinese, A.B.________, titolare di una ditta
individuale attiva nel ramo delle costruzioni metalliche, e la B.________
sagl, gestita dal figlio, ing. C.B.________. Quest'ultima era stata
precedentemente interpellata, ma non prescelta, per fungere da consulente
della committente riguardo alle opere da metalcostruttore. A loro giudizio,
la descrizione e i piani delle finestre contenuti nel modulo d'offerta non
permettevano di soddisfare le esigenze delle norme tecniche prescritte nel
medesimo; i documenti del concorso presentavano inoltre delle divergenze per
rapporto all'avviso di gara sugli aspetti del subappalto e del consorzio. Con
decisione del 23 marzo 2004 la Corte cantonale ha respinto il ricorso.

C.
Il 28 aprile 2004 A.B.________ e la B.________ sagl hanno inoltrato
congiuntamente un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui
chiedono l'annullamento del bando di concorso e della relativa procedura e,
in subordine, l'accertamento della loro illiceità. Producendo un rapporto
dell'ing. C.B.________, lamentano la violazione degli art. 5, 9 e 29 Cost.,
nonché dell'art. 6 n. 1 della Convenzione europea per la  salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS
0.101).
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo domanda la reiezione del
gravame. Ad analoga conclusione giunge pure, in via subordinata, la Sezione
della logistica, che, in via principale, ne postula l'irricevibilità.

D.
Con decreto del 1° giugno 2004, il Presidente della II Corte di diritto
pubblico ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
formulata nell'impugnativa.

E.
Il 7 giugno 2004 i ricorrenti hanno chiesto la ricusazione del suddetto
Giudice federale. Il 23 giugno successivo è stato comunicato alle parti che
la causa sarebbe da quel momento stata trattata dalla I Corte di diritto
pubblico, con la partecipazione di un membro della II Corte di diritto
pubblico.

F.
Il 12 luglio 2004 i ricorrenti, di loro iniziativa, hanno replicato alle
osservazioni della Corte cantonale e della committente. Il 26 luglio hanno
inoltre trasmesso copia della decisione di aggiudicazione del 6 luglio
precedente.

Diritto:

1.
Vista la composizione della Corte, in cui non figura il Giudice federale
Alain Wurzburger, e considerato per di più che il procedimento è stato
demandato ad una Corte del Tribunale federale diversa da quella che egli
presiede, la domanda di ricusazione è priva d'oggetto.

2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 I 337 consid.
1; 129 II 453 consid. 2, 225 consid. 1).

2.1  Oggetto del procedimento non è una decisione d'aggiudicazione, bensì un
bando di concorso, che, di principio, costituisce comunque un atto
impugnabile (art. 37 lett. a della legge ticinese sulle commesse pubbliche,
del 20 febbraio 2001 [LCPubb]; § 33 lett. b delle direttive d'esecuzione
dell'accordo intercantonale sugli appalti pubblici, del 25 novembre 1994
[DirCIAP]; DTF 125 I 203 consid. 3a; sentenza 2P.157/2001 dell'8 settembre
2001, in: RDAT I-2002 n. 44, consid. 1b; cfr. anche: Peter Galli/André
Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 610 segg.; Vincent Carron/Jacques Fournier,
La protection juridique dans la passation des marchés publics, Friborgo 2002,
pag. 57 seg.). Il gravame, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è peraltro rivolto
contro il giudizio dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1
OG).

2.2  In linea di massima, la legittimazione a contestare un bando di concorso
deve essere riconosciuta a qualsiasi potenziale partecipante alla gara che si
ritiene danneggiato nei propri interessi giuridicamente protetti (art. 88 OG)
da tale atto (sentenza cit., in: RDAT I-2002 n. 44, consid. 1b).
Pacifica è quindi la legittimazione attiva di A.B.________, la cui ditta
realizza manufatti analoghi a quelli in concorso. Dubbia è, per contro, la
legittimazione della B.________ sagl. Le perplessità non derivano tanto dal
fatto che questa società non ha successivamente inoltrato alcuna offerta
(sentenza cit., in: RDAT I-2002 n. 44, consid. 1b), quanto piuttosto
dall'incertezza sull'esistenza di una struttura aziendale che consenta di
adempiere la prestazione richiesta. La questione, ed in particolare
l'eventuale effetto sulla legittimazione della partecipazione ad un
consorzio, non necessita ad ogni modo di essere approfondita, siccome il
gravame va comunque ulteriormente esaminato in relazione all'altro
ricorrente.

2.3  In materia di appalti, il ricorso di diritto pubblico permane
ammissibile
anche se tra il committente e l'aggiudicatario della commessa è già stato
concluso il contratto per l'esecuzione dei lavori, come potrebbe essere il
caso nella fattispecie. In tale evenienza, l'eventuale accoglimento del
gravame non è suscettibile di infirmare la validità del contratto; in virtù
dell'art. 9 cpv. 3 della legge federale sul mercato interno, del 6 ottobre
1995 (LMI; RS 943.02), l'autorità di ricorso accerta comunque se, e in che
misura, la "decisione impugnata" sia lesiva del diritto, onde permettere al
ricorrente di chiedere, se del caso, il risarcimento del danno subito (DTF
125 II 86 consid. 5b; sentenza 2P.4/2000 del 26 giugno 2000, in: ZBl 102/2001
pag. 215, consid. 1c). Come rettamente chiesto in via subordinata dai
ricorrenti, il giudizio di accertamento può invero riferirsi soltanto agli
atti dell'autorità di aggiudicazione e non alla decisione cantonale di
conferma in sede ricorsuale; in caso di accoglimento del ricorso di diritto
pubblico, l'annullamento di quest'ultima si impone comunque già per
consentire una modifica della ripartizione degli oneri processuali (sentenza
2P.1/2004 del 7 luglio 2004, consid. 1.2). Fatta salva quest'eccezione, di
regola, il ricorso di diritto pubblico non può tendere che all'annullamento
della decisione dell'ultima istanza cantonale, ad esclusione di quelle delle
istanze precedenti (DTF 128 I 46 consid. 1c; 126 II 377 consid. 8b; 125 I 492
consid. 1a): laddove postulano l'annullamento puro e semplice del bando di
concorso, le conclusioni ricorsuali risultano pertanto irricevibili.

2.4  Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico non è di principio possibile
allegare fatti, produrre prove o sostenere argomentazioni giuridiche che non
siano già stati fatti valere nel procedimento cantonale. In particolare, non
vanno presi in considerazione fatti intervenuti dopo la pronuncia del
giudizio impugnato (DTF 127 I 145 consid. 5c/aa; Walter Kälin, Das Verfahren
der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 369 e segg.).
Inammissibile è quindi la produzione in questa sede dell'avviso del 2 aprile
2004 concernente l'apertura delle offerte, così come della risoluzione
d'aggiudicazione del 6 luglio seguente. Il rapporto tecnico redatto dall'ing.

C. B.________, allegato al gravame, sviluppa per contro le argomentazioni
contenute in un precedente documento analogo, prodotto dinanzi alla Corte
cantonale, ed è ripreso ed integrato, per l'essenziale, nella memoria
ricorsuale.

2.5  In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve
contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico, il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il
diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dall'insorgente e
solo se le stesse sono sufficientemente sostanziate: il ricorso deve perciò
contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre
se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il
ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 129 I 185 consid. 1.6; 128
III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c). È anche alla luce di questi
principi che deve essere esaminata l'ammissibilità dell'impugnativa.
La motivazione di un ricorso di diritto pubblico deve comunque essere
proposta entro il termine ordinario previsto dall'art. 89 cpv. 1 OG; un
allegato ulteriore è ammissibile soltanto se il Tribunale federale ordina un
secondo scambio di scritti (art. 93 cpv. 2 e 3 OG). La replica non
autorizzata presentata dai ricorrenti non può pertanto venir presa in
considerazione ai fini del giudizio.

3.
Come risulta dall'avviso di concorso, la procedura in discussione è stata
indetta dall'ente appaltante conformemente ai disposti della LCPubb. I
ricorrenti non contestano peraltro l'applicabilità di detta normativa.
Secondo la prassi, il Tribunale federale esamina l'interpretazione e
l'applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità inferiore
unicamente sotto l'angolo ristretto dell'arbitrio. Diversamente da quanto
sostengono gli insorgenti, dalla circostanza che in materia di appalti
pubblici determinati principi generali si ritrovino sia in tale legislazione
sia in normative di altro ordine, non direttamente applicabili, non deriva
che le censure sollevate debbano essere valutate con libero potere di
cognizione (sentenza 2P.282/2002 dell'11 giugno 2003, consid. 1.3). Di
principio, il Tribunale federale esamina invece liberamente l'interpretazione
e l'applicazione delle norme concordatarie, nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico fondato sulla violazione di concordati (art. 84 cpv. 1 lett.
b OG; DTF 125 II 86 consid. 6). Pure in queste circostanze, esso s'impone
comunque particolare riserbo, segnatamente quando si tratta di giudicare
questioni prettamente tecniche. In materia di appalti pubblici, il
committente dispone inoltre di un ampio margine di giudizio; di regola, il
Tribunale federale interviene quindi soltanto se l'ente appaltante è incorso
in un abuso o in un eccesso del suo potere di apprezzamento. Pure in questi
casi la cognizione di questa Corte è perciò limitata, in pratica,
all'arbitrio (125 II 86 consid. 6; sentenza 2P.339/2001 del 12 aprile 2002,
in: RDAT II-2002 n. 47, consid. 5a). Anche l'accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove operati dall'istanza cantonale sono esaminati entro
tali limiti ristretti (DTF 129 I 337 consid. 4.1; 119 Ia 362 consid. 3a).

4.
4.1 I ricorrenti rimproverano alla Corte cantonale di aver accertato in modo
arbitrario i fatti rilevanti, in particolare qualificando i piani allegati
agli atti di gara (in particolare le tavole 101 e 103) quali raffigurazioni
di massima e di semplice natura orientativa sulle caratteristiche delle
finestre richieste dalla committente. Da tali disegni sarebbe per con  tro
possibile dedurre tutti i dettagli esecutivi delle opere a concorso.
Sennonché, volendo rispettare le indicazioni di questi disegni, si
violerebbero le norme tecniche applicabili ai lavori in questione,
espressamente richiamate nel modulo d'offerta (pos. 011). Essi si sarebbero
quindi trovati nel dilemma di sapere se rispettare il bando e infrangere le
prescrizioni, oppure se ossequiare queste ultime e di conseguenza non
attenersi al bando, presentando un'offerta tuttavia sensibilmente più cara.
Gli atti di gara conterrebbero pertanto delle contraddizioni che non
permetterebbero di garantire la necessaria trasparenza della procedura e la
parità di trattamento tra i concorrenti.

4.2  Anzitutto va rilevato che, su questo punto, l'atto ricorsuale si fonda
essenzialmente sulle dettagliate disquisizioni di natura tecnica sviluppate
nel rapporto dell'ing. C.B.________, che viene ripreso come tale. Non ne
vengono tuttavia estrapolate argomentazioni chiare e precise dal profilo
giuridico, sostenute da una motivazione pienamente conforme alle esigenze
poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Sulla base di detto rapporto, i
ricorrenti si limitano perlopiù a contrapporre in maniera appellatoria il
proprio punto di vista a quello dei giudici cantonali, senza però spiegare
compiutamente in che misura le conclusioni degli stessi sarebbero arbitrarie
(art. 9 Cost.), ossia manifestamente insostenibili o in contraddizione palese
con la situazione effettiva, non solo nella motivazione, ma anche nel
risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1). In
particolare, essi non precisano l'entità delle asserite contraddizioni
denunciate e non espongono le modifiche degli atti di gara che sarebbero a
loro avviso necessarie affinché siano rispettate le norme tecniche che
richiamano. Considerato il rigore che il Tribunale federale impone dal
profilo delle esigenze di motivazione, soprattutto in relazione alla censura
di violazione del divieto d'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10
consid. 4b), è quindi perlomeno dubbio che il gravame risulti integralmente
ammissibile.

4.3  In ogni caso, la valenza attribuita dal Tribunale amministrativo ai
controversi piani non appare arbitraria. Senza necessità di verificare la
contestata completezza delle indicazioni sulle dimensioni e sulle quote, le
deduzioni della Corte cantonale sono chiaramente avvalorate da diverse
posizioni del modulo d'offerta. Lo stesso prevede infatti che sia
l'aggiudicatario della commessa ad occuparsi "... dell'allestimento dei piani
esecutivi e costruttivi ...." (pos. 029.130) e della consegna di "... 3 copie
di tutti i piani definitivi e relativi dettagli costruttivi ..." (pos.

029.210 ). Inoltre, sempre a dimostrazione che i piani esecutivi devono
essere
allestiti dal vincitore della gara d'appalto e che la loro preparazione
presuppone conoscenze non contemplate dallo specifico capitolato, "il
progettista fornirà all'assuntore tutti i piani di progetto e cioè facciate,
piante e dettagli. Detti piani dovranno servire da base per l'elaborazione
dei piani esecutivi degli elementi di facciata" (pos. 029.410).
L'attribuzione di tali incombenze all'esecutore dell'opera è del resto
usuale. Significativo a questo proposito appare il fatto che clausole
analoghe erano contemplate anche dal capitolato agli atti, elaborato
dall'ing. C.B.________ in qualità di consulente della committente e
concernente lavori dello stesso genere messi a concorso nel 2003. Oltre che
da tali clausole, l'assenza di piani esecutivi tra gli atti di gara emergeva
anche in quel caso dai disegni esplicativi, assai simili, annessi alle
prescrizioni di concorso. Gli stessi erano invero muniti dell'avvertenza che,
in caso di incertezza, non occorreva interpretarli, ma rivolgersi allo
specialista. Questa indicazione non appare tuttavia indispensabile per
comprendere la portata dei piani. Del resto, i ricorrenti non spendono una
sola parola nel loro gravame in relazione a tale procedura, malgrado le
puntuali conclusioni tratte in proposito dalla stazione appaltante.
È peraltro ragionevole sostenere che, per aggiudicare una commessa relativa a
dei serramenti, vengano forniti dei piani incentrati solo sulle
caratteristiche dei medesimi, prescindendo da indicazioni su elementi
costruttivi più generali, quali soffitti e pavimenti. In concreto risulta,
per loro stessa ammissione, che i consulenti della committente hanno omesso
nei disegni i riferimenti al betoncino previsto per il pavimento e al
soffitto ribassato progettato a copertura dei locali. Una tale omissione non
è tuttavia suscettibile di creare una reale confusione sull'oggetto della
commessa, mettendo in causa la trasparenza del procedimento, perché riguarda
aspetti che esulano dall'effettivo contesto della prestazione posta a
concorso. Del resto, se gli insorgenti avevano dei dubbi, potevano
agevolmente informarsi presso la committente o il progettista, facoltà
espressamente prevista dal capitolato (n. 10.4; sentenza 2P.1/2004 del 7
luglio 2004, consid. 3.3).
Appare poi evidente che, in assenza di indicazioni sulla struttura di tutte
le componenti di uno stabile, non sia possibile trarre conclusioni
attendibili su aspetti quali la formazione di condensa superficiale o
interstiziale, o di muffa, oppure sulla trasmissione energetica della
facciate. Anche i ricorrenti ammettono, peraltro, che gli inconvenienti
denunciati potrebbero essere sostanzialmente evitati già sulla base delle
precisazioni fornite riguardo alla finitura del pavimento. Non è invero
plausibile che accorgimenti quali la posa del betoncino siano stati previsti
soltanto dopo l'inoltro dell'impugnativa in sede cantonale e dopo la
segnalazione, da parte dei ricorrenti, delle sostenute manchevolezze. Il
bando di concorso per le opere da sottofondi e pavimenti senza giunti è
infatti stato pubblicato, assieme all'avviso di altre procedure d'appalto
concernenti il nuovo stabile amministrativo a Locarno, sul Foglio ufficiale
del 23 marzo 2004, ossia esattamente due mesi dopo l'inoltro dell'impugnativa
dinanzi al Tribunale amministrativo. È quindi assai verosimile che, come
sostenuto dalla committente, l'allestimento dei relativi atti di gara fosse,
a quel momento, già in corso. Va infine rilevato che, al momento della
domanda di costruzione, il competente ufficio cantonale aveva approvato il
progetto anche con specifico riferimento all'isolamento termico
dell'edificio.

4.4  Appurato che la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio,
considerando
i controversi piani di natura informativa e non esecutiva, negli atti di gara
non sono ravvisabili in altro modo incongruità significative per quanto
attiene all'oggetto della commessa. Nemmeno i ricorrenti invero lo
pretendono. Il capitolato d'appalto e il modulo d'offerta definiscono in
maniera sufficientemente lineare e dettagliata dimensioni, quantità, qualità
e requisiti specifici dei singoli serramenti. In generale, nell'allestimento
degli atti d'appalto, in funzione delle sue esigenze specifiche, il
committente dispone peraltro di un'ampia libertà di apprezzamento
(Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 208; Jean-Baptiste Zufferey/ Corinne
Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 99
segg.). Questa libertà, in pratica, trova i suoi limiti, da un lato,
nell'imposizione di parametri troppo specifici che restringono in maniera
inammissibile il novero dei potenziali concorrenti e, d'altro lato, nella
fissazione di requisiti eccessivamente generici ed indefiniti che non
permettono un'adeguata comparazione tra le offerte (Galli/ Moser/Lang, op.
cit., n. 193 e 210). Nel caso specifico è sostenibile ritenere che le
indicazioni fornite dal committente non travalichino questi limiti: il
ridotto e per certi versi inevitabile margine ch'esse lasciano alle
peculiarità del prodotto dei diversi offerenti e al perfezionamento dei
dettagli realizzativi delle opere - e questo, come rilevato a ragione dalla
Corte cantonale, vale specificatamente anche per i parapetti - non è
sicuramente suscettibile di porre a rischio la trasparenza della procedura e
la parità di trattamento tra i concorrenti.

4.5  Sulla base delle considerazioni che precedono, va parimenti respinta la
censura di violazione del diritto di essere sentito, ravvisata dai ricorrenti
nel mancato allestimento di una perizia giudiziaria. Al riguardo, questi si
richiamano agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU, norma quest'ultima, che,
quand'anche applicabile alle procedure di appalto pubblico (sentenza
2P.284/1996 del 12 novembre 1996, in: ZBl 99/1998 pag. 369, consid. 3),
sull'aspetto in esame non offre garanzie più ampie di quelle previste dal
diritto costituzionale (DTF 122 V 157 consid. I.2b; 116 Ia 18 consid. 3, 74
consid. 1b). Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà, tra cui
anche quella di fornire prove sui fatti rilevanti. Esso consente comunque
all'autorità di porre un termine all'istruttoria su tali fatti quando sia
pervenuta ad un convincimento già in base agli elementi agli atti e permette
altresì di rinunciare ad assumere quei mezzi probatori il cui presumibile
risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II
464 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c). Nel caso di specie, come rile
vato, non è insostenibile considerare i disegni allegati al capitolato
soltanto di natura indicativa. Le argomentazioni poste a fondamento di questa
conclusione dimostrano che alla stessa è possibile pervenire, senza arbitrio,
anche non disponendo di conoscenze tecniche particolari. Sempre per le
ragioni già esposte, nemmeno uno specialista avrebbe peraltro potuto
esprimersi a titolo definitivo sulle manchevolezze sollevate dai ricorrenti,
mancando nel capitolato, a giusta ragione, indicazioni complete su tutti gli
aspetti costruttivi. Ritenendo che l'assunzione di una perizia non avrebbe
apportato la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, la
Corte cantonale non ha pertanto trasceso la propria latitudine di giudizio
nella valutazione anticipata delle prove.

5.
5.1 I ricorrenti pretendono inoltre che vi sia un'arbitraria contraddizione
tra l'avviso di concorso apparso sul Foglio ufficiale e gli atti di gara
riguardo alla possibilità di subappaltare i lavori e di presentare offerte in
consorzio. Essi rilevano che, su questo secondo aspetto, la committente e il
Tribunale amministrativo hanno sostenuto tesi diametralmente opposte. Per
quanto concerne il subappalto sarebbe incongruente che l'avviso pubblico non
ne faccia menzione, mentre il capitolato lo escluda espressamente. La
contraddizione in merito al consorziamento deriverebbe invece dal divieto
apparso sul Foglio ufficiale per rapporto alle specifiche posizioni inserite
su questo tema tra la documentazione di concorso (n. 20.2). A questo
riguardo, la decisione impugnata violerebbe anche il principio di legalità
(art. 5 Cost.), disattendendo la volontà del legislatore di prescrivere un
bando inequivocabile.

5.2  Il principio di legalità non configura un diritto costituzionale
individuale, la cui violazione può essere censurata in maniera autonoma
mediante ricorso di diritto pubblico; perciò, quando questa censura non è
fatta valere in relazione ad uno specifico diritto fondamentale, essa viene
esaminata unicamente sotto l'aspetto dell'arbitrio (DTF 127 I 60 consid. 3a;
123 I 1, consid. 2b). Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo quest'ultima
ipotesi, detta critica non assume alcuna portata propria.

5.3  Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 LCPubb, il consorzio tra offerenti è di
principio ammesso e il committente può limitare o escludere questa
possibilità nel bando. Un regime analogo è peraltro previsto anche dal § 9
DirCIAP. L'art. 24 LCPubb dispone, invece, che il subappalto è vietato, salvo
se ammesso negli atti di gara, mentre il § 10 DirCIAP non regola
espressamente la questione.

5.3.1  Dal profilo del diritto cantonale, essendo il subappalto di principio
escluso direttamente dalla normativa legale, l'assenza di un esplicito
divieto nell'avviso pubblico non può ragionevolmente suscitare ambiguità
alcuna. Da una tale assenza non potrebbe invero venir dedotta l'ammissibilità
del subappalto nemmeno per quanto concerne le norme di esecuzione del
concordato, in relazione a cui sarebbe perciò determinante l'indicazione nel
capitolato. Su questo punto, la motivazione del gravame è peraltro troppo
sommaria e certamente insufficiente dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG. I ricorrenti si limitano infatti a rinviare alle argomentazioni addotte a
proposito del consorziamento.

5.3.2  Nemmeno sull'interdizione del consorziamento possono sussistere dubbi
di sorta. I pretesi riferimenti a questo aspetto si trovano infatti nella
prima parte del capitolato d'appalto, tra le prescrizioni generali che vi
figurano di regola e che sono di principio sempre identiche nei documenti di
gara delle autorità cantonali ticinesi. Tra queste prescrizioni vi sono le
"dichiarazioni dell'offerente" relative al consorzio, in cui gli offerenti,
se del caso, sono tenuti ad indicare la struttura del medesimo e
l'organizzazione delle varie ditte partecipanti. Nella fattispecie, in tale
sezione non vi è alcuna indicazione particolare riferita alla commessa
specifica; l'unico riferimento puntuale è dunque quello dell'avviso di gara,
che proibisce il consorzio. I ricorrenti non potevano del resto ignorare il
carattere standardizzato delle disposizioni preliminari del capitolato: esse
si ritrovano, identiche, anche nel già citato bando di concorso allestito
dalla committente con la collaborazione dell'ing. C.B.________; anche in quel
caso l'avviso di gara vietava comunque il consorziamento. L'inammissibilità
dello stesso non poteva quindi apparire incerta. Per di più, anche su questo
aspetto, se un potenziale concorrente avesse avuto dei dubbi, gli bastava
informarsi presso la committente.
La deduzione tratta dalla Corte cantonale, secondo cui il bando di concorso
permetterebbe il consorziamento e l'indicazione sul Foglio ufficiale sarebbe
il frutto di una svista, non può di conseguenza essere condivisa. Tuttavia,
come già osservato, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per
violazione del divieto d'arbitrio, il Tribunale federale si scosta dalla
soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale soltanto se il giudizio
impugnato è arbitrario non solo nella sua motivazione, ma anche nel suo
risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1). Ora, i
giudici cantonali hanno ritenuto che l'incongruenza da essi ravvisata non
giustificava comunque l'annullamento del concorso. In realtà, tale
conseguenza si impone perché tra gli atti di gara non c'è alcuna vera
contraddizione e perché nessun interessato può ragionevolmente e in buona
fede addurre di essere stato tratto in inganno e di aver subito un
pregiudizio. Anche su questo punto, nel suo esito, la sentenza cantonale non
si rivela ad ogni modo arbitraria e resiste pertanto alle censure ricorsuali.

6.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, nella misura in
cui è ammissibile, va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
Le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza
(art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in
solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Sezione della logistica
del Dipartimento delle finanze e dell'economia e al Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Losanna, 11 agosto 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: