Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.325/2004
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2004


1P.325/2004 /biz

Sentenza del 21 dicembre 2004
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte
e presidente del Tribunale federale,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

A. A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Aldo Foglia,

contro

A.B.________ e B.B.________,
patrocinati dall'avv. Sebastiano Pellegrini,
Comune di Ligornetto, 6853 Ligornetto,
rappresentato dal suo Municipio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

licenza edilizia,

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 23 aprile 2004 dal
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A. B.________ e B.B.________ sono proprietari del fondo part. n. xxx di
Ligornetto, situato nella zona residenziale R2 del piano regolatore comunale,
in località Fosso, lungo l'argine del riale Bresce. Nel mese di giugno del
2003 essi hanno presentato al Municipio di Ligornetto una domanda di
costruzione per una casa di abitazione unifamiliare a due piani comprendente,
sul lato nord, una tettoia per due autovetture aperta lateralmente e
confinante con la particella n. yyy di proprietà di A.A.________. L'accesso
all'edificio degli istanti è previsto mediante una strada privata, larga 3 m,
che corre parallelamente all'argine del riale, attraversando l'adiacente
fondo part. n. yyy, gravato da un diritto di passo veicolare a favore del
fondo oggetto della costruzione. La strada attraverserebbe anche quest'ultimo
fondo fino a raggiungere, a sud, il confine con la particella n. zzz, pure
beneficiaria di un diritto di passo.

A. A.________ si è opposto al rilascio della licenza edilizia, che il
Municipio di Ligornetto, acquisito il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale concedente in particolare una deroga alla distanza minima
dall'argine del riale, ha tuttavia rilasciato con decisione del 26 agosto
2003. L'esecutivo comunale ha nel contempo respinto l'opposizione del vicino.

B.
Contro il rilascio della licenza edilizia l'opponente si è allora aggravato
dinanzi al Consiglio di Stato. Frattanto, il 1° ottobre 2003, gli istanti
hanno notificato al Municipio anche la sistemazione del passo stradale sulla
particella n. yyy, che l'autorità comunale ha autorizzato il 17 novembre
2003, respingendo un'ulteriore opposizione del vicino. Anche questa decisione
è stata da questi impugnata dinanzi al Governo.

C.
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha statuito sui ricorsi con un'unica
decisione del 17 febbraio 2004, respingendoli e confermando entrambe le
licenze edilizie. Ha innanzitutto ritenuto gli istanti legittimati, quali
beneficiari della servitù, a presentare la domanda di costruzione relativa
alla sistemazione stradale sul fondo serviente, nonostante il rifiuto del
proprietario gravato, opponente. Ha inoltre considerato il tratto stradale,
siccome connesso alla costruzione dell'edificio principale, soggetto alla
procedura ordinaria e non a quella della notifica: ha tuttavia sanato il
vizio procedurale, richiedendo il preavviso mancante dei servizi cantonali.
Il Governo ha poi ritenuto che la tettoia, pur se aperta lateralmente,
potesse sorgere a confine con il fondo dell'opponente e che la strada
progettata, nonché un ulteriore passaggio privato in proprietà coattiva ad
ovest della prevista costruzione, non imponessero il rispetto di determinate
distanze. Ha inoltre considerato giustificata la deroga alla distanza minima
dal corso d'acqua, accordata dall'autorità cantonale, e rispettosa delle
esigenze legali la sistemazione del terreno.

D.
Il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 23 aprile 2004, ha
parzialmente accolto un ricorso dell'opponente, confermando la licenza
edilizia del 26 agosto 2003 per la costruzione della casa d'abitazione, ma
alla condizione che il lato nord della tettoia ad uso autorimessa fosse
chiuso e che l'edificio fosse arretrato di 4 m dal ciglio della strada
privata in proprietà coattiva situata ad ovest del fondo. La Corte cantonale
ha stabilito in fr. 2'000.-- la tassa di giustizia e l'ha posta per ¾ a
carico del ricorrente e per ¼ a carico degli istanti in solido. Ha inoltre
imposto al Comune di Ligornetto di rifondere fr. 500.-- al ricorrente ed a
quest'ultimo di versare fr. 2'000.-- agli istanti a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze.
Il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che la tettoia avrebbe
dovuto rispettare la distanza minima di 1,50 m dal confine, poiché
interamente aperta. Ha tuttavia ritenuto correggibile il difetto, obbligando
i proprietari a chiudere l'apertura erigendo un muro. Ha poi considerato che,
in mancanza di una linea di arretramento, l'abitazione doveva comunque
rispettare una distanza minima di 4 m dal margine della strada privata in
proprietà coattiva a confine con il lato ovest del fondo. Accertato infine
che sia il tratto stradale sia una striscia di terrapieno sorretta da un
muretto siti sul fondo oggetto dell'edificazione rientravano nella fascia di
6 m di rispetto dall'argine del riale, la Corte cantonale ha nondimeno
ritenuto che gli istanti, come tutti i proprietari di fondi situati lungo
tale riale, potessero beneficiare di una deroga alla distanza minima di 6 m.

E.
A.A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa essenzialmente valere una
violazione del diritto di essere sentito e del principio della parità di
trattamento, oltre all'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale e
comunale. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

F.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si
rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Municipio di Ligornetto e gli
istanti chiedono invece di respingere il ricorso nella misura della sua
ammissibilità.
Con un decreto del 30 giugno 2004, il Presidente della I Corte di diritto
pubblico ha conferito al gravame l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere
vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II
388 consid. 1, 306 consid. 1.1).
1.1 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza
cantonale, il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è fondato su
una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, è di massima
ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 87 e 89 cpv. 1 OG.

1.2 Dal profilo dell'art. 88 OG, il vicino è legittimato a interporre ricorso
di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia solamente se
invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto
l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini (DTF 127 I 44 consid. 2c
pag. 46). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di queste
disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione
litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Questi presupposti sono
generalmente adempiuti quando il vicino fa valere la violazione di
disposizioni concernenti le dimensioni, le distanze dai confini e tra gli
edifici, l'indice di sfruttamento, l'altezza e il numero dei piani degli
edifici (DTF 127 I 44 consid. 2d e rinvii, 117 Ia 18 consid. 3b, 112 Ia 413 e
rinvii).
Il ricorrente, proprietario del fondo confinante, non censura tuttavia una
pretesa violazione di simili disposizioni, ma fa valere un'applicazione
arbitraria dell'art. 34 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge
edilizia cantonale, del 9 dicembre 1992 (RLE), che disciplina le distanze dai
corsi d'acqua. La norma prevede in particolare, fino all'introduzione dei
piani regolatori, per edifici, impianti, sistemazioni di terreno, muri di
cinta e di sostegno una distanza di almeno 6 m dal filo esterno degli argini,
fatte salve eventuali deroghe approvate dal Dipartimento. Le distanze dai
corsi d'acqua servono segnatamente alla protezione delle abitazioni contro
gli effetti delle acque, alla tutela delle acque e delle rive, a permettere
lavori di costruzione e di manutenzione idraulica, nonché alla posa di
condotte e collettori (cfr. Erich Zimmerlin, Kommentar zum Baugesetz des
Kantons Aargau, 2a ed., Aarau 1985, § 106, n. 1). Di massima, le disposizioni
sulle distanze dai corsi d'acqua non sono quindi destinate a proteggere il
vicino, ma tutelano l'interesse pubblico. D'altra parte, il ricorrente stesso
ritiene essenzialmente insufficiente la distanza del tratto stradale sul
fondo oggetto dell'edificazione dal riale e contesta la necessità di
concedere una deroga, ma non pretende che l'invocata disposizione
proteggerebbe i suoi interessi di vicino. Ne consegue ch'egli non è di
principio legittimato secondo l'art. 88 OG a prevalersi di un'applicazione
arbitraria dell'art. 34 cpv. 1 RLE (DTF 115 Ib 347 consid. 1c/aa). Nella
veste di vicino, il ricorrente nemmeno è abilitato ad invocare una pretesa
violazione dei principi generali che devono essere osservati dalle autorità
di pianificazione giusta l'art. 3 LPT (DTF 116 Ia 433 consid. 2a e rinvio).

1.3 Il ricorrente lamenta inoltre un insufficiente accesso alla particella
degli istanti, rilevando in particolare che il tracciato stradale presenta
una doppia curva, che non consentirebbe il transito con un veicolo dei
pompieri. Rimprovera al proposito alla Corte cantonale un'applicazione
arbitraria dell'art. 47 delle norme di attuazione del piano regolatore di
Ligornetto, che disciplina la costruzione di strade private assoggettandola
all'autorizzazione municipale (cpv. 1) e che prevede ch'essa sia accompagnata
da piani dettagliati e assolvi specifici requisiti tecnici (cpv. 2). Ora, la
doppia curva criticata dal ricorrente è situata oltre il suo fondo, sulla
particella n. xxx oggetto dell'edificazione. Non risulta quindi, né è
seriamente prospettato dal ricorrente, che tale percorso, come d'altra parte
l'intero tratto stradale che oltrepassa la sua abitazione proseguendo a sud
fino al confine con il fondo n. zzz pregiudichi l'accesso alla sua proprietà.
Né egli è direttamente interessato da un eventuale carente accesso a immobili
di terzi da parte dei servizi di soccorso, non spettandogli la tutela di
questi beni (DTF 126 I 43 consid. 1a). In tali circostanze, non essendo
impedito l'accesso del ricorrente, egli non è legittimato a fare valere in
termini generali l'insufficienza di quello alla particella degli istanti (DTF
115 Ib 347 consid. 1c/bb; sentenze 1P.76/1998 del 17 marzo 1998, consid. 1b,
apparsa in ZBl 100/1999 pag. 136, e del 12 luglio 1978, consid. 1d, apparsa
in ZBl 79/1978 pag. 538). Del resto, nella situazione concreta, criticando
l'idoneità dell'accesso, il ricorrente sembra piuttosto mettere in
discussione l'estensione, segnatamente l'eventuale aggravamento, della
servitù gravante il suo fondo (art. 730 segg. CC).

1.4 Ne consegue che occorre esaminare unicamente le censure relative alla
violazione del diritto di essere sentito e all'arbitrio nella fissazione
delle ripetibili, che il ricorrente è legittimato a fare valere quale parte
nella procedura cantonale (DTF 129 I 337 consid. 1.3 e rinvii).

1.5 Vista la natura delle censure ammissibili, gli atti di causa sono
sufficienti a chiarire la situazione, sicché un sopralluogo e l'assunzione
delle ulteriori prove indicate dal ricorrente non sono necessari né si
giustificano (art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d).

2.
2.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non essersi confrontata
con la critica di un mancato uso parsimonioso del suolo e, in particolare,
con la mancata applicazione dell'art. 47 cpv. 3 della legge ticinese sulle
strade, del 23 marzo 1983 (LStr), secondo cui due o più proprietari possono
essere obbligati a formare un accesso comune nell'interesse della sicurezza e
della fluidità del traffico. Il ricorrente sostiene inoltre che la precedente
istanza avrebbe anche omesso di esprimersi su una censurata disparità di
trattamento riguardo alla possibilità di derogare alla distanza minima dal
corso d'acqua: diversamente da quanto è stato il caso per gli istanti, tale
facoltà sarebbe infatti stata negata a lui stesso in passato.

2.2 Ora, il principio dell'utilizzazione parsimoniosa del suolo, che impone
di gestire lo sviluppo degli insediamenti limitandolo ai bisogni reali,
costituisce un principio della pianificazione del territorio, mentre l'art.
47 cpv. 3 LStr disciplina l'aspetto specifico della formazione di accessi ai
fondi dalla strada pubblica, rispondendo innanzitutto ad esigenze di
sicurezza e di fluidità del traffico (cfr. RDAT 1987, n. 69, pag. 155 segg.).
Premesso che il criticato accesso già collega il suo fondo alla via pubblica,
né in questa sede né dinanzi alla precedente istanza, il ricorrente ha
tuttavia addotto simili esigenze, limitandosi a rilevare l'esistenza di altre
strade di accesso, in particolare di quella privata in proprietà coattiva a
confine con il lato ovest del fondo. La Corte cantonale, invero, ha al
proposito tenuto conto della prospettata possibilità di accesso alternativa,
ma non l'ha considerata decisiva. Ha infatti ritenuto che la strada
progettata non comportava modifiche del livello del terreno e non ostacolava
quindi, anche in caso di straripamenti, lo scorrimento del riale Bresce, un
modesto corso d'acqua di campagna con una portata ridotta. Ritenendo per
finire che l'Autorità cantonale, accordando una deroga alla distanza minima
dal corso d'acqua per la costruzione della nuova strada, non aveva ecceduto
nel proprio potere d'apprezzamento, il Tribunale cantonale amministrativo -
che non era tenuto a confrontarsi con ogni allegazione sollevata, potendosi
piuttosto limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 124 II 146 consid.
2a, 117 Ib 481 consid. 6b/bb) - ha quindi, indirettamente, respinto
l'argomentazione sollevata dal ricorrente in merito all'applicazione
dell'art. 47 LStr. Né la Corte cantonale ha disatteso il diritto di essere
sentito del ricorrente riguardo alla censurata disparità di trattamento,
avendo in effetti rilevato che l'accennata deroga rientrava abbondantemente
nei limiti di quelle che sono attualmente concesse a tutti i proprietari di
fondi situati lungo il riale Bresce. Si giustificava quindi, per ragioni di
parità di trattamento, di prescindere dall'imporre l'arretramento dei
manufatti, non prevalendo l'interesse pubblico e quello del ricorrente a
un'applicazione rigorosa della distanza minima di 6 m prevista dall'art. 34
cpv. 1 RLE su quello degli istanti a beneficiare di una prassi cui l'autorità
non era intenzionata a rinunciare. Nel merito, questa valutazione non è del
resto censurata d'arbitrio dal ricorrente.

3.
3.1 Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale non si sarebbe nemmeno
espressa sulla contestata imposizione di spese e ripetibili a suo carico
nella decisione del Consiglio di Stato. Rileva che, in effetti, solo con il
ricorso dinanzi al Governo sarebbero state sanate carenze procedurali
relative alla costruzione della strada sul fondo part. n. yyy, che a torto
era stata sottoposta dal Municipio alla procedura della notifica. Egli
critica inoltre l'accollamento nel giudizio impugnato della tassa di
giustizia, nella misura di fr. 1'500.--, e delle ripetibili di fr. 2'000.--
da versare alle controparti, sostenendo che il Tribunale cantonale
amministrativo lo avrebbe in modo arbitrario considerato quale parte
soccombente.

3.2 La Corte cantonale non ha esaminato l'ammontare delle spese processuali e
delle ripetibili poste a carico del ricorrente nella decisione governativa,
siccome ha comunque annullato la stessa. Ha quindi riformato la risoluzione
impugnata, confermando la licenza edilizia del 26 agosto 2003 per la casa
d'abitazione, alla condizione che fosse chiuso il lato nord della tettoia ad
uso autorimessa e che l'edificio fosse arretrato di 4 m dal ciglio della
strada privata in proprietà coattiva situata ad ovest del fondo. La Corte
cantonale ha fissato una tassa di giustizia di fr. 2'000.--, ponendola per ¾
a carico del ricorrente e per ¼ a carico degli istanti in solido. Ha altresì
imposto al Comune di Ligornetto di rifondere fr. 500.-- al ricorrente ed a
quest'ultimo di versare fr. 2'000.-- ai resistenti a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze cantonali. Certo, davanti al Consiglio di Stato, il
ricorrente ha ottenuto ragione sulla procedura cui era soggetta la
costruzione della strada e, dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
sulla questione dell'apertura della tettoia nonché sull'arretramento dalla
strada esistente ad ovest. Si tratta tuttavia di aspetti tutto sommato
marginali, ove si consideri ch'egli chiedeva essenzialmente la reiezione di
entrambe le domande di costruzione. Sebbene il dispositivo del giudizio
impugnato non risulti del tutto preciso al proposito, visto che sembra
annullare la decisione governativa anche riguardo alla licenza edilizia 17
novembre 2003 relativa alla sistemazione del passo stradale, che secondo i
considerandi risulta in realtà confermata, le censure del ricorrente sono
state per la maggior parte disattese. In effetti, per finire, il tracciato
stradale è stato interamente confermato e la costruzione principale soggetta
a limitate modifiche. In tali circostanze, senza incorrere nell'arbitrio, la
Corte cantonale poteva ritenere il ricorrente prevalentemente soccombente
secondo l'art. 31 della legge ticinese di procedura per le cause
amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm) e condannarlo quindi al pagamento
della maggior parte della tassa di giustizia e delle ripetibili alla
controparte. Tenuto conto del grado di soccombenza e dei limiti delle tasse
di giustizia fissati dall'art. 28 LPamm (fino a un massimo di fr. 10'000.--
nei procedimenti di natura pecuniaria), l'importo e la ripartizione stabiliti
dalla Corte cantonale non sono certo manifestamente insostenibili.
Infine, premesso che il ricorrente ottiene dal Municipio un'indennità di fr.
500.-- a titolo di ripetibili, nemmeno l'importo di fr. 2'000.-- ch'egli è
stato obbligato a versare alle controparti private allo stesso titolo appare
censurabile dal profilo dell'arbitrio (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF
129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).

4.
Ne consegue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le
spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il ricorrente dovrà
inoltre rifondere alle controparti private, patrocinate da un avvocato
iscritto nel registro cantonale degli avvocati, un'indennità per ripetibili
della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente, che
rifonderà alle controparti private un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- a
titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Ligornetto, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 21 dicembre 2004

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: